Art. 2 — Programmi di finanziamento
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 15 dicembre 2000, n. 438.
Abrogato dal 22 febbraio 2000
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 15 dicembre 2000, n. 438.
Abrogato dal 22 febbraio 2000
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1975
Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1975 al 22 febbraio 2000. 146 parole tolte, 11 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: I finanziamenti assistiti dal contributo previsto da successivo articolo 3 sono subordinati alla presentazione, da parte degli aventi diritto, di programmi di investimento che diano concreto affidamento di contribuire all'aumento della produttivita' e funzionalita' del servizio distributivo e sono concessi per piani che abbiano per oggetto congiuntamente e alternativamente:
tolto: a) l'acquisizione, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione, l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attivita' commerciale ivi compreso l'acquisizione dell'area, nonche' le opere murarie necessarie all'adattamento dei locali stessi;
tolto: b) l'acquisto, l'apprestamento, il rinnovo, l'ampliamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attivita' commerciale. I finanziamenti sono estesi alle scorte necessarie alla realizzazione dei programmi di investimento non eccedenti il limite:
tolto: a) del 20 per cento dell'ammontare degli investimenti, nel caso di realizzazione di programmi che comprendono l'acquisto o la costruzione di locali per l'attivita' commerciale;
tolto: b) del 30 per cento dell'ammontare degli investimenti negli altri casi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2000, N. 438
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1975-10-10;517~art2 · fonte del testo
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