Art. 10 — Estinzione anticipata del mutuo, scioglimento o cessazione dell'impresa
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 15 dicembre 2000, n. 438.
Abrogato dal 22 febbraio 2000
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 15 dicembre 2000, n. 438.
Abrogato dal 22 febbraio 2000
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1975
Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1975 al 22 febbraio 2000. 58 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: In caso di anticipata estinzione del mutuo concesso, di scioglimento o di cessazione dell'impresa mutuataria, l'erogazione del contributo viene interrotta con effetto immediato e l'eventuale residuo debito dovra' essere versato, in unica soluzione, al momento dello scioglimento o della cessazione dell'attivita' commerciale. In caso di fallimento dell'impresa, l'erogazione del contributo viene interrotta all'atto della dichiarazione giudiziale di insolvenza.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2000, N. 438
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1975-10-10;517~art10 · fonte del testo
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