Il controllo di merito, ai fini del riesame di cui al capoverso dell'art. 130 della Costituzione, e' esercitato su tutte le deliberazioni delle Province e dei Comuni per cui le nome vigenti all'entrata in vigore della presente legge richiedono l'approvazione da parte della Giunta provinciale amministrativa. Gli organi di controllo previsti dagli articoli 55 e 56 della presente legge, ove riscontrino un vizio di merito nella deliberazione, possono, entro venti giorni dal ricevimento dei processi verbali, invitare con ordinanza motivata il Consiglio provinciale o il Consiglio comunale a riprenderla in esame. Il termine e' di quaranta giorni per le deliberazioni di approvazione del bilancio. Decorso tale termine la deliberazione diventa esecutiva. Il termine rimane sospeso ove l'organo di controllo chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio alla Provincia o al Comune. Ove il Consiglio provinciale o il Consiglio comunale confermino senza modificazioni, a maggioranza assoluta dei loro componenti, la deliberazione al cui riesame siano stati invitati dall'organo di controllo ai sensi del secondo comma di questo articolo, la deliberazione diventa esecutiva dopo la pubblicazione per la durata di quindici giorni all'Albo pretorio e l'invio della deliberazione stessa all'organo di controllo, che dovra' essere effettuato entro otto giorni dalla data della deliberazione. Resta salva la potesta' di annullamento a norma dell'art. 59 della presente legge.

Testo vigente dal 3 marzo 1953

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 413/1989

    Questione inammissibile
    18 luglio 1989

    La questione di legittimità costituzionale degli artt. 59 e 60, L. 10 febbraio 1953 n. 62, e degli artt. 18 e 19, L. reg. Piemonte 12 agosto 1976 n. 42 - impugnati in quanto,dopo l'annullamento giurisdizionale dell'atto negativo di controllo, non consentono al CO.RE.CO. di reiterare l'esercizio del medesimo potere di controllo - va dichiarata inammissibile per irrilevanza, in quanto concerne un'evenienza (la reiterabilità o meno del controllo) estranea all'ambito del giudizio 'a quò, il quale, essendo limitato alla richiesta di annullamento dell'atto negativo di controllo, non richiede alcuna diretta applicazione della normativa impugnata. (Questione sollevata in riferimento all'art. 97 Cost.).

    Art. 59 Costituzione e funzionamento degli organi regionali · Art. 60 Costituzione e funzionamento degli organi regionali · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1953-02-10;62~art60 · fonte del testo

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