Corte costituzionale

Ordinanza n. 544/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/05/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo e

quarto comma, della legge della Regione Basilicata 4 maggio 1973, n.

10 ("Disciplina della funzione di controllo sugli atti degli Enti

locali"), promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 1983 dal

T.A.R. per la Basilicata, iscritta al n. 603 del registro ordinanze

1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18

dell'anno 1984;

Udito nella Camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il T.A.R. Basilicata ha sollevato la questione di

legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 117 e 130

Cost., dei commi secondo e quarto, dell'art. 2 della legge della

Regione Basilicata 4 maggio 1973, n. 10;

che, ad avviso del giudice a quo, le norme denunciate -

consentendo all'Organo regionale di controllo e alle sue Sezioni

decentrate di richiedere pareri tecnici direttamente alle pubbliche

amministrazioni competenti, dandone contestuale comunicazione alla

Giunta regionale (secondo comma) e prevedendo altresì che la

trasmissione degli atti di detti organi di controllo alle

Amministrazioni dello Stato "è attuata tramite il Presidente della

Giunta regionale" (quarto comma), senza indicare alcun termine per

siffatti adempimenti - configurerebbero una ipotesi di sospensione

del termine per l'esercizio delle funzioni di controllo previsto

dall'art. 59, secondo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62,

diversa ed ulteriore rispetto a quella consentita dal successivo

terzo comma dello stesso art. 59;

che, pertanto, le citate norme detterebbero disposizioni

innovative nella materia dei controlli regionali sugli atti degli

enti locali sottratta alla competenza legislativa regionale (art.

117) e riservata al legislatore statale (art. 130);

che non si sono costituite le parti nel presente giudizio;

Considerato che spetta alla potestà legislativa regionale (art.

56, secondo comma, della l. 22 maggio 1971, n. 350 che approva lo

Statuto della Regione Basilicata) la determinazione delle modalità

di funzionamento dell'organo di controllo nonché i rapporti di

questo con il Consiglio e la Giunta regionale;

che gli artt. 13 e 14 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 10

- di cui fanno parte le disposizioni denunciate - espressamente

richiamano, per l'esercizio della funzione di controllo, le norme

procedurali previste dalle leggi dello Stato ed in particolare gli

artt. 59 e 60 della l. 10 febbraio 1953, n. 62, che disciplinano i

termini e la loro decorrenza per l'esercizio della funzione di

controllo;

che, contrariamente a quanto sostenuto nell'ordinanza di

rimessione, le disposizioni denunciate rispettano i limiti della

legge dello Stato in materia di controlli, perché esse, pur

prevedendo la possibilità di determinati adempimenti istruttori da

parte degli organi di controllo, non configurano, in tema di

decorrenza dei termini e di loro sospensione, ipotesi ulteriori e

diverse rispetto a quelle contemplate dalla legge statale n. 62 del

1953, che gli artt. 13 e 14 della legge regionale espressamente

richiamano, così escludendo chiaramente ogni intento innovativo;

che di conseguenza, poiché la richiesta di eventuali pareri

tecnici da parte degli organi di controllo non prolunga, in base alle

disposizioni denunciate, i termini per l'esercizio del loro potere al

di là di quanto previsto dagli artt. 59 e 60 della legge dello Stato

n. 62 del 1953, è manifesta l'infondatezza della prospettata

questione di legittimità costituzionale;

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, commi secondo e quarto, della legge della

Regione Basilicata 4 maggio 1973, n. 10, in riferimento agli artt.

117 e 130 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:544 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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