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Alle operazioni di mutuo previste dalla presente legge sono applicabili, per i lavori che saranno ultimati entro il 31 dicembre 1955, le imposte di registro ed ipotecarie ridotte ad un quarto, salvo il trattamento piu' favorevole spettante agli istituti di credito fondiario ed edilizio. Si applicano altresi' le riduzioni sugli onorari notarili disposte a favore dei detti istituti. Gli interessi sulle somme mutuate sono esenti dalle imposte di ricchezza mobile.

Testo in vigore dal 14 settembre 1950 al 13 gennaio 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;715~art11 · fonte del testo

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