[1](Art. 6, legge 7 luglio 1905, n. 349 - Art. 5, legge 7 luglio 1905, n. 350).

[2]Per i mutui che saranno trasformati in conformita' alle disposizioni dei due capi precedenti, i mutuatari dovranno pagare ai Crediti fondiari, affinche' questi ne soddisfacciano l'Erario dello Stato, salvo per il Credito fondiario del Banco di Napoli il disposto dell'art. 88, i seguenti contributi annui a titolo d'imposta di ricchezza mobile e di abbonamento per le tasse di qualunque specie, che possono spettare alle finanze dello Stato per il contratto di mutuo, per emissione e la circolazione delle cartelle fondiarie e per tutti indistintamente gli atti e le formalita' enunciati nell'art. 1 della legge 4 giugno 1898, n. 183.

[3]Pagheranno cioe' per l'imposta di ricchezza mobile un contributo di L. 10 ogni 100 lire d'interessi da corrispondersi per i mutui non superiori a 10,000 lire, e L. 12 analogamente per i mutui superiori a tale somma.

[4]Pagheranno inoltre a titolo d'abbonamento, per le tasse come sopra, 8 centesimi per 100 lire dei mutui non eccedenti le 10,000 lire, e 10 centesimi per 100 lire per gli altri.

[5]Il secondo di questi contributi sara' riversato dai Crediti fondiari della cessata Banca Nazionale nel Regno e del Banco di Sicilia ai competenti uffici del registro, o l'altro nelle tesorerie dello Stato, secondo l'art. 22 della legge predetta.

[6]Quando il mutuo, per l'ammortizzazione, o per restituzioni anticipate, sia ridotto alla meta', il contributo in abbonamento alle tasse sara' successivamente ridotto alla meta' ed applicato alla somma capitale ancora dovuta.

Testo vigente dal 27 maggio 1910

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art95 · fonte del testo

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