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[1]Il Provveditorato generale dello Stato stabilisce annualmente i fabbisogni delle forniture di cui all'art. 9 e dispone le eventuali variazioni da apportare ai medesimi durante l'esercizio finanziario.
[2]Prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario, la Commissione delle tariffe sulla base dei fabbisogni e delle spese degli esercizi precedenti ed entro i limiti di nove decimi dello stanziamento di bilancio - stabilisce la somma che deve essere corrisposta all'Istituto Poligrafico dello Stato durante l'esercizio finanziario in conto delle forniture che debbono essere effettuate.
[3]Il pagamento di tale somma viene disposto con decreto del Ministro per il tesoro ed e' eseguito in 12 rate mensili uguali anticipate, a partire dal mese di luglio.
[4]Qualora le forniture non fossero eseguite con la dovuta regolarita', il Provveditorato potra' sospendere in tutto o in parte i pagamenti di cui sopra.
[5]Il compenso dovuto all'Istituto Poligrafico dello Stato per le forniture eseguite e per la quota eseguita di quelle in corso di lavoro, viene determinato dalla Commissione delle tariffe alla fine di ciascun esercizio finanziario e non oltre il 31 agosto successivo, seguendo i criteri all'uopo stabiliti.
[6]Il pagamento del saldo e' documentato con apposito rendiconto indicante l'ammontare delle rate anticipate durante l'esercizio finanziario scaduto, i compensi di cui al precedente comma e l'importo dovuto a saldo. A corredo del rendiconto debbono essere uniti i relativi verbali della Commissione delle tariffe, dai quali deve risultare anche che la Commissione stessa ha accertato che le singole forniture sono state regolarmente eseguite e prese in carico dagli uffici interessati, e gli elenchi, per ogni ramo di servizio, degli stampati e delle pubblicazioni fornite. In questi elenchi deve essere anche indicato l'importo delle singole forniture e la data in cui queste sono state ricevute dagli uffici interessati.
[7]Qualora l'importo complessivo delle forniture eseguite risulti inferiore alle anticipazioni ricevute, l'Istituto Poligrafico dello Stato deve versare la eccedenza al Tesoro in conto entrate eventuali.
[8]((Il pagamento delle somme dovute per lavori straordinari, anche se ultimati (come carta moneta divisionale dello Stato, titoli del Debito pubblico buoni del Tesoro ordinari e poliennali, stampati elettorali ecc.) per i quali vengono stanziati i fondi su appositi capitoli del bilancio passivo del Ministero del tesoro o eventualmente di altri Ministeri puo' essere ripartito, dedotto il decimo, in tante rate mensili uguali anticipate parti alla durata della lavorazione, ad incominciare dal mese in cui l'Istituto Poligrafico dello Stato inizi la lavorazione Detta rateazione sara', su proposta dalla Commissione delle tariffe, autorizzata con decreto del Ministro per il tesoro o di concerto tra questi ed il Ministro competente.
[9]Potra' del pari, sempre su proposta della Commissione delle tariffe, con decreto del Ministro per il tesoro o di concerto tra questi ed il Ministro competente, essere autorizzato il rimborso in unica soluzione delle somme che saranno state pagate dall'Istituto Poligrafico dello Stato, prima dell'inizio delle lavorazioni, di cui al comma precedente per l'acquisto della carta e delle altre materie prime occorrenti per le dette lavorazioni. La restante somma stanziata sull'apposito capitolo verra' rateizzata come al comma precedente)).
Testo in vigore dal 1 ottobre 1946 al 22 dicembre 2008
