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[1]((Il Provveditorato generale dello Stato stabilisce annualmente i fabbisogni delle forniture di cui all'art. 9 e dispone le eventuali variazioni da apportare ai medesimi durante l'esercizio finanziario.

[2]Prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario, la Commissione delle tariffe sulla base dei fabbisogni e delle spese degli esercizi precedenti ed entro i limiti di nove decimi dello stanziamento di bilancio - stabilisce la somma che deve essere corrisposta all'Istituto Poligrafico dello Stato durante l'esercizio finanziario in conto delle forniture che debbono essere effettuate.

[3]Il pagamento di tale somma viene disposto con decreto del Ministro per le finanze ed e' eseguito in 12 rate mensili uguali anticipate, a partire dal mese di luglio.

[4]Qualora le forniture non fossero eseguite con la dovuta regolarita', il Provveditorato potra' sospendere in tutto o in parte i pagamenti di cui sopra.

[5]Il compenso dovuto all'Istituto Poligrafico dello Stato per le forniture eseguite e per la quota eseguita di quelle in corso di lavoro, viene determinato dalla Commissione delle tariffe alla fine di ciascun esercizio finanziario e non oltre il 31 agosto successivo, seguendo i criteri all'uopo stabiliti.

[6]Il pagamento del saldo e' documentato con apposito rendiconto indicante l'ammontare delle rate anticipate durante l'esercizio finanziario scaduto, i compensi di cui al precedente comma e l'importo dovuto a saldo. A corredo del rendiconto debbono essere uniti i relativi verbali della Commissione delle tariffe, dai quali deve risultare anche che la Commissione stessa ha accertato che le singole forniture sono state regolarmente eseguite e prese in carico dagli uffici interessati, e gli elenchi, per ogni ramo di servizio, degli stampati e delle pubblicazioni fornite. In questi elenchi deve essere anche indicato l'importo delle singole forniture e la data in cui queste sono state ricevute dagli uffici interessati.

[7]Qualora l'importo complessivo delle forniture eseguite risulti inferiore alle anticipazioni ricevute, l'Istituto Poligrafico dello Stato deve versare la eccedenza al Tesoro in conto entrate eventuali)).

Testo in vigore dal 26 aprile 1932 al 14 novembre 1945

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 aprile 1932

Confronto con la versione in vigore dal 15 dicembre 1928 al 26 aprile 1932. 127 parole tolte, 272 parole aggiunte in 7 capoversi.

Il Provveditorato generale dello Stato tolto: stabilira' annualmente, prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario, aggiunto: stabilisce annualmente i fabbisogni delle forniture di cui all'art. 9 e tolto: ne fissera' il prezzo in base alle determinazioni dell'apposita aggiunto: dispone le eventuali variazioni da apportare ai medesimi durante l'esercizio finanziario.

aggiunto: Prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario, la Commissione delle tariffe aggiunto: sulla base dei fabbisogni e delle spese degli esercizi precedenti ed entro i limiti di nove decimi dello stanziamento di bilancio - stabilisce la somma che deve essere corrisposta all'Istituto Poligrafico dello Stato durante l'esercizio finanziario in conto delle forniture che debbono essere effettuate.

Il pagamento tolto: delle dette forniture verra' aggiunto: di tale somma viene disposto con decreto del Ministro tolto: delle finanze e sara' pagato aggiunto: per le finanze ed e' eseguito in 12 rate mensili uguali anticipateaggiunto: , a partire dal mese di luglio tolto: di ciascun anno.

tolto: Nel caso che ad esercizio iniziato dovessero le forniture prestabilite essere ridotte, dovra' essere apportata una corrispondente riduzione al compenso prestabilito, da suddividersi nelle successive rate di anticipoaggiunto: Qualora le forniture non fossero eseguite con la dovuta regolarita', il Provveditorato potra' sospendere in tutto o in parte i pagamenti di cui sopra.

Il compenso tolto: per i lavori che il Provveditorato generale richiedera' all'Istituto in aggiunta a quelli di cui ai precedenti commi, verra' stabilito di volta in volta con le formalita' di cui sopra, ed i relativi pagamenti saranno effettuati in rate mensili anticipate in relazione al periodo di tempo stabilito per l'espletamento delle forniture aggiunto: dovuto all'Istituto Poligrafico dello Stato per le forniture eseguite e per la quota eseguita di quelle in corso di lavoro, viene determinato dalla Commissione delle tariffe alla fine di ciascun esercizio finanziario e non oltre il 31 agosto successivo, seguendo i criteri all'uopo stabiliti.

aggiunto: Il pagamento del saldo e' documentato con apposito rendiconto indicante l'ammontare delle rate anticipate durante l'esercizio finanziario scaduto, i compensi di cui al precedente comma e l'importo dovuto a saldo. A corredo del rendiconto debbono essere uniti i relativi verbali della Commissione delle tariffe, dai quali deve risultare anche che la Commissione stessa ha accertato che le singole forniture sono state regolarmente eseguite e prese in carico dagli uffici interessati, e gli elenchi, per ogni ramo di servizio, degli stampati e delle pubblicazioni fornite. In questi elenchi deve essere anche indicato l'importo delle singole forniture e la data in cui queste sono state ricevute dagli uffici interessati.

Qualora tolto: le forniture non procedessero con la dovuta regolarita' il Provveditorato potra' sospenderne in tutto o in parte i pagamenti aggiunto: l'importo complessivo delle forniture eseguite risulti inferiore alle anticipazioni ricevute, l'Istituto Poligrafico dello Stato deve versare la eccedenza al Tesoro in conto entrate eventuali.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1928-12-06;2744~art11 · fonte del testo

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