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[1]Il Provveditorato generale dello Stato stabilira' annualmente, prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario, i fabbisogni delle forniture di cui all'art. 9 e ne fissera' il prezzo in base alle determinazioni dell'apposita Commissione delle tariffe.

[2]Il pagamento delle dette forniture verra' disposto con decreto del Ministro delle finanze e sara' pagato in 12 rate mensili uguali anticipate a partire dal mese di luglio di ciascun anno.

[3]Nel caso che ad esercizio iniziato dovessero le forniture prestabilite essere ridotte, dovra' essere apportata una corrispondente riduzione al compenso prestabilito, da suddividersi nelle successive rate di anticipo.

[4]Il compenso per i lavori che il Provveditorato generale richiedera' all'Istituto in aggiunta a quelli di cui ai precedenti commi, verra' stabilito di volta in volta con le formalita' di cui sopra, ed i relativi pagamenti saranno effettuati in rate mensili anticipate in relazione al periodo di tempo stabilito per l'espletamento delle forniture.

[5]Qualora le forniture non procedessero con la dovuta regolarita' il Provveditorato potra' sospenderne in tutto o in parte i pagamenti.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1928 al 26 aprile 1932

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1928-12-06;2744~art11 · fonte del testo

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