Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 novembre 1945 al 1 ottobre 1946. Leggi il testo vigente →
[1]Il Provveditorato generale dello Stato stabilisce annualmente i fabbisogni delle forniture di cui all'art. 9 e dispone le eventuali variazioni da apportare ai medesimi durante l'esercizio finanziario.
[2]Prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario, la Commissione delle tariffe sulla base dei fabbisogni e delle spese degli esercizi precedenti ed entro i limiti di nove decimi dello stanziamento di bilancio - stabilisce la somma che deve essere corrisposta all'Istituto Poligrafico dello Stato durante l'esercizio finanziario in conto delle forniture che debbono essere effettuate.
[3]Il pagamento di tale somma viene disposto con decreto del ((Ministro per il tesoro)) ed e' eseguito in 12 rate mensili uguali anticipate, a partire dal mese di luglio.
[4]Qualora le forniture non fossero eseguite con la dovuta regolarita', il Provveditorato potra' sospendere in tutto o in parte i pagamenti di cui sopra.
[5]Il compenso dovuto all'Istituto Poligrafico dello Stato per le forniture eseguite e per la quota eseguita di quelle in corso di lavoro, viene determinato dalla Commissione delle tariffe alla fine di ciascun esercizio finanziario e non oltre il 31 agosto successivo, seguendo i criteri all'uopo stabiliti.
[6]Il pagamento del saldo e' documentato con apposito rendiconto indicante l'ammontare delle rate anticipate durante l'esercizio finanziario scaduto, i compensi di cui al precedente comma e l'importo dovuto a saldo. A corredo del rendiconto debbono essere uniti i relativi verbali della Commissione delle tariffe, dai quali deve risultare anche che la Commissione stessa ha accertato che le singole forniture sono state regolarmente eseguite e prese in carico dagli uffici interessati, e gli elenchi, per ogni ramo di servizio, degli stampati e delle pubblicazioni fornite. In questi elenchi deve essere anche indicato l'importo delle singole forniture e la data in cui queste sono state ricevute dagli uffici interessati.
[7]Qualora l'importo complessivo delle forniture eseguite risulti inferiore alle anticipazioni ricevute, l'Istituto Poligrafico dello Stato deve versare la eccedenza al Tesoro in conto entrate eventuali.
Testo in vigore dal 14 novembre 1945 al 1 ottobre 1946
