Corte costituzionale

Sentenza n. 98/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/04/1976 · relatore Enzo Capolozza

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 226

bis, ter e quater, del codice di procedura penale, introdotti dall'art.

5 della legge 8 aprile 1974, n. 98 (tutela della riservatezza e della

libertà e segretezza delle comunicazioni), e dell'art. 339 del codice

di procedura penale, nel testo risultante dall'art. 6 della predetta

legge, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 aprile 1974 dal pretore di Bologna su

denunzia di Giovannini Tamara, iscritta al n. 279 del registro

ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 250 del 25 settembre 1974;

2) ordinanza emessa il 30 aprile 1974 dal pretore di Torino nel

procedimento penale a carico di Cottini Amedeo, iscritta al n. 296 del

registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 263 del 9 ottobre 1974;

3) ordinanza emessa il 1 agosto 1974 dal pretore di Campobasso nel

procedimento penale a carico di ignoti, iscritta al n. 402 del registro

ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 309 del 27 novembre 1974;

4) ordinanza emessa il 18 giugno 1974 dal pretore di Ferrara nel

procedimento penale a carico di ignoti, iscritta al n. 456 del registro

ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 3 del 3 gennaio 1975;

5) ordinanza emessa il 19 ottobre 1974 dal pretore di Paternò nel

procedimento penale a carico di ignoti, iscritta al n. 542 del registro

ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 48 del 19 febbraio 1975;

6) ordinanze emesse il 20 gennaio 1975 dal pretore di Galatina e il

29 gennaio 1975 dal pretore di Trento in due procedimenti penali a

carico di ignoti, iscritte ai nn. 97 e 99 del registro ordinanze 1975 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 120 del 7

maggio 1975;

7) ordinanze emesse il 16 gennaio 1975 dal pretore di Milano e il 4

febbraio 1975 dal pretore di Lonigo in due procedimenti penali a carico

di ignoti, iscritte ai nn. 132 e 143 del registro ordinanze 1975 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 159 del 18

giugno 1975;

8) ordinanza emessa il 13 gennaio 1975 dal pretore di Foligno nel

procedimento penale a carico di ignoti, iscritta al n. 280 del registro

ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 221 del 20 agosto 1975;

9) ordinanza emessa il 24 aprile 1975 dal pretore di Tivoli nel

procedimento penale a carico di ignoti, iscritta al n. 291 del registro

ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 228 del 27 agosto 1975;

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 1976 il Giudice

relatore Enzo Capalozza;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di distinti procedimenti, per l'accertamento di

reati di loro competenza, undici pretori (e precisamente di Bologna,

Campobasso, Ferrara, Lonigo, Milano, Foligno, Paternò, Tivoli,

Galatina, Torino e Trento) hanno ritenuto rilevanti e non

manifestamente infondati, sotto i profili di cui si dirà, i dubbi di

legittimità costituzionale degli artt. 226 bis, 226 ter e 226 quater

del codice di procedura penale, introdotti dall'art. 5 della legge 8

aprile 1974, n. 98, e dall'art. 339 dello stesso codice, nel testo

sostituito dal successivo art. 6 della medesima legge, nelle parti in

cui, riservando al procuratore della Repubblica o al giudice istruttore

del luogo dove sono in corso le indagini, l'autorizzazione al

compimento delle operazioni di intercettazione telefonica, escludono

che questa possa essere data dal pretore.

2. - Le norme di raffronto poste a base delle ordinanze sono, prese

nel loro complesso, le seguenti: gli artt. 3, primo comma, 25, primo

comma, 101, seconda parte, 102, primo comma, 107, terzo e quarto comma,

108, secondo comma (evidentemente deve trattarsi del primo comma, che

è il solo, tra i due, a riferirsi alla giurisdizione ordinaria), 109 e

112 della Costituzione.

3. - Le violazioni delle norme di raffronto sono sostenute,

illustrate e ampliamente motivate nelle ordinanze dei giudici a quibus.

Per quanto riguarda l'art. 3, si deduce l'irragionevolezza della

limitazione dei poteri del pretore (pret. di Bologna) e

l'ingiustificata discriminazione nella previsione dell'intervento, in

un atto istruttorio, di un organo diverso da quello che dovrebbe

istituzionalmente attendervi, con la conseguente sottrazione

dell'autorizzazione al pretore, non solo nei casi di urgenza per i

reati di competenza di altro giudice, ma anche per quelli di sua

competenza (pret. Galatina).

L'inosservanza dell'art. 25 Cost. viene prospettata sul riflesso

che - sebbene questa Corte abbia riconosciuto operante il principio

della precostituzione del giudice anche nella fase istruttoria del

processo (pret. di Ferrara), e, ritenendo illegittima la remissione, da

parte del procuratore della Repubblica, del procedimento pretorile al

tribunale, abbia, in sostanza, escluso la possibilità di una

competenza alternativa del procuratore della Repubblica e del pretore

(pret. di Campobasso) - la denunziata disciplina avrebbe devoluto ad

altro magistrato non competente per materia l'ammissione di uno

specifico mezzo di prova (pret. di Galatina, di Trento, di Milano e di

Lonigo), pur quando la situazione di fatto non consenta di raggiungere

in altro modo la prova del reato di competenza pretorile (pret. di

Bologna e di Foligno).

Sulla violazione dei precetti costituzionali relativi alla

soggezione dei giudici soltanto alla legge (art. 101), con riserva di

legge assoluta (art. 102, primo comma), alla loro indipendenza (art.

108, secondo comma) e distinzione per diversità di funzioni (art. 107,

terzo comma), alla disponibilità diretta della polizia giudiziaria da

parte dell'autorità giudiziaria (art. 109), alle garanzie del pubblico

ministero (art. 107, quarto comma) ed al suo obbligo di esercitare

l'azione penale (art. 112), si assume che il legislatore - anziché

avvalersi del suo legittimo potere di modificare in via generale

l'ordine delle competenze, per la cognizione dei vari reati, tuttavia

conservando ad ogni magistrato le correlative potestà istruttorie,

coercitive e di documentazione (pret. di Torino) - avrebbe previsto

l'intervento, nel procedimento, di un organo diverso da quello cui

spetta la decisione sul reato (pret. di Milano) e conferito anche al

giudice istruttore poteri in sede di atti preliminari all'istruzione,

che sarebbero, invece, propri del pubblico ministero nell'esercizio

dell'azione penale (pret. di Galatina).

Per quanto più specificamente riguarda l'art. 112 Cost., si

osserva che la richiesta di autorizzazione del pretore al procuratore

della Repubblica non potrebbe essere configurata come un atto di

giurisdizione delegata, essendo quest'ultima caratterizzata

dall'obbligatorietà ed insidacabilità da parte del soggetto

delegatario (pret. di Torino); che, per contro, il rifiuto di

autorizzazione paralizza l'esercizio dell'azione penale (pret. di

Bologna); e, infine, che l'autorizzazione non dovrebbe essere di

competenza di magistrati estranei al processo, sia per il carattere di

massima urgenza che essa ha, sia perché potrebbe essere rifiutata, sia

perché, quand'anche concessa, concreterebbe un'ingerenza non

consentita dalla Costituzione (pret. di Tivoli).

4. - Dinanzi a questa Corte è intervenuto, per tutti i giudizi, il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura

generale dello Stato, che ha chiesto che le questioni siano dichiarate

non fondate, osservando, per altro, preliminarmente che quella

sollevata dal pretore di Bologna sarebbe irrilevante, dato che non

risulta "che un procuratore della Repubblica abbia rifiutato

l'autorizzazione richiesta"

Afferma che la nuova disciplina avrebbe concentrato nell'ufficio

del procuratore della Repubblica il potere di autorizzare le

intercettazioni allo scopo di soddisfare l'esigenza di garantire contro

abusive limitazioni l'esercizio della libera comunicazione telefonica,

e non per restringere i poteri di indagine del pretore per i reati di

sua competenza.

Contesta ogni violazione delle norme costituzionali invocate. Considerato in diritto :

1. - Le undici ordinanze indicate in epigrafe sollevano questioni

identiche o, comunque, strettamente connesse. Pertanto, i relativi

giudizi possono essere riuniti e definiti con unica sentenza.

2. - La Corte è chiamata a decidere se gli artt. 226 bis, 226 ter,

226 quater, inseriti nel codice di procedura penale dall'art. 5 della

legge 8 aprile 1974, n. 98 ("Tutela della riservatezza e della libertà

e segretezza delle comunicazioni"), nelle parti in cui escludono che il

pretore, per taluni reati di sua competenza, possa autorizzare la

polizia giudiziaria ad eseguire intercettazioni telefoniche, e,

analogamente, l'art. 339 dello stesso codice, nel testo modificato

dall'art. 6 di detta legge, violino:

a) l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per l'intrinseca

irragionevolezza della operata limitazione, oltreché per

l'ingiustificata discriminazione nei confronti di una intera categoria

di magistrati;

b) l'art. 25, primo comma, Cost., per essere stata attribuita

l'autorizzazione a disporre le intercettazioni a magistrato non

competente per materia a conoscere del reato;

c) gli artt. 101, 102, primo comma, 107, terzo e quarto comma, 108,

primo comma, 109 e 112 Cost., per l'interferenza di un organo diverso

da quello cui funzionalmente spettano l'azione penale (il cui esercizio

verrebbe paralizzato dal rifiuto dell'autorizzazione) e la successiva

pronunzia decisoria.

3. - È opportuno seguire un ordine logico (e, in parte, di

correlazione e di conseguenzialità), anziché di progressione numerica

nell'esame delle norme di raffronto invocate.

4. - Non sussiste la violazione del principio del giudice naturale

(art. 25, primo comma, Cost.) - che va inteso solo come giudice

precostituito per legge - posto che la competenza ad autorizzare le

intercettazioni telefoniche nella fase preistruttoria, rispetto a

fattispecie astratte realizzabili in futuro (sentenza n. 120 del 1975),

è legislativamente attribuita al procuratore della Repubblica del

circondario nel quale debbono svolgersi le indagini.

Ha esattamente osservato l'Avvocatura generale dello Stato che il

richiesto concorso, previsto e voluto dalla legge, di altro magistrato

per il compimento di determinate indagini non può dirsi di per sé in

contrasto con l'indicato principio.

D'altronde, l'art. 25 Cost. attiene alla precostituzione del

giudice e non di ogni magistrato (sentenza n. 148 del 1963).

5. - La distribuzione di competenza implica, nel suo concetto, una

distinzione e, per ciò stesso, non può essere ritenuta lesiva del

principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.). Ed anche un

penetrante sindacato di ragionevolezza - consentito entro rigorosi

limiti a questa Corte - porterebbe al medesimo risultato, perché la

concentrazione nel procuratore della Repubblica del potere di

autorizzare le intercettazioni telefoniche è stata scelta e prescritta

dal legislatore - a seguito di avvenimenti e di episodi che avevano

interessato e turbato l'opinione pubblica - proprio a un dichiarato

scopo garantistico, che è quello di rendere più facilmente

controllabile e più omogenea - in un campo così delicato che investe

diritti di libertà costituzionalmente tutelati (artt. 15, primo comma;

21, primo comma) - l'iniziativa dell'indagine a fini di giustizia e,

insieme, quello di evitare possibili amplificazioni del suo esercizio.

6. - Neppure è violato l'art. 112 Cost., secondo il quale "il

pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale" (ed è

pacifico che l'obbligo si estenda al pretore, il quale svolge, nei

procedimenti di sua competenza, funzioni di pubblico ministero: artt.

31, 389, ultimo comma, 398, primo e secondo comma, cod. proc. pen.;

sentenza n. 61 del 1967), dappoiché il relativo dovere permane pur se

al pretore è inibito di avvalersi di uno specifico mezzo di indagine

quando questo è affidato al procuratore della Repubblica.

7. - Non è vulnerato l'art. 108, primo comma, Cost. (le ordinanze

dei pretori di Paternò e di Tivoli citano erroneamente il secondo

comma, che si riferisce alle giurisdizioni speciali e agli estranei che

partecipano all'amministrazione della giustizia), per il quale "le

norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono

stabilite con legge", perché con tale precetto non si rimette la

disciplina della magistratura alla sola legge sull'ordinamento

giudiziario (alla quale fa, invece, richiamo l'art. 107, ultimo comma,

Cost.), bensì ad una legge dello Stato: si tratta, insomma, di una

riserva di legge, non di un rinvio ad una legge determinata.

8. - Né può dirsi violato l'art. 109 Cost., che pone la polizia

giudiziaria alle dirette dipendenze dell'autorità giudiziaria: la

normativa denunziata non sottrae alla dipendenza del pretore la polizia

giudiziaria, ma si limita ad attribuire al procuratore della Repubblica

dei poteri di istruttoria preliminare, rispetto ad atti tassativamente

indicati, che, se comportano l'impiego della polizia giudiziaria, solo

perché sono al pretore inibiti impediscono che egli di questa si

avvalga: al pretore non è sottratta la dipendenza della polizia

giudiziaria, ma sono preclusi certi atti che la polizia giudiziaria

compie.

9. - E neppure vi è contrasto con l'art. 102, primo comma, Cost.,

diretto a riservare ai magistrati ordinari la funzione giurisdizionale,

demandandone l'apposita disciplina all'ordinamento giudiziario: invero,

l'art. 226 ter non toglie tale funzione ai magistrati ordinari.

10. - Non è richiamato a proposito, quale parametro di

costituzionalità, l'art. 107, terzo e quarto comma, Cost., per cui i

magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni

(terzo comma), in quanto l'affidamento di determinate attribuzioni

preistruttorie al procuratore della Repubblica, in aggiunta a quelle

che già gli competono, non viola il principio della distinzione per

funzioni; e le garanzie del pubblico ministero (quarto comma) non

vengono lese dalle funzioni aggiuntive che la disciplina impugnata gli

riserva nella fase di cui trattasi.

11. - Gran parte degli argomenti addotti valgono pure a dimostrare

che la normativa denunziata non confligge con l'art. 101, seconda

parte, Cost. per il quale "i giudici sono soggetti soltanto alla

legge": da un lato, non si tratta di attribuzioni affidate a un

magistrato in funzione di giudice e, dall'altro, non viene instaurato

alcun rapporto di gerarchia tra pretore e procuratore della Repubblica,

ma sono regolati, con legge, i rapporti tra i due organi (sentenza n.

95 del 1975 e ordinanza n. 244 del 1975).

12. - Non è fondata, infine, la censura della norma contenuta

nell'art. 6 della legge n. 98 del 1974, che ha modificato il testo

originario dell'art. 339 cod. proc. pen. (pretore di Torino).

L'interpretazione su cui si fonda la doglianza - dalla quale

deriverebbe l'esclusione del pretore, oltreché dall'autorizzazione

alla polizia giudiziaria, anche dal compimento diretto di atti

istruttori di intercettazione - non può essere condivisa, ove si

considerino la formulazione della norma nel suo testo attuale e la

immutata collocazione, nel codice di procedura penale, dell'art. 339

("Dell'istruzione formale"), applicabile pure all'istruzione sommaria

(art. 392, primo comma, cod. proc. pen.) e, nella specie,

all'istruzione pretorile (art. 398, primo comma, cod. proc. pen.).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 226 bis, 226 ter e 226 quater, inseriti nel codice di

procedura penale dall'art. 5 della legge 8 aprile 1974, n. 98 (Tutela

della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni),

e, nei sensi di cui in motivazione, dell'art. 339 dello stesso codice

nel testo modificato dall'art. 6 di detta legge, sollevate con le

ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25,

primo comma, 101, 102, 107, terzo e quarto comma, 108, secondo comma,

109 e 112 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:98 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari