Corte costituzionale

Sentenza n. 95/1985

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 01/04/1985 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 5-bislegge 39/1977

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 5 bis

legge 26 febbraio 1977, n. 39 di conversione del d.l. 23 dicembre 1976,

n. 857 (Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della

responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a

motore e dei natanti), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 14 dicembre 1977 dal Tribunale di Roma nel

procedimento civile vertente tra la Soc. S.I.D.A. ed altra e Bartoli

Giorgio ed altro, iscritta al n. 279 del registro ordinanze 1978 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 250 del 1978;

2) ordinanza emessa il 28 giugno 1978 dal Tribunale di Salerno nel

procedimento civile vertente tra Cavallero Alfonso ed altro e Di

Martino Donato e altro, iscritta al n. 363 del registro ordinanze 1979

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 182 del 1979.

Visti gli atti di costituzione della S.I.D.A. e della E.P.L.E.S.

nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri

udito nell'udienza pubblica del 29 gennaio 1985 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli;

uditi l'avv. Carmine Punzi per la S.I.D.A. e l'Avvocato dello Stato

Giacomo Mataloni per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1.1. - Con sentenza 30 settembre-9 ottobre 1976 il Pretore di Roma,

in accoglimento di domanda proposta da Giorgio Bartoli e da Enrico

Mancinelli con atto 16 settembre 1972, dichiarò la S.r.l. EPLES

responsabile dell'incidente stradale verificatosi in Roma il 30 agosto

1971 e la condannò, in solido con la S.p.a. Italiana di Assicurazioni

- SIDA, al risarcimento dei danni, liquidati in favore del Bartoli in

lire 694.000 e in favore del Mancinelli in lire 62.400.

Gli appellati, costituitisi nel giudizio d'appello introdotto dalle

due società avanti il Tribunale di Roma con atto notificato il 30

dicembre 1976, chiesero che la sentenza pretorile, ai sensi dell'art.

5 bis della sopravvenuta legge 26 febbraio 1977 n. 39 di conversione

del d.l. 23 dicembre 1976 n. 857 ("Le sentenze che pronunciano condanna

a favore del danneggiato per il pagamento delle indennità spettanti a

norma della presente legge e della legge 24 dicembre 1969, n. 990 sono

provvisoriamente esecutive") fosse dichiarata provvisoriamente

esecutiva; alla quale istanza obiettarono le società appellanti, con

le note autorizzate 2 luglio 1977, che l'art. 5 bis, pur coinvolgendo

materia di natura processuale, non poteva, a motivo del suo carattere

eccezionale, spiegare efficacia retroattiva, ma il giudice istruttore,

con ordinanza riservata del 7 luglio 1977, dichiarò la sentenza

provvisoriamente esecutiva. Spiegarono, ai sensi dell'art. 357 c.p.c.,

reclamo al collegio le società appellanti chiedendo la revoca

dell'ordinanza e, in via subordinata, la sospensione o la limitazione

della provvisoria esecuzione.

Il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 14 dicembre 1977

(comunicata il 7 e notificata l'8 del successivo marzo 1978; pubblicata

nella G. U. n. 250 del 6 settembre 1978 e iscritta al n. 279 R.O.

1979), in accoglimento di eccezione sollevata dalle reclamanti, ha

giudicato rilevante e, in riferimento agli artt. 3 e 24 comma secondo

Cost., non manifestamente infondata la questione di illegittimità

costituzionale dell'art. 5 bis l. 26 febbraio 1977 n. 39, per la

discriminazione, ad avviso del giudice a quo irragionevole ed

arbitraria, del credito da risarcimento di danni da sinistro stradale

rispetto ad altri crediti e per la violazione dell'esercizio del

diritto di difesa; ha pertanto disposto la sospensione del giudizio e

la trasmissione degli atti alla Corte.

1.2. - Avanti la Corte si sono costituiti a) per la SIDA, giusta

procura speciale con firma autentica il 10 aprile 1978 per not. A. de

Martino di Roma, l'avv. Gian Antonio Micheli, che, con atto di

deduzioni difensive depositato il 15 luglio 1978, concluse per

l'accoglimento della questione, e, a seguito del decesso del Micheli,

giusta procura speciale con firma autenticata il 9 gennaio 1981 per

not. A. de Martino di Roma, l'avv. Franco Gallo e, giusta procura con

firma autenticata il 28 settembre 1982 per not. P. Davia di Roma,

l'avv. Carmine Punzi, b) per la s.r.l. EPLES, giusta delega in calce

alla memoria depositata il 23 ottobre 1978, l'avv. Antonio Cardillo,

che ha concluso per la declaratoria di fondatezza della questione. La

difesa della SIDA ha depositato memoria dt. 14 gennaio 1985.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con atto

depositato l'8 agosto 1978 con il quale l'Avvocatura generale dello

Stato ha eccepito l'inammissibilità per difetto di rilevanza e, nel

merito, ha concluso per l'infondatezza della proposta questione.

2.1. - Con ordinanza emessa il 28 giugno 1978 (pervenuta alla Corte

il 9 aprile 1979; comunicata l'11 settembre 1978 e notificata il 16

febbraio 1979; pubblicata nella G. U. n. 182 del 4 luglio 1979 e

iscritta al n. 363 R.O. 1979) nel giudizio introdotto da Alfonso

Cavallero in qualità di esercente la patria potestà sul minore figlio

Giuseppe e, proseguito - una volta conseguita la maggiore età - da

questo in persona contro Donato Di Martino e la Compagnia Levante

Assicurazioni s.p.a., peraltro rimasta contumace, per conseguirne la

condanna in solido al risarcimento dei danni subiti da Giuseppe

Cavallero nel sinistro stradale avvenuto l'8 settembre 1974 in Giffoni

Valle Piana, il Tribunale di Salerno - assunta la sola prova

testimoniale richiesta dall'attore e espletata consulenza tecnica - ha

sollevato d'ufficio e giudicato, in riferimento agli artt. 3 e 24 comma

secondo Cost., non manifestamente infondata la questione

d'illegittimità costituzionale dell'art. 5 bis della l. 26 febbraio

1977 n. 39 (di conversione del d.l. 23 dicembre 1976 n. 857).

2.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto

depositato il 10 luglio 1979 con il quale l'Avvocatura generale dello

Stato ha riprodotto argomentazioni esposte e conclusioni formulate nel

precedente incidente.

3. - Alla pubblica udienza del 29 gennaio 1985, nella quale il

giudice Andrioli ha svolto la relazione in ambo gli incidenti, l'avv.

Punzi nell'interesse della SIDA ha motivato la conclusione di

fondatezza della proposta questione; nell'interesse del Presidente del

Consiglio dei ministri l'avvocato dello Stato Mataloni ha illustrato

l'eccezione d'irrilevanza della questione sul riflesso che la sentenza

di primo grado è esecutiva di diritto e non per pronuncia del giudice

e nel merito si è intrattenuto sulla particolare posizione della

impresa assicuratrice. Considerato in diritto :

4.1. - I due incidenti, per avere ad oggetto la stessa questione

d'incostituzionalità (non manifestamente infondato contrasto tra

l'art. 5 bis aggiunto, in sede di conversione disposta con l. 26

febbraio 1977 n. 39, al d.l. 23 dicembre 1976 n. 857 ("Le sentenze che

pronunciano condanna a favore del danneggiato per il pagamento delle

indennità spettanti a norma della presente legge e della legge 24

dicembre 1969 n. 990, sono provvisoriamente esecutive") e gli artt. 3 e

24 comma secondo Cost.), giustifica unica deliberazione anche se si

appalesa a prima vista inammissibile l'incidente proposto dal collegio

del Tribunale di Salerno, il quale non ha temuto di sospettare

d'ufficio d'illegittimità l'art. 5 bis ancor prima di affrontare

l'esame del merito della controversia che avrebbe pur potuto sfociare

in una pronuncia diversa dalla condanna dei convenuti.

4.2. - La eccezione d'inammissibilità della questione sollevata

dal Tribunale di Roma, che l'interveniente Presidente del Consiglio dei

ministri ha sollevato, non merita ingresso perché l'ambiente

procedurale in cui è sorta ha per oggetto non il merito della

controversia ma la conformità della esecuzione provvisoria della

sentenza di primo grado ai dettami costituzionali della quale si è

sospettato nella fase sommaria del giudizio di appello che non può

essere confusa con il processo d'impugnazione a cognizione ordinaria

del merito della sentenza di primo grado. La C. cost. 16/1977, poi,

non conforta l'eccezione dell'Avvocatura erariale perché in

quell'incontro la Corte giudicò inammissibile la questione

d'incostituzionalità del novellato art. 431 c.p.c. perché sollevata

(non nella fase riservata allo scrutinio di ritualità e di

opportunità della provvisoria esecuzione sibbene) nel giudizio di

merito.

5.1. - L'art. 3 Cost. non somministra valido parametro alla

proposta questione nei confronti non solo della normativa dettata per i

due gruppi d'ipotesi, descritte nel comma primo e nel comma secondo

dell'art. 282 c.p.c., ai quali non è lecito riconoscere valore di

precetto inderogabile mediante altri atti aventi forza di legge

ordinaria, ma anche del novellato art. 431 c.p.c. perché la scelta tra

i diversi criteri cui i conditores di leggi speciali si sono ispirati

per apportare deroga ai precetti generali del codice di rito civile

rientra nella discrezionalità dei medesimi, che la Corte non è

legittimata a sindacare perché anche al giudice delle leggi non è

dato sciogliere il dubbio sul se sia da sacrificare l'art. 5 bis

all'art. 431 o viceversa (in tali sensi sent. 168/1982 num. 14.2., che

giudicò infondata la questione d'illegittimità costituzionale degli

artt. 1, 9 e 13 l. 8 febbraio 1948 n. 47 (disposizioni sulla stampa) e

57 c.p.).

5.2. - Né più valido parametro si appalesa l'art. 24 comma

secondo Cost. che il Tribunale di Roma ha ritenuto violato per ciò che

ne l'art. 5 bis né alcun altra disposizione processuale della l.

990/1969 del d.l. 857/1976 e della l. 39/1977, a differenza dell'art.

351 c.p.c., prevedono la revoca in via sommaria della esecuzione

provvisoria della condanna di prime cure, né, a differenza dell'or

menzionato art. 351 e del ripetuto art. 431, né prevedono la

sospensione in via sommaria.

5.3. - Di vero la revocabilità merce sommaria cognizione di

esecuzione provvisoria imposta dalla legge senza lasciar adito ad

apprezzamenti variamente disegnati del giudice non è consentita da

ciò che la esecuzione provvisoria ape legis non può formare oggetto

di cognizione sommaria né va lasciato in non cale che la concessione

della stessa in fattispecie astratte diverse da quelle assunte dalla

legge, per contestare il diritto a procedere ad esecuzione forzata -

pur non ancora iniziata -, può formare oggetto della opposizione

all'esecuzione, di cui agli artt. 615 e 624 c.p.c..

5.4. - Non diverso discorso esige il dubbio d'incostituzionalità

dell'art. 5 bis nella parte in cui la norma non prevederebbe ricorso

inteso a conseguire in via sommaria la sospensione dell'esecuzione

provvisoria di sentenza di primo grado per gli stessi motivi esposti

supra 5.1.. In disparte il rilievo che sarebbe il dubbio insorto al

livello di interpretazione, né la constatazione del mancato

consolidarsi di communis opinio lo eleverebbe al piano di problema di

costituzionalità o meno del mancato affiancamento espresso dell'art.

351 all'art. 282.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 279/1978 e 363/1979,

I) dichiara inammissibile per irrilevanza l'incidente iscritto al

n. 363/1979,

II) dichiara non fondata la questione d'illegittimità

costituzionale dell'art. 5 bis aggiunto con la l. 26 febbraio 1977 n.

39 di conversione al d.l. 23 dicembre 1976 n. 857 (Modifica della

disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti)

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 comma secondo Cost., con

ordinanza 14 dicembre 1977 del Tribunale di Roma nelle parti IIa) in

cui prevede l'esecuzione provvisoria ope legis delle sentenze, rese da

giudice di primo grado, di condanna a favore del danneggiato per il

pagamento delle indennità spettanti a norma delle leggi 24 dicembre

1969 n. 990 e 26 febbraio 1977 n. 39, IIb) nella parte in cui non

prevede la facoltà di revocare l'esecuzione iniziata per l'istruttore

e il collegio di primo grado e IIc) nella parte in cui non consente

all'istruttore e al collegio di appello di sospendere l'esecuzione

provvisoria prevista dalla disposizione impugnata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:95 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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