Corte costituzionale

Sentenza n. 922/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/07/1988 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 399 del codice

di procedura penale, come sostituito ad opera dell'art.11 della legge

31 luglio 1984, n.400 (Norme sulla competenza penale e sull'appello

contro le sentenze del pretore), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 13 ottobre 1987 dalla Sezione istruttoria

presso la Corte d'appello di Bologna nel procedimento penale a carico

di Cobianchi Roberta, iscritta al n.820 del registro ordinanze 1987 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54, prima

serie speciale, dell'anno 1987;

2) ordinanza emessa il 3 dicembre 1987 dalla Sezione istruttoria

presso la Corte d'appello di Perugia nel procedimento penale a carico

di Crincoli Adriano, iscritta al n.70 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.11, prima

serie speciale, dell'anno 1988;

3) ordinanza emessa il 1° dicembre 1987 dalla Sezione

istruttoria presso la Corte d'appello di Trento nel procedimento

penale a carico di Abeccara Gianfranco ed altri, iscritta al n. 107

del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n.14, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 13 ottobre 1987 la Sezione istruttoria

presso la Corte d'appello di Bologna ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità

dell'art. 11 della legge 31 luglio 1984, n. 400, "sostitutivo"

dell'art.399, primo comma, del codice di procedura penale. Ciò in

quanto prima dell'entrata in vigore della legge n. 400 del 1984,

"identica disposizione" è stata dichiarata costituzionalmente

illegittima con sentenza n. 224 del 1983, "nella parte in cui esclude

il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei limiti di

cui all'art.152, comma secondo, cod. proc. pen., avverso la sentenza

del pretore, che lo abbia prosciolto per estinzione del reato per

amnistia o prescrizione".

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54, prima serie speciale, del

23 dicembre 1987.

Nel giudizio non si è costituita la parte privata né ha spiegato

intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

2. - Una identica questione ha sollevato anche la Sezione

istruttoria presso la Corte d'appello di Perugia con ordinanza del 3

dicembre 1987, denunciando, sempre in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione, e sempre richiamando la sentenza n. 224 del 1983,

l'art. 399, primo comma, del codice di procedura penale, nel testo

"riformato" dalla legge 31 luglio 1984, n. 400, "nella parte in cui

esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei

limiti dell'art. 152 comma 2° C.P.P., avverso la sentenza del pretore

che lo abbia prosciolto per estinzione del reato per amnistia".

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11, prima serie speciale, del

16 marzo 1988.

Nemmeno in tale giudizio si è costituita la parte privata né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

3. - Con ordinanza del 1° dicembre 1987 la Sezione istruttoria

presso la Corte d'appello di Trento ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 24 e 136 della Costituzione, questione di legittimità

dell'art. 399 del codice di procedura penale, "nella parte in cui

esclude che l'imputato possa appellare la sentenza di non doversi

procedere per amnistia, ai fini e nei limiti di cui all'art.152, II

comma c.p.p.".

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14, prima serie speciale, del

6 aprile 1988.

La parte privata non si è costituita né ha spiegato intervento

il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto

1. - Le tre ordinanze in epigrafe sollevano questioni di

legittimità costituzionale quasi del tutto coincidenti: i relativi

giudizi vanno, quindi, riuniti per essere decisi con un'unica

sentenza.

2. - Comune oggetto di censura è l'art.399, primo comma, del

codice di procedura penale, quale sostituito ad opera dell'art.11

della legge 31 luglio 1984, n.400, nella parte in cui esclude il

diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei limiti

dell'art.152, secondo comma, dello stesso codice, contro la sentenza

istruttoria del pretore che l'abbia prosciolto per amnistia.

Ad avviso di tutti i giudici a quibus, che concordemente adducono

come specifico precedente la sentenza n. 224 del 1983, la norma

impugnata sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 della

Costituzione. In aggiunta a tali parametri la Sezione istruttoria

presso la Corte d'appello di Trento invoca anche l'art.136 della

Costituzione, richiamando in proposito un altro precedente di questa

Corte, la sentenza n. 73 del 1963.

Poiché, in definitiva, le ordinanze di rimessione muovono

all'art. 399, primo comma, del codice di procedura penale, quale

risulta a seguito della novellazione dell'intero articolo operata

dall'art. 11 della legge 31 luglio 1984, n. 400, l'addebito di aver

ripetuto l'"identica" norma dichiarata costituzionalmente illegittima

con la sentenza n. 224 del 1983, è l'ultimo dei tre parametri

dedotti a venire subito in considerazione. Come sintetizza il

giudice che invoca tale parametro, "il rigore del precetto

costituzionale", di cui al primo comma dell'art. 136, imponendo "al

legislatore" di "accettare l'immediata cessazione dell'efficacia

giuridica della norma illegittima", non gli consentirebbe di

"riprodurre una norma dichiarata illegittima".

La questione è fondata.

3. - Effettivamente, non molto tempo dopo che, con la sentenza n.

224 del 24 luglio 1983, questa Corte aveva dichiarato

costituzionalmente illegittimo il testo dell'allora vigente art. 399,

primo comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui

esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei

limiti di cui all'art. 152, comma secondo, cod. proc. pen., avverso

la sentenza del Pretore, che lo abbia prosciolto per estinzione del

reato per amnistia o prescrizione", l'art. 11 della legge 31 luglio

1984, n. 400, recante "Nuove norme sulla competenza penale e

sull'appello contro le sentenze del pretore", nel sostituire per

intero l'art. 399 del codice di procedura penale, ha riprodotto il

precetto dedicato all'individuazione delle sentenze istruttorie

pretorili appellabili dall'imputato (v. il secondo periodo del primo

comma) usando le identiche parole del testo antecedente, senza tenere

in alcun conto la statuizione della sentenza n. 224 del 1983 relativa

ad esso, come immediatamente è stato sottolineato da autorevole

dottrina.

La trascuratezza risulta tanto più sorprendente se si considera

che ad altre analoghe statuizioni della stessa sentenza - quelle

relative agli artt. 512 n. 2 e 513 n. 2 del codice di procedura

penale - si sono uniformati gli artt. 3 e 4 della medesima legge 31

luglio 1984, n. 400, il secondo dei quali frutto di un emendamento

governativo, non diversamente dal qui censurato art. 11. Ed una tale

trascuratezza appare ancora più grave perché dà luogo ad un

inaccettabile squilibrio dell'art. 399, primo comma, non tanto con

gli artt. 512 e 513 del codice di procedura penale, i quali, per il

fatto di riguardare l'appello contro le sentenze dibattimentali,

rispondono ad una logica parzialmente diversa, potendo l'estinzione

del reato dipendere nella fase del giudizio anche dalla valutazione

delle circostanze, quanto con il parallelo art. 387, terzo comma, del

codice di procedura penale, concernente l'appello contro le sentenze

del giudice istruttore, non coinvolto dalla legge n. 400 del 1984 e

rimasto, perciò, tuttora operante, con riferimento ai casi di

proscioglimento per amnistia, nei termini fissati dalla sentenza n.

224 del 1983.

Né, a giustificazione dell'atteggiamento adottato dal legislatore

del 1984 in ordine alla parte dell'art. 399, primo comma, del codice

di procedura penale che qui interessa, potrebbe addursi il mutamento

del quadro normativo conseguente alla nuova legge rispetto al quadro

normativo nel quale si era inserita la sentenza n. 224 del 1983. Le

modificazioni apportate dalla legge n. 400 del 1984, come

l'intitolazione data ad essa puntualmente sottolinea, concernono, da

un lato, l'ampliamento della competenza pretorile (artt. 1, 2, 5) e,

dall'altro, la devoluzione dell'appello contro le sentenze

pronunciate dal pretore alla corte d'appello e alla sezione

istruttoria, anziché, come per il passato, al tribunale e al giudice

istruttore (artt. 3, 4, 6- 11). Innovazioni tutte circoscritte alle

tematiche della competenza e della legittimazione ad impugnare, senza

incidere sui tipi, sui contenuti e sulle formule terminative delle

sentenze.

4. - Di fronte ad una situazione così agevolmente ricostruibile,

deve essere affermata la sussistenza dei presupposti necessari per

ritenere violato l'art. 136, primo comma, della Costituzione, in base

a quanto questa Corte ha avuto modo di precisare non solo con la

sentenza n. 73 del 1963, richiamata dall'ordinanza della Sezione

istruttoria presso la Corte d'appello di Trento, ma più ancora in

due successive occasioni, con le sentenze n. 88 del 1966 e n. 223 del

1983.

Sia pur con riguardo a fattispecie parzialmente diverse dalla

presente, perché dirette a riprodurre in via transitoria una

disciplina appena invalidata, la Corte ha da tempo chiarito che "le

decisioni di accoglimento hanno per destinatario non solo chi è

chiamato ad applicare la legge, ma anche il legislatore", al quale

"è, quindi, precluso perseguire e raggiungere, direttamente o

indirettamente, esiti corrispondenti a quelli già ritenuti lesivi

della Costituzione" (sentenza n. 223 del 1983, che sviluppa analoghe

prese di posizione delle due sentenze precedenti).

Pertanto, "la testuale corrispondenza" riscontrabile fra la norma

dichiarata illegittima ed un'altra emanata successivamente "non può

mai essere trascurata o sottovalutata", nemmeno quando la

"restaurazione" venga "operata sulla base di un titolo formalmente

diverso, perché di carattere provvisorio" (v. ancora sentenza n. 223

del 1983). Né, quindi, a maggior ragione, quando la nuova disciplina

presenti carattere di stabilità.

Il far "rivivere norme già divenute inefficaci in conseguenza del

loro annullamento da parte della Corte" contrasta con "il rigore del

precetto racchiuso nel primo comma dell'art. 136" della Costituzione,

che impone al legislatore ordinario di uniformarsi alla "immediata

cessazione dell'efficacia giuridica della norma illegittima"

(sentenza n. 73 del 1963), così escludendo sia che se ne possa

"prolungare la vita" sia che la si possa "far risorgere". Non è,

infatti, consentito "ridare nuova efficacia giuridica ad una norma

che ha perduto efficacia in conseguenza della sentenza di

illegittimità", a meno che, tenuto conto di tutte le circostanze,

"il quadro normativo in cui si è inserito l'articolo" subentrante

risulti "mutato rispetto a quello in cui si colloca (e dal quale

traeva argomento) la pronuncia della Corte" (sentenza n. 223 del

1983). Va, cioè, evitato che una nuova legge valuti fatti, atti o

situazioni "come se la dichiarazione di illegittimità costituzionale

non fosse intervenuta" (sentenza n. 88 del 1966).

5. - Per questo complesso unitario di ragioni dev'essere

dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 399, primo

comma, del codice di procedura penale, quale sostituito ad opera

dell'art. 11 della legge 31 luglio 1984, n. 400, nella parte in cui

esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei

limiti dell'art. 152, secondo comma, del codice di procedura penale,

avverso la sentenza del pretore che lo abbia prosciolto per

estinzione del reato per amnistia, parte già dichiarata illegittima,

nel testo precedente alla sostituzione operata dalla legge n. 400 del

1984, con la sentenza n. 224 del 1983.

Restano, pertanto, assorbiti gli altri motivi di illegittimità

prospettati dalle ordinanze di rimessione.

6. - Una volta dichiarata l'illegittimità costituzionale

dell'art. 399, primo comma, del codice di procedura penale, nei

termini dei quali si è detto, va dichiarata d'ufficio, ai sensi

dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità

costituzionale dell'art. 399, primo comma, del codice di procedura

penale, come sostituito ad opera dell'art. 11 della legge 31 luglio

1984, n. 400, nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di

proporre appello, ai fini e nei limiti dell'art. 152, secondo comma,

del codice di procedura penale, avverso la sentenza del pretore che

lo abbia prosciolto per estinzione del reato per prescrizione. Anche

a questo proposito valgono tutte le considerazioni svolte in ordine

al proscioglimento per amnistia, sia per ciò che attiene al testo

oggetto della declaratoria di illegittimità risalente alla sentenza

n. 224 del 1983, sia per ciò che attiene ai rapporti dell'art. 399,

primo comma, del codice di procedura penale con l'art. 387, terzo

comma, dello stesso codice.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 399, primo

comma, del codice di procedura penale, come sostituito ad opera

dell'art. 11 della legge 31 luglio 1984, n. 400 (Norme sulla

competenza penale e sull'appello contro le sentenze del pretore),

nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre

appello, ai fini e nei limiti dell'art. 152, secondo comma, del

codice di procedura penale, avverso la sentenza del pretore che lo

abbia prosciolto per estinzione del reato per amnistia;

b) Dichiara d'ufficio, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo

1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 399, primo

comma, del codice di procedura penale, come sostituito ad opera

dell'art. 11 della legge 31 luglio 1984, n. 400 (Norme sulla

competenza penale e sull'appello contro le sentenze del pretore),

nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre

appello, ai fini e nei limiti dell'art. 152, secondo comma, del

codice di procedura penale, avverso la sentenza del pretore che lo

abbia prosciolto per estinzione del reato per prescrizione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:922 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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