Corte costituzionale

Sentenza n. 85/1969

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/04/1969 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 19 e

22 della legge 8 gennaio 1952, n. 6; 5 e 6 della legge 31 luglio 1956,

n. 991; 3 e 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 289; e 3 e 4 della legge

5 luglio 1965, n. 798, riguardanti la previdenza e l'assistenza

forense, promossi con due ordinanze emesse, rispettivamente, il 26

ottobre 1967 dal pretore di Padova nel procedimento penale a carico di

De Pieri Francesco ed il 25 ottobre 1967 dal pretore di Asti nel

procedimento penale a carico di Durante Lorenzo, iscritte ai nn. 272 e

275 del Registro ordinanze 1967 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 24 del 27 gennaio 1968.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 20 marzo 1969 la relazione del

Giudice Giovanni Battista Benedetti;

udito il vice avvocato generale dello Stato Dario Foligno, per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con due ordinanze rispettivamente emesse in data 25 e 26 ottobre

1967 nel corso di due procedimenti penali, il primo a carico di Durante

Lorenzo per violazione delle disposizioni di cui all'art. 106 del

Codice della Strada e il secondo a carico di De Pieri Francesco per

emissione di assegno a vuoto, i pretori di Asti e di Padova hanno

sollevato d'ufficio - con motivazione pressoché identica - la

questione di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 22 della

legge 8 gennaio 1952, n. 6; 5 e 6 della legge 31 luglio 1956, n. 991; 3

e 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 289; e 3 e 4 della legge 5 luglio

1965, n. 798, riguardanti l'assistenza e la previdenza forense, in

riferimento agli artt. 53 e 98, comma primo, della Costituzione.

Rilevano in punto di fatto i giudici a quo che i procedimenti

penali dinanzi ad essi pendenti possono essere definiti mediante

emanazione di un decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 506 del

Codice di procedura penale e che la cancelleria, per il disposto

dell'art. 586 dello stesso codice, dovrà provvedere alla notifica del

decreto, unitamente all'atto di precetto con il quale verrà fatta

ingiunzione di pagare non soltanto la pena irrogata e le spese

processuali, ma anche il contributo di lire 2.000 in favore della Cassa

previdenza avvocati e procuratori previsto dalle norme impugnate.

L'imposizione di detto contributo su decreti penali di condanna non

opposti sarebbe in contrasto con l'art. 53 della Costituzione il quale,

prevedendo l'obbligo per tutti di concorrere nelle spese pubbliche in

ragione della capacità contributiva, viene implicitamente ad escludere

che lo Stato possa imporre un determinato tributo da destinarsi non

all'erario, ma ad una Cassa ad esso estranea, che ha finalità proprie

ed amministrazione autonoma, come altre del genere costituite da

persone esercenti una libera professione. Aggiungasi che nella maggior

parte dei casi il decreto penale viene emesso senza alcun atto

istruttorio e che l'imputato addirittura ignora l'esistenza del

procedimento cosicché non si avvale dell'opera di un difensore.

L'imposizione non avrebbe quindi alcuna valida giustificazione nemmeno

volendola ritenere una tassa anzicché una imposta.

Le norme impugnate sarebbero inoltre in contrasto con l'art. 98,

primo comma, della Costituzione perché, facendo obbligo a pubblici

impiegati (uffici del registro e cancellerie giudiziarie) di prestare

la loro opera per la riscossione del contributo in oggetto, violano il

precetto costituzionale secondo il quale "i pubblici impiegati sono al

servizio esclusivo della Nazione".

Dopo aver posto in rilievo la pregiudizialità delle dedotte

eccezioni di incostituzionalità sulla decisione dei processi pendenti,

i pretori di Asti e di Padova hanno rimesso gli atti a questa Corte

previa la notificazione e comunicazione di rito delle rispettive

ordinanze.

Nel presente giudizio nessuna delle parti private si è costituita,

mentre ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

limitatamente al giudizio promosso con ordinanza 25 ottobre 1967 dal

pretore di Asti.

Nell'atto di intervento e deduzioni, depositato in cancelleria il

16 febbraio 1968, l'Avvocatura eccepisce anzitutto, l'inammissibilità

e l'irrilevanza della proposta questione.

Fonda la prima eccezione sulla considerazione che dall'ordinanza

non risulterebbe in quale veste il pretore abbia pronunciato nel

procedimento di specie: se cioè abbia esercitato i poteri del pubblico

ministero in fase istruttoria o quelli del giudice di cognizione

nell'emissione del provvedimento. Parrebbe che l'ordinanza sia stata

emessa in sede istruttoria, non avendo il giudice a quo deliberato se

procedere o meno per "decreto penale di condanna", ma essendosi

limitato a rilevare che il procedimento potrà essere definito con

"decreto" ai sensi dell'art. 506 del Codice di procedura penale.

In ordine alla seconda eccezione rileva che nell'ordinanza v'è la

contaminazione tra il concetto di rilevanza della questione - senza la

cui risoluzione non può essere definito il giudizio principale - e la

pretesa di sindacare, aprioristicamente, gli effetti di altra norma la

cui applicazione, non richiesta ai fini della risoluzione del giudizio

in corso, avrà luogo soltanto dopo la definizione di detto giudizio,

ossia dopo l'emissione del decreto di condanna.

Nel merito l'Avvocatura sostiene che la questione proposta è

infondata.

Dopo aver rilevato che i contributi previsti dalle norme impugnate

hanno carattere di imposta lato sensu giudiziaria e che la Cassa di

previdenza degli avvocati o procuratori, rappresenta interessi

previdenziali della categoria e non professionali ed ha natura di ente

pubblico, assolvendo finalita anche nell'interesse della collettività,

l'Avvocatura nega che sussista il denunciato contrasto con l'art. 53

della Costituzione. Dal lato passivo l'imposta si applica non soltanto

in relazione a manifestazioni immediate e generali di capacità

contributiva, ma anche in occasione di prestazione di servizi, come

manifestazioni ed indici di detta capacità, ond'è che vien meno ogni

esigenza di correlazione tra il tributo e il servizio; dal lato attivo,

perché la destinazione del provento dell'imposta è problema

finanziario che non può interessare il diritto di eguaglianza; che,

tuttavia, non è violato, rientrando nei fini dello Stato, il

provvedere alla integrazione dei compiti degli enti assistenziali e

previdenziali (artt. 2 e 38 Cost.) mediante prelievi di ricchezza in

base a manifestazioni di capacità contributiva, indipendentemente

dalla correlazione fra dette manifestazioni e la destinazione del

provento.

Del pari insussistente sarebbe l'assunta violazione dell'articolo

98, comma primo, della Costituzione. A prescindere da ogni

considerazione sulla portata di questa norma costituzionale con la

quale si è inteso implicitamente affermare che i pubblici impiegati

debbono essere indipendenti da influenze politiche, l'Avvocatura

osserva che, dovendosi i contributi in esame configurare lato sensu

come tributi giudiziari, la riscossione di essi non può non rientrare

nei compiti istituzionali dei pubblici impiegati degli uffici del

registro e delle cancellerie giudiziarie.

L'Avvocatura conclude in via principale perché la questione di

legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile ed in via

subordinata perché sia dichiarata infondata. Considerato in diritto :

1. - I giudizi promossi con le due ordinanze indicate in epigrafe

vanno riuniti e decisi con unica sentenza poiché identica è la

questione di legittimità costituzionale in essi proposta.

2. - In via preliminare devono però essere esaminate le eccezioni

di inammissibilità e di irrilevanza svolte dall'Avvocatura

relativamente alla questione sollevata dal pretore di Asti con

ordinanza 27 ottobre 1967 emessa nel corso del procedimento penale a

carico di Durante Lorenzo, imputato della contravvenzione prevista

dall'art. 106 del Codice della strada.

In ordine alla prima eccezione, dopo aver richiamato le sentenze di

questa Corte con le quali è stato negato che il pubblico ministero

possa sollevare una questione di legittimità costituzionale, e

ricordato che nel procedimento "per decreto" il pretore esercita i

poteri del pubblico ministero in fase istruttoria e quelli del giudice

di cognizione nella emissione del provvedimento, l'Avvocatura osserva

che l'ordinanza sembra essere emessa in fase istruttoria, non avendo il

giudicante deliberato se procedere o non con decreto; da ciò

l'inammissibilità della proposta questione per difetto di

legittimazione a promuoverla.

L'eccezione va respinta perché basata su erroneo presupposto. Ed

invero, nella specie, è fuor di dubbio che il pretore abbia deliberato

sulla questione di costituzionalità in veste di giudice che ha poteri

decisori per la definizione di un processo di sua competenza. Nella

motivazione dell'ordinanza è contenuta l'affermazione che "il

procedimento potrà essere definito - ai sensi dell'art. 506 del Codice

di procedura penale - mediante emissione di decreto penale di condanna"

e si ravvisa "la necessità di sollevare d'ufficio l'eccezione" di

incostituzionalità delle norme che impongono l'obbligo a pubblici

impiegati di riscuotere il contributo gravante sui decreti penali di

condanna non opposti, in considerazione del fatto che "la cancelleria

dovrà poi provvedere, ai sensi dell'art. 586 dello stesso Codice; alla

notifica del precetto con il quale al condannato verrà fatta

ingiunzione di pagare, non soltanto la pena pecuniaria che sarà

stabilita e le spese del procedimento, ma anche il contributo a favore

della cassa di previdenza avvocati e procuratori".

Contrariamente quindi a quanto ritenuto, il pretore ha pronunciato

l'ordinanza di rinvio dopo essere pervenuto alla determinazione di

definire il giudizio di sua cognizione, giusta i poteri decisori

riconosciutigli dall'ordinamento, con un decreto penale di condanna,

provvedimento che ha poi ravvisato di non poter emettere per la

pregiudizialità o rilevanza della sollevata questione di legittimità

costituzionale.

3. - Del pari non fondata è l'eccezione di irrilevanza sollevata

dall'Avvocatura in base alla considerazione che le norme impugnate non

necessitano ai fini della decisione del giudizio principale, ma

troveranno applicazione solo dopo la definizione dello stesso.

È stato più volte affermato che la valutazione della rilevanza di

una questione di legittimità costituzionale, proposta in via

incidentale, rispetto al tema del giudizio principale, rientra nella

competenza esclusiva del giudice a quo, e che, quando risulti dal testo

dell'ordinanza di rimessione che tale valutazione è stata compiuta ed

è sufficientemente motivata, non compete alla Corte accertare se la

soluzione della questione sottoposta al suo esame sia o meno necessaria

ai fini della decisione della controversia.

Ora, poiché il pretore di Asti ha formulato e motivato il suo

giudizio in punto di rilevanza della proposta questione, anche

l'eccezione di inammissibilità sollevata sotto questo profilo deve

essere respinta.

4. - Venendo al merito della questione di costituzionalità è

anzitutto da rilevare che essa può considerarsi propriamente proposta

nei confronti degli artt. 3 e 4 della legge 5 luglio 1965, n. 798, che

è l'ultima legge, in ordine di tempo, riguardante la previdenza e

assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali. Nelle censure

di incostituzionalità, per contrasto con gli artt. 53 e 98, comma

primo, della Costituzione, mosse contro le norme indicate restano

infatti assorbite le identiche censure avanzate anche nei confronti

delle corrispondenti disposizioni contenute in precedenti testi

normativi disciplinanti la stessa materia (artt. 19 e 22 legge 8

gennaio 1952, n. 6; 5 e 6 legge 31 luglio 1956, n. 991; e 3 e 4 legge

25 febbraio 1963, n. 289).

Per quanto attiene alla lamentata, violazione dell'art. 53 della

Costituzione la questione ha già formato oggetto di puntuale decisione

da parte di questa Corte la quale, con sentenza n. 23 del 1968

pubblicata nelle more del presente giudizio, ha statuito che le

prestazioni patrimoniali imposte dagli articoli 3 e 4 della legge n.

798 del 1965 sono da considerare tributi lato sensu giudiziari e, in

quanto tali, estranei all'ambito di applicazione del citato precetto

costituzionale, il quale ha riguardo soltanto a prestazioni di servizi

il cui costo non si può determinare divisibilmente.

È stato altresì affermato nella citata decisione che

l'imposizione dei contributi in oggetto si fonda sulla necessità

discrezionalmente ma ragionevolmente avvertita dal legislatore di far

gravare oneri patrimoniali sopra soggetti che godono divisibilmente del

servizio giudiziario, e che i contributi in parola, sebbene affluiscano

alla cassa di previdenza ed assistenza in favore degli avvocati e

procuratori legali, sono rivolti al perseguimento di finalità di

carattere pubblico poiché è compito dello Stato assicurare la tutela

previdenziale di una categoria di lavoratori o mediante erogazioni

poste direttamente a suo carico o con l'imposizione di prestazioni

patrimoniali nella forma di contributi. Nel caso in esame l'intervento

dello Stato si è appunto realizzato oltre che per via diretta mediante

versamenti alla cassa di alcuni proventi stabiliti per legge, anche

indirettamente ponendo alcuni contributi a carico di quei soggetti che,

con o senza l'ausilio di un professionista legale, si giovano del

servizio giudiziario del quale gli esercenti la professione forense

sono indispensabili collaboratori.

5. - Dalla motivazione della richiamata sentenza è dato trarre

chiari e idonei argomenti per dichiarare l'infondatezza anche della

censura di incostituzionalità con la quale si deduce la violazione

dell'art. 98, comma primo, della Costituzione.

Il carattere pubblico dell'ente cui i contributi in questione

vengono devoluti, le pubbliche finalità previdenziali che ne hanno

determinato la imposizione e la loro connessione con la prestazione del

servizio giudiziario, consentono infatti di ritenere che il particolare

sistema di riscossione e versamento posto dalla legge impugnata a

carico dei cancellieri e degli uffici del registro non contrasti con

l'invocato precetto costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 3 e 4 della legge 5 luglio 1965, n. 798, contenente

modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289,

riguardanti la previdenza ed assistenza forense, sollevata con le

ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 53 e 98,

comma primo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1969:85 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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