Corte costituzionale

Sentenza n. 82/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/04/1976 · relatore Vezio Crisafulli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 342

e 352 del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il

5 ottobre 1973 dal pretore di Verona e l'11 giugno 1974 dal giudice

istruttore del tribunale di Ravenna nei procedimenti penali

rispettivamente a carico di ignoti e di Giulio Maurizio, iscritte ai

nn. 17 e 410 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 69 del 13 marzo 1974 e n. 309 del 27

novembre 1974.

Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1975 il Giudice

relatore Vezio Crisafulli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 5 ottobre 1973, nel corso di un

procedimento penale contro ignoti, rivolto ad accertare le

responsabilità ai sensi dell'art. 659 c.p. per il disturbo alle

occupazioni ed al riposo delle persone causato dal noto fenomeno

acustico del "bang sonico" prodotto da aerei militari in volo sulla

città, il pretore di Verona ha sollevato, in riferimento agli artt.

101 e 104 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

degli artt. 342 e 352 del codice di procedura penale, disciplinanti,

rispettivamente, il dovere di esibizione da parte dei pubblici

ufficiali e il diritto di astenersi dal testimoniare e il divieto di

esame determinati dal segreto di ufficio.

Secondo il giudice a quo, le norme impugnate contrasterebbero con

gli artt. 101 e 104 della Costituzione che rispettivamente sottopongono

il giudice soltanto alla legge e sanciscono l'indipendenza della

magistratura da ogni altro potere, perché, consentendo alla P.A. di

valutare discrezionalmente la segretezza o meno di notizie o documenti

con efficacia preclusiva nei confronti dell'autorità giudiziaria

porrebbero il giudice in una posizione di soggezione rispetto al potere

esecutivo fino a paralizzare l'esercizio dell'azione penale.

2. - Con altra ordinanza, emessa l'11 giugno 1974 il giudice

istruttore del tribunale di Ravenna, ha sollevato analoga questione di

legittimità costituzionale degli artt. 342 e 352, terzo comma, del

codice di procedura penale per contrasto con gli artt. 3, 24, 28, 52,

terzo comma, 101, 102, 103, 111, 112, e 113 della Costituzione, nel

corso di un procedimento penale a carico del colonnello Giulio Maurizio

che, in qualità di Presidente della Commissione di inchiesta nominata

dall'autorità militare sulla caduta di un aereo G 91, rifiutava di

consegnare il relitto del velivolo attestando con dichiarazione scritta

che tale materiale costituiva segreto militare.

In particolare, l'art. 342, primo comma, c.p.p., nella parte in cui

non distingue, ai fini della opponibilità al giudice penale del

segreto militare, atti e documenti che debbono rimanere segreti da

quelli che hanno carattere semplicemente riservato, contrasterebbe con

gli artt. 24, 101, 112, 113, 102 e 103 della Costituzione che

sanciscono l'inviolabilità del diritto di difesa in giudizio, nonché

la realizzazione della giustizia attraverso l'esercizio della funzione

giurisdizionale. La stessa norma, inoltre, nella parte in cui dispone

che la dichiarazione di segreto militare possa essere fatta "anche

senza motivazione" impedirebbe qualsiasi sindacato del giudice sulla

sua fondatezza e comporterebbe un difetto di motivazione anche nei

conseguenti provvedimenti giurisdizionali, in violazione degli artt.

113, 103, terzo comma, e 111 nonché dell'art. 52, ultimo comma, della

Costituzione, dal quale si argomenterebbe la soggezione al controllo

giurisdizionale dell'ordinamento delle forze armate. L'esenzione dalla

motivazione sarebbe altresì in contrasto con l'art. 3 Cost. in

considerazione della diversa disciplina dettata in tema di segreto di

ufficio e professionale, essendo ammesso, in tali casi, il sindacato

del giudice sulla fondatezza della dichiarazione di segreto, sindacato

ammesso anche, secondo la giurisprudenza, quando si procede per i reati

di spionaggio e simili.

Sotto il profilo della disparità di trattamento di situazioni

ritenute analoghe viene anche impugnato autonomamente l'art. 342, u.c.,

c.p.p. che conferisce al giudice il potere di indagare sulla fondatezza

della dichiarazione nei casi di segreto professionale o d'ufficio.

Un'ultima censura investe l'art. 342, in relazione all'articolo

352, terzo comma, c.p.p., nella parte in cui subordina

all'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia l'esercizio

dell'azione penale per il caso che la dichiarazione di segreto sia

ritenuta non fondata, autorizzazione non richiesta per il segreto di

ufficio e professionale, in quanto darebbe luogo ad una disparità di

trattamento di fattispecie analoghe in violazione dell'art. 3 della

Costituzione, tenuto anche conto che non è prescritta alcuna

autorizzazione per il promuovimento dell'azione penale in ordine ai

reati di violazione di segreti politici o militari.

La norma sarebbe anche in contrasto con gli artt. 24 e 28 Cost.,

per l'ostacolo che ne deriverebbe all'esercizio del diritto di difesa

ed all'attuazione del principio della responsabilità penale dei

funzionari dello Stato. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze del pretore di Verona e del giudice istruttore

del tribunale di Ravenna sollevano questioni tra loro strettamente

connesse, aventi ad oggetto le medesime disposizioni di legge (gli

artt. 342 e 352 cod. proc. pen., la prima; l'art. 342, in relazione

all'art. 352, ultimo comma, la seconda). I relativi giudizi possono

perciò riunirsi per essere decisi congiuntamente.

2. - L'ordinanza del pretore di Verona è stata emessa nel corso di

un procedimento penale contro ignoti, diretto ad accertare eventuali

responsabilità ai sensi dell'art. 659 cod. pen. per i disagi arrecati

alla popolazione della città dal fenomeno del "bang" provocato da

aerei supersonici nel corso di esercitazioni interessanti la zona.

Poiché lo stato maggiore aeronautico, richiesto di notizie in

proposito, aveva rifiutato di indicare le unità impiegate nelle dette

esercitazioni, in quanto coperte da "segreto militare", rendendo così

impossibile identificare i piloti ai quali attribuire la

responsabilità per i fatti testé accennati, il pretore sospendeva il

giudizio, denunciando a questa Corte gli artt. 342 e 352 cod. proc.

pen., ritenuti applicabili alla specie "per analogia", in riferimento

agli artt. 102 e 104 Cost., che garantiscono l'indipendenza dei giudici

e l'autonomia dell'ordine giudiziario.

Ma la questione è manifestamente irrilevante, perché una

"richiesta di informazioni" (come lo stesso pretore la definisce)

rivolta dall'autorità giudiziaria all'autorità militare non rientra

né nell'una né nell'altra delle disposizioni del codice di rito

censurate nell'ordinanza.

Nel caso in oggetto, infatti, il segreto non fu opposto al pretore

procedente da un teste sottoposto ad interrogatorio (come esige l'art.

352) né dallo stato maggiore aeronautico, cui fosse stato formalmente

ordinato di consegnare cose od atti in suo possesso (come previsto

dall'art. 342), ma semplicemente nel corso di una corrispondenza

ufficiosa con il pretore. Né in siffatte condizioni sarebbe stato

possibile procedere a norma dell'ultimo comma dell'art. 352, richiamato

dal secondo comma dell'art. 342, ovvero, in ipotesi, a norma del

successivo comma finale di quest'ultimo, in relazione all'articolo 372

del codice penale.

3. - Fa altresì difetto la rilevanza di alcune tra le questioni

sollevate dal giudice istruttore del tribunale di Ravenna con

l'ordinanza in oggetto, nel testo della quale, d'altronde, non si

rinviene in proposito neppure un cenno di motivazione.

L'ordinanza, infatti, è stata emessa nel corso del procedimento

penale promosso (per falso ideologico) contro l'ufficiale che, quale

presidente della commissione d'inchiesta nominata dall'autorità

militare a seguito di un incidente aviatorio, aveva opposto il "segreto

militare" all'ordine di sequestro del relitto disposto dal giudice, nel

corso ed ai fini di altro procedimento penale contro ignoti

(cronologicamente e logicamente antecedente) per il reato di cui

all'art. 428 cod. pen. (disastro aviatorio). Sono in essa

contestualmente accolti e prospettati due ordini di censure, cui

avevano distinto riferimento due diverse richieste del P.M.: avanzata,

l'una nel procedimento contro ignoti (per l'asserita illegittimità

costituzionale del secondo comma dell'art. 342 cod. proc. pen., nella

parte in cui sottrarrebbe all'obbligo di esibizione anche atti,

documenti e cose concernenti notizie militari diverse da quelle che,

nell'interesse della sicurezza dello Stato, devono rimanere segrete,

consentendo altresì che la dichiarazione di segreto possa farsi "anche

senza motivazione"; nonché del successivo ultimo comma, che, a

differenza da quanto disposto per altre specie di segreti, preclude

all'autorità giudiziaria qualsiasi sindacato sulla dichiarazione

medesima); avanzata, l'altra, nel procedimento aperto a carico

dell'ufficiale autore della dichiarazione (per l'asserita

illegittimità costituzionale dello stesso art. 342, terzo comma, nella

parte in cui, attraverso il rinvio all'ultimo comma dell'art. 352,

subordina il proseguimento dell'azione penale alla autorizzazione a

procedere del Ministro di grazia e giustizia).

Dal che risulta evidente che quest'ultima è l'unica questione

direttamente rilevante nel giudizio a quo (che è quello contro

l'autore della dichiarazione), poiché la sola norma incidente su tale

giudizio, e di cui devesi in esso fare applicazione, è quella

prescrivente l'autorizzazione a procedere, rimanendo, invece, a monte

le altre questioni, concernenti norme delle quali già è stata fatta

applicazione nel giudizio diretto ad accertare le responsabilità del

disastro aviatorio, che di quello a quo costituisce il presupposto.

4. - Secondo l'assunto dell'ordinanza, la norma anzidetta

contrasterebbe con l'art. 3 Cost., per il diverso trattamento riservato

all'ipotesi del segreto militare rispetto a quella di segreto d'ufficio

e professionale, come pure ai casi di procedimento penale per i delitti

di rivelazione di segreti militari, previsti dagli artt. 256 e segg.

cod. pen., poiché nella prima soltanto, a differenza dalle altre,

l'azione penale nei confronti del soggetto che, in altro processo,

aveva opposto il segreto viene subordinata alla autorizzazione

ministeriale.

Si deduce altresì violazione degli artt. 24 e 28 Cost., ma il

richiamo a queste due disposizioni, non sorretto né comunque chiarito

nell'ordinanza da argomentazione alcuna, si rivela agevolmente

inconferente. Non si vede, infatti, quale menomazione, e per quale

soggetto, possa derivare al diritto di difesa "in ogni stato e grado

del giudizio" dall'istituto dell'autorizzazione a procedere che,

impedendo il proseguimento dell'azione penale, condiziona lo stesso

ulteriore svolgimento di un processo; né sarebbe configurabile un

interesse giuridicamente rilevante di chi sia indiziato di un reato ad

essere sottoposto a giudizio (sent. nn. 17 e 142 del 1973). Dal canto

suo, l'art. 28, affermando che i pubblici dipendenti sono responsabili

"degli atti compiuti in violazione dei diritti secondo le leggi penali,

civili ed amministrative", si riferisce a tutt'altre ipotesi e comunque

non vieta alle leggi, cui rinvia, di disciplinare variamente questa

triplice responsabilità, in funzione delle diverse situazioni

oggettive e degli interessi che vi si riconnettono. E per l'appunto,

l'esigenza che contro colui che abbia opposto il segreto militare non

si proceda senza autorizzazione non attiene alla qualità dei soggetti

indicati negli artt. 342 e 352, ma alla materia alla quale il segreto

si riferisce.

5. - La questione torna così ad accentrarsi sul punto se la

normativa in oggetto contrasti con l'art. 3 Cost., sotto l'uno o

l'altro degli specifici profili prospettati nell'ordinanza e poc'anzi

riassunti.

La questione non è fondata. Per quanto riguarda anzitutto il

diverso trattamento del segreto militare rispetto al segreto d'ufficio

e professionale, è preliminarmente da rilevare che la necessità della

autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia per procedere contro

il soggetto dal quale proviene la dichiarazione di segreto militare,

ove l'autorità giudiziaria non la ritenga fondata, risponde alla

medesima ratio di tutela dello stesso segreto, che giustifica

l'esclusione assoluta delle prove, reali e testimoniali, stabilita

nelle restanti parti degli artt. 342 e 352 in ragione del carattere

proprio del thema probandi. Giacché, contrariamente a quanto mostra

di ritenere il giudice a quo, anche il procedimento penale contro

l'autore della dichiarazione, come già il rapporto al Ministro della

giustizia che lo precede, sono preordinati a consentire l'acquisizione

delle prove, se ed in quanto le circostanze cui si riferiscono non

siano legittimamente coperte dal segreto. Ed infatti, se

l'autorizzazione è data, vuoi dire che il segreto non sussiste ed in

tal caso il giudice non incontra più limiti nell'esercizio dei suoi

poteri di accertamento della verità; ma la situazione sarebbe

identica, ove il filtro rappresentato dalla autorizzazione a procedere

non ci fosse, e perciò la tutela del segreto ne risulterebbe

compromessa.

Ciò precisato, non può considerarsi irrazionale che il modo e

l'intensità della protezione - penale e processuale - delle varie

specie di segreti riconosciuti nella vigente legislazione siano

diversificati, in funzione della rilevanza degli interessi cui

ineriscono, toccando il grado più alto quando sia in giuoco il segreto

militare vero e proprio, che, come si legge nell'art. 86 cod. pen. mil.

di pace, assiste le notizie concernenti "la forza, la preparazione o la

difesa militare dello Stato", involgendo pertanto il supremo interesse

della sicurezza dello Stato nella sua personalità internazionale, e

cioè l'interesse dello Stato-comunità alla propria integrità

territoriale, indipendenza e - al limite - alla stessa sua

sopravvivenza. Interesse presente e preminente su ogni altro in tutti

gli ordinamenti statali, quale ne sia il regime politico, che trova

espressione, nel nostro testo costituzionale, nella formula solenne

dell'art. 52, che proclama la difesa della Patria "sacro dovere del

cittadino".

6. - Quanto poi all'altro profilo di illegittimità sempre in

relazione all'art. 3 Cost., dedotto nell'ordinanza, per non essere

richiesta l'autorizzazione "nei procedimenti relativi alla violazione

dei segreti politici e militari", a differenza che nell'ipotesi in

oggetto, è agevole rilevare che le situazioni che, così argomentando,

si vorrebbe mettere a raffronto non sono, come si assume, analoghe, ma

per contro qualitativamente diverse.

Giacché, quando si procede per uno dei delitti di cui agli artt.

256, 257, 259 e 261 cod. pen., il segreto è già stato violato, ed il

giudizio è rivolto alla punizione del colpevole; ed anche nel caso di

tentativo, il segreto non è più tale, perché la stessa contestazione

dell'accusa implica che i fatti, cui il segreto si riferiva, siano

noti. Laddove, quando si procede a norma del combinato disposto degli

artt. 342, secondo comma, e 352, terzo comma, cod. proc. pen., il

presupposto è che la dichiarazione o l'esibizione della cosa o del

documento siano state rifiutate, adducendo il segreto: il quale,

perciò, è ancora intatto. Di qui, secondo il già detto, l'esigenza

che non si proceda senza l'autorizzazione del Ministro, dalla quale,

invece, è logico si prescinda nei casi sopra menzionati di rivelazione

e spionaggio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili:

a) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 342 e

352 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli

artt. 102 e 104 della Costituzione, dal pretore di Verona, con

l'ordinanza in epigrafe;

b) la questione di legittimità costituzionale del medesimo art.

342, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata,

in riferimento agli artt. 24, 101, 102, 103 112 e 113 della

Costituzione, dal giudice istruttore presso il tribunale di Ravenna;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dello stesso art. 342, secondo comma, in relazione all'art. 352, terzo

comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli

artt. 3, 24 e 28 della Costituzione, dal giudice istruttore predetto

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1976.

F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO

- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:82 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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