Corte costituzionale

Sentenza n. 79/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/04/1997 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 46, sesto

comma, legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari),

promosso con ordinanza emessa il 16 gennaio 1996 dal Tribunale di

Asti, nel procedimento civile vertente tra Mortarotti Eliana ed altra

e Cantamessa Sergio, iscritta al n. 363 del registro ordinanze 1996 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima

serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1997 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento civile - avente ad oggetto la

risoluzione per inadempimento di un contratto di affittanza agraria

ed il rilascio del fondo - la sezione specializzata agraria del

tribunale di Asti, con ordinanza emessa il 16 gennaio 1996, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e

secondo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, questione di

costituzionalità dell'art. 46, sesto comma, della legge 3 maggio

1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), nella parte in cui

consente al conduttore di sanare la morosità mediante il semplice

pagamento dei canoni scaduti, rivalutati e con gli interessi legali,

senza prevedere altresì il pagamento delle spese processuali.

Premessa la rilevanza della questione nel giudizio a quo, stante

l'avvenuta formulazione da parte del conduttore della richiesta di

sanatoria - la quale dovrebbe necessariamente essere accolta dal

collegio, nella ritenuta impossibilità d'applicare in via analogica

la disciplina sancita in tema di equo canone per gl'immobili urbani

dall'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392 - osserva il

rimettente come la mancata previsione dell'obbligo per il conduttore

di offrire anche il pagamento delle spese legali sostenute

dall'attore contrasti tanto con il principio di uguaglianza dei

cittadini davanti alla legge, quanto con quello del diritto alla

difesa in giudizio.

La norma censurata, infatti, rappresenta da un lato una remora

all'instaurazione del giudizio per il proprietario che deve

sopportare in ogni caso le spese legali, pur dopo il verificarsi

della morosità e l'inutile esperimento del tentativo di

conciliazione. Dall'altro lato, si traduce in un vantaggio eccessivo

ed ingiustificato per il conduttore moroso, il quale, consapevole

dell'inesistenza di un onere a suo carico, può astenersi dal

rispettare il contratto con la certezza di essere chiamato unicamente

al pagamento di quanto dovuto e degli accessori.

Dalla compressione del diritto di difesa del proprietario,

nell'ipotesi di inadempimento pur pervicace e ripetuto

dell'affittuario, il rimettente configura altresì un contrasto con

la tutela costituzionale della proprietà.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

concluso per l'infondatezza della questione, dovendosi ritenere che

rientri nel potere discrezionale del legislatore disciplinare

l'istituto della sanatoria della morosità in modo diverso, a seconda

degli interessi che intende tutelare. Così, nella specie - in cui il

termine deve essere concesso, contrariamente alle ipotesi di

locazione degli immobili urbani (posto a comparazione), dove detto

termine può essere concesso - la più pregnante tutela accordata al

conduttore appare giustificata dal fatto che questi viene normalmente

a perdere, con il bene oggetto del contratto agrario, la principale

se non l'unica fonte del suo sostentamento.

Né risulta ravvisabile quella situazione di grave compromissione

del diritto di agire del proprietario - il quale ben potrebbe

richiedere al giudice di proseguire il giudizio per la liquidazione

delle spese - cui la Corte ha sempre fatto riferimento per affermare

la violazione dell'art. 24 della Costituzione. Mentre, infine,

l'asserita violazione del diritto di proprietà non avrebbe una sua

autonomia nella prospettazione del rimettente, risolvendosi in una

mera argomentazione svolta per supportare la dedotta lesione del

diritto alla difesa. Considerato in diritto

1. - La sezione specializzata agraria del tribunale di Asti, in

sede di giudizio di risoluzione per inadempimento di un contratto di

affittanza agraria e di rilascio del fondo, dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 46, sesto comma, della legge 3 maggio 1982,

n. 203, recante norme sui contratti agrari, nella parte in cui

consente al conduttore di sanare la morosità mediante il semplice

pagamento dei canoni scaduti, rivalutati e aumentati degli interessi

legali, senza prevedere altresì il pagamento delle spese

processuali.

Secondo il collegio rimettente, la norma censurata contrasterebbe:

a) con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per violazione del

principio di uguaglianza, attesa la disparità di trattamento

rispetto alla disciplina dettata, per le locazioni degli immobili

urbani, dall'art. 55 della legge n. 392 del 1978; b) con l'art. 24,

primo e secondo comma, della Costituzione, in quanto la norma stessa

porrebbe una remora all'instaurazione del giudizio da parte del

proprietario, attribuendo contestualmente un vantaggio eccessivo ed

ingiustificato al conduttore moroso, il quale, consapevole

dell'inesistenza di ulteriori oneri a suo carico, può astenersi dal

rispettare il contratto; c) con l'art. 42, secondo comma, della

Costituzione, poiché la lesione del diritto di difesa comprimerebbe

altresì la tutela costituzionale della proprietà.

2. - La questione non è fondata.

2.1. - La norma denunciata riproduce la previsione contenuta

nell'art. 4, ultimo comma, della legge 10 dicembre 1973, n. 814, che

imponeva al giudice, nella "prima udienza, prima di assumere ogni

altro provvedimento", di concedere all'affittuario convenuto in

giudizio per morosità "un termine non inferiore a trenta giorni per

il pagamento dei canoni scaduti".

Peraltro, in una nuova prospettiva di maggiore tutela della

posizione del proprietario del fondo, la ora vigente norma sancisce

altresì che i canoni scaduti - il cui pagamento determina la

produzione dell'effetto sanante della morosità dedotta - vengano

rivalutati fin dall'origine, in base alle variazioni della lira

secondo gli indici ISTAT, e maggiorati degli interessi di legge; ma

tace ancora con riguardo alle spese processuali.

2.1.1. - Risulta d'immediata percezione la diversità strutturale

di questo meccanismo processuale rispetto a quello predisposto

dall'art. 55 della legge n. 392 del 1978, relativamente alle

locazioni degli immobili urbani. Tale ultima norma, infatti, non solo

stabilisce il numero massimo di possibilità per il conduttore di

sanare la morosità nel corso di un quadriennio, ma prevede la

semplice facoltà, e non già l'obbligo, per il giudice di assegnare

il termine di grazia, ponendo inoltre la condizione che esistano

"comprovate difficoltà del conduttore"; e non contempla la

rivalutazione delle somme, ma all'importo dovuto per tutti i canoni

scaduti e per gli oneri accessori aggiunge gli interessi legali e le

spese giudiziali liquidate nella stessa sede.

Sotto il profilo teleologico, poi, è da osservare che il contratto

agrario, organicamente disciplinato dalla legge n. 203 del 1982, si

connota per la sua peculiare funzione economico-sociale (del tutto

estranea ai contratti di locazione degli immobili urbani), intesa

alla prioritaria salvaguardia della posizione dei coltivatori

diretti, nella tendenziale valorizzazione dell'impresa agricola ed a

garanzia di un'equa remunerazione del lavoro (cfr. sentenza n. 139

del 1984). Il genetico collegamento causale dello schema negoziale

con lo svolgimento dell'impresa agricola si presenta, dunque, come

ulteriore elemento di eterogeneità delle fattispecie poste a

confronto dal giudice a quo le quali in modo evidente risentono del

diverso grado di bilanciamento degli interessi contrapposti dei

soggetti coinvolti nelle due vicende contrattuali.

La non simmetrica costruzione delle norme, lungi dal determinare la

prospettata disparità di trattamento, trova allora la sua

giustificazione nella diversità di ratio sottesa ai due strumenti

procedimentali, che costituiscono sistemi in sé compiuti, affatto

autonomi e diretti a regolare materie non omogenee. Il che spiega,

del resto, perché nella legge sui contratti agrari non sia stata

mutuata la pur preesistente disciplina di cui al succitato art. 55

della legge n. 392 del 1978.

Donde l'inconfigurabilità dell'asserita violazione del principio

di uguaglianza.

2.1.2. - Quanto alla denunciata lesione del diritto di difesa

dell'affittante, con contestuale compressione del suo diritto di

proprietà (dovendosi ritenere tale ultima censura prospettata dal

giudice a quo, non già in modo autonomo, bensì quale mera ricaduta

della dedotta violazione del diritto di azione), va rilevato come la

norma in esame si limiti a ricollegare al pagamento dei canoni

scaduti, rivalutati e con gli interessi, la sanatoria della morosità

dedotta in giudizio.

Tale sanatoria, che riveste natura spiccatamente sostanziale, ha la

sua incidenza nel processo, solo in quanto esclude che possa essere

accolta la domanda di risoluzione del contratto per grave

inadempimento ex art. 5 della legge n. 203 del 1982, facendo venir

meno la relativa causa petendi. Resta infatti fermo ogni altro

effetto di carattere processuale della domanda stessa, e in

particolare la responsabilità per le spese processuali sostenute

dall'attore, il quale può comunque chiedere la condanna del

convenuto ex art. 91 cod. proc. civ. instando affinché venga emessa

sentenza per la declaratoria di cessazione della materia del

contendere, attraverso la quale è dato appunto al giudice di

provvedere al regolamento delle spese processuali fra le parti. È

appena il caso di ricordare, al riguardo, che proprio in ragione

dell'applicabilità delle generali norme previste dal codice di

procedura civile venne respinto, durante i lavori preparatori presso

il Senato, un puntuale emendamento diretto ad inserire nella norma de

qua, dopo le parole "maggiorati degli interessi di legge", le altre

"Alla suddetta somma sono aggiunte anche tutte le spese processuali e

legali liquidate in tale sede dal giudice, (cfr. Atti parlamentari

del Senato della Repubblica, VIII legislatura, 427 seduta).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 46, sesto comma, della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme

sui contratti agrari), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo

comma, 24, primo e secondo comma, e 42, secondo comma, della

Costituzione, dal tribunale di Asti, sezione specializzata agraria,

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1997.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 aprile 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:79 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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