Corte costituzionale

Sentenza n. 79/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/04/1982 · relatore Michele Rossano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 4

della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Nuove norme integrative della

disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli

esplosivi), promossi con ordinanze emesse il 16 maggio 1975, l'8 marzo

ed il 7 maggio 1976 dal Pretore di Milano, il 30 novembre 1976 dal

Tribunale di Milano, il 2 aprile 1977 dal Giudice istruttore del

Tribunale di Milano, il 10 maggio 1977 dal Tribunale di Milano, il 21

novembre 1977 dal Tribunale di Bolzano, il 5 dicembre 1978 dal Pretore

di Milano (n. 2 ordinanze), il 1 febbraio 1980 dal Pretore di

Grottaglie ed il 5 novembre 1979 dal Tribunale di Milano, iscritte

rispettivamente al n. 283 del registro ordinanze 1975, nn. 414 e 546

del registro ordinanze 1976, nn. 247, 251 e 327 del registro ordinanze

1977, n. 10 del registro ordinanze 1978, nn. 69 e 70 del registro

ordinanze 1979 ed ai nn. 229 e 786 del registro ordinanze 1980 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 228 dell'anno

1975, nn. 177 e 260 dell'anno 1976, nn. 183 e 258 dell'anno 1977, n. 74

dell'anno 1978, n. 87 dell'anno 1979, n. 145 dell'anno 1980 e n. 20

dell'anno 1981.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1982 il Giudice relatore

Michele Rossano;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di cinque procedimenti penali a carico di Mantovani

Ramon, De Nicola Paolo, Scalfi Michele, Monzio Compagnoni Carlo,

Petruzza Pietro, Lombardi Vito, Barutti Giovanni, Mariotti Agostino,

Bartolozzi Sergio - imputati del reato di cui all'art. 4, comma

secondo, legge 18 aprile 1975, n. 110, per aver portato fuori delle

loro abitazioni, senza giustificato motivo, chiavi inglesi, della

lunghezza da 40 a 55 centimetri, pezzi di ferro, bastoni - il Pretore

di Milano, con ordinanze 16 maggio 1975, 8 marzo 1976, con due

ordinanze 5 dicembre 1978, ed il Tribunale di Milano, con ordinanza 30

novembre 1976, proposero la questione di legittimità costituzionale

del citato art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975 in riferimento

agli artt. 13, comma terzo, 17, comma primo, 25, comma secondo, della

Costituzione.

Questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 4, comma

secondo, legge n. 110 del 1975, in riferimento al solo art. 25 della

Costituzione, fu proposta dal Pretore di Milano, con ordinanza 7 maggio

1976, e dal Tribunale di Milano, con ordinanza 5 novembre 1979, nel

corso di procedimenti penali contro Croce Maurizio e Danioni Sergio,

imputati del reato previsto dal suddetto art. 4, comma secondo, legge

n. 110 del 1975 per aver portato fuori dalla loro abitazione, senza

giustificato motivo, due chiavi inglesi della lunghezza,

rispettivamente, di centimetri 48 e di centimetri 45.

Il Giudice istruttore del Tribunale di Milano, con ordinanza 2

aprile 1977, il Tribunale di Milano, con ordinanza 10 maggio 1977, il

Pretore di Grottaglie, con ordinanza 1 febbraio 1980, proposero

questione di legittimità del suddetto art. 4, comma secondo, legge n.

110 del 1975, in riferimento agli artt. 13 e 25 della Costituzione, nel

corso di procedimenti penali contro Fumagalli Bruno, Ripani Roberto,

Parisi Leonardo, imputati del reato previsto dallo stesso art. 4, comma

secondo, legge n. 110 del 1975 per aver portato fuori delle loro

abitazioni, senza giustificato motivo, una chiave inglese di notevoli

dimensioni, una chiave inglese lunga 48 centimetri, una chiave fissa,

un blocco di ferro, un nerbo di bue, un bastone.

Nel corso del procedimento penale, in grado di appello, a carico di

Querini Silvano, imputato del reato di cui all'art. 4, comma secondo,

legge 18 aprile 1975, n. 110 - per aver portato fuori della propria

abitazione, senza giustificato motivo, una pistola tipo scacciacani,

chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per

l'offesa alla persona - il Tribunale di Bolzano, con ordinanza 21

novembre 1977, ha proposto la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4, commi secondo e terzo, legge n. 110 del 1975, in

riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione.

Le undici ordinanze sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

n. 228 del 27 agosto 1975; n. 177 del 7 luglio 1976; n. 260 del 29

settembre 1976; n. 183 del 6 luglio 1977; n. 258 del 21 settembre 1977;

n. 74 del 15 marzo 1978; n. 87 del 28 marzo 1979; n. 145 del 28 maggio

1980; n. 20 del 21 gennaio 1981.

Nei giudizi davanti a questa Corte non si sono costituite le parti

private.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocato Generale dello Stato, con atti

depositati il 16 settembre 1975; il 5 luglio 1976; l'8 ed il 14 marzo

1977; il 12 luglio 1977; il 4 aprile 1978; il 20 marzo 1979; il 17

giugno 1980; il 10 febbraio 1981, chiedendo che le questioni di

legittimità costituzionale siano dichiarate non fondate. Considerato in diritto :

Gli undici giudizi vanno riuniti e definiti con unica sentenza

perché hanno tutti per oggetto questioni di legittimità

costituzionale, nella maggior parte identiche, concernenti il comma

secondo dell'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110 (nuove norme

integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle

munizioni e degli esplosivi). Il Tribunale di Bolzano ha, inoltre,

impugnato il comma terzo dello stesso articolo.

2. - I commi secondo e terzo dell'art. 4 legge n. 110 del 1975

prescrivono:

"Senza giustificato motivo, non possono portarsi fuori della

propria abitazione o delle appartenenze di essa bastoni muniti di

puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere,

mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché

qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da

punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di

tempo e di luogo, per l'offesa alla persona.

Il contravventore è punito con l'arresto da un mese ad un anno e

con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila. Nei casi di

lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere,

può essere irrogata la sola pena dell'ammenda".

3. - Con tutte le undici ordinanze di rinvio è stata proposta la

questione di legittimità costituzionale del comma secondo dell'art. 4

legge n. 110 del 1975, sopra trascritto, in riferimento all'art. 25,

secondo comma, della Costituzione.

Secondo i giudici a quibus la norma suddetta sarebbe in contrasto

con il principio della riserva di legge in materia penale in quanto,

per la sua astrattezza e la sua genericità, consentirebbe di

comprendere nel suo contesto numerose indefinite attività concrete e

non permetterebbe in alcun modo di distinguere i comportamenti leciti

da quelli vietati. Il legislatore avrebbe rinunciato al criterio della

idoneità delle armi improprie all'offesa e, al fine di ampliarne il

concetto, avrebbe fatto ricorso al criterio della utilizzazione dello

strumento per l'offesa alla persona, avuto riguardo alle circostanze di

luogo e di tempo. In tal modo oggetti in numero indefinito avrebbero

potenziale attitudine a divenire armi improprie, data la inesistenza di

precisazioni nominative e di parametri sussidiari di riferimento,

idonei a far distinguere, con una certa approssimazione, gli strumenti,

di cui è lecito il porto, da quelli proibiti. Le circostanze, nella

cui sussistenza si realizzerebbe il reato, non solo non sarebbero state

predeterminate, ma sarebbero anche del tutto indipendenti dal

comportamento anche solo colposo del soggetto e non prevedibili dallo

stesso. Quest'ultimo, quindi, commetterebbe un reato che dipende non

dalla sua azione o omissione, ma da una situazione posta in essere da

altri o accidentale e da una valutazione di tale situazione da parte di

altre persone. Inoltre, un comportamento potrebbe divenire illecito per

il sopravvenire di circostanze di fatto estranee all'agente.

Conseguentemente la norma impugnata non soddisferebbe il principio di

tipicità della fattispecie legale cui all'art. 25 della Costituzione.

4. - Secondo il solo Tribunale di Bolzano sarebbe in contrasto con

l'art. 25, comma secondo, della Costituzione anche il terzo comma

dell'art. 4 legge n. 110 del 1975, che prevede la possibilità di

infliggere l'esclusiva pena dell'ammenda limitatamente ai casi, di

lieve entità, di porto di oggetti atti ad offendere. Il legislatore,

nel citato art. 4, avrebbe adoperato il termine "oggetto" con due

diversi significati: di regola come sinonimo di strumento, salvo che

nel terzo comma, nel quale è contrapposto al termine di "strumento".

Questa distinzione tra strumenti ed oggetti, ipotizzata dal

legislatore, sarebbe del tutto relativa con conseguente assoluta

incertezza del precetto; ed impedirebbe di applicare l'attenuante di

cui al comma terzo del menzionato art. 4 quando strumenti, cioè arnesi

necessari ad un'arte, ad un mestiere, ad una scienza vengono usati non

come tali, ma come oggetti per recare offesa. Tale attenuante sarebbe,

quindi, applicabile solo in relazione a oggetti diversi dagli

strumenti.

Sussisterebbe, pertanto, pure la violazione del principio di

eguaglianza perché situazioni sostanzialmente eguali (porto di

strumenti e porto di oggetti diversi dagli strumenti) sarebbero

sottoposte dalla norma in esame a diverso trattamento giuridico senza

alcuna giustificazione.

5. - Le censure non sono fondate.

Il principio di legalità stabilito dall'art. 25, comma secondo,

della Costituzione, secondo cui nessuno può essere punito se non in

forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso,

implica una stretta riserva di legge, che postula la specificazione del

fatto previsto come reato e l'indicazione della pena.

Tale principio, come questa Corte ha più volte affermato, non è

stato sempre attuato secondo un criterio di rigorosa descrizione del

fatto, dato che, in relazione ai fini che il legislatore deve

perseguire, spesso le norme penali si limitano a una descrizione

sommaria o all'uso di espressioni meramente indicative, realizzando nel

miglior modo possibile l'esigenza di una previsione tipica dei fatti

costituenti reato. In taluni casi le norme si avvolgono anche di

indicazioni estensive (artt. 600, 601, 602, 705, 708, 710 cod. pen.),

in altri di indicazioni esemplificative, più o meno numerose. E in

siffatte evenienze è compito dell'interprete attuare il procedimento

ordinario di interpretazione anche se diretto ad operare la inserzione

di un caso in una fattispecie molto ampia e di non agevole

delimitazione (sentenze n. 27 del 1961; n. 120 del 1963; n. 7 del 1965;

n. 26 del 1966; n. 71 del 1978).

È con riguardo al bene - elemento essenziale della norma penale -

che deve accertarsi lo scopo perseguito dal legislatore. E nella

questione in oggetto bene tutelato è l'ordine pubblico, la pacifica

convivenza sociale. Ora con la norma impugnata il legislatore -

dovendo affrontare il problema dell'ordine pubblico, turbato da

numerose, violente manifestazioni in piazza e dai gravi fatti avvenuti

nel corso di esse (incendi, danneggiamenti, lesioni in scontri tra

gruppi di apposte tendenze politiche) - ha ampliato la nozione di arma

impropria, comprendendo in essa non solo gli oggetti specificamente

indicati nella stessa norma, ma anche qualsiasi altro strumento

chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per

l'offesa alla persona.

La norma in esame non può considerarsi di contenuto non

predeterminato perché chiaramente stabilisce specifici criteri di

individuazione delle armi improprie: idoneità degli strumenti

all'offesa della persona; non equivocità del proposito di arrecare

tale offesa, desumibile dalle circostanze di tempo e di luogo e dalla

mancanza di motivi che giustifichino il porto degli strumenti fuori

della propria abitazione o delle appartenenze di essa. E spetta

ovviamente al giudice l'accertamento della sussistenza, nei singoli

casi, dei requisiti previsti dalla legge per l'applicabilità del comma

secondo della norma impugnata e per la concessione dell'attenuante di

cui al terzo comma della stessa norma. Non sussiste, quindi, il

denunciato contrasto dei commi secondo e terzo dell'art. 4 in esame con

l'art. 25, comma secondo, della Costituzione.

6. - Quanto alla censura di violazione dell'art. 3 della

Costituzione, mossa dal Tribunale di Bolzano, si rileva che il secondo

comma dell'art. 4 prevede, nella prima parte, le sanzioni dell'arresto

da un mese ad un anno e dell'ammenda da lire 50.000 a lire 200.000 per

tutti i casi di porto di armi improprie previsti dal precedente comma

secondo. Lo stesso comma terzo sancisce, nella seconda parte,

l'esclusiva pena dell'ammenda, da irrogarsi nei casi di lieve entità

riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere.

Il legislatore, con la previsione dell'attenuante di cui al citato

comma terzo, ha inteso graduare le sanzioni da comminare per le singole

ipotesi di trasgressione, distinguendole a seconda della maggiore o

minore gravità del comportamento illecito.

E, poiché il terzo comma prevede solo le sanzioni e l'attenuante,

è evidente che i "soli oggetti atti ad offendere", contemplati dallo

stesso comma, sono necessariamente compresi tra le armi improprie alle

quali si riferisce il comma secondo, che contiene il precetto.

È compito del giudice stabilire - dopo aver accertato che si

tratti di arma impropria ai sensi del secondo comma dell'art. 4

impugnato - se ricorrano le condizioni prescritte per l'applicabilità

della menzionata attenuante: la natura di solo oggetto atto ad

offendere e la lieve entità del caso. Queste particolari condizioni

specificate in narrativa escludono che sussista la sostanziale

identità di situazioni, ravvisata dal Tribunale di Bolzano. Non è,

pertanto, violato il principio di eguaglianza.

7. - Il Pretore di Milano, con ordinanze 16 maggio 1975, 8 marzo

1976 e con le due ordinanze 5 dicembre 1978; il Tribunale di Milano,

con ordinanze 30 novembre 1976 e 10 maggio 1977; il Giudice Istruttore

del Tribunale di Milano, con ordinanza 2 aprile 1977; il Pretore di

Grottaglie, con ordinanza 1 febbraio 1978, sostengono che il citato

art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975 è anche in contrasto con

l'art. 13, comma secondo, della Costituzione - che autorizza i

provvedimenti provvisori dell'autorità di pubblica sicurezza solo nei

casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente

dalla legge - in quanto, con la sua generica formulazione, permette di

qualificare armi improprie gli oggetti più diversi, non specificamente

indicati, utilizzabili per l'offesa alla persona con riguardo a

circostanze di luogo e di tempo non predeterminate, anche del tutto

indipendenti dalla volontà o da comportamento meramente colposo del

soggetto. Ritengono, quindi, che l'impugnato art. 4 legge n. 110 del

1975 consenta agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di

valutare liberamente la potenziale pericolosità degli oggetti,

individuare le modalità del comportamento, idonee a configurare

l'ipotesi delittuosa, e procedere all'arresto di chi è nel possesso

non giustificato degli stessi oggetti.

8. - Quanto alla violazione dell'art. 13, comma secondo, della

Costituzione va osservato che questa Corte, con sentenza 5 luglio 1971,

n. 173, dichiarò non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 236 c.p.p., considerando che l'art. 13, comma

terzo, della Costituzione autorizza la pubblica sicurezza ad adottare

provvedimenti provvisori restrittivi della libertà personale senza

l'atto motivato della autorità giudiziaria, richiesto dal secondo

comma, e si limita a porre condizioni e garanzie sostanziali e

processuali: eccezionalità, necessità, urgenza e tassatività;

comunicazione entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria;

inefficacia per mancata convalida dell'autorità giudiziaria nelle

quarantotto ore. E precisò che gli estremi della necessità ed

urgenza, affidati al prudente apprezzamento degli organi di polizia,

andavano visti in relazione sia alle esigenze di acquisizione e

conservazione delle prove, sia alle qualità morali del soggetto

attivo. Ritenne il requisito della tassatività soddisfatto dalla

legge, la quale, ai fini dell'arresto, determinava l'entità della pena

del delitto e la natura della contravvenzione e prendeva in

considerazione i precedenti del soggetto attivo o la sua residenza

all'estero.

Nel caso di specie il rispetto del requisito della tassatività

risulta dal contenuto dalla norma censurata, che dà rilievo al porto

dello strumento "fuori dell'abitazione o delle appartenenze di essa",

alla mancanza di giustificato motivo, alla chiara utilizzazione per

l'offesa in relazione alle circostanze di tempo e di luogo.

9. - Il Pretore di Milano, con le ordinanze 16 maggio 1975 e 8

marzo 1978, ed il Tribunale di Milano, con ordinanza 30 novembre 1976,

hanno denunciato il contrasto del menzionato art. 4, comma secondo,

legge n. 110 del 1975 con l'art. 17, comma primo, della Costituzione.

Secondo il Pretore ed il Tribunale di Milano la norma impugnata non

consentirebbe di stabilire preventivamente la natura di armi improprie

per gli strumenti non specificamente indicati dalla legge e, quindi,

qualsiasi riunione o assembramento di persone potrebbe realizzare

quelle circostanze di luogo e di tempo, in rapporto alle quali ogni

oggetto detenuto potrebbe assumere le caratteristiche di arma impropria

e legittimare i provvedimenti restrittivi della libertà personale, a

discrezione dell'autorità di pubblica sicurezza che valuta la

situazione concreta. Il cittadino, quindi, non sarebbe in grado di

stabilire preventivamente le condizioni che gli garantiscono il libero

incontro con gli altri soggetti.

Non è ravvisabile il contrasto della norma impugnata con l'art.

17, comma primo, della Costituzione - che tutela il diritto dei

cittadini di riunirsi pacificamente e senza armi, siano esse armi

proprie o improprie - perché, come si è sopra precisato, ritenendo

insussistente la violazione del principio di legalità, nel secondo

comma dell'art. 4 legge n. 110 del 1975 sono dati idonei criteri di

individuazione delle armi improprie, che devono essere strumenti

chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per

l'offesa alla persona.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate:

a) le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma

secondo, legge 18 aprile 1975, n. 110 (nuove norme integrative della

disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli

esplosivi) proposte dal Pretore di Milano con ordinanze 16 maggio 1975,

8 marzo 1976, con due ordinanze 5 dicembre 1978 e dal Tribunale di

Milano con ordinanza 30 novembre 1976, in riferimento agli artt. 13,

comma terzo, 17, comma primo, 25 della Costituzione;

b) la questione di legittimità costituzionale del citato art. 4,

secondo comma, legge n. 110 del 1975 proposta dal Pretore di Milano con

ordinanza 7 maggio 1976 e dal Tribunale di Milano con ordinanza 5

novembre 1976, in riferimento all'art. 25 della Costituzione;

c) le questioni di legittimità costituzionale dello stesso art. 4,

comma secondo, legge n. 110 del 1975 proposte dal Giudice Istruttore

del Tribunale di Milano con ordinanza 2 aprile 1977, dal Tribunale di

Milano con ordinanza 10 maggio 1977, dal Pretore di Grottaglie con

ordinanza 1 febbraio 1980, in riferimento agli artt. 13 e 25 della

Costituzione;

d) le questioni di legittimità costituzionale del medesimo art. 4,

commi secondo e terzo, legge n. 110 del 1975 proposte dal Tribunale di

Bolzano con ordinanza 21 novembre 1977, in riferimento agli artt. 3 e

25 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:79 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari