Corte costituzionale

Sentenza n. 77/1968

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1968 · relatore Giuseppe Branca

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2450,

terzo comma, del Codice civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 14 luglio 1966 dal presidente del Tribunale

di Milano nel procedimento civile vertente tra Piazza Emilia e Di Sarro

Crespi Maria ed altri, iscritta al n. 245 del Registro ordinanze 1966 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 28

gennaio 1967;

2) ordinanza emessa il 13 gennaio 1967 dal Tribunale di Milano nel

procedimento civile vertente tra Sirtori Margherita ed Angelo contro

Masuelli Luigi e D'Addario Luigi, iscritta al n. 112 del Registro

ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 170 dell'8 luglio 1967.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri e di costituzione di Di Sarro Crespi Maria ed altri;

udita nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1968 la relazione del

Giudice Giuseppe Branca;

uditi gli avvocati Mario Boneschi e Vincenzo Mazzei, per Di Sarro

Crespi ed altri, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio

Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di due procedimenti civili (Piazza contro Di Sarro

Crespi e altri, Sirtori contro Masuelli e D'Addario) il presidente del

Tribunale di Milano e rispettivamente il Tribunale di Milano emanavano

il 14 luglio 1966 e il 13 gennaio 1967 due ordinanze di analogo

contenuto: in esse si denuncia, per contrasto con l'art. 24 della

Costituzione, l'art. 2450, terzo comma, del Codice civile, che

attribuisce al presidente del Tribunale il potere di nominare i

liquidatori delle società che si trovino in particolari condizioni.

La norma sarebbe sospetta perché tale nomina, sia o non sia atto

di volontaria giurisdizione, può non essere preceduta da

contraddittorio e non è suscettibile di reclamo al collegio ex art.

739 del Codice di procedura civile; essa, con la sua efficacia

immediata, può cagionare, alla società e ai soci, danni

irrimediabili, ai quali spesso non riesce a porre rimedio neanche

l'eventuale successivo giudizio di cognizione o tanto meno la società

nei casi in cui alla nomina dei liquidatori si sia giunti per pretesa

impossibilità di funzionamento o inattività dell'assemblea. Se poi la

nomina, come sembra preferibile, dovesse considerarsi un provvedimento

cautelare, questo, secondo il Tribunale di Milano, mancherebbe del

necessario giudizio di convalida. Insomma, ammesso che alla nomina dei

liquidatori possa procedersi anche quando non sia pacifico l'avvenuto

scioglimento del rapporto sociale, la norma impugnata non garantirebbe

il diritto di difesa della società e dei soci né durante tale nomina

né dopo.

2. - Nella prima causa si sono costituiti i signori Di Sarro Crespi

e altri con atto depositato l'11 agosto 1966. In esso si avverte come

la nomina dei liquidatori, nel caso di cui all'art. 2448, n. 3,

presupponga l'avvenuta realizzazione della causa di scioglimento

(impossibilità di funzionamento o inattività dell'assemblea), della

cui sussistenza giudica quindi, prima di passare alla nomina, il

presidente del Tribunale senza che vi sia possibilità di reclamo.

Perciò, anche se si trattasse d'un procedimento di volontaria

giurisdizione (e contro l'opinione dominante può dubitarsene), esso

non sarebbe collegato col giudizio che può instaurarsi sull'esistenza

di quella causa e nel quale chi agisce si trova ad essere indubbiamente

sacrificato; questi infatti ha l'onere della prova e deve rimuovere una

situazione già in atto esercitando un'azione, che, per giunta, si

ritiene diretta, non ad accertare l'avvenuto scioglimento della

società, ma ad impugnare l'atto di nomina dei liquidatori.

Ne deriverebbero: compressione del diritto di difesa, che si svolge

solo dopo un accertamento avvenuto ad opera del presidente del

Tribunale spesso senza la conoscenza e il contraddittorio degli

interessati, indispensabile in qualunque giudizio, e senza la

necessaria motivazione;

la difficoltà, data l'azione che può essere stata svolta dai

liquidatori, di riattivare il rapporto sociale, per ipotesi mai

sciolto; in conclusione, garanzie processuali sacrificate alla

speditezza d'un giudizio che invece proprio per la sua sommarietà e

delicatezza richiederebbe la collaborazione di tutti (società, soci e

terzi).

La norma infine contrasterebbe col principio d'eguaglianza (art. 3

della Costituzione), poiché permette che si accerti lo scioglimento

della società con una procedura diversa da quella relativa alla

risoluzione d'altri rapporti, e sottrarrebbe la decisione al giudice

naturale (art. 25 della Costituzione).

3. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri è intervenuto nella

prima causa, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, con atto

depositato il 15 dicembre 1966, nel quale si nega l'incostituzionalità

della norma quand'anche la si interpreti come, in via ipotetica,

propone l'ordinanza di rinvio. La nomina presidenziale dei liquidatori,

per la dottrina, è sempre, nonostante una sentenza parzialmente

contraria della Cassazione, un atto di volontaria giurisdizione

attinente alla gestione della società; come tale esso non condiziona

né pregiudica l'eventuale giudizio contenzioso promosso da chi neghi

il presupposto della nomina, cioè l'avvenuto scioglimento della

società; perciò, sulla scorta di alcune sentenze della Corte

costituzionale (n. 11 e n. 70 del 1965), l'Avvocatura dello Stato

sostiene che l'assenza del contraddittorio, inerente alla tipica

struttura del procedimento (come in quello monitorio o per decreto

penale), non violi il diritto di difesa: diritto che invece può

realizzarsi secondo le norme ordinarie nel predetto giudizio

contenzioso, eventualmente promosso da un interessato ed autonomo

rispetto all'atto di nomina dei liquidatori.

4. - Le parti private hanno arricchito le loro argomentazioni in

una lunga memoria depositata il 28 maggio 1968 e nella discussione

orale; ad esse, nel corso di quest'ultima, ha replicato la difesa del

Presidente del Consiglio. Considerato in diritto :

1. - È stato denunciato l'art. 2450, terzo comma, del Codice

civile perché attribuisce al Presidente del Tribunale il potere di

nominare i liquidatori anche quando si contesti l'avvenuto scioglimento

della società per impossibilità di funzionamento o per inattività

dell'assemblea: dato che il provvedimento può non essere preceduto da

contraddittorio, non è motivato e non è reclamabile al collegio ex

art. 739 del Codice di procedura civile, la norma violerebbe il

diritto di difesa dei soci e della società.

La questione è infondata.

Quale che sia la natura del procedimento è certo che esso non ha

effetti decisori rispetto allo scioglimento della società: il

Presidente, dopo un'indagine sommaria analoga a quella che precede le

misure cautelari, può nominare i liquidatori sul presupposto che la

società si sia sciolta per impossibilità di funzionamento o per

inattività dell'assemblea; ma, senza dubbio, non accerta né

l'avvenuto scioglimento né le cause che lo avrebbero prodotto: tanto

è vero che sulla questione uno qualunque degli interessati (presente o

non presente) potrà promuovere un giudizio ordinario e, provata

l'insussistenza delle cause di scioglimento, ottenere la rimozione

degli effetti del decreto presidenziale.

In realtà, diversamente dal provvedimento previsto nell'art. 274,

secondo comma, del Codice civile (sentenza del 1965 n. 70), quel

decreto non preclude né compromette l'esercizio dell'azione in sede

contenziosa. Le parti private, sull'eco dell'ordinanza di rinvio,

lamentano la non reclamabilità del decreto; ma non tengono conto di

ciò, che, se esso fosse reclamabile sul punto dello scioglimento, il

reclamo dovrebbe essere proposto entro termine breve e darebbe luogo a

pronunzia in camera di consiglio (art. 739 Cod. proc. civ.): sotto

questo aspetto invece il sistema vigente offre ai dissenzienti una

tutela maggiore poiché permette loro di esercitare l'azione ordinaria

senza termini di decadenza e di difendersi con la garanzia d'un più

aperto contraddittorio.

Per concludere, poiché il giudizio sullo scioglimento della

società si svolge in un secondo tempo dinanzi al giudice competente,

il fatto che in precedenza possa essere mancato il contraddittorio non

colpisce l'art. 24 della Costituzione.

2. - Una delle ordinanze e le parti private accennano al pericolo

derivante dall'immediata esecuzione del decreto di nomina del

liquidatore: tra l'altro questi, nel legittimo esercizio del suo

potere, potrebbe anche disperdere i beni sociali compromettendo in

qualche modo la futura ripresa dell'attività imprenditrice alla quale

frattanto apra la via la pronuncia favorevole del giudice

dell'accertamento.

Questa situazione, ovviamente, può prodursi solo se non si accolga

l'indirizzo, seguito anche da talune Corti, secondo cui l'esercizio

dell'azione nelle vie ordinarie sospende il procedimento dinanzi al

Presidente.

Tuttavia, anche esclusa la sospensione, a parte che il sorgere

della lite induce il liquidatore ad estrema prudenza nello svolgimento

della sua attività, il pericolo è di quelli a cui è dato porre

rimedio. Infatti chi contesta in sede contenziosa l'avvenuto

scioglimento della società può chiedere "i provvedimenti d'urgenza...

piu idonei ad assicurare gli effetti della decisione di merito" posto

che, nel caso ipotizzato, vi sia minaccia d'"un pregiudizio imminente e

irreparabile" (art. 700 del Cod. proc. civile).

Del resto non si può tacere da un canto che, perfino se il decreto

di nomina fosse reclamabile, il reclamo non ne sospenderebbe sempre

l'efficacia (v. art. 741, secondo comma, Cod. proc. civ.); dall'altro,

che, comunque, la pronuncia favorevole in sede contenziosa obbliga al

risarcimento dei danni, derivati dalla liquidazione, chi aveva chiesto

tale nomina. La situazione è ben diversa da quella del presunto

infermo di mente che un decreto camerale abbia privato della libertà

col pericolo di cagionargli un danno, per la natura del diritto

colpito, assolutamente irreparabile (sentenza n. 74 di pari data).

3. - Si è sostenuto in corso di causa che il decreto presidenziale

non offra garanzie proprio perché viene preso in assenza della

società e all'insaputa dei soci.

Se con questo si intende ripetere che manca il contraddittono, a

ciò s'è data risposta più sopra. Se invece si vuol denunciare la

segretezza del procedimento che non assicura né alla società né ai

soci la conoscenza di quanto vi "si sta preparando" e la possibilità

di difesa tempestiva nelle vie ordinarie, si cade in un equivoco.

Infatti è da dire innanzi tutto che non si emana il decreto di nomina

senza aver informato almeno il rappresentante legale della società; ma

specialmente si può osservare come sia inverosimile l'ipotesi che gli

amministratori sociali rimangano all'oscuro del provvedimento o della

sua esecuzione.

Quanto ai soci, basti rilevare che, neanche se il procedimento di

nomina si svolgesse col rito normale, dovrebbero essere citati o

informati. Perciò gli uni e gli altri, se non promuovono in tempo il

giudizio di cognizione, potranno rimproverare soltanto se stessi.

4. - L'art. 2450 Codice civile è stato denunciato anche per

violazione del principio d'eguaglianza (art. 3 della Costituzione): non

sì giustificherebbe come, se presupposto della liquidazione è

l'inefficienza dell'assemblea, sia il Presidente a provvedere, mentre

negli altri casi di scioglimento della società si procede colle forme

ordinarie.

Anche questa denuncia è infondata. Il legislatore è partito dalla

considerazione che l'inefficienza dell'assemblea, cioè

l'impossibilità di funzionamento o l'inattività, sia facilmente

constatabile e produca una situazione così critica da richiedere

l'intervento immediato dei liquidatori. L'opportunità della norma e

stata discussa e può essere discutibile ma con un giudizio che questa

Corte non potrebbe emettere senza colpire la discrezionalità del

legislatore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione, sollevata in riferimento agli

artt. 24 e 3 della Costituzione con le ordinanze del 4 luglio 1966 e 13

gennaio 1967 del Presidente del Tribunale e del Tribunale di Milano,

sulla legittimità costituzionale dell'art. 2450, terzo comma, del

Codice civile (nomina dei liquidatori di società con decreto del

Presidente del Tribunale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.

ECLI:IT:COST:1968:77 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari