Corte costituzionale

Sentenza n. 68/1994

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/03/1994 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, quarto

comma, r.d. 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico

delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate

patrimoniali dello Stato) promosso con ordinanza emessa il 10 luglio

1992 dalla Corte di Cassazione sul ricorso proposto da Savone Ornella

contro il Comune di Desenzano del Garda, iscritta al n. 388, del

registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1994 il Giudice

relatore Renato Granata;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del giudizio di impugnazione promosso da Savone

Ornella - la quale, essendo rimasta soccombente in un giudizio di

opposizione agli atti esecutivi in relazione ad un'espropriazione

forzata mobiliare per la riscossione di entrate patrimoniali

intrapresa dal Comune di Desenzano del Garda, lamentava (tra l'altro)

che non le era stata rivolta la intimazione a pagare entro il termine

di dieci giorni dal pignoramento pena la vendita (pignoramento

eseguito su beni della debitrice in possesso di un terzo, che, non

essendo egli rappresentante della debitrice, né avendo quest'ultima

domicilio in altro comune, non aveva ricevuto copia dell'atto di

pignoramento stesso, rimessa invece al sindaco, secondo quanto

prescritto dall'art. 6 r.d. 14 aprile 1910 n. 639) - la Corte di

cassazione, investita del ricorso, ha sollevato (con ordinanza del 10

luglio 1992) questione incidentale di legittimità costituzionale

(per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.) dell'art. 6, comma 4, r.d.

n. 639/10 cit., nella parte in cui dispone che l'atto di pignoramento

per la riscossione di entrate patrimoniali, eseguito su beni mobili,

anziché essere notificato al debitore, è in copia rimesso, per

conto del debitore, al sindaco del comune in cui è stato compiuto,

nel caso in cui la copia non possa esser consegnata al debitore o a

un suo rappresentante e il debitore non abbia domicilio in quel

comune.

Premette la Corte rimettente che l'art. 10, comma 1, r.d. n.

639/10 cit. dispone che "scorsi dieci giorni dal pignoramento di cui

all'art. 6, senza che sia soddisfatto il debito, l'ente creditore

procede alla vendita degli oggetti pignorati al pubblico incanto, che

si apre sul prezzo di stima"; norma questa che tutela l'interesse del

debitore a non subire l'espropriazione dei beni, impedendo che

l'esecuzione forzata prosegua prima che sia trascorso un ulteriore

termine, decorrente dal pignoramento, assegnato al debitore per

adempiere. Per rendere effettiva tale tutela il precedente art. 6 da

una parte prescrive che l'atto di pignoramento contenga l'intimazione

al debitore che, trascorso il termine stabilito dall'art. 10, si

procederà alla vendita degli oggetti pignorati al pubblico incanto;

dall'altra parte disciplina il modo della comunicazione dell'atto di

pignoramento al debitore in termini che però non sono pienamente

rispettosi del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e del principio di

ragionevolezza (art. 3 Cost.). Ed infatti - osserva ancora la Corte

rimettente - la previsione per cui la copia dell'atto debba essere

rimessa, per conto del debitore, al sindaco del comune in cui è

stato eseguito il pignoramento, configura una forma di partecipazione

inidonea a realizzare la conoscenza dell'atto, che si vorrebbe

rendere conoscibile, e tale da non consentire al debitore di

avvalersi della tutela accordatagli.

La questione è rilevante - precisa infine la Corte rimettente -

perché la mancata notifica del verbale di pignoramento

rappresenterebbe un vizio del pignoramento stesso e non soltanto

degli atti successivi.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque

infondata. Pregiudizialmente ha eccepito il difetto di rilevanza

della questione nel giudizio a quo perché in questo l'interessata,

con il ricorso per cassazione, aveva lamentato soltanto che non le

era stata rivolta la intimazione a pagare entro il termine di dieci

giorni dal pignoramento, pena la vendita; pertanto la Corte avrebbe

dovuto solo verificare se l'intimazione al debitore era stata

ritualmente inclusa nel contenuto dell'atto di pignoramento - secondo

quanto previsto nell'art. 6, comma 1, r.d. 639/10 - e sulla base di

questa circostanza procedurale accogliere o rigettare il motivo di

ricorso. Nel merito l'Avvocatura ha sostenuto l'infondatezza delle

censure di costituzionalità perché innanzi tutto la disposizione in

esame può ritenersi integrata dall'art. 63 dei regolamenti 10 luglio

1902 n. 296 e 15 settembre 1923 n. 2090 secondo cui "se il Sindaco

conosce in quale Comune abbia residenza, o domicilio o dimora, il

contribuente, gli trasmette l'atto di pignoramento per mezzo del

Sindaco locale". Inoltre - ha ulteriormente osservato l'Avvocatura -

il sistema è comunque sufficientemente garantistico perché pone una

serie di alternative piuttosto ampie prima di arrivare all'ultima

costituita dalla rimessione del verbale al sindaco. Considerato in diritto

1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale -

in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 6, comma 4, r.d.

14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle

disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate

patrimoniali dello Stato) nella parte in cui dispone che l'atto di

pignoramento per la riscossione di entrate patrimoniali eseguito su

beni mobili debba, anziché essere notificato al debitore, essere in

copia rimesso, per conto del debitore, al sindaco del comune in cui

è stato compiuto ove la copia non possa esser consegnata al debitore

o a un suo rappresentante e il debitore non abbia domicilio in quel

comune, per sospetta violazione:

a) del diritto di difesa in quanto delinea una forma di

partecipazione inidonea a realizzare la conoscenza dell'atto, che si

vorrebbe rendere conoscibile, e tale da non consentire al debitore di

avvalersi della tutela accordatagli;

b) del principio di eguaglianza per ingiustificata disparità

di trattamento rispetto all'esecuzione esattoriale che, come forma di

comunicazione al debitore esecutato, prevede la notifica del verbale

di pignoramento.

2. - Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità

sollevata dall'Avvocatura di Stato, secondo cui la questione sarebbe

irrilevante nel giudizio a quo avendo la parte ricorrente censurato

la sentenza impugnata soltanto sotto il profilo che non le era stata

rivolta la intimazione a pagare entro il termine di dieci giorni dal

pignoramento e non già perché non le era stato notificato l'atto di

pignoramento.

Ed infatti il giudice a quo - dopo aver premesso che la ricorrente

aveva lamentato che non le era stata rivolta l'intimazione a pagare -

ha chiaramente mostrato di intendere, come risulta dal prosieguo

della motivazione, che tale motivo di ricorso fosse rivolto a

denunziare il fatto che l'intimazione non era stata portata a

conoscenza della ricorrente medesima in modo idoneo. Questa

ricostruzione del thema decidendum - che implica la ricognizione

della effettiva portata dell'atto introduttivo del giudizio di

impugnazione - è rimessa allo stesso giudice rimettente non

risultando manifestamente implausibile, e, avendo tale giudice

puntualmente motivata la ritenuta rilevanza della questione di

costituzionalità, non può questa Corte contrapporre una diversa

interpretazione del ricorso per cassazione che ne restringa i motivi

in un ambito più limitato.

3. Nel merito la questione è fondata.

Va premesso che nel suo complesso l'ordinamento positivo prevede

forme di effettiva conoscenza del verbale di pignoramento sia per

l'espropriazione comune, sia per l'esecuzione esattoriale, sia per la

stessa esecuzione per le entrate patrimoniali dello Stato quando

avente ad oggetto beni immobili.

In generale per l'espropriazione mobiliare è previsto, da una

parte, che l'ufficiale giudiziario, ove non possa rivolgere

l'ingiunzione alle persone indicate nell'art. 139, comma 2, c.p.c.

affigge un avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il

pignoramento (art. 518, comma 3, c.p.c.); e, dall'altra, che al

debitore esecutato è comunicato il decreto di fissazione

dell'udienza per la vendita o l'assegnazione del bene pignorato (art.

530 c.p.c.). Analogamente nell'esecuzione immobiliare è previsto che

il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore (art.

555 c.p.c.) e che da parte del giudice dell'esecuzione è fissata

l'udienza per l'audizione delle parti affinché possa disporsi la

vendita dell'immobile pignorato (art. 569 c.p.c.).

In materia di riscossione delle imposte dirette - mentre

originariamente l'art. 34 r.d. 17 ottobre 1922 n. 1401 prevedeva,

all'ultimo comma, una disposizione analoga a quella censurata -

invece la successiva disciplina posta dal t.u. 29 gennaio 1958 n. 645

(all'art. 222) ha introdotto la prescrizione della notifica del

verbale di pignoramento al debitore, salvo che al pignoramento non

assista un rappresentante del debitore stesso, nel qual caso è

sufficiente la consegna della copia del verbale a quest'ultimo.

Successivamente il d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (all'art. 45) ha

espressamente resa applicabile l'ordinaria disciplina delle

notificazioni previste dal codice di rito in tema di procedimento di

espropriazione forzata.

Lo stesso r.d. n. 636/10 (all'art. 17) già prevede, limitatamente

alla sola esecuzione immobiliare, la notifica al debitore della

immissione in possesso del consegnatario.

Da questo quadro complessivo emerge un principio generale che

esige che al debitore esecutato sia notificato o comunicato il

vincolo apposto con l'atto di pignoramento; principio dal quale si

discosta la norma censurata per il fatto di prevedere - ove né il

debitore (non domiciliato nel comune dove si procede), né un suo

rappresentante, sia presente al pignoramento - che copia dell'atto di

pignoramento sia meramente rimessa al sindaco, realizzandosi così

una comunicazione ficta, di per sé inidonea a portare l'atto a

conoscenza del debitore.

4. Per altro verso questa Corte ha costantemente affermato che fa

parte integrante del diritto di difesa "porre i soggetti, interessati

ad impugnare determinati atti, in grado di avere tempestiva

conoscenza di tali atti" (sent. n. 223/93). E se è vero che la

esigenza di tale conoscenza può ritenersi soddisfatta dall'ingresso

dell'atto nella sfera di disponibilità del destinatario (ord. n.

75/89), è vero anche che nella specie non si ha neppure questa mera

conoscibilità perché l'atto è solo rimesso al sindaco, senza che

il debitore esecutato ne abbia o ne possa, in concreto, avere

notizia.

Né le esigenze di snellezza e semplificazione della procedura di

riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato potrebbero

esonerare del tutto dalla necessità di portare l'atto di

pignoramento a conoscenza del debitore esecutato per aver egli già

ricevuto la notifica dell'ingiunzione. Uno scostamento della

disciplina speciale rispetto a quella ordinaria non si giustifica

proprio con riferimento all'atto di pignoramento giacché il

combinato disposto degli artt. 6 e 10 r.d. n. 639/10 assegna a

quest'ultimo un effetto ulteriore, che è quello del decorso del

termine di dieci giorni affinché l'ente creditore possa direttamente

procedere alla vendita all'incanto dei beni pignorati, senza il

diaframma - che nel quadro normativo generale sopra ricordato

rappresenta un'ulteriore garanzia per il debitore esecutato -

dell'udienza per l'audizione delle parti. L'omessa conoscenza

dell'avvenuto pignoramento comporta quindi per il debitore esecutato

- in quanto lo espone direttamente al rischio della vendita al

pubblico incanto - una grave limitazione del diritto di difesa

(estrinsecantesi nella fattispecie in diritto di proporre opposizione

all'esecuzione) la quale ridonda in vulnerazione dell'art. 24 Cost.,

oltre che in violazione del principio di eguaglianza non essendo la

specialità della procedura esecutiva in questione sufficiente a

giustificare una così rilevante limitazione che il creditore

esecutato non soffre, in generale, nelle altre procedure e, in

particolare, nella procedura di esecuzione esattoriale. Non senza

ulteriormente considerare che il rischio sopra prospettato sarebbe

ancor più grave ove si consolidasse quell'orientamento della Corte

di cassazione (sent. n. 6489 del 1992) che esclude che la mancanza

dell'intimazione prevista dalla norma censurata vizi lo stesso

pignoramento.

Del resto, la inadeguatezza della mera rimessione dell'atto di

pignoramento al sindaco (inadeguatezza non emendabile - al contrario

di quanto ritiene l'Avvocatura di Stato - con il riferimento agli

artt. 63 r.d. 10 luglio 1902 n. 296 e 63 r.d. 15 settembre 1923 n.

2090 che riguardano la procedura di riscossione delle imposte

dirette) è stata percepita dallo stesso legislatore che - come già

ricordato - nel riformare la regolamentazione dell'esecuzione

esattoriale (che originariamente prevedeva un'analoga disciplina: v.

art. 34 r.d. n. 1401/22 cit.) ha introdotto la notifica del verbale

di pignoramento (artt. 222 t.u. n. 645/58 cit.).

La disposizione censurata va quindi dichiarata costituzionalmente

illegittima nella parte in cui prevede che - ove non sia stata

possibile la consegna del verbale di pignoramento al debitore o ad un

suo rappresentante ed il primo non abbia domicilio nel comune - la

copia si rimette, per conto del debitore, al sindaco, invece che la

copia si notifichi al debitore.

Per l'ipotesi in cui il debitore abbia domicilio nel comune in cui

si procede non si pone un problema di incostituzionalità

conseguenziale della disposizione perché la prevista remissione

dell'atto al domicilio del debitore non può - dopo l'intervenuta

reductio ad legittimitatem della norma per la parallela ipotesi del

debitore che non abbia il suo domicilio nel comune - leggersi

altrimenti che come vera e propria notifica.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 4, r.d.

14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle

disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate

patrimoniali dello Stato) nella parte in cui prevede la rimessione di

copia dell'atto di pignoramento, per conto del debitore, al sindaco,

anziché la notifica di copia dell'atto di pignoramento al debitore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1994.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1994:68 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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