[1]L'atto di pignoramento, redatto dall'ufficiale giudiziario o dall'usciere, in presenza di due testimoni, contiene la designazione dell'ente che procede all'esecuzione, il nome e cognome del debitore e dei testimoni, il titolo e l'ammontare del debito, la qualita', la quantita' e il valore approssimativo degli oggetti oppignorati, il nome e cognome del depositario, e la intimazione al debitore che trascorso il termine stabilito dall'art. 10 si procedera' alla vendita degli oggetti oppignorati al pubblico incanto.

[2]Quando si proceda sui frutti naturali pendenti, l'atto di oppignoramento deve indicare la qualita' e la natura dei frutti oppignorati, due almeno dei confini dell'appezzamento in cui i frutti si trovano, e l'estensione approssimativa del medesimo.

[3]L'atto di pignoramento sara' sottoscritto dall'ufficiale giudiziario o dall'usciere e dal depositario.

[4]Copia dell'atto si consegna al debitore, se presente, o alla persona che lo rappresenta sul luogo; in mancanza dell'uno o dell'altra, la copia si rimette al domicilio del debitore, e se il domicilio non e' nel Comune la copia si rimette, per conto del debitore, al sindaco. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale con sentenza 21 febbraio - 3 marzo 1994 n. 68 (in G.U. 1ª s.s. 09/03/1994 n. 11) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 4, r.d. 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) nella parte in cui prevede la rimessione di copia dell'atto di pignoramento, per conto del debitore, al sindaco, anziche' la notifica di copia dell'atto di pignoramento al debitore".

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 68/1994

    Ha colpito questo articolo
    3 marzo 1994

    Riguardo alla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione, su ricorso contro una sentenza di rigetto di una opposizione agli atti esecutivi, in riferimento al diritto di difesa e al principio di eguaglianza, nei confronti dell'art. 6, comma quarto, del r.d. 14 aprile 1910, n. 639, nella parte in cui dispone che l'atto di pignoramento per la riscossione di entrate patrimoniali dello Stato, eseguito su beni mobili, ove il debitore non abbia domicilio nel comune e la copia dell'atto non possa essere consegnata ne' a lui ne' a un suo rappresentante - debba, anziché essere notificato al debitore, essere rimesso in copia, per conto del debitore, al sindaco del comune, va respinta la eccezione di inammissibilità per irrilevanza avanzata dall'Avvocatura di Stato in base all'assunto che, nel giudizio 'a quò, la parte ricorrente avrebbe censurato la sentenza impugnata soltanto sotto il profilo che non le era stata rivolta la intimazione a pagare entro il termine di dieci giorni dal pignoramento e non già perché non le era stato notificato l'atto di pignoramento. Il giudice 'a quò infatti - dopo aver premesso che la ricorrente aveva lamentato che non le era stata rivolta l'intimazione a pagare - ha chiaramente mostrato di intendere, come risulta dal prosieguo della motivazione, che tale motivo di ricorso fosse rivolto a denunziare il fatto che l'intimazione non era stata portata a conoscenza della ricorrente medesima in modo idoneo. A questa ricostruzione del 'thema decidendum', non manifestamente implausibile, avendo il giudice rimettente puntualmente motivata la rilevanza della sollevata questione, non può la Corte costituzionale contrapporre una diversa interpretazione del ricorso per cassazione che ne restringa i motivi in un ambito più limitato. red.: A.M.M. rev.: S.P.

    Art. 6 Che approva l'annesso testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-14;639~art6 · fonte del testo

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