Corte costituzionale

Sentenza n. 68/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/03/1983 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 12

della legge 3 agosto 1978, n. 405 (Delega al Presidente della

Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto e disposizioni

sull'azione civile in seguito ad amnistia), promossi con ordinanze

emesse il 6 giugno 1979 e il 24 giugno 1981 dalla Corte di Cassazione

sui ricorsi proposti da Serafini Danilo e da Galiberti Gustavo,

rispettivamente iscritte al n. 221 del registro ordinanze 1980 e al n.

164 del reg. ord. 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 145 del 1980 e n. 227 del 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 1983 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

udito l'avvocato dello Stato Carlo Salimei, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

La Corte di cassazione, con ordinanza del 6 giugno 1979 emessa, su

eccezione del Procuratore Generale, nel procedimento a carico di

Serafini Danilo, condannato con sentenza del Pretore di Roma,

confermata dal Tribunale in sede di gravame, per il delitto di omicidio

colposo alla pena di lire 200.000 di multa ed al risarcimento dei danni

a favore della parte lesa costituitasi parte civile, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 legge 3 agosto

1978, n. 405, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, "nella

parte in cui la disposizione impugnata limita al solo caso di

estinzione del reato per amnistia l'obbligo del giudice della

impugnazione di decidere sull'impugnazione stessa ai soli effetti delle

disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi

civili".

Premesso che nelle more del giudizio a quo era maturato il termine

previsto dagli artt. 157 n. 4 e 160, ultimo comma, c.p. per la

prescrizione del reato e che l'imputato aveva dichiarato di rinunciare

all'amnistia di cui al d.P.R. n. 413 del 1978, la Corte ha rilevato che

la ratio della disposizione denunciata, la quale, modificando l'art. 23

c.p.p., impone al giudice dell'impugnazione, che dichiari estinto il

reato per amnistia, di decidere egualmente sulla impugnazione stessa ai

soli effetti delle disposizioni civili, ricorre anche - pur tenendo

conto delle peculiari caratteristiche di ogni singola causa di

estinzione del reato - nell'ipotesi in cui l'estinzione stessa venga

dichiarata per prescrizione, identiche essendo (come affermato dalla

stessa relazione ministeriale) le esigenze che sottostanno ad una tale

disciplina: quella di evitare che il provvedimento di clemenza si

risolva in un pregiudizio per il danneggiato (che si vedrebbe costretto

ad iniziare un nuovo processo davanti al giudice civile) e quella di

realizzare l'economia processuale.

L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1980.

È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri,

rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo

che la questione sia dichiarata non fondata.

Deduce l 'Avvocatura che questa Corte ha costantemente ritenuto che

"il contrasto con il principio d'eguaglianza è rilevabile dal giudice

della legittimità costituzionale, cui è precluso ogni apprezzamento

di merito, solo quando la disparità di trattamento risultante dal

confronto tra le discipline adottate dal legislatore in ordine a più

fattispecie relativamente omogenee, sia tale da non trovare alcun

ragionevole fondamento nella diversità delle situazioni alle quali

ognuna di esse ha inteso provvedere" (si cita la sentenza n. 22 del 9

marzo 1967). "Nel caso che ne occupa, la disparità di trattamento, se

non voglia essere riferita ad un lapsus che non si è autorizzati, in

alcun modo, ad ammettere, sembra trovare riscontro" - conclude

l'Avvocatura - "nella necessità che la soluzione dei problemi non

agevoli, che l'accertamento della prescrizione estintiva del diritto al

risarcimento dei danni spesso comporta, sia riservata al Giudice civile

e non affidata al Giudice penale, dell'altro meno uso alla soluzione di

detti problemi".

Questione sostanzialmente identica la Corte di cassazione ha

sollevato, sempre su eccezione del Procuratore Generale, il 24 giugno

1982, nel procedimento promosso da Galiberti Gustavo, all'atto di

dichiarare l'estinzione del reato di omicidio colposo contestato

all'imputato per prescrizione intervenuta antecedentemente alla

decisione di secondo grado che aveva condannato il ricorrente alla pena

di anni due di reclusione.

L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 18 agosto 1982.

In quest'ultimo giudizio non vi è stato intervento dell'Avvocatura

Generale dello Stato, né si è costituita la parte privata. Considerato in diritto :

1. - Le due ordinanze della Corte di cassazione sollevano una

questione di legittimità costituzionale sostanzialmente identica: i

relativi giudizi vanno, pertanto, riuniti per essere decisi con

un'unica sentenza.

2. - La questione, prospettata con riferimento all'art. 3 della

Costituzione, ha per oggetto l'art. 12 legge 3 agosto 1978, n. 405,

"nella parte in cui limita al solo caso di estinzione del reato per

amnistia l'obbligo del giudice dell'impugnazione di decidere

sull'impugnazione stessa ai soli effetti delle disposizioni e dei capi

della sentenza che concernono gli interessi civili" (così puntualizza

il dispositivo della prima delle due ordinanze) o, come maggiormente

specifica il dispositivo della seconda ordinanza, "nella parte in cui

non prevede altre cause di estinzione del reato, all'infuori

dell'amnistia, per potere decidere sull'impugnazione ai soli effetti

delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli

interessi civili".

Peraltro, dalla motivazione delle due ordinanze, là dove esse

danno conto del requisito rappresentato dalla rilevanza della questione

dedotta, emerge in modo indiscutibile che questa si impernia sulla

mancata estensione del particolare trattamento introdotto per

l'amnistia dalla legge n. 405 del 1978 a quell'altra causa di

estinzione del reato che la Corte di cassazione riscontra operante in

entrambi i procedimenti, cioè la prescrizione del reato.

Ed infatti, ad avviso del giudice a quo, il principio di

eguaglianza parrebbe "vulnerato" in quanto le stesse esigenze, che

hanno indotto il legislatore ad emanare in ordine all'"ipotesi di

dichiarata amnistia" la disposizione qui censurata, "ricorrono

evidentemente anche nell'ipotesi in cui l'estinzione del reato venga

dichiarata per prescrizione".

3. - La questione, così come prospettata con riferimento al

parametro costituzionale di cui all'art. 3, non è fondata.

Nessun dubbio che le esigenze sottostanti all'emanazione dell'art.

12 della legge n. 405 del 1978 sono quelle indicate dalla Corte di

cassazione: "evitare che il provvedimento di clemenza si risolva in un

pregiudizio per il danneggiato (che si vedrebbe costretto ad iniziare

un nuovo procedimento davanti al giudice civile)" e "realizzare

l'economia processuale". A tali esigenze si è, del resto,

espressamente richiamata anche questa Corte, allorché (sent. n. 186

del 1980) ha ritenuto non fondate altre questioni di legittimità

aventi ad oggetto lo stesso art. 12, e, più precisamente, i suoi commi

primo e terzo, considerati nella loro globalità.

Nessun dubbio, del pari, che l'esigenza di "evitare" che la

declaratoria di estinzione del reato si risolva in un pregiudizio per

il danneggiato e così pure l'esigenza di "realizzare" l'economia

processuale ben meritano di essere considerate e tutelate non solo

quando l'estinzione del reato sia determinata dall'amnistia, ma anche

quando a determinarla sia la prescrizione. Queste esigenze il

legislatore ordinario deve tenere presenti nell'operare le scelte di

sua competenza, ma ciò non significa che sia senz'altro in contrasto

con l'art. 3 Cost. una disposizione preordinata a meglio soddisfare le

esigenze in parola con riguardo ad una causa di estinzione del reato,

quale l'amnistia, e non anche con riguardo ad un'altra causa di

estinzione del reato, quale la prescrizione.

Poiché soltanto una palese irrazionalità è in grado di rendere

costituzionalmente illegittima la previsione di un trattamento

differenziato tra due istituti giuridici aventi natura affine, non

basta certo il richiamo ad esigenze comuni per trarne il corollario che

ogni differenza di regolamentazione incidente sul perseguimento di tali

esigenze si risolva in una violazione dell'art. 3 Cost.

Viceversa, le ordinanze di rimessione, pur riconoscendo che ogni

causa di estinzione del reato ha "peculiari caratteristiche", affermano

perentoriamente che "non esistono elementi obiettivi che possano

razionalmente giustificare la differenza di trattamento fra le due

situazioni considerate", appunto l'amnistia e la prescrizione.

Ma proprio questo - delle "peculiari caratteristiche" e della

"specifica differenza di trattamento" in esame - era (ed è) l'aspetto

da affrontare in maniera approfondita, tanto più che nella precedente

giurisprudenza della medesima Corte di cassazione non erano mancate le

decisioni orientate nel senso della manifesta infondatezza di questa

stessa questione, ponendo a base della relativa motivazione la

"sostanziale diversità degli istituti giuridici relativi alle varie

cause di estinzione del reato".

4. - Per dimostrare l'esistenza di un contrasto con l'art. 3 Cost.,

le due ordinanze di rimessione adducono, tutto sommato, un solo

argomento, per giunta indirettamente ricavato, costituito com'è dal

puro e semplice riferimento ad un precedente di questa Corte (sent. n.

22 del 1967).

Ma, anche a non rilevare che tale precedente viene invocato

dall'Avvocatura dello Stato a sostegno della tesi della non fondatezza

(invero, non si comprende come esso sia utilizzabile in siffatta

direzione), non si possono sottovalutare le particolarità che

contraddistinguono le norme in quell'occasione dichiarate illegittime

(art. 4, quinto comma, r. d. 17 agosto 1935, n. 1765; art. 10, quinto

comma, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) nella parte in cui non

menzionavano l'ipotesi di prescrizione del reato a fianco delle ipotesi

di amnistia e di morte dell'imputato.

Diversamente dalla fattispecie ora in causa, là erano in

discussione i poteri di cognizione del giudice civile dopo l'esaurirsi

della giurisdizione penale, con specifico riguardo ad un limite che, se

conservato, avrebbe comportato secondo il giudice a quo un pregiudizio

definitivo, irreparabile, per il danneggiato, non potendo ormai questi

in nessuna sede far valere il proprio diritto al risarcimento del danno

non patrimoniale. Né va dimenticato che, nel motivare la ricordata

sentenza, questa Corte aveva premesso che "l'anomalia potrebbe venire

superata anche in via di interpretazione sistematica, dato che questa

conduce a far ritenere estensibile alla prescrizione la norma stabilita

per la morte o per l'amnistia", optando poi in favore della soluzione

dell'accoglimento soltanto "per meglio assicurare la certezza del

diritto". Con il che si dava implicito riconoscimento alla possibile

operatività, per via di interpretazione sistematica, di un principio

generale, valevole anche per la prescrizione del reato.

Nulla di tutto questo è riscontrabile nei confronti dell'art. 12

della legge n. 405 del 1978: ad essere in discussione sono i poteri di

cognizione del giudice penale, indipendentemente dall'esaurirsi o no

della giurisdizione civile (anzi, si dà per scontato che l'azione

civile sia tuttora esercitabile), con la conseguenza che la mancata

inclusione della prescrizione del reato accanto all'amnistia non

comporta di per sé un pregiudizio definitivo ed irreparabile per il

danneggiato (ciò accadrebbe unicamente qualora in concreto la

prescrizione dell'illecito civile coincidesse con la prescrizione del

reato, o addirittura la precedesse, ma in tali casi non vi sarebbe

spazio in linea di fatto né per un'ulteriore cognizione del giudice

civile né per un'ulteriore cognizione del giudice penale),

traducendosi, invece, in un allungamento dei tempi e delle procedure

necessarie a far riconoscere, se ancora possibile, il diritto al

risarcimento del danno.

Inoltre l'art. 12 della legge n. 405 del 1978, dettato con chiaro,

esplicito, riferimento alla sola amnistia (l'ipotesi di un lapsus

ventilata dall'Avvocatura dello Stato non è in alcun modo

condivisibile), preclude ogni possibilità di interpretazione estensiva

in grado di ricomprendere anche la prescrizione del reato, non

potendosi neppure ovviare al silenzio legislativo attraverso

l'interpretazione sistematica. Il principio base che regola i rapporti

tra azione civile ed azione penale condiziona tuttora la possibilità

che il giudice penale si pronunzi sull'azione civile all'eventualità

di una sentenza di condanna (art. 23 codice di procedura penale), salvi

soltanto i casi espressamente eccettuati dalla legge o in seguito a

declaratoria di illegittimità da parte di questa Corte (sent. n. 1 del

1970 e n. 29 del 1972, che hanno entrambe riconosciuto la fondatezza di

questioni prospettate in relazione all'art. 111, secondo comma, Cost.,

dopo aver escluso, nella prima delle due vicende, una lesione dei

parametri di cui agli artt. 3 e 24, l'ultimo dei quali, peraltro,

invocato dal giudice a quo soltanto con riferimento al secondo comma.

L'art. 12 della legge n. 405 del 1978, presentandosi, dunque, come

norma derogatoria, si distacca così sensibilmente, anche per natura,

oltreché per contenuti, dagli artt. 4, quinto comma, r. d. 17 agosto

1935, n. 1765, e 10, quinto comma, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124,

oggetto entrambi della pronuncia di illegittimità invocata come

precedente dalle ordinanze di rimessione, da non consentirne una

utilizzazione diretta. Ne risulta, anzi, rafforzata la necessità di

verificare se la scelta operata dal legislatore del 1978

nell'introdurre una deroga per l'ipotesi di amnistia e non anche per

l'ipotesi di prescrizione del reato sia inficiata o no da palese

irragionevolezza e conseguente arbitrarietà (cfr. sent. n. 162 del

1981, n. 263 del 1976 e n. 117 del 1975; nonché, più specificamente,

quanto ai rapporti tra disciplina generale e norme derogatorie

nell'ambito dei giudizi di costituzionalità impostati sull'art. 3

Cost., sent. n. 2 del 1982 e n. 71 del 1979).

5. - Altro, e meno remoto, è il precedente cui occorre risalire

allorché si tratta di porre a raffronto amnistia e prescrizione del

reato. È stato, infatti, con la sentenza n. 202 del 1971, che questa

Corte, intervenendo a brevissima distanza di tempo dalla sentenza (n.

175 del 1971) in cui era stata dichiarata illegittima la normativa

sull'amnistia là dove privava l'imputato del diritto ad ottenere una

pronuncia nel merito di fronte al sopravvenire di tale causa

d'estinzione del reato, ha messo in evidenza le fondamentali ragioni

che differenziano la prescrizione dall'amnistia, così da giustificare

- in ordine all'analogo dubbio di legittimità derivante dalla mancata

previsione per l'imputato del diritto ad ottenere una sentenza nel

merito di fronte al verificarsi della prescrizione - una soluzione di

non fondatezza, opposta, quindi, a quella adottata per l'amnistia.

Nella prescrizione, ha osservato la Corte, l'effetto estintivo si

fa "discendere non già, come nel caso dell'amnistia, da statuizioni di

volta in volta emesse dal legislatore, sotto l'influsso di

considerazioni politiche, ma da un evento come il decorso del termine,

sottratto ad ogni discrezionalità". Un meccanismo predeterminato che -

si legge nella prima parte della stessa sentenza - rende spiegabile il

sacrificio dell'interesse del prevenuto ad ottenere una sentenza di

assoluzione nel merito, in quanto "tale interesse nel caso di

prescrizione non può non cedere di fronte all'interesse generale di

non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso

dopo la loro commissione abbia fatto venire meno, o notevolmente

attenuato, insieme al loro ricordo, anche l'allarme della coscienza

comune, ed altresì reso difficile, a volte, l'acquisizione del

materiale probatorio".

La circostanza che tali affermazioni siano state formulate con

riguardo ad una questione che concerneva in particolare l'art. 24,

secondo comma, Cost., visto, per di più, sotto la prospettiva dei

diritti dell'imputato, non incide sulla portata generale degli

argomenti dianzi richiamati, soprattutto là dove ne viene evidenziata

una netta contrapposizione tra la prescrizione, fatto giuridico dagli

effetti automatici, e l'amnistia, provvedimento di clemenza, come tale

imprevedibile e concedibile in qualsiasi momento. Dai lavori

preparatori di quella che sarebbe diventata la legge n. 405 del 1978 si

ricava chiaramente (v. già sent. n. 186 del 1980 di questa Corte,

ricordata all'inizio) che l'attuale art. 12 è nato dall'intento di

"conciliare" l'ennesima amnistia, che ci si accingeva a concedere per

una scelta politica fortemente criticata in linea di principio, con la

tutela delle persone danneggiate dal reato, tanto più doverosa stante

la clemenza usata nei confronti dell'imputato, ad evitare che questi

abbia a trarne beneficio sotto il profilo civilistico, oltreché sotto

il profilo penalistico, deludendo inopinatamente le aspettative anche

più fondate.

6. - Incardinato sulle differenze di ordine socio - politico dianzi

ricordate, il duplice intervento espressosi nelle sentenze n. 175 e n.

202 del 1971 si è tradotto in quella che può dirsi la più

significativa differenza fra queste due cause di estinzione del reato

sul piano della regolamentazione giuridica vigente: l'amnistia è

sempre rinunciabile dall'imputato, mentre la prescrizione non è mai

suscettibile di rifiuto, rientrando nella sfera di disponibilità

dell'imputato soltanto quelle poche fra le cause di sospensione e di

interruzione della prescrizione sulle quali il suo comportamento

processuale può incidere più o meno direttamente.

Ma una seconda differenza tra amnistia e prescrizione, a parte

altre minori e comunque qui non rilevanti (così si dica per tutta la

tematica che contrappone all'amnistia propria l'amnistia impropria ed

alla prescrizione del reato la prescrizione della pena), riveste ai

presenti fini non trascurabile importanza, collegata com'è alle regole

che disciplinano l'incidenza dell'amnistia e della prescrizione del

reato sulla prescrizione del diritto al risarcimento del danno nascente

da reato: il diritto, appunto, oggetto dell'accertamento che l'art. 12

della legge n. 405 del 1978 demanda al giudice dell'impugnazione

penale per il caso di sopravvenuta amnistia e che, con il suo silenzio

nei confronti delle altre cause di estinzione del reato, lascia al

giudice civile per il caso di intervenuta prescrizione. Si tratta della

differenza che emerge non appena si pongano fra loro a confronto la

prima e la seconda parte del terzo comma dell'art. 2947 c.c.

A tale differenza, o meglio a quanto statuisce la prima parte del

terzo comma dell'art. 2947 c.c. nei riguardi della prescrizione del

reato, pare richiamarsi l'Avvocatura dello Stato nel già menzionato

atto di costituzione per la Presidenza del Consiglio dei Ministri,

allorché afferma che la disparità di trattamento lamentata dalle

ordinanze di rimessione "sembra trovar riscontro nella necessità che

la soluzione di problemi non agevoli, che l'accertamento della

prescrizione del diritto al risarcimento del danno spesso comporta, sia

riservata al Giudice civile e non affidata al Giudice penale,

dell'altro meno uso alla soluzione di detti problemi". Ed invero, anche

se la ricerca, qui ultronea, delle vere ragioni di simili scelte

potrebbe non avallare la tesi della necessità di riservare al giudice

civile l'accertamento della prescrizione del diritto al risarcimento

del danno, evidenziando una scelta di semplice opportunità, si deve

riconoscere che i diversi criteri adottati dall'art. 2947, terzo comma,

c.c. per il computo della prescrizione del diritto al risarcimento del

danno derivante da reato contribuiscono ad escludere la palese

irrazionalità della differenza oggetto della questione in esame.

Mentre, infatti, alla stregua della seconda parte del comma

predetto, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei

cosiddetti termini brevi (cinque anni e, nel caso di danno prodotto

dalla circolazione di veicoli, due anni) "se il reato è estinto per

causa diversa dalla prescrizione... con decorrenza dalla data di

estinzione del reato", senza che occorrano particolari verifiche al di

là di quelle concernenti il danno da accertare, la prima parte dello

stesso comma estende alla prescrizione del diritto al risarcimento del

danno i periodi prescrizionali fissati dall'art. 157 c.p. ogni volta

che la legge penale stabilisce una prescrizione più lunga delle

prescrizioni brevi.

La situazione che ne consegue è ben lontana da quella correlata

all'amnistia. Può accadere che l'azione di risarcimento si prescriva

nello stesso termine del reato, così vanificando ogni ulteriore

possibilità di accertamento in qualsiasi sede. Può accadere che il

diritto al risarcimento del danno si estingua prima, vanificando a

maggior ragione ogni ulteriore accertamento anche in sede penale. Può

accadere, infine, che il diritto al risarcimento sopravviva al reato

per il vario intrecciarsi delle sospensioni e delle interruzioni

previste dagli artt. 159 - 160 c.p. e dagli artt. 2941 - 2945 c.c.: e

tale indagine effettivamente abbisogna di un apposito vaglio.

Tutto ciò non esclude - è appena il caso di ripeterlo - che il

legislatore ordinario possa adottare (su tale linea è, anzi, impostato

il più recente progetto preliminare di un nuovo codice di procedura

penale, predisposto nel 1978 dalla Commissione ministeriale all'uopo

nominata) anche per l'ipotesi di prescrizione del reato una soluzione

analoga a quella introdotta per l'ipotesi di amnistia, ma impedisce di

ravvisare un contrasto con l'art. 3 Cost. nell'attuale non

equiparazione delle due ipotesi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 12 della legge 3 agosto 1978, n. 405, sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di cassazione

con le due ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:68 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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