Corte costituzionale

Sentenza n. 63/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/03/1996 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 276 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1995

dal tribunale di Verbania sulla richiesta di riesame proposta da

Santacroce Giuseppe, iscritta al n. 587 del registro ordinanze 1995 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima

serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 1996 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il tribunale di Verbania, adi'to in sede di impugnazione

avverso un'ordinanza con cui il pretore della stessa città aveva

disposto, a norma dell'art. 276 del codice di procedura penale, la

sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della

custodia cautelare in carcere nei confronti di un imputato, già

condannato in primo grado, a seguito della notizia della

trasgressione delle prescrizioni inerenti alla misura da parte

dell'interessato, ha sollevato, con ordinanza del 23 giugno 1995,

questione di legittimità costituzionale del citato art. 276 cod.

proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice debba

sentire il difensore sulla richiesta del pubblico ministero intesa ad

ottenere la sostituzione o il cumulo della misura cautelare con altra

più grave per trasgressione agli obblighi imposti, in riferimento

agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.

2. - Previa la reiezione di taluni motivi del gravame, il

rimettente osserva che la censura di incostituzionalità per la

mancata preventiva audizione del difensore in sede di adozione del

provvedimento ex art. 276 cod. proc. pen. sulla richiesta del

pubblico ministero è rilevante nella prospettiva di una possibile

declaratoria di nullità dell'ordinanza pretorile sostitutiva dello

status cautelare, in ipotesi di accoglimento dell'incidente di

costituzionalità.

Ciò premesso, il giudice a quo afferma essere l'accennata

questione "del tutto analoga" a quella sollevata, da altro tribunale,

relativamente all'art. 301, comma 2, cod. proc. pen., e decisa dalla

Corte costituzionale con la sentenza n. 219 del 1994, dichiarativa

dell'illegittimità costituzionale del citato art. 301 nella parte in

cui non prevede(va) che ai fini dell'adozione del provvedimento di

rinnovazione della misura cautelare dovesse essere previamente

sentito il difensore della persona da assoggettare alla misura. Di

qui, lo sviluppo di argomentazioni sostanzialmente riproduttive di

quelle formulate nell'ordinanza di rinvio della questione ritenuta,

appunto, analoga.

3. - La mancata previsione del contraddittorio tra accusa e difesa

in sede di decisione sulla richiesta del pubblico ministero di

sostituzione o cumulo della misura con altra misura più grave, per

il caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti alla prima,

violerebbe gli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della

Costituzione.

La differenziazione di chances processuali tra pubblico ministero

richiedente - che può prospettare le argomentazioni a sostegno della

propria richiesta - e difensore dell'interessato - che non può

formulare deduzioni diverse e idonee a contrastare la richiesta - non

avrebbe infatti ragionevole giustificazione nell'ambito di un sistema

imperniato sulla parità tra accusa e difesa (art. 2, direttiva n. 3

della legge delega n. 81 del 1987), tanto più in quanto farebbe

difetto, nel provvedimento ex art. 276 cod. proc. pen., l'elemento

della "sorpresa", elemento che, come sottolineato nella richiamata

sentenza n. 219 del 1994, potrebbe giustificare l'esclusione

dell'audizione e del contraddittorio in vista della tutela di altre

esigenze. Il rilievo non potrebbe d'altra parte essere superato -

prosegue il tribunale - né attraverso l'argomento, pur utilizzato in

giurisprudenza, della possibilità di esercitare la difesa attraverso

il controllo sulla motivazione del provvedimento e quindi in sede di

impugnazione, né in base al più generale enunciato della

giurisprudenza costituzionale circa la necessità di contemperamento

della garanzia difensiva con altri valori costituzionali.

Per il primo aspetto, il giudice a quo sottolinea che la garanzia

difensiva è tale "in ogni stato e grado del procedimento", per cui

deve essere assicurata anche in via anticipata rispetto al

provvedimento, in modo da influire sulla relativa formazione ed

eventualmente impedire anticipatamente gli effetti sfavorevoli della

decisione. Per il secondo aspetto, il tribunale osserva che la

preclusione al preventivo contraddittorio nell'ambito

dell'applicazione dell'art. 276 non appare giustificata dall'esigenza

di tutela di altri interessi o valori costituzionali concernenti il

processo, come del resto è stato affermato dalla richiamata sentenza

n. 219 del 1994 che ha delimitato la possibilità di ridurre le

garanzie difensive solo in funzione della tutela di esigenze

processuali che, per loro natura, potrebbero essere vulnerate dal

contraddittorio anticipato.

4. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato.

L'Avvocatura rileva che l'ordinanza di rimessione muove dal

presupposto per cui la questione sarebbe del tutto analoga a quella

sollevata relativamente all'art. 301, comma 2, cod. proc. pen., poi

decisa con la sentenza n. 219 del 1994 della Corte costituzionale. È

sulla base di questo presupposto che il giudice a quo ritiene che, se

non è ragionevole l'esclusione del contraddittorio prima di adottare

un provvedimento di rinnovazione di una misura cautelare personale,

egualmente non ragionevole sarebbe l'esclusione del previo

contraddittorio in sede di adozione del provvedimento ex art. 276

impugnato. Ma questo parallelismo è privo di fondamento, ad avviso

dell'Avvocatura, proprio alla luce delle argomentazioni valorizzate

dal tribunale rimettente, perché la misura cautelare più grave

eventualmente applicabile ex art. 276 è diversa da quella, in atto,

le cui prescrizioni non sono state osservate dall'interessato: non si

tratta quindi di rinnovazione della medesima misura, ma di

applicazione di una nuova e diversa misura, che fa emergere

l'interesse al fattore dell'imprevisto e che rende quindi ragionevole

l'esclusione del contraddittorio anticipato, che potrebbe appunto

vanificare quella esigenza.

L'art. 276 cod. proc. pen. va dunque allineato, per questo aspetto,

alla disciplina dettata per la prima applicazione di una misura

cautelare personale piuttosto che a quella relativa alla rinnovazione

di essa; ne segue la conclusione per una pronuncia di non fondatezza

della questione. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata dal

tribunale di Verbania è se la norma dell'art. 276 del codice di

procedura penale - nella parte in cui prevede che, in caso di

trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, il

giudice può disporne la sostituzione o il cumulo con altra più

grave senza dover sentire il difensore sulla richiesta del pubblico

ministero - sia conforme al principio di uguaglianza (art. 3, primo

comma, della Costituzione) e al diritto di difesa, inviolabile in

ogni stato e grado del procedimento (art. 24, secondo comma, della

Costituzione).

2. - La questione non è fondata.

La garanzia della difesa e della parità tra accusa e difesa

comporta in generale che il preventivo contraddittorio tra le ragioni

dell'una e dell'altra debba essere garantito anche nel procedimento

applicativo di misure cautelari personali coercitive, in tutti i casi

in cui esso non contraddica le esigenze della loro concreta

esecuzione.

Conformemente a questo principio, il codice di procedura penale

stabilisce che il difensore debba essere sentito nei casi di proroga

della custodia cautelare (art. 305) e questa Corte, con la sentenza

n. 219 del 1994, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il

comma 2 dell'art. 301, nella parte in cui non prevedeva che, ai fini

dell'adozione del provvedimento di rinnovazione della misura

cautelare personale disposta per esigenze probatorie, dovesse essere

previamente sentito il difensore della persona da assoggettare alla

misura. Sia la proroga che la rinnovazione, essendo la misura

cautelare già in corso di esecuzione, sono infatti compatibili con

la difesa in previo contraddittorio, senza che ne possa nascere un

pericolo per l'eseguibilità della misura da prorogare o da

rinnovare.

Invece, nel caso di applicazione iniziale delle misure - essendo di

fatto possibile che colui il quale ne sia avvertito si sottragga

all'esecuzione e che quindi le finalità loro proprie vengano

frustrate - l'art. 291 cod. proc. pen. prevede soltanto la richiesta

del pubblico ministero al giudice competente. Anche la "novella"

contenuta nella legge 8 agosto 1995, n. 332, approvata per

apprestare, relativamente all'applicazione delle misure cautelari

personali, garanzie più intense di quelle già previste

dall'originaria stesura del codice di procedura penale, conferma

questa impostazione, pur prevedendo innovazioni procedimentali che

consentono la rappresentazione delle ragioni della difesa. Infatti,

il nuovo art. 291, al comma 1, stabilisce che "le misure sono

disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice

competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché tutti

gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e

memorie difensive già depositate"; il nuovo art. 292, al comma 2,

lettera c-bis), stabilisce che "l'ordinanza che dispone la misura

cautelare contiene, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio,

l'esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non

rilevanti gli elementi forniti dalla difesa" e, al comma 2-ter, che

"l'ordinanza è nulla se non contiene la valutazione degli elementi a

carico e a favore dell'imputato". In nessun caso tuttavia, per

l'intrinseca contraddizione che ne deriverebbe rispetto all'esigenza

di salvaguardare l'imprevedibilità della misura, si ammette la

presenza dell'indiziato o dell'imputato, o del suo difensore, nel

procedimento di applicazione della misura. Esso si svolge in un

rapporto a due, tra il pubblico ministero e il giudice.

Le garanzie della difesa, attraverso l'instaurazione del

contraddittorio, non sono annullate ma solo rinviate, potendo

esplicarsi pienamente in via successiva. Così, nel corso delle

indagini preliminari, la persona nei cui confronti sia stata disposta

la custodia cautelare è dal giudice sottoposta a interrogatorio

immediatamente o in termini ristrettissimi, ai fini della verifica

del perdurare delle condizioni di applicabilità e delle esigenze

cautelari che giustificano la misura e a tale interrogatorio ha

facoltà di assistere il difensore (art. 294 cod. proc. pen.). E in

ogni caso possono essere proposti, dall'imputato o dal suo difensore,

la richiesta di riesame, a norma dell'art. 309 cod. proc. pen.,

nonché, in caso di rigetto di istanza di revoca o sostituzione della

misura disposta, l'appello, a norma dell'art. 310 cod. proc. pen.:

richiesta di riesame e appello in ordine ai quali il tribunale

competente è chiamato a pronunciarsi in termini brevi.

3. - Alla luce di quanto ora detto, la soluzione della proposta

questione circa la legittimità costituzionale dell'art. 276 cod.

proc. pen. si riduce alla risposta alla domanda se per le misure più

gravi che il giudice può disporre in sostituzione o in aggiunta di

altre, nel caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti ad altra

misura già disposta, il carattere di imprevisto sia o non sia

coessenziale alla realizzazione della loro finalità cautelare.

La risposta non può che essere positiva e per questo la già

richiamata sentenza n. 219 del 1994, che pare al tribunale rimettente

costituire un precedente a favore della fondatezza della questione in

esame, è male invocata.

In tutte le situazioni ipotizzabili nell'ambito dell'art. 276 cod.

proc. pen., la nuova misura che il giudice è chiamato ad adottare,

in sostituzione o in aggiunta a quella già disposta, comporta

qualche elemento di maggiore afflittività e incidenza nella libertà

personale dell'interessato. Per questo, nella disposizione

menzionata, si configura una scala sulla quale le diverse misure

cautelari personali coercitive si dispongono oggettivamente secondo

la loro maggiore o minore gravità: dal minimo del divieto di

espatrio (art. 281), al massimo della custodia cautelare in carcere

(o in luogo di cura) (artt. 285 e 286), attraverso l'obbligo di

presentazione alla polizia giudiziaria (art. 282), il divieto e

l'obbligo di dimora (art. 283) e gli arresti domiciliari (art. 284).

Rispetto alla maggiore afflittività che il passaggio da una misura

meno grave a una più grave comporta, l'esigenza dell'imprevisto

indubbiamente si pone come per l'applicazione di una misura nuova.

Una conferma del carattere non occasionale ma sistematico

dell'omissione del contraddittorio preventivo con la difesa, in

ipotesi di questo genere, è data dalla disciplina dell'art. 299,

comma 4, che prevede la sostituzione di una precedente misura

cautelare con un'altra più grave o con modalità più gravose,

quando le esigenze cautelari risultino aggravate. Anche in questo

caso, il giudice provvede su richiesta del pubblico ministero, in

assenza di previo contraddittorio.

Se si considera poi che l'ipotesi normativa dell'art. 276 cod.

proc. pen. è la violazione di obblighi connessi a una misura "meno

grave" - ipotesi che in concreto potrà essere vagliata in

contraddittorio con l'interessato, ove questi successivamente lo

richieda al giudice - l'inclinazione a sottrarsi alla misura "più

grave" è da presumersi ragionevolmente perfino più forte che non

nel caso di prima applicazione o di aggravamento della misura

determi- nato dal sopravvenire di più forti ragioni cautelari. Si

deve allora concludere che a maggior ragione è valida la

determinazione del legislatore il quale, avendo escluso il preventivo

contraddittorio nel caso di prima applicazione di una misura

cautelare personale e in quello della sostituzione di una misura meno

grave con una più grave, altrettanto ha fatto nel caso, previsto

dall'art. 276 cod. proc. pen., di trasgressione alle prescrizioni

inerenti a una misura cautelare precedentemente disposta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 276 del codice di procedura penale sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal

tribunale di Verbania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1996.

Il presidente: Ferri

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 marzo 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:63 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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