Corte costituzionale

Sentenza n. 63/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/02/1994 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 270, primo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 23 febbraio 1993 dal Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Termini Imerese nel procedimento penale a carico di

Siino Franco ed altro, iscritta al n. 431 del registro ordinanze 1993

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima

serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 25 gennaio 1994 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del procedimento penale a carico di due persone

imputate di reati per i quali non è obbligatorio l'arresto in

flagranza e, in particolare, del reato di cui all'art. 648- bis c.p.,

il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Termini

Imerese, dopo aver rilevato che in ordine ai reati contestati e

oggetto di giudizio hanno importante rilevanza indiziaria i risultati

delle intercettazioni telefoniche disposte in altro procedimento

penale dall'autorità giudiziaria di Caltanissetta, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma,

c.p.p., nella parte in cui consente l'utilizzazione dei risultati

delle intercettazioni in altri procedimenti solo limitatamente ai

procedimenti relativi ai reati per i quali è obbligatorio l'arresto

in flagranza.

Secondo il giudice a quo, la disposizione impugnata contrasterebbe

con gli artt. 2, 3, 24, 101, secondo comma, 111 e 112 della

Costituzione, in quanto, in violazione del principio di

ragionevolezza, prevede un criterio di rinvio inadeguato, qual'è

quello relativo ai reati per i quali è obbligatorio l'arresto in

flagranza. Tanto più ciò vale, secondo lo stesso giudice, se si

tiene conto che tra questi ultimi sono compresi reati (come alcune

ipotesi di furto aggravato) che, al di fuori dell'eventualità di

arresto in flagranza, sfuggono ad ogni ipotesi di applicazione

necessaria della custodia cautelare in carcere. Pertanto, prosegue il

giudice a quo, posto che nella disciplina dell'art. 270, primo comma,

c.p.p. il problema della utilizzabilità delle intercettazioni

telefoniche in un procedimento diverso da quello nel quale sono

acquisite, si pone sempre o prevalentemente per reati per i quali

emergono dalle intercettazioni soltanto una traccia o un indizio,

appare incongruo il riferimento alla obbligatorietà dell'arresto in

flagranza quale condizione per la utilizzabilità delle

intercettazioni stesse. In altri termini, se, come sembra, il

legislatore ha inteso porre a base di tale limitazione la maggiore

gravità dei reati, il risultato che ne consegue è irragionevole, in

quanto questo requisito sussisterebbe per il reato di furto

aggravato, ma non anche per quello, più grave, di "riciclaggio

aggravato", di cui è accusato l'imputato nel giudizio a quo.

Inoltre, sempre ad avviso del giudice rimettente, sarebbe

irragionevole che, mentre le intercettazioni possono essere

specificamente disposte nell'ambito di procedimenti per reati per i

quali è prevista una pena superiore nel massimo a cinque anni, la

loro utilizzabilità in altri procedimenti può portare a riferire le

stesse intercettazioni soltanto a reati puniti con pena minima non

inferiore a cinque anni e con pena massima non inferiore a venti

anni.

Infine, conclude lo stesso giudice a quo, dalla irragionevolezza

di tale disciplina deriverebbe anche una menomazione dei principi di

effettività della giurisdizione penale, di obbligatorietà

dell'azione penale, di tutela delle parti offese e delle parti

civili.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Al contrario di quanto sostenuto nella ordinanza di rimessione,

l'Avvocatura dello Stato ritiene che la disciplina della

utilizzazione delle intercettazioni telefoniche in procedimenti

diversi sia tutt'altro che irragionevole, tenuto conto dei valori

costituzionali implicati (v. sent. n. 366 del 1991). Limiti alla

utilizzazione delle intercettazioni vanno, infatti, fissati per

evitare che l'autorizzazione data dal giudice in un procedimento si

trasformi in una sorta di autorizzazione in bianco. E la linea di

demarcazione individuata dal legislatore non appare irragionevole,

proprio perché è stata fissata con riferimento alla obbligatorietà

dell'arresto in flagranza e, quindi, alla peculiare gravità di

alcuni reati che destano particolare allarme sociale. Il fatto, poi,

che possano nutrirsi dubbi sulla effettiva gravità di alcuni dei

reati rientranti in questa categoria non assume rilievo in ordine

alla valutazione della presunta irragionevolezza o della incoerenza

logica della disposizione impugnata.

Infine, sempre ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, sarebbero

privi di fondamento gli altri profili di illegittimità prospettati,

dal momento che le notizie ricavabili da intercettazioni

legittimamente eseguite costituiscono pur sempre fatti storici

rilevanti al fine di promuovere le indagini necessarie per accertare

la possibile esistenza di reati ed esercitare, se del caso, l'azione

penale. Considerato in diritto

1. - Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Termini Imerese ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 101, secondo

comma, 111 e 112 della Costituzione, nei confronti dell'art. 270,

primo comma, c.p.p., nella parte in cui consente l'utilizzazione dei

risultati delle intercettazioni in altri procedimenti solo

limitatamente ai procedimenti relativi ai reati per i quali è

obbligatorio l'arresto in flagranza.

Ad avviso del giudice a quo, tale limitazione sarebbe

irragionevole soprattutto sotto un duplice profilo: innanzitutto

perché la ratio sottesa ad essa, cioè la maggiore gravità dei

reati, sarebbe contraddetta dall'inclusione nella categoria di

delitti indicata nella norma impugnata di reati (come alcune ipotesi

di furto aggravato) di non rilevante gravità e, viceversa,

dall'esclusione dalla stessa categoria di reati di notevole gravità;

in secondo luogo, perché le stesse intercettazioni potrebbero essere

utilizzate in relazione a reati di gravità molto diversa fra loro,

nel senso che potrebbero essere disposte per il perseguimento di

reati sanzionati con pena non elevata ed essere, poi, utilizzate in

procedimenti diversi in relazione a reati assistiti da pene molto

più elevate.

2. - Va, innanzitutto, dichiarata la manifesta inammissibilità

delle questioni di legittimità costituzionale concernenti i profili

relativi agli artt. 2, 24, 101, secondo comma, 111 e 112 della

Costituzione per carenza assoluta di motivazione. Il giudice

rimettente, infatti, si limita a enunciare le anzidette questioni

senza minimamente prospettare come e perché la norma contestata

possa apparire di dubbia costituzionalità rispetto ai parametri

appena menzionati.

3.- La questione di legittimità costituzionale sollevata in

riferimento all'art. 3 della Costituzione non è fondata.

Nel richiedere una pronunzia d'illegittimità costituzionale

dell'art. 270 c.p.p. nella parte in cui consente l'utilizzazione in

procedimenti diversi dei risultati delle intercettazioni telefoniche

soltanto limitatamente ai procedimenti relativi ai reati per i quali

è obbligatorio l'arresto in flagranza, il giudice a quo, muovendo

dalla pretesa irragionevolezza della predetta limitazione, mira in

sostanza a ottenere una trasformazione dell'ordinamento normativo

tale da permettere la piena utilizzabilità dei risultati delle

intercettazioni nell'ambito di procedimenti penali diversi da quello

per il quale le stesse intercettazioni sono state validamente

autorizzate (sempreché, ovviamente, in questi ultimi procedimenti

vengano in questione reati rispetto ai quali, ai sensi dell'art. 266

c.p.p., è ammissibile procedere alle intercettazioni). Tuttavia, una

regola come quella auspicata dal giudice a quo si rivela - sulla base

della consolidata giurisprudenza di questa Corte, ribadita più di

recente dalla sentenza n. 366 del 1991 - apertamente contrastante con

le garanzie poste dall'art. 15 della Costituzione a tutela della

libertà e della segretezza delle comunicazioni, dal momento che

trasformerebbe l'intervento del giudice, richiesto dal ricordato art.

15 per l'irrogazione in concreto di restrizioni alla predetta

libertà, in "un'inammissibile autorizzazione in bianco" a disporre

le intercettazioni, con conseguente lesione della "sfera privata"

legata al riconoscimento del diritto inviolabile di libertà di

comunicazione e al connesso dovere di riservatezza incombente su

tutti coloro che per ragioni d'ufficio vengano a conoscenza di fatti

inerenti a quella sfera.

Del resto, a sostegno dell'anzidetta richiesta, di per sé

contraria a Costituzione, il giudice rimettente enuncia

un'argomentazione, basata sulla pretesa manifesta irragionevolezza

della limitazione contestata, che non può essere condivisa. Occorre

premettere che l'art. 270, primo comma, c.p.p., mentre prevede come

regola generale il divieto di utilizzare i risultati delle

intercettazioni telefoniche in procedimenti diversi da quello per il

quale le stesse intercettazioni sono state validamente autorizzate

dal giudice, pone poi una norma del tutto eccezionale diretta a

consentire l'utilizzazione in procedimenti diversi dei predetti

risultati limitatamente ai casi in cui gli elementi raccolti con le

medesime intercettazioni risultino indispensabili per l'accertamento

di delitti comportanti l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza,

indicati nell'art. 380 c.p.p..

Trattandosi di una norma legislativa incidente su un diritto di

libertà individuale qualificabile come inviolabile ai sensi

dell'art. 2 della Costituzione, la verifica della legittimità

costituzionale della norma eccezionale appena indicata deve avvenire

secondo i principi del più rigoroso scrutinio, nel senso che, come

è stato chiarito dalla sentenza n. 366 del 1991, occorre esaminare

se la restrizione prevista sia diretta al soddisfacimento di un

interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante e, nello

stesso tempo, risulti circoscritta alle operazioni strettamente

necessarie alla tutela di quell'interesse.

Non v'è dubbio che la possibilità di utilizzare i risultati

delle intercettazioni disposte nell'ambito di un determinato processo

limitatamente ai procedimenti diversi, relativi all'accertamento di

reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, risponde

all'esigenza di ammettere una deroga alla regola generale del divieto

di utilizzazione delle intercettazioni in altri procedimenti,

giustificata dall'interesse dell'accertamento dei reati di maggiore

gravità. Nell'ambito di un contesto sociale caratterizzato dalla

seria minaccia alla convivenza sociale e all'ordine pubblico

rappresentata dalla criminalità organizzata, la norma che

eccezionalmente consente, in casi tassativamente indicati dalla

legge, l'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche in

procedimenti diversi, limitatamente all'accertamento di una categoria

predeterminata di reati presuntivamente capaci di destare particolare

allarme sociale, costituisce indubbiamente un non irragionevole

bilanciamento operato discrezionalmente dal legislatore fra il valore

costituzionale rappresentato dal diritto inviolabile dei singoli

individui alla libertà e alla segretezza delle loro comunicazioni e

quello rappresentato dall'interesse pubblico primario alla

repressione dei reati e al perseguimento in giudizio di coloro che

delinquono.

Senza dire che, ai sensi del comma successivo a quello impugnato,

l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni nei procedimenti

diversi viene determinata con le garanzie del contradittorio fra le

parti di tali procedimenti nelle forme previste dall'art. 268, sesto,

settimo e ottavo comma, c.p.p., la salvaguardia del nucleo di valore

della libertà e della segretezza delle comunicazioni è integrata

dalla norma, contenuta nella disposizione impugnata, secondo la quale

la predetta utilizzazione può avvenire nei limiti in cui gli

elementi raccolti con le intercettazioni risultino "indispensabili"

per l'accertamento di alcuno dei delitti indicati dall'art. 380

c.p.p.. Ciò significa che la deroga eccezionalmente prevista al

divieto stabilito dall'art. 270, primo comma, c.p.p. si mantiene

entro i precisi confini della stretta necessarietà della stessa

rispetto al soddisfacimento concreto dell'interesse pubblico primario

che la giustifica.

4. - Né maggior pregio può esser riconosciuto alle ulteriori

argomentazioni addotte dal giudice a quo.

In particolare, fermo restando che non può dichiararsi

l'illegittimità costituzionale della norma che eccezionalmente

consente l'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche in

procedimenti diversi limitatamente all'accertamento dei reati per i

quali è obbligatorio l'arresto in flagranza (art. 270, primo comma,

c.p.p.), non si può riconoscere alcun rilievo alla considerazione

che nell'ambito di quest'ultima categoria di reati, predeterminata

dall'art. 380 c.p.p., siano compresi delitti ritenuti dal giudice

rimettente meno gravi di altri che ne sono esclusi. La non pertinenza

di tali dubbi rispetto alla contestata legittimità costituzionale

dell'art. 270, primo comma, c.p.p. pone le relative argomentazioni al

di fuori dei confini della rilevanza della questione in esame, pur

se, ovviamente, non si può escludere, come è già avvenuto per

taluni aspetti (v. sent. n. 54 del 1993), che quei dubbi possano

autonomamente pervenire alla cognizione di questa Corte.

Né, infine, può riconoscersi fondamento alcuno alla asserita

irragionevole disparità di trattamento derivante dal fatto che

l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti

diversi è circoscritta all'accertamento di reati per i quali è

prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque

anni e nel massimo a venti anni, mentre le stesse intercettazioni

possono essere autorizzate, ai sensi dell'art. 266 c.p.p.,

nell'ambito di procedimenti volti all'accertamento di reati puniti

con la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. È

evidente, infatti, che le fattispecie messe a confronto dal giudice a

quo non sono correttamente comparabili essendo riferite a situazioni

diverse ed eterogenee.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 270, primo comma, c.p.p. sollevata, in riferimento all'art.

3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso

il Tribunale di Termini Imerese con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 270, primo comma, c.p.p., sollevate, in

riferimento agli artt. 2, 24, 101, secondo comma, 111 e 112 della

Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Termini Imerese con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:63 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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