Corte costituzionale

Sentenza n. 63/1966

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/06/1966 · relatore Giuseppe Branca

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2948, nn. 4

e 5, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, del Codice civile, promosso con

ordinanza emessa il 16 ottobre 1964 dal Tribunale di Ancona nel

procedimento civile vertente tra Giacchetta Evaristo e Boldrini Cesira

ed altri, iscritta al n. 28 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 3 aprile 1965.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri e di costituzione di Giacchetta Evaristo;

udita nell'udienza pubblica del 20 aprile 1966 la relazione del

Giudice Giuseppe Branca;

uditi l'avv. Giuseppe Di Stefano, per il Giacchetta, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - In una causa promossa per rivendicazione salariali contro la

signora Cesira Boldrini e altri, presso il Tribunale di Ancona,

l'attore Evaristo Giacchetta sollevava eccezione di legittimità

costituzionale degli artt. 2948, nn. 4 e 5, 2955, n. 2, e 2956, n. 1,

del Codice civile in riferimento agli artt. 3, 4 e 36 della

Costituzione.

Il Tribunale, dubitando della compatibilità della prescrizione,

prevista in quegli articoli, con la natura del diritto alla

retribuzione quale risulta dai principi costituzionali, accoglieva la

eccezione proponendo questione di legittimità costituzionale con

ordinanza del 16 ottobre 1964.

2. - Il Giacchetta, costituitosi con atto depositato presso questa

Corte il 15 marzo 1965, ricorda che la dottrina moderna considera il

"diritto alla retribuzione sufficiente", garantito dall'art. 36 della

Costituzione, come un diritto della personalità: se ne dovrebbe

dedurre che per volontà del costituente esso è indisponibile,

opponibile erga omnes e imprescrittibile e che quindi le norme

denunciate, poiché lo sottopongono a prescrizione "presuntiva o

sostanziale", sono incostituzionali. La giurisprudenza della Corte

costituzionale e quella della Cassazione avvalorerebbero questo rilievo

poiché hanno affermato la natura immediatamente precettiva dell'art.

36 della Costituzione e l'indisponibilità di quel diritto intesa nel

senso che le leggi ordinarie possano disciplinarne l'esercizio ma non

possono sopprimerlo. Si tratterebbe in sostanza d'uno di quei diritti

"dell'uomo" che l'art. 2 della Costituzione dichiara inviolabili e che

dunque non possono mai "essere perduti". È come disconoscere questa

inviolabilità - si chiarisce in una memoria depositata, fuori termine,

l'8 aprile 1966 - ammettere con la Cassazione che il diritto al

salario, una volta sorto e acquisito al patrimonio del lavoratore, sia

soggetto a prescrizione: con ciò lo si rende di fatto violabile e

disponibile vanificando la garanzia derivante dalla Costituzione come

per ogni altro diritto sociale.

Durante il rapporto di lavoro il lavoratore non è in condizioni

materiali di difendersi, mentre la prescrizione decorre regolarmente.

Perciò il datore di lavoro, che ha retribuito con salario

insufficiente il lavoratore, sfuggirà alla norma costituzionale per

tutti quegli anni che sono coperti dalla prescrizione: cioè le norme

impugnate gli consentono - conclude il Giacchetta - di violare

impunemente un diritto che invece, per la Costituzione, è inviolabile.

Le norme denunciate contrasterebbero infine con l'art. 3 della

Costituzione: trattano diversamente il datore di lavoro dal lavoratore

poiché la "prestazione" del primo è prescrittibile, mentre non lo è

materialmente quella del secondo; di più non consentono al lavoratore

un'adeguata difesa contro la prescrizione presuntiva: se è deceduto il

datore di lavoro, si deferirà il giuramento all'erede, ma questi

giurerà normalmente l'avvenuta estinzione del debito poiché, estraneo

al rapporto di lavoro, non potrà essere incolpato di spergiuro.

3. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenendo con

atto depositato l'11 marzo 1965, osserva innanzi tutto che l'art. 3

della Costituzione non viene certamente violato da norme contenenti

sulla prescrizione una disciplina uniforme per tutti i titolari d'un

medesimo diritto.

Rileva inoltre che l'art. 4 della Costituzione, garantendo il

diritto al lavoro, costituisce un prius rispetto al rapporto di lavoro,

di cui la retribuzione è parte essenziale, e perciò non è in questo

caso adducibile.

Quanto, infine, all'art. 36 della Costituzione, esso, esigendo una

retribuzione giusta e sufficiente, non è tale che il relativo diritto

venga sottratto ai limiti, come quello della prescrizione (sentenza n.

57 del 1962 della Corte costituzionale), che sono normalmente propri di

tutti i diritti.

L'imprescrittibilità d'alcuni di questi - prosegue l'Avvocatura

dello Stato - deriva non da norme costituzionali, ma dalla loro stessa

natura (diritti indisponibili) o dalla legge: cosa che non può dirsi

del diritto alla retribuzione, la cui indisponibilità non risulta né

dalla sua speciale natura né dalle norme costituzionali né da quelle

del Codice civile (se ne veda anzi l'art. 2113); del resto esso,

secondo la memoria depositata dall'Avvocatura il 28 marzo 1966, non è

un diritto della personalità, poiché non attribuisce uno status

protetto erga omnes, e, se lo fosse, non sarebbe per ciò solo

imprescrittibile: anche taluni diritti relativi allo status delle

persone sono soggetti a prescrizione (artt. 117, 120, 121 ecc. del

Codice civile).

Quanto, poi, alla prescrizione presuntiva disciplinata nella

seconda e nella terza delle tre norme impugnate (artt. 2955 e segg. del

Codice civile), i suoi effetti possono essere evitati (oltreché con

l'"ammissione" dello stesso debitore) con la delazione del giuramento

consentita dalla legge al creditore: diritto di cui non avrebbe tenuto

conto il giudice a quo e che invece toglierebbe ogni rilevanza alla

proposta questione di legittimità costituzionale. Del resto -

conclude l'Avvocatura dello Stato - se il debitore, a cui è stato

deferito il giuramento, giura il falso, egli può essere perseguito

penalmente e civilmente (art. 2738 del Codice civile) anche oltre il

termine della prescrizione presuntiva: con ciò sarebbe esclusa

l'incostituzionalità delle norme poiché esse nell'insieme

offrirebbero al creditore un'efficace tutela sulla cui intensità non

sarebbe ammissibile il sindacato della Corte costituzionale (citata

sentenza n. 57 del 1962 della Corte costituzionale).

4. - Nella discussione orale si sono svolti i punti essenziali

della controversia. Considerato in diritto :

1. - Sono stati denunciati gli artt. 2948, nn. 4 e 5, 2955, n. 2, e

2956, n. 1, del Codice civile per contrasto con gli artt. 3, 4 e 36

della Costituzione: la prescrizione quinquennale e quella presuntiva,

previste per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori o

superiori al mese, sarebbero incompatibili con la natura del diritto al

salario qual'è garantito dalla Costituzione.

Presa nella sua assolutezza la denuncia non può essere accolta.

Dato che la prescrizione è modo generale d'estinzione dei diritti, la

garanzia costituzionale d'un diritto non vieta, di per sé, che esso si

estingua per il decorso del tempo: la tutela costituzionale dà al

diritto soggettivo una forza maggiore di quella che gli deriverebbe

dalla legge ordinaria; ma non lo rende necessariamente perpetuo

poiché, se alla base della prescrizione sta un'esigenza di certezza

dei rapporti giuridici, questa tocca di regola qualunque diritto,

compresi quelli costituzionalmente garantiti.

La parte privata nelle sue deduzioni si richiama a una dottrina che

qualifica il diritto alla retribuzione "sufficiente" come diritto della

personalità: ne deriverebbe che, alla pari di tutti questi diritti,

esso sarebbe imprescrittibile; ma, accettata la premessa, non se ne

può sottoscrivere la deduzione, una cosa essendo il diritto al

salario, che secondo questa dottrina spetterebbe erga omnes, ed altra

il diritto alle prestazioni salariali dovute periodicamente dal datore

di lavoro: il diritto della personalità è imprescrittibile solo nel

senso che le facoltà, di cui si compone, potranno sempre esercitarsi

per un lunghissimo periodo di tempo; non nel senso che anche le pretese

patrimoniali, derivanti di volta in volta dalla lesione di quel

diritto, possano farsi valere in perpetuo. Dissociazione, questa, che

si produce anche in altri rapporti, come accade per il diritto agli

alimenti, che è imprescrittibile mentre si prescrivono in un

quinquennio le singole annualità delle prestazioni alimentari.

2. - Vero è che nel nostro ordinamento non sono soggetti a

prescrizione i diritti indisponibili (art. 2934 del Codice civile); ma

l'indisponibilità del diritto alle prestazioni salariali non è

sancita nell'art. 36 né si ricava da altre norme della Costituzione:

ad esso il lavoratore non può rinunciare, come si desume a fortiori

dall'ultimo comma dello stesso art. 36, che stabilisce

l'irrinunciabilità del diritto alle ferie e al riposo settimanale; ma

l'irrinunciabilità, essendo concetto meno ampio dell'indisponibilità

richiamata dal Codice civile, non basta a rendere perpetuo un diritto

soggettivo.

Infine la denuncia contenuta nell'ordinanza di rinvio non trova

conforto neanche nell'art. 4 della Costituzione, che garantisce il

diritto al lavoro ma, alla pari dell'art. 3, non contiene precetti od

insegnamenti sulla sorte delle singole prestazioni salariali; né lo

trova nell'art. 2 poiché l'inviolabilità dei diritti dell'uomo non

esclude che il tempo consumi le pretese di carattere patrimoniale ad

essi collegati.

3. - Però, se il diritto alle prestazioni salariali può

prescriversi, non tutto il regime della prescrizione è compatibile

colla speciale garanzia che deriva dall'art. 36 della Costituzione.

In un rapporto non dotato di quella resistenza, che caratterizza

invece il rapporto d'impiego pubblico, il timore del recesso, cioè del

licenziamento, spinge o può spingere il lavoratore sulla via della

rinuncia a una parte dei propri diritti; dimodoché la rinuncia, quando

è fatta durante quel rapporto, non può essere considerata una libera

espressione di volontà negoziale e la sua invalidità è sancita

dall'art. 36 della Costituzione: lo stesso art. 2113 del Codice

civile, che la giurisprudenza ha già inquadrato nei principi

costituzionali, ammette l'annullamento della rinuncia proprio se questa

è intervenuta prima della cessazione del rapporto di lavoro o subito

dopo. In sostanza si è voluto proteggere il contraente più debole

contro la sua propria debolezza di soggetto interessato alla

conservazione del rapporto.

Le norme impugnate, in verità, non si riferiscono al negozio di

rinuncia; però consentono che la prescrizione prenda inizio dal

momento in cui matura il diritto a ogni singola prestazione salariale:

se si eccettua il n. 5 dell'art. 2948, il termine prescrizionale

decorre fatalmente anche durante il rapporto di lavoro poiché non vi

sono ostacoli giuridici che impediscano di farvi valere il diritto al

salario. Vi sono tuttavia ostacoli materiali, cioè la situazione

psicologica del lavoratore, che può essere indotto a non esercitare il

proprio diritto per lo stesso motivo per cui molte volte è portato a

rinunciarvi, cioè per timore del licenziamento; cosicché la

prescrizione, decorrendo durante il rapporto di lavoro, produce proprio

quell'effetto che l'art. 36 ha inteso precludere vietando qualunque

tipo di rinuncia: anche quella che, in particolari situazioni, può

essere implicita nel mancato esercizio del proprio diritto e pertanto

nel fatto che si lasci decorrere la prescrizione.

Entro questi limiti la questione è fondata: il precetto

costituzionale, pur ammettendo la prescrizione del diritto al salario,

non ne consente il decorso finché permane quel rapporto di lavoro

durante il quale essa maschera spesso una rinuncia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 2948 n. 4,

2955, n. 2, e 2956, n. 1, del Codice civile limitatamente alla parte in

cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione

decorra durante il rapporto di lavoro;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2948, n. 5, del Codice civile proposta, in riferimento agli

artt. 3, 4 e 36 della Costituzione, con l'ordinanza citata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1966.

GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1966:63 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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