Corte costituzionale

Sentenza n. 62/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/03/1986 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 legge 2

ottobre 1967, n. 895 ("Disposizioni per il controllo delle armi"),

modificato dall'art. 10 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 ("Nuove

norme contro la criminalità") promosso con ordinanza emessa il 10

aprile 1978 dal Giudice Istruttore del Tribunale di Bolzano nel

procedimento penale a carico di Von Dellemann Roberto ed altro,

iscritta al n. 303 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 257 dell'anno 1978;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1985 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il Giudice istruttore del Tribunale di Bolzano - con ordinanza

emessa il 10 aprile 1978 nel corso di un procedimento penale a carico

di Roberto Von Dellemann, imputato fra l'altro di illegale detenzione

di esplosivi e del reato di cui all'art. 435 codice penale - ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 3 Cost., dell'art. 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895

("Disposizioni per il controllo delle armi"), modificato dall'art. 10

della legge 14 ottobre 1974, n. 497 ("Nuove norme contro la

criminalità"), nella parte in cui la detenzione illegale di esplosivi

di ogni genere è punita con la pena della reclusione da uno a otto

anni e della multa da L. 200.000 a L. 1.500.000.

Dopo aver ricordato che le disposizioni del t.u.l.p.s. e del

relativo regolamento in tema di detenzione di esplosivi e di prodotti

esplodenti erano dettate solamente per la prevenzione d'infortuni e

disastri e che la sanzione della violazione dell'obbligo (di cui

all'art. 38 t.u.l.p.s.) di denunziare la detenzione di munizioni o

materie esplodenti di qualunque genere e di qualsiasi quantità, una

volta contenuta nell'art. 679 codice penale per le materie esplodenti e

nell'art. 697 codice penale per le munizioni, è attualmente contenuta

nella disposizione impugnata per gli esplosivi e le munizioni da

guerra, e tuttora nell'art. 697 codice penale per le munizioni di arma

comune (arresto da 3 a 12 mesi o ammenda fino a L. 360.000), il Giudice

istruttore osserva che, a fronte della iniziale eguaglianza di

trattamento risultante dal t.u.l.p.s. e dal codice penale, le

successive modifiche legislative hanno rotto ogni equilibrio

sottoponendo a diverso regime giuridico fattispecie analoghe ed anzi

punendo più gravemente fattispecie che sotto ogni profilo appaiono

più lievi di altre punite invece con minore pena.

In particolare, il giudice a quo mette in rilievo due profili di

illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate. Sotto un

primo profilo, infatti, sarebbe irrazionale che chi detiene, senza

averne fatto denunzia, un bossolo scarico o un innesco o una dose di

polvere bastante per il caricamento di una sola cartuccia è punibile

ai sensi della legge n. 895 del 1967 mentre chi detenga le stesse cose

riunite in una cartuccia carica, e quindi avente una concreta maggiore

pericolosità, è invece punito con le pene enormemente minori di cui

all'art. 697 codice penale. Sotto un secondo profilo, il principio di

eguaglianza sarebbe violato per il fatto che le norme impugnate,

riassumendo un concetto astratto di esplosivo, senza l'indicazione di

quantitativi minimi da non considerarsi rilevanti ai fini della

sicurezza pubblica e degli scopi della legge stessa, rendono

impossibile un concreto adeguamento della norma alla gravità delle

fattispecie e dei comportamenti.

Conclude infine il Giudice istruttore che la questione è nella

specie rilevante essendo l'imputato accusato di aver detenuto

modicissime quantità di clorato di potassio e di polvere da sparo.

L'ordinanza, regolarmente comunicata e notificata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 13 settembre 1978.

2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo

che la proposta questione sia dichiarata infondata.

Quanto al primo dei due dedotti profili di incostituzionalità,

l'Avvocatura osserva che le considerazioni del giudice a quo non si

attagliano al caso concreto, poiché il quantitativo di sostanza

esplosiva la cui illegittima detenzione è stata contestata

all'imputato (tre grammi circa di polvere da sparo e 28 grammi di

clorato di potassio) non consente il raffronto fatto, superando detto

quantitativo sensibilmente quanto serve per il caricamento di una sola

cartuccia. In ogni caso, la pericolosità di un soggetto non dipende

soltanto dal quantitativo di esplosivo illegalmente detenuto,

costituendo tale detenzione un connotato che si aggiunge a tutta la

restante sintomatologia della pericolosità del detentore, in relazione

alla quale la detenzione va valutata.

Quanto al secondo profilo, l'Avvocatura osserva che l'ordinamento

offre strumenti adeguati (basti pensare all'istituto del reato

impossibile) per escludere, eventualmente, la punibilità di quel

soggetto la cui pericolosità non traspaia in alcun modo né dal

quantitativo minimo di sostanza esplosiva detenuta né da altri

sintomi. L'uso degli strumenti predisposti per la comminazione di una

corretta pena in concreto, consente poi di evitare gli altri aspetti

aberranti paventati dal giudice a quo, poiché ogni diversa fattispecie

appare suscettibile di una diversa definizione con la quale si tiene

conto della gravità del reato agli effetti della pena. Considerato in diritto :

1. - In sede d'ammissibilità della questione di costituzionalità

sollevata dall'ordinanza di cui in narrativa, non può essere taciuto

un dubbio che sorge a seguito dell'incriminazione dell'imputato anche

per il delitto di cui all'art. 435 codice penale.

È ben noto, infatti, alla Corte che la prevalente dottrina è

dell'avviso che il delitto di cui all'art. 435 codice penale assorba il

fatto tipico di cui all'art. 10 della legge 14 ottobre 1974 n. 497

(sostitutivo dell'art. 2 della legge 2 ottobre 1967 n. 895). Ove i due

fatti, individuati dai precisati articoli, convergano a realizzare

un'unica situazione concreta, svolgentesi in unità di contesto, il

principio di specialità non consente, a parere della prevalente

dottrina, la doppia imputazione.

Senonché, da un canto va rilevato che l'ora ricordato parere, che

esclude il concorso formale tra i delitti di cui agli artt. 435 cod.

pen. e 10 della legge 14 ottobre 1974 n. 497, non è del tutto

incontrastato; e d'altro canto va posto in rilievo che l'ordinanza di

rimessione non offre elementi idonei a concludere sull'unicità della

situazione concreta entro la quale si sia verificata convergenza dei

fatti tipici in discussione.

Tenuto conto, pertanto, dell'asserita duplicità d'imputazione e

dell'impossibilità, per questa Corte, d'interferire su questioni

interpretativi che devono essere lasciate all'esclusiva competenza del

giudice a quo (non v'è dubbio, invero, che la distinzione tra concorso

formale di reati e concorso apparente di norme o di leggi è da

riferirsi all'interpretazione od all'applicazione normativa) va

superato ogni dubbio sull'ammissibilità della questione sollevata

dall'ordinanza di rimessione.

2. - Nel merito la questione di costituzionalità sollevata dalla

precisata ordinanza è infondata.

Vale anzitutto ricordare la costante giurisprudenza di questa Corte

in tema di reati e sanzioni penali. La configurazione delle fattispecie

criminose e la valutazione della congruenza fra reati e conseguenze

penali appartengono alla politica legislativa e, pertanto,

all'incensurabile discrezionalità del legislatore ordinario, con

l'unico limite della manifesta irragionevolezza. Ed è qui davvero

superfluo dar approfondita ragione dell'indirizzo giurisprudenziale ora

indicato: è, infatti, sufficiente appena ricordare che le opzioni

legislative, in sede di configurazione delle fattispecie criminose

tipiche, devono tener conto non soltanto del bene o dei beni giuridici

tutelati attraverso l'incriminazione delle fattispecie stesse ma anche

delle finalità immediate che, nel contesto storico in cui le opzioni

in parola vengono operate, il legislatore persegue nonché degli

effetti indiretti che i fatti incriminati vanno a produrre

nell'ambiente sociale in cui si realizzano. Necessità di prevenzione

generale (evitare recidive e contagio criminoso) e di riduzione

dell'allarme sociale cagionato dai reati convergono, insieme alle

ragioni innanzi indicate, a motivare le opzioni legislative nella

determinazione delle ipotesi criminose tipiche. Né esistono strutture

ontologiche delle condotte criminose tali da vincolare il legislatore a

valutarle allo stesso modo; quand'anche si fosse d'accordo

sull'esistenza di strutture ontologiche dei comportamenti criminosi,

rimarrebbe pur sempre salva la libertà del legislatore di valutare

giuridicamente le medesime in maniera coerente alle varie finalità

immediate perseguite nei diversi momenti storici ed alle svariate

conseguenze, dannose o pericolose, dirette od indirette, che, nei tempi

e nei luoghi nei quali i comportamenti criminosi si realizzano, questi

ultimi sono idonei a produrre. Ed è quasi superfluo aggiungere che

anche le opzioni legislative in tema di qualità e quantità delle

sanzioni penali sono motivate dalle ragioni innanzi indicate.

3. - L'ordinanza di rimessione, nell'impugnare l'art. 2 della legge

2 ottobre 1967 n. 895, modificato dall'art. 10 della legge 14 ottobre

1974 n. 497, in riferimento all'art. 3 Cost., eccepisce che chi

detiene, senza averne fatto denunzia, un bossolo scarico o un innesco

od una dose di polvere bastante per il caricamento di una sola

cartuccia è punibile ai sensi della legge n. 497; mentre chi detiene

le stesse cose riunite in una cartuccia carica, e quindi avente una

concreta maggiore pericolosità, è punito con le pene enormemente

minori di cui all'art. 697 codice penale.

Intanto, vale rilevare che, a parte ogni questione relativa al

bossolo scarico (che difficilmente potrebbe esser configurato come

esplosivo) una dose di polvere da sparo bastante per il caricamento di

una sola cartuccia costituisce sicuramente esplosivo mentre il bossolo

o l'innesco insieme alla predetta polvere, uniti in una cartuccia per

arma comune da sparo, costituiscono, del pari certamente, altro,

diverso oggetto, munizione. Il detenere un esplosivo è cosa diversa

dal detenere una munizione. E non è vero che l'esplosivo sia meno

pericoloso della munizione, per di più non per arma da guerra ma per

arma comune da sparo.

L'esplosivo è, in sé, pericoloso. Esso infatti, è una sostanza o

miscela di sostanze che, in seguito a semplice stimolo esterno (è

sufficiente un minimo urto) può sviluppare, in brevissimo tempo, una

gran quantità di gas ad altissima temperatura e pressione. La

munizione, invece, per sviluppare l'intrinseca capacità lesiva,

necessita dell'arma, dell'arma adeguata alla munizione e del

finalistico uso dell'arma stessa. Non si riesce, pertanto, ad intendere

in base a quale criterio l'ordinanza di rimessione desuma una minore

pericolosità dell'esplosivo nei confronti della munizione per arma

comune da sparo, di tal che il detenere illegalmente un sia pur modesto

quantitativo di esplosivo, a prescindere da ogni altra considerazione,

sarebbe di gran lunga meno pericoloso del detenere abusivamente una

munizione per arma comune da sparo composta dallo stesso quantitativo

d'esplosivo.

Manca, dunque, nella specie, l'omogeneità delle situazioni

invocate, al fine di richiedere, in riferimento all'art. 3 Cost.,

uniformità di disciplina giuridica; e, di più, viene erroneamente

ritenuta, dal giudice a quo, meno pericolosa la situazione che è dal

legislatore maggiormente sanzionata. D'altra parte, il legislatore ha,

coerentemente, da sempre previsto una disciplina autonoma per gli

esplosivi.

4. - La Corte deve aggiungere che, nella specie, non si ravvisa

neppure sproporzione manifestamente arbitraria tra la diversa

pericolosità delle situazioni invocate dall'ordinanza di rimessione e

le diverse conseguenze sanzionatorie dal legislatore previste per le

situazioni stesse.

Per chiarire questo assunto vale ricordare che diversi sono i fini

perseguiti dalla normativa ordinaria contenuta nel codice penale (art.

697, applicabile alla detenzione di munizioni per arma comune da sparo)

ed i fini contingenti che hanno determinato la legislazione speciale

della quale fanno parte le norme applicabili all'illegale detenzione di

esplosivi.

Con la legge 2 ottobre 1967 n. 895 il legislatore, intendendo

provvedere al controllo delle armi (va qui ricordato il contesto

storico nel quale è stata emanata l'ora citata legge) ha disciplinato

in maniera speciale, e particolarmente rigorosa, fra le altre, le

ipotesi criminose relative alle armi da guerra, alle munizioni da

guerra ed agli esplosivi di ogni genere, raddoppiando, peraltro,

all'art. 7 della legge in discussione, le pene stabilite dal codice

penale per le contravvenzioni concernenti le armi non comprese,

ovviamente, fra quelle indicate negli artt. 1, 2, 3 e 4 della stessa

legge n. 895 del 2 ottobre 1967. In tal modo, mentre veniva dettata una

disciplina speciale per i delitti concernenti gli esplosivi d'ogni

genere, si sottraevano al regime ordinario contravvenzionale anche i

reati relativi alle armi da guerra ed alle munizioni da guerra. Le

munizioni (da guerra) seguivano, pertanto, come per il passato, il

regime giuridico stabilito per le relative armi (da guerra).

Con la legge 14 ottobre 1974 n. 497, emanata in un diverso contesto

storico, tendente ad una generale disciplina, penale e processuale, dei

comportamenti criminosi relativi anche alle armi ("Nuove norme contro

la criminalità") il legislatore ha ritenuto d'attrarre nella

disciplina speciale anche i fatti relativi alle armi comuni da sparo

(art. 14), sia pur prevedendo un'attenuante speciale. Non ha lo stesso

legislatore, tuttavia, ritenuto, questa volta, di sottomettere i fatti

relativi alle munizioni per arma comune da sparo alla disciplina

dettata per i fatti attinenti alle armi da sparo: sicché,

contrariamente a quanto era accaduto nel passato, mentre i

comportamenti criminosi relativi alle armi comuni da sparo venivano

assorbiti nella rigorosa disciplina speciale, i reati attinenti alle

munizioni per arma da sparo rimanevano, eccezionalmente, quali

contravvenzioni disciplinate dall'art. 697 codice penale.

Anche a prescindere dal rilievo per il quale il tertium

comparationis (regime giuridico delle munizioni per arma comune da

sparo) è eccezionalmente disciplinato nella maniera sopra indicata e

non può, pertanto, fondatamente richiedersi che i fatti relativi agli

esplosivi siano comunque parificati all'eccezione dettata per le

munizioni per arma comune da sparo, (in riferimento all'art. 3 Cost.)

vale ricordare che razionalmente il legislatore speciale ha escluso,

dalla rigorosa disciplina dettata dalla legge n. 497 del 1974 per le

armi comuni da sparo, le munizioni relative alle medesime.

Ed infatti, poiché i reati attinenti alle munizioni vanno

confrontati con i reati relativi alle armi idonee all'uso delle

munizioni stesse, ove l'abusiva detenzione d'una munizione per arma

comune da sparo fosse realizzata in concorso con l'abusiva detenzione

d'un'arma comune da sparo, il detentore di quest'ultima già

risponderebbe ai sensi dell'art. 14 della legge 14 ottobre 1974 n. 497:

sicché giustamente all'imputazione ai sensi della legge speciale

s'aggiungerebbe quella, contravvenzionale, ai sensi dell'art. 697

codice penale per l'abusiva detenzione d'una munizione per arma da

sparo. Ed irrazionale sarebbe punire due volte, ai sensi della rigorosa

legge speciale in discussione, l'autore dei due fatti sopra indicati (a

meno di ritenere assorbita, nell'ambito di un'unica norma, la

detenzione della munizione nella detenzione dell'arma: in questo caso,

però, s'annullerebbe completamente il rilievo penale della detenzione

della munizione). Ove, invece, la detenzione dell'arma comune da sparo

fosse legittima, l'abusiva detenzione d'una munizione relativa alla

stessa arma, essendo scarsamente pericolosa (tenuto conto delle

finalità particolari della legislazione speciale contro la

criminalità del 1974) dovrebbe ritenersi giustamente lasciata al

regime contravvenzionale dell'art. 697 del codice penale.

In conclusione, non essendo per nulla giustificabile una estensione

della disciplina dell'ipotesi contravvenzionale di detenzione di

munizione per arma comune da sparo all'ipotesi, certamente non

omogenea, di detenzione di esplosivo (anche se la quantità d'esplosivo

detenuto fosse la stessa di quella contenuta in una munizione per arma

comune da sparo); non essendo del pari ipotizzabile un'estensione del

regime giuridico speciale della fattispecie tipica di detenzione

d'esplosivo alla fattispecie tipica di detenzione di munizione per arma

comune da sparo; e non essendo possibile a questa Corte alcuna sentenza

manipolativa in materia; non resta che disattendere le argomentazioni

contenute nell'ordinanza di rimessione e sopra specificate.

5. - L'ordinanza di rimessione impugna ancora la legge 14 ottobre

1974 n. 497 in quanto, assumendo un concetto astratto di esplosivo,

senza l'indicazione di quantitativi minimi da non considerarsi

rilevanti ai fini della sicurezza pubblica e degli scopi della legge

stessa, renderebbe impossibile un concreto adeguamento della norma alla

gravità delle fattispecie e dei comportamenti, violando, anche in tal

modo, il principio d'uguaglianza.

Intanto va osservato che il legislatore non è obbligato a

prevedere, in ogni norma, quantitativi minimi (delle sostanze la cui

detenzione è preclusa) da non considerarsi penalmente rilevanti.

Il problema, peraltro puramente interpretativo, posto

dall'ordinanza di rimessione va risolto mediante il ricorso al

principio d'offensività.

Può certo discutersi sulla costituzionalizzazione o meno del

principio d'offensività: ma che lo stesso principio debba reggere ogni

interpretazione di norme penali è ormai canone unanimemente accettato.

Spetta al giudice, dopo aver ricavato dal sistema tutto e dalla norma

particolare interpretata, il bene od i beni tutelati attraverso

l'ineriminazione d'una determinata fattispecie tipica, determinare, in

concreto, ciò (= il quantitativo minimo d'esplosivo) che, non

raggiungendo la soglia dell'offensività dei beni in discussione, è

fuori del penalmente rilevante.

Non è certo consentito a questa Corte prendere posizione sul

significato, nel sistema, del reato impossibile; se cioè esso, nella

forma dell'inidoneità dell'azione, costituisca il rovescio degli atti

idonei di cui all'art. 56 codice penale oppure sia espressione di un

principio generale integratore del principio di tipicità formale di

cui all'art. 1 del codice penale (oppure ancora esprima il Così detto

tentativo impossibile); ma, anche a voler tacere sulle discussioni in

tema di Così detta concezione realistica del reato, certo è che

l'art. 49, secondo comma, codice penale non può non giovare

all'interprete al fine di determinare in concreto, la soglia del

penalmente rilevante. È appunto compito del giudice, e non del

legislatore, stabilire se una minima quantità d'esplosivo sia, nella

concreta fattispecie, inidonea ad offendere i beni tutelati dalle

normative in discussione: e per giungere alle conclusioni ora indicate

il giudice non ha che da valersi di tutti gli strumenti ermeneutici che

l'intero sistema offre.

Allo stesso modo è al giudice che spetta graduare le sanzioni

penali, nel concreto delle fattispecie criminose, entro i limiti minimo

e massimo edittalmente stabiliti: il richiamo alle circostanze ed

all'art. 133 codice penale è, a questo punto, quasi ovvio.

Va, peraltro, aggiunto che la legge 2 ottobre 1967 n. 895 ha anche

previsto, all'art. 5, un'attenuante speciale per le ipotesi in cui il

fatto, per la quantità o per la qualità delle armi, delle munizioni,

esplosivi o aggressivi chimici, debba ritenersi di lieve entità. Oltre

ai criteri generali idonei ad offrire sicuri canoni per adeguare la

pena in concreto, il giudice ha, dunque, nel nostro caso, a

disposizione anche l'attenuante speciale ora richiamata.

Nessun dubbio può, in conclusione, esistere sull'infondatezza

dell'eccezione d'incostituzionalità delle norme di cui in narrativa,

in riferimento all'art. 3 Cost.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2 della legge 2 ottobre 1967 n. 895, come sostituito

dall'art. 10 della legge 14 ottobre 1974 n. 497, sollevata, in

riferimento all'art. 3 Cost., dal Giudice istruttore presso il

Tribunale di Bolzano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE

FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI

CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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