Corte costituzionale

Sentenza n. 61/1968

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/06/1968 · relatore Vincenzo Trimarchi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, commi

quarto e quinto, del T.U. delle leggi sul credito fondiario, approvato

con il R.D. 16 luglio 1905, n. 646, promosso con ordinanza emessa il 1

giugno 1966 dal Tribunale di Benevento nel procedimento civile vertente

tra Di Dio Angelo ed altri e la Sezione autonoma del credito fondiario

della Banca nazionale del lavoro, iscritta al n. 166 del Registro

ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 239 del 24 settembre 1966.

Visti gli atti di costituzione della Banca nazionale del lavoro e

di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 22 aprile 1968 la relazione del

Giudice Vincenzo Michele Trimarchi;

uditi l'avv. Giuseppe Cosenza, per la Banca nazionale del lavoro,

ed il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto Con atti datati rispettivamente 15 luglio e 29 settembre 1960 la

Sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro

concedeva ad Angelo Di Dio un mutuo fondiario con garanzia ipotecaria

gravante su fondo del debitore sito in Benevento.

In data 17 febbraio 1962 decedeva il mutuatario Angelo Di Dio.

Successivamente, a seguito di morosità nel pagamento delle rate di

mutuo, la Sezione mutuante intimava alla ditta iscritta, precetto di

pagamento che, in sede di notificazione, veniva consegnato "a mani

dell'erede figlio Pompeo, così qualificatosi", e procedeva a

pignoramento immobiliare, sempre a carico della ditta iscritta, con

atto del 25 settembre 1963, che, in sede di notificazione, veniva

consegnato "a mani di Di Dio Antonino, fratello del titolare Pompeo,

convivente e capace".

Con ricorso datato 28 settembre 1963, diretto al giudice

dell'esecuzione presso il Tribunale di Benevento, Pompeo Di Dio e

Felicina Reale, questa ultima in nome proprio e quale legale

rappresentante del figli minori Antonio, Benedetto, Anna e Giovanni Di

Dio, proponevano opposizione avverso i suddetti atti di precetto e

pignoramento immobiliare, deducendo la nullità ed inefficacia del

precetto e del pignoramento, sotto il profilo che questi erano stati

diretti al debitore deceduto con notificazione ad uno solo degli eredi,

oltre l'anno dalla morte del debitore originario, nonché per avere

agito il creditore procedente in forza di titolo qualificato esecutivo,

ma non notificato agli eredi a norma dell'art. 477 del Codice di

procedura civile. Deducevano, inoltre, la violazione dell'art. 506 del

Codice civile, in relazione all'art. 408 dello stesso Codice.

Alla udienza di comparazione delle parti, la Sezione di credito

fondiario, chiedeva il rigetto dell'opposizione deducendo che, a norma

dell'art. 20 del testo unico delle leggi sul credito fondiario,

approvato con R.D. 16 luglio 1905, n. 646, qualora i successori ed

aventi causa del debitore non provvedano a notificare giudizialmente il

trasferimento in loro favore dell'immobile ipotecato, gli atti

giudiziari possono essere ritualmente diretti contro il debitore

iscritto.

Nella specie, pertanto, non avendo i successori dell'originario

debitore Angelo Di Dio provveduto ad effettuare la notificazione

predetta, gli atti di precetto e di pignoramento erano stati

legittimamente diretti nei confronti del debitore iscritto.

Infine, secondo l'istituto mutuante, non poteva invocarsi nella

fattispecie l'art. 506 del Codice civile, in quanto tale norma non

poteva ritenersi abrogativa della legge speciale anteriore.

Il Tribunale di Benevento, con ordinanza emessa il 1 giugno 1966,

sollevava di ufficio la questione di legittimità costituzionale del

commi quarto e quinto dell'art. 20 del T.U. delle leggi sul credito

fondiario, approvato con R.D. 16 luglio 1905, n. 646, in relazione

all'art. 24, comma secondo della Costituzione.

Assumeva il Tribunale che le norme indicate, disponendo che "in

mancanza di tale notificazione (quella prevista nei commi precedenti)

gli atti giudiziali... possono essere diretti (dall'istituto mutuante)

contro il debitore iscritto, quando anche il fondo per morte (di

questo)... sia nel frattempo passato nelle mani di uno o più eredi"...

e che "avvalendosi di codesta facoltà, l'istituto non ha l'obbligo di

citare in causa gli altri interessati", costituiscono una speciale

deroga a ben noti principi sanciti dal Codice civile e dal Codice di

procedura civile. Infatti, con la norma dettata dal citato art. 20, per

un verso, si statuisce che il creditore ipotecario, quando il bene

ipotecato sia stato trasferito ad altro soggetto, può legittimamente

proseguire la procedura espropriativa nei confronti dell'originario

debitore senza notificare gli atti ai successori; per altro verso, si

deroga al principio generale secondo cui ogni procedimento giudiziario

può essere instaurato solo nei confronti di persone viventi.

Nella specie, poi, dalla prosecuzione del giudizio nei confronti

del debitore originario, già deceduto, consegue che anche i soggetti

in favore dei quali il bene è stato trasferito debbano essere

considerati terzi.

Da codesta impostazione, secondo l'ordinanza del Tribunale,

deriverebbe che, in primo luogo, la opposizione proposta dagli eredi di

Angelo Di Dio non potrebbe essere qualificata opposizione del debitore,

a sensi degli artt. 615 e 617 del Codice di procedura civile, bensì

opposizione di terzo, diretta a contestare la legittimità

dell'esecuzione intrapresa ed a dichiarare la irritualità degli atti;

in secondo luogo, attesa l'indicata qualificazione dell'opposizione,

dovrebbe essere integrato il contraddittorio nei confronti del debitore

esecutato, nella specie, nei confronti di Angelo Di Dio, deceduto.

Ma codesta integrazione non potrebbe essere effettuata, essendo il

debitore deceduto, e non prevedendo l'art. 20 citato, alcun

accorgimento idoneo a far sì che quel soggetto possa essere utilmente

presente nel processo: onde la violazione dell'art. 24, comma secondo,

della Costituzione.

L'ordinanza veniva ritualmente notificata, comunicata e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 24 settembre 1966.

Delle parti private si costituiva soltanto la Sezione autonoma di

credito fondiario della Banca nazionale del lavoro, con deduzioni

depositate in data 12 ottobre 1966 cui facevano seguito altre deduzioni

depositate in data 8 aprile 1968, e chiedeva che questa Corte

dichiarasse non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 20 citato.

A sostegno della propria richiesta la Sezione di credito fondiario,

con gli indicati atti, premesso il richiamo della sentenza n. 166 del

1963 di questa Corte, con la quale si affermava il principio che le

particolari agevolazioni di natura sostanziale e processuale concesse

agli istituti esercenti il credito fondiario trovano la loro

giustificazione nella peculiare natura pubblicistica degli interessi da

questi perseguiti, deduceva che le disposizioni impugnate con

l'ordinanza del Tribunale di Benevento si inseriscono, per l'appunto,

nel complesso di norme dettate per la realizzazione di quegli

interessi, ritenuti da questa Corte, meritevoli di speciale tutela.

In particolare si sottolineava, negli indicati scritti difensivi

che l'art. 20, commi quarto e quinto, del T.U. sul credito fondiario,

non pone limitazioni insuperabili al diritto di difesa, bensì

sottopone l'esercizio di esso all'adempimento di un onere del tutto

ragionevole, quale quello costituito dalla notificazione all'istituto

dell'avvenuto trasferimento del bene ipotecato.

D'altra parte le peculiari forme di pubblicità cui è sottoposto

il procedimento di esecuzione immobiliare costituiscono, secondo la

difesa dell'istituto, strumenti idonei per portare a conoscenza del

successori o aventi causa del debitore originario l'inizio e la

prosecuzione del processo esecutivo.

Nella specie, poi, gli eredi del Di Dio erano pienamente venuti a

conoscenza della esistenza della procedura esecutiva immobiliare, come

è dimostrato dal fatto che essi hanno proposto tempestivamente

opposizione.

Approfondendo ulteriormente le argomentazioni indicate, la difesa

dell'istituto mutuante contestava che l'opposizione proposta dagli

eredi di Angelo Di Dio fosse da inquadrare entro lo schema della

opposizione di terzo, diversi essendone i caratteri, a norma dell'art.

619 del Codice di procedura civile. Conseguentemente negava che

potesse profilarsi un problema di integrazione del contraddittorio,

anche sotto il profilo che tutti i successori del debitore iscritto

erano parti nel giudizio.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri interveniva in giudizio a

mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato che depositava in data 13

ottobre 1966 atto di intervento, e in data 9 aprile 1968, memoria

difensiva, e chiedeva che venisse dichiarata la infondatezza della

sollevata questione.

A sostegno della richiesta l'Avvocatura dello Stato richiamava

preliminarmente la già citata sentenza n. 166 del 1963 di questa

Corte, e rilevava che la norma impugnata, ponendo a carico della parte

interessata un onere di natura esclusivamente processuale, non lede il

diritto di difesa, ma si inquadra nel complesso di norme dirette, per

la tutela di interessi superiori, a rendere più agevoli e spedite le

procedure esecutive nei confronti del debitori per mutui fondiari.

D'altra parte, i commi quarto e quinto del più volte citato art.

20, secondo l'Avvocatura, non determinano violazione alcuna del diritto

di difesa del terzo proprietario del bene, in quanto a questo è aperto

la possibilità di avvalersi di tutti quei mezzi processuali che egli

ritenga idonei alla sua difesa nei confronti del creditore

espropriante.

Conseguentemente, secondo l'Avvocatura, non è lesiva del diritto

di difesa la norma che impone agli eredi o aventi causa del debitore

originario l'onere di notificare tale loro qualifica, dovendosi

considerare costoro, qualora la notificazione in parola non sia stata

effettuata, semplici detentori del bene, nei cui confronti il creditore

espropriante non ha alcun obbligo processuale. Considerato in diritto :

1. - Il Tribunale di Benevento, nel procedimento iniziato da Pompeo

Di Dio ed altri (quali eredi di Angelo Di Dio) col ricorso diretto al

giudice dell'esecuzione, ha ritenuto di dover ravvisare un'opposizione

di terzo avverso l'esecuzione immobiliare premessa dalla Sezione

autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro, contro

il debitore iscritto Angelo Di Dio già deceduto. Ha ritenuto altresì

di doversi porre il problema della necessità o meno che il

contraddittorio venisse integrato con la chiamata in giudizio del detto

debitore e lo ha risolto positivamente, giudicando pregiudiziale che a

ciò si provvedesse. Poste queste premesse, al Tribunale è parsa

rilevante e non infondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 20, commi quarto e quinto, del testo unico delle leggi sul

credito fondiario, approvato con il R.D. 16 luglio 1905, n. 646, in

riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione. Il diritto

di difesa non sarebbe garantito, con l'effettività e le possibilità

di esercizio volute dalla Costituzione, perché le dette disposizioni,

pur prevedendosi come unico legittimato passivo della speciale

procedura esecutiva immobiliare l'originario debitore iscritto

ancorché deceduto, non dicono, qualora gli atti siano stati diretti a

costui, come lo stesso possa essere chiamato e comparire nel

procedimento esecutivo o essere citato e costituirsi in quello

incidentale di opposizione di terzo e comunque difendersi contro le

pretese avanzate dall'avversario o da terzi.

2. - Nonostante che il Tribunale, di fronte alla specie sottoposta

al suo esame, abbia sollevato la questione di legittimità

costituzionale nei termini sopradetti, e che di essa, così come è

stata prospettata, potrebbe essere dichiarata immediatamente

l'infondatezza, stante la non configurabilità di un diritto di difesa

del debitore iscritto che sia deceduto e stante altresì la mancanza di

validi strumenti per un'eventuale tutela di interessi autonomi ed

oggettivamente considerati, appare opportuno che la relativa ordinanza

venga interpretata in senso utile.

Escluso altresì che si possa dire circa l'ammissibilità e

legittimità dell'esercizio, sia pure indiretto, del diritto di difesa

da parte del debitore iscritto che sia già deceduto, la Corte si dà

carico di valutare la denunciata violazione dell'art. 24, comma

secondo, della Costituzione, prendendo in considerazione la posizione

delle persone che, a seguito della morte del debitore iscritto, gli

siano succedute in qualità di eredi, e, in forza di trasferimento o

della stessa successione mortis causa, abbiano acquistato la proprietà

del bene ipotecato.

Così impostato il problema, non dovrebbe dar luogo a fondate

perplessità il fatto che l'istituto mutuante possa dirigere gli atti

giudiziari contro il debitore iscritto, ancorché deceduto, e possa

quindi promuovere contro di lui la esecuzione immobiliare, senza

obbligo di "citare in causa" i suoi successori. Va, anzitutto, rilevato

che le relative disposizioni non riflettono un'ipotesi isolata

dell'ordinamento giuridico. In tema di espropriazione per pubblica

utilità è infatti parimenti consentito che il procedimento si

instauri nei confronti del proprietario iscritto nei registri catastali

ed in difetto nei ruoli dell'imposta fondiaria (art. 16 della legge 25

giugno 1865, n. 2359).

E va ancora osservato che, nell'ipotesi di morte del debitore

iscritto, quella facoltà esiste e permane se e fino a quando i

successori a titolo universale o particolare del debitore e gli aventi

causa non notifichino giudizialmente all'istituto "come essi sono

sottentrati nel possesso e godimento del fondo ipotecato", con elezione

di domicilio nel luogo del Tribunale nel cui circondario è situato il

fondo (art. 20, commi primo e terzo, cit. T.U.).

L'istituto mutuante, da un canto, ed i successori ed aventi causa

del debitore iscritto già deceduto, dall'altro, trovano, in tal modo,

nelle citate disposizioni, una corretta ed equilibrata tutela del

rispettivi interessi. In particolare, la norma che condiziona la

possibilità di diretta ed immediata conoscenza del processo esecutivo

da parte del detti successori ed aventi causa, all'adempimento

dell'indicato onere, non può dirsi posta in violazione dell'art. 24,

comma secondo, della Costituzione ed anzi rientra, come è stato

esattamente notato dalla difesa della Sezione di credito fondiario e

dall'Avvocatura dello Stato, in un complesso di disposizioni (contenute

nel citato testo unico) e dirette ad assicurare attraverso la più

rapida ed agevole realizzazione il buon funzionamento del meccanismo

del credito, e ritenute da questa Corte conformi al dettato

costituzionale (sentenza n. 166 del 1963). Ma se il ripetuto onere non

viene osservato e quindi l'istituto mutuante dirige gli atti giudiziari

contro il debitore iscritto, ancorché deceduto, non è consentito

vedere in ciò una compressione o menomazione del diritto di difesa del

successori ed aventi causa. Effettuata dal debitore originario

l'elezione di domicilio (giusta l'implicito disposto dell'art. 43,

comma secondo, del citato testo unico), la notificazione degli atti (ed

in caso di esecuzione immobiliare, del precetto, del pignoramento,

dell'istanza di vendita, ecc.) deve aver luogo "al domicilio eletto

nell'istrumento di mutuo" e la consegna viene legittimamente fatta alle

persone previste dalle norme e dai principi di diritto comune. Tutto

ciò rende possibile e comunque non esclude che gli interessati abbiano

diretta conoscenza del processo esecutivo che li riguardi. Ma ove non

bastasse, soccorrono altri strumenti ed accorgimenti, che, saggiamente

usati, integrano il sistema in modo tale che non risulta impedito né

viene reso difficile l'esercizio del diritto di difesa da parte dei

soggetti sostanzialmente esecutati e del successori nell'originario

debito. Rientra certamente, infatti, e tra l'altro, tra i poteri del

giudice quello di disporre, ad es., che il precetto ed il pignoramento

consegnati a persona qualificatasi come crede del de cuius (come è

avvenuto nella specie), siano notificati nuovamente ed a detta persona,

nella qualità.

E non si perviene a differenti conclusioni, neppure se si ipotizzi

il caso che la morte del debitore originario si verifichi in

circostanze oggettive e soggettive tali per cui i successori e gli

aventi causa la ignorino, con la conseguenza di non essere in fatto a

conoscenza (interessata) dell'iniziata e proseguita esecuzione

immobiliare. Pur nella mancanza di una notifica del titolo esecutivo

(che non è necessaria - come dice espressamente l'art. 43, comma

primo, del citato testo unico - nei confronti del debitore originario)

ai successori ed aventi causa del defunto, è attraverso il compimento

degli atti (anche se sono stati diretti a sensi del testo unico) della

procedura esecutiva, che i successori ed aventi causa vengono ad essere

adeguatamente posti in grado di aver conoscenza della procedura

esecutiva stessa e di proporre nel processo esecutivo o in quello di

opposizione, le loro ragioni e difese. Per convincersi di ciò, basti

pensare al fatto che il pignoramento va trascritto (art. 555 del Codice

di procedura civile) e che l'acquirente del bene ipotecato, il quale

non abbia curato di farsi conoscere dall'istituto mutuante, ha

interesse ad accertare se intervengano trascrizioni contro il suo dante

causa ed a favore del detto istituto; che dell'istanza di vendita deve

essere data pubblica notizia a norma dell'art. 490 del Codice di

procedura civile (art. 173 delle disposizioni d'attuazione di detto

Codice): che alla determinazione del valore dell'immobile pignorato

(sempre che l'istituto mutuante non si avvalga della valutazione

fattane nel contratto di mutuo) si procede dal giudice anche a mezzo di

un esperto da lui nominato (art. 568 del Codice di procedura civile); e

che alla pubblicità prevista dal citato art. 490 è soggetta

l'ordinanza di vendita.

In tal modo, i successori e gli aventi causa dell'originario

debitore hanno larghe possibilità di venire a conoscenza della

procedura esecutiva.

3. - Sulla base della conoscenza, direttamente o indirettamente

acquisita, dell'esistenza del processo esecutivo rivolto contro

l'originario debitore ed inteso alla realizzazione del credito a mezzo

della vendita del bene pignorato, i successori ed aventi causa del

debitore defunto sono posti in grado di far valere le loro ragioni e

difese. Così essi possono comparire nel processo esecutivo, prendendo

parte, ad es., all'udienza fissata per l'autorizzazione della vendita e

in tal caso possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità

della vendita stessa. Possono altresì proporre opposizione

all'esecuzione e agli atti esecutivi.

Del pari secondo le norme di diritto comune, è assicurata la

partecipazione al processo di codesti soggetti qualora venga proposta

opposizione di terzo, attesa l'esistenza di un litisconsorzio

necessario tra l'opponente, il creditore procedente ed il debitore

esecutato (e a seguito della morte di questo, i suoi successori ed

aventi causa).

Deve per ciò riconoscersi che è sufficientemente garantito

l'esercizio del diritto di difesa. La esistenza, nel processo

esecutivo, di preclusioni e decadenze, poste a garanzia dell'interesse

del creditore ed a carico del debitore o del terzo e sostanzialmente

intese a tutelare l'esigenza obiettiva di una giustizia efficace e

sollecita, non pone i detti soggetti in una posizione diversa da quella

riconosciuta al debitore iscritto, qualora gli atti esecutivi siano a

lui rivolti e portati a diretta sua conoscenza, perché, ad avviso

della Corte, dal complesso .delle disposizioni speciali e di diritto

comune, in parte sopra ricordate, è assicurato quel presupposto

(conoscenza o agevole conoscibilità) che, nell'assenza di termini

eccessivamente brevi e di operazioni preparatorie eccessivamente

complesse, toglie alle preclusioni e alle decadenze l'astratta

potenzialità ad incidere sul diritto di difesa.

4. - Nel caso sottoposto al suo esame, il Tribunale di Benevento,

avendo ritenuto che gli eredi dell'originario debitore iscritto avevano

proposto un'opposizione di terzo, si è prospettato ed ha risolto

positivamente, come si è detto, il problema della necessità di

integrazione del contraddittorio.

A prescindere dalla circostanza, non rilevante in questa sede, che

nella specie opponenti (qualificati terzi dal Tribunale) erano proprio

i successori (e tutti i successori) del debitore (iscritto già

deceduto ed) esecutato e quindi il contraddittorio era integro, ed

ipotizzando invece che alla integrazione dovesse provvedersi, anche in

relazione a codesta ipotesi, la denunciata illegittimità

costituzionale dell'art. 20, commi quarto e quinto, del citato testo

unico non esiste perché alla mancanza di un obbligo a carico

dell'istituto procedente di "citare in causa gli altri interessati e

non intervenuti per integrare il giudizio" fa riscontro il disposto di

cui all'art. 102 del Codice di procedura civile, applicabile nei

confronti degli opponenti e senza che questi assumano un onere non

sopportabile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 20, commi quarto e quinto, del T.U. delle leggi sul credito

fondiario, approvato con il R.D. 16 luglio 1905, n. 646, sollevata con

l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 24, comma

secondo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

ECLI:IT:COST:1968:61 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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