Codice civile

Art. 506 c.c. — Procedure individuali

[1]Eseguita la pubblicazione prescritta dal terzo comma dell'art. 498, non possono essere promosse procedure esecutive a istanza dei creditori. Possono tuttavia essere continuate quelle in corso, ma la parte di prezzo che residua dopo il pagamento dei creditori privilegiati e ipotecari deve essere distribuita in base allo stato di graduazione previsto dall'art. 499.

[2]I crediti a termine diventano esigibili. Resta tuttavia il beneficio del termine, quando il credito e' munito di garanzia reale su beni la cui alienazione non si renda necessaria ai fini della liquidazione, e la garanzia stessa e' idonea ad assicurare il soddisfacimento integrale del credito.

[3]Dalla data di pubblicazione dell'invito ai creditori previsto dal terzo comma dell'art. 498 e' sospeso il decorso degl'interessi dei crediti chirografari. I creditori tuttavia hanno diritto, compiuta la liquidazione, al collocamento degli interessi sugli eventuali residui.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Approfondimenti

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  • Ho, infine, apportato due perfezionamenti alle norme del progetto definitivo in tema di procedura concorsuale. Col primo di essi, che in verità ha carattere generale, in quanto concerne l'istituto del beneficio d'Inventario anche fuori dei casi della procedura concorsuale, ho voluto esplicitamente fissare la regola (art. 505) che in ogni caso la decadenza dal beneficio può essere fatta valere solo dai creditori del defunto o dai legatari, per l'ovvia considerazione che la sanzione della decadenza è comminata dalla legge per la violazione di norme stabilite a tutela degli interessi di tali creditori. Col secondo emendamento ho attenuato il rigido principio che nella procedura concorsuale i crediti a termine diventano esigibili (art. 506). In verità questa regola, per il carattere assoluto che aveva secondo il progetto definitivo, si sarebbe risolta in un onere ingiustificato a carico del debitore in relazione a quei crediti, muniti di garanzia reale su beni, la cui alienazione non si rendesse necessaria ai fini della liquidazione e quando la garanzia stessa fosse idonea ad assicurare il soddisfacimento integrale dei crediti. Contemperando l'equa tutela del debitore con le esigenze della procedura concorsuale, ho stabilito nell'art. 506 che, quando ricorrono le condizioni anzidette, resta fermo il beneficio del termine. DELLA SEPARAZIONE DEI BENI DEL DEFUNTO DA QUELLI DELL'EREDE.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 249

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art506 · fonte del testo

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