Corte costituzionale

Sentenza n. 609/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/06/1988 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge

27 maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati

annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e

l'Italia, l'11 febbraio 1929) promossi con n. 2 ordinanze emesse il

26 novembre e il 2 dicembre 1987 dal Giudice Istruttore presso il

Tribunale di Milano nei procedimenti penali a carico di Marcinkus

Paul ed altri, iscritte ai nn. 855 e 860 del registro ordinanze 1987

e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55/prima

s.s. dell'anno 1987.

Visti gli atti di costituzione di Marcinkus Paul ed altri nonché

gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1988 il Giudice relatore

Enzo Cheli;

uditi gli avvocati Carlo Mezzanotte, Paolo Roscioni e Adolfo Gatti

per Marcinkus Paul ed altri e l'Avvocato dello Stato Francesco

Guicciardi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel processo penale scaturito dal dissesto del Banco

Ambrosiano S.p.a. - dichiarato in stato di insolvenza con sentenza

del Tribunale di Milano del 25 agosto 1982 - il giudice istruttore

del Tribunale di Milano emetteva, il 20 febbraio 1987, mandato di

cattura nei confronti di Paul Marcinkus, Luigi Mennini e Pellegrino

De Strobel, imputati, quali dirigenti ed amministratori dello I.O.R.

(Istituto per le opere di religione), di concorso con Roberto Calvi,

presidente e consigliere delegato del Banco Ambrosiano, nei fatti di

bancarotta fraudolenta causativi del dissesto del Banco stesso.

In seguito alla richiesta di riesame formulata dagli imputati il

Tribunale della libertà di Milano, con ordinanza del 13 aprile 1987,

confermava il mandato di cattura, ritenendo il provvedimento sorretto

da un adeguato impianto probatorio.

Avverso l'ordinanza del Tribunale della libertà gli imputati

proponevano quindi ricorso dinanzi alla Corte di cassazione, che, con

sentenza 17 luglio 1987, Sez. V penale n. 3932, annullava senza

rinvio l'ordinanza stessa nonché il mandato di cattura, ravvisando

il difetto di giurisdizione del giudice penale italiano in ordine a

reati commessi nel territorio dello Stato da soggetti svolgenti

funzioni di dirigenti ed amministratori di un "ente centrale" della

Chiesa cattolica, quale dovrebbe considerarsi l'Istituto per le opere

di religione. La decisione di annullamento veniva adottata dalla

Cassazione in base all'art. 11 del Trattato lateranense - stipulato

tra lo Stato italiano e la Santa Sede l'11 febbraio 1929 e reso

esecutivo con la legge 27 maggio 1929 n. 810 - secondo cui "gli enti

centrali della Chiesa cattolica sono esenti da ogni ingerenza da

parte dello Stato italiano (salvo le disposizioni delle leggi

italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali) nonché dalla

conversione nei riguardi dei beni immobili". Al riguardo la Corte di

cassazione affermava che per obbligo di non ingerenza dello Stato

italiano doveva intendersi "il dovere internazionalmente assunto di

non esercitare le funzioni pubbliche della sovranità, comunque

implicanti un intervento nell'organizzazione e nell'azione dei detti

enti centrali della Chiesa cattolica e, fra queste, ovviamente, la

giurisdizione".

Ritenuta la natura di "ente centrale della Chiesa" dello I.O.R., la

Cassazione negava, quindi, la giurisdizione del giudice penale

italiano nei confronti di imputati che si riteneva avessero agito non

come privati, bensì come dirigenti ed amministratori dello stesso

I.O.R.

2. - Con ordinanza del 26 novembre 1987 il giudice istruttore del

tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 11 della legge 27 maggio 1929 n. 810 in

relazione agli artt. 1, comma secondo, 7, comma primo, 102, 112, 3,

comma primo e 25, comma secondo, della Costituzione.

Il giudice rimettente, dopo essersi soffermato sulla tematica

dell'ammissibilità del sindacato di legittimità costituzionale

relativo a norme derivate dai Patti lateranensi, ha avanzato in primo

luogo il dubbio che la disposizione impugnata - nell'interpretazione

datane dalla Cassazione - contrasti con le norme costituzionali

contenute negli artt. 1, secondo comma, e 7, primo comma, della

Costituzione, che sanciscono rispettivamente i principi supremi della

sovranità dello Stato e della sovranità ed indipendenza reciproca

dello Stato e della Chiesa. L'art. 11 della legge 27 maggio 1929 n.

810 determinerebbe, infatti, secondo la Cassazione, una generale

esenzione dalla giurisdizione statuale a favore di persone dipendenti

da enti centrali della Chiesa che compiano, agendo nell'ambito delle

loro attribuzioni, atti illeciti sul territorio italiano. E ciò in

contrasto con il principio secondo cui l'esercizio della

giurisdizione penale appartiene all'ordine proprio dello Stato

costituendo espressione inderogabile della sua sovranità.

Nell'ordinanza di rinvio si contesta, poi, la lesione degli artt.

102 e 112 della Costituzione, dal momento che le norme ivi poste

concorrerebbero a formare il "complesso di statuizioni costituenti i

principi supremi della sovranità dello Stato", principi che

risulterebbero violati quando non siano osservate le regole

costituzionali che riservano l'esercizio della funzione

giurisdizionale ai magistrati ordinari ed attribuiscono l'esercizio

dell'azione penale al pubblico ministero.

Inoltre, ad avviso del giudice a quo, qualora si volesse accedere

all'interpretazione dell'art. 11 del Trattato lateranense adottata

dalla Cassazione, tale disposizione dovrebbe essere ritenuta lesiva

anche del principio costituzionale di eguaglianza, in quanto essa

consentirebbe una estensione indiscriminata ed irragionevole del

privilegio dell'immunità penale.

Infine - sempre a voler adottare l'interpretazione della Cassazione

- lo stesso art. 11 darebbe vita ad una norma penale eccezionale,

generatrice di immunità indeterminate e pertanto lesiva del

principio di legalità sancito dall'art. 25, comma secondo, Cost.

Per quanto concerne l'aspetto della rilevanza della questione

sollevata rispetto al processo a quo, il giudice remittente osserva

come tale rilevanza risulti collegata al fatto che dalla

dichiarazione di costituzionalità della norma denunciata

conseguirebbe necessariamente l'emanazione di una sentenza di

proscioglimento processuale, ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.,

nei confronti di tutti gli imputati, mentre da una dichiarazione di

illegittimità costituzionale dell'art. 11 del Trattato o

dall'accoglimento di una interpretazione diversa da quella della

Corte di cassazione discenderebbe, invece, la disapplicazione della

norma impugnata e, conseguentemente, la possibilità per il giudice

penale di addivenire ad una decisione nel merito dei reati

contestati.

3. - Nel giudizio dinanzi alla Corte si sono costituiti gli

imputati Paul Marcinkus, Luigi Mennini e Pellegrino De Strobel ed ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

Nelle deduzioni presentate dalle parti private si sostiene che la

questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice

istruttore del Tribunale di Milano è inammissibile per irrilevanza

ovvero per difetto di legittimazione del giudice a quo, nonché

infondata nel merito per molteplici motivi.

Svolgendo un primo profilo di inammissibilità, la difesa delle

parti private sostiene che il giudice remittente doveva ritenersi

ormai privo del potere di sollevare la questione di costituzionalità

nella fase del procedimento successiva alla emanazione della sentenza

negatrice della giurisdizione del giudice penale italiano. Il giudice

rimettente cioè non avrebbe tenuto conto del fatto che i problemi

attinenti alla giurisdizione erano già stati definitivamente risolti

dalla Corte di cassazione con una pronuncia che non poteva formare

oggetto d'impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale, come

surrettiziamente si è preteso di fare con l'ordinanza di rinvio.

Un secondo profilo di inammissibilità è imperniato poi sulla

considerazione che, quand'anche fosse dichiarata l'illegittimità

costituzionale dell'art. 11 del Trattato, il giudice istruttore non

potrebbe comunque proseguire l'azione penale nei confronti dei

dirigenti dello I.O.R.: e ciò in quanto l'art. 11 del Trattato

rappresenterebbe null'altro che la "specificazione di un principio

consuetudinario generalmente riconosciuto... secondo cui gli organi

di Stati esteri non sono punibili per gli atti posti in essere

nell'esercizio delle funzioni demandate dall'ordinamento di

appartenenza".

Un terzo profilo di inammissibilità viene inoltre ancorato a più

generali considerazioni attinenti alle garanzie della libertà

personale. Si sostiene, al riguardo, che l'ordinanza di rinvio

incorrerebbe in errore quando ritiene che, in materia di libertà

personale, una sentenza della Corte costituzionale possa introdurre

retroattivamente (come non può fare la legge) una condizione di

punibilità originariamente non prevista, ampliando la giurisdizione

penale del giudice italiano e determinando la sostanziale caducazione

di una sentenza adottata dalla Corte di cassazione sul fondamento

dell'art. 111 Cost.

Da queste considerazioni la difesa degli imputati trae la

conclusione che la questione di costituzionalità proposta dovrebbe

essere dichiarata inammissibile in quanto intesa a provocare una

pronunzia elusiva di un inderogabile insieme di garanzie

costituzionali, quali la riserva assoluta di legge, la riserva di

motivazione a favore dell'autorità giudiziaria in tema di

provvedimenti restrittivi, il divieto di fattispecie punitive

retroattive, il principio di naturalità e precostituzione del

giudice.

Passando ad esaminare il merito della dedotta questione, la difesa

delle parti private afferma, in primo luogo, che l'esenzione degli

enti centrali della Chiesa cattolica dalla giurisdizione dello Stato

italiano ha il suo diretto ed immediato fondamento nel primo comma

dell'art. 7 della Costituzione che riconosce l'indipendenza e la

sovranità della Chiesa. La non punibilità degli amministratori e

dirigenti dello I.O.R. per gli atti compiuti nell'esercizio del loro

ufficio discenderebbe, pertanto, dalla riconosciuta "esteriorità"

della Chiesa cattolica rispetto all'ordinamento italiano e dalla

conseguente "immunità del suo nucleo organizzativo centrale dalla

legislazione, dalla amministrazione e dalla giurisdizione" dello

Stato italiano.

Si sostiene inoltre che l'art. 11 del Trattato lateranense non lede

alcun principio supremo e tantomeno quelli infondatamente considerati

tali dal giudice a quo.

In particolare, si nega che la norma denunciata violi l'art. 3

Cost., dal momento che la peculiare disciplina riservata dall'art. 11

del Trattato ad alcuni soggetti e ad alcune attività trova "una

ragionevole giustificazione" sia nella natura dell'attività svolta

in nome e per conto di un ente centrale della Chiesa, sia nella

particolare natura dei rapporti esistenti tra Stato e Chiesa.

Infondata sarebbe poi anche la prospettazione relativa agli artt.

102 e 112 della Costituzione, poiché la prima di tali norme

costituzionali non fissa l'inderogabilità assoluta della

giurisdizione statale, mentre la seconda non pone limitazioni al

legislatore ordinario nell'individuazione dei presupposti dai quali

scaturisce per il pubblico ministero l'obbligo di agire.

Infine, si contesta che l'art. 11 del Trattato sia una norma

indeterminata e perciò contrastante con il disposto dell'art. 25,

comma secondo, Cost., poiché il bene protetto da tale norma

rappresenta una fondamentale garanzia a favore dell'imputato, per cui

l'asserita (ma insussistente) indeterminatezza del citato art. 11 del

Trattato non costituirebbe ove risolta in favor rei - una violazione

dell'art. 25 della Costituzione.

Di qui la richiesta alla Corte di dichiarare la questione di

legittimità prospettata inammissibile o, in subordine, infondata.

4. - Nel suo atto di intervento il Presidente del Consiglio dei

ministri sostiene innanzitutto l'inammissibilità della proposta

censura di incostituzionalità per difetto di legittimazione del

giudice a quo.

Al riguardo l'interveniente osserva che "la declaratoria di difetto

di giurisdizione ha per sua stessa natura l'effetto di escludere

radicalmente, quale che sia la questione, di merito o incidentale,

che ne abbia investito la Suprema Corte, il potere dell'autorità

giudiziaria di emettere in ordine alla vertenza qualsiasi tipo di

pronuncia" e si sostanzia "in ogni caso... in una pronuncia che

produce gli effetti di cui all'art. 152 cod. proc. pen., senza che

sussista margine per ulteriore pronuncia del giudice che era

investito della questione di merito". Ne consegue - secondo

l'interveniente - l'inammissibilità di un'ordinanza di rimessione

successiva alla sentenza della Cassazione che ha già determinato, ai

sensi dell'art. 152 cod. proc. pen., l'irrevocabile definizione e

chiusura del processo.

La circostanza che il difetto di giurisdizione sia stato dichiarato

solo in relazione al profilo, incidentalmente esaminato, della

legittimità del mandato di cattura non farebbe, d'altro canto, venir

meno, per il giudice istruttore, il vincolo derivante dalla pronuncia

della Cassazione. Dimodoché, a tutto voler concedere, "al giudice di

merito non resterebbe comunque altra possibilità che quella di

ribadire esplicitamente la pronunzia già implicitamente emessa dalla

Corte di Cassazione e cioè emanare la formale, ma ormai ineludibile,

necessaria e vincolata, pronuncia di cui all'art. 152 cod. proc.

pen.".

Si sarebbe perciò di fronte ad una ordinanza che, in

contraddizione con l'ordine delle giurisdizioni, pretende di

esercitare un potere di cui il giudice a quo è stato ormai spogliato

e che solleva una questione di legittimità costituzionale divenuta

tardiva, perché non proposta davanti alla stessa Cassazione e quindi

sostanzialmente rivolta a promuovere una non consentita impugnazione

dinanzi alla Corte costituzionale della pronunzia ormai irrevocabile

di difetto di giurisdizione.

La questione sollevata dal giudice istruttore di Milano sarebbe

altresì da considerare inammissibile alla luce dell'orientamento

prevalente della giurisprudenza costituzionale che ravvisa il difetto

di rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate

nei confronti di norme penali di privilegio.

Al riguardo, l'interveniente osserva che l'immunità configurata

dall'art. 11 del Trattato lateranense e riconosciuta ai dirigenti

dello I.O.R. va ricondotta alla particolare figura dell'immunità

funzionale, che, prevista a favore degli organi di Stati esteri da un

principio di carattere generale dell'ordinamento internazionale,

comporta l'irresponsabilità penale per gli atti compiuti

nell'esercizio delle funzioni.

E poiché l'immunità funzionale ha un fondamento di diritto

sostanziale, si deduce che, in base ai principi in tema di

irretroattività delle norme penali, anche una eventuale decisione

della Corte costituzionale che riconoscesse l'incostituzionalità,

sotto uno dei profili prospettati, della norma pattizia dell'art. 11

del Trattato, non sarebbe comunque idonea a produrre un effetto

pregiudizievole per gli imputati nel processo penale pendente davanti

al giudice a quo.

Da qui - secondo l'interveniente - un ulteriore profilo di

irrilevanza della questione prospettata dal giudice milanese.

Passando all'esame del merito, il Presidente del Consiglio sostiene

che le proposte censure di illegittimità costituzionale nascono da

un errore di prospettiva del giudice a quo, il quale non ha tenuto

conto del fatto che il contemperamento e la delimitazione della

sovranità dei soggetti internazionali costituisce l'essenza stessa

dei trattati internazionali, sia per quanto concerne l'ambito

territoriale in cui tale sovranità si deve esercitare, sia con

riferimento ai contenuti di essa.

Inoltre lo stesso giudice avrebbe dovuto censurare la norma

consuetudinaria diritto internazionale generalmente riconosciuta

(rilevante nell'ordinamento italiano ai sensi dell'art. 10, comma

primo, Cost.) che garantisce l'immunità agli organi di Stati esteri

nonché di soggetti ed enti internazionali per gli atti compiuti

nell'esercizio delle loro funzioni: andrebbe quindi esclusa la

possibilità che, ai fini della definizione del processo, sia

utilmente eliminabile dall'ordinamento interno l'art. 11 del

Trattato, poiché, anche in assenza di tale norma pattizia,

sopravviverebbe comunque la norma consuetudinaria di diritto

internazionale idonea a produrre i medesimi effetti.

La Presidenza chiede pertanto che la questione sia dichiarata

inammissibile e comunque infondata.

5. - Nello stesso processo penale il giudice istruttore di Milano -

dopo aver sollevato con l'ordinanza sopra richiamata la questione di

legittimità costituzionale di cui è causa - ha preso atto della

successiva proposizione, da parte del pubblico ministero, di alcune

eccezioni di incostituzionalità relative allo stesso art. 11 della

l. 27 maggio 1929 n. 810 per violazione degli artt. 3, 7, 24 e 25

della Costituzione.

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza di tali

eccezioni, il giudice istruttore ha osservato che, nella sua

precedente ordinanza del 26 novembre 1987, sollevata d'ufficio, non

era stato preso in considerazione il profilo di illegittimità

costituzionale della norma impugnata riferito all'art. 24 Cost.: di

conseguenza, ha ritenuto opportuno sollevare, con successiva

ordinanza del 2 dicembre 1987, una ulteriore questione di

costituzionalità dell'art. 11 della legge n. 810 del 1929 anche con

riferimento all'art. 24 Cost.

In questa seconda ordinanza sono integralmente trascritte le

argomentazioni svolte dal pubblico ministero a sostegno di eccezioni

che per lo più ricalcano quelle contenute nella precedente ordinanza

del 26 novembre 1987, salvo che per la prospettazione del contrasto

tra la norma impugnata ed il principio dell'ordinamento derivante

dalla correlazione tra gli artt. 3 e 24 Cost.

Su questo punto si sostiene che la norma in contestazione,

determinando un difetto di giurisdizione dello Stato nei confronti

degli enti centrali della Chiesa, comporterebbe una assoluta

impossibilità di agire in giudizio civile per la controparte di un

ente centrale della Chiesa e significherebbe, altresì,

impossibilità di agire, nell'ambito di un giudizio penale, per

qualsivoglia persona offesa o danneggiata da reati consumati in

Italia da rappresentanti di enti centrali della Chiesa.

6. - Anche in questo secondo giudizio si sono costituiti gli

imputati Paul Marcinkus, Luigi Mennini e Pellegrino De Strobel, ed ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Le parti private rilevano che il giudice istruttore ha emanato la

nuova ordinanza di rinvio dopo aver già rimesso alla Corte una

questione di legittimità e, dunque, successivamente alla sospensione

del procedimento a quo ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo

1953 n. 87. E poiché detta sospensione sarebbe analoga a quella

prevista dall'art. 298 cod. proc. civ. e precluderebbe al giudice a

quo l'adozione di qualsiasi provvedimento giurisdizionale (salvo gli

atti necessitati), la seconda ordinanza dovrebbe considerarsi

inammissibile, perché emanata da un giudice privo di legittimazione.

Nel merito, la questione di legittimità dedotta con riferimento

agli artt. 24 e 3 Cost. è ritenuta infondata, dal momento che non è

configurabile un diritto soggettivo del privato all'esercizio della

giurisdizione penale, né l'immunità concessa agli enti centrali

della Chiesa cattolica lascerebbe privi di tutela i soggetti che si

ritengano lesi dall'attività di tali enti.

7. - Nel suo atto di intervento il Presidente del Consiglio

sostiene, a sua volta, che le questioni prospettate nell'ordinanza

del 2 dicembre 1987 devono essere ritenute "integralmente non

proposte e quindi non esaminabili", in quanto sollevate nel corso di

un processo sospeso e da un giudice ormai privo di legittimazione a

proporle.

Nel merito l'interveniente sottolinea in particolare l'inesistenza

di una posizione giuridica tutelata del privato all'esercizio della

giurisdizione penale.

Il Presidente del Consiglio chiede pertanto che anche la seconda

questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

8. - In prossimità dell'udienza di discussione le parti private

hanno prodotto una memoria sia nel primo che nel secondo

procedimento, dove si ribadiscono e si sviluppano le tesi difensive

già enunciate nei rispettivi atti di costituzione. Considerato in diritto

1. - Le due ordinanze di cui è causa sollevano, sotto profili in

parte diversi, le stesse questioni di legittimità costituzionale: i

relativi procedimenti vanno, pertanto, riuniti per essere decisi con

unica pronuncia.

2. - L'Avvocatura dello Stato e le parti private hanno

preliminarmente prospettato, nelle proprie difese, varie eccezioni di

inammissibilità nei confronti sia della prima che della seconda

ordinanza.

Tali eccezioni - pur nella varietà delle argomentazioni addotte -

possono essere raggruppate, per gli aspetti che si presentano comuni

ad ambedue le ordinanze, con riferimento a tre profili essenziali

concernenti rispettivamente:

a) l'asserito difetto di legittimazione del giudice a quo, per avere

lo stesso sollevato le questioni di costituzionalità di cui è causa

dopo che la Corte di cassazione aveva definitivamente pronunciato il

difetto di giurisdizione dello stesso giudice, determinando una

preclusione assoluta in ordine all'adozione di qualsivoglia

provvedimento giurisdizionale o, quanto meno, di qualsivoglia

provvedimento diverso dalla semplice dichiarazione, necessaria e

vincolata, della improcedibilità dell'azione ai sensi dell'art. 152

cod. proc. pen. ; b) l'asserito difetto di rilevanza delle questioni

proposte, dal momento che la norma da applicare nel giudizio a quo

andrebbe individuata non tanto nell'art. 11 del Trattato, quanto nel

principio di diritto internazionale consuetudinario che riconosce ai

rappresentanti degli organi di Stati stranieri o di enti

internazionali una immunità penale di tipo funzionale, principio

recepito nell'ordinamento italiano ai sensi dell'art. 10 Cost. e

dell'art. 3 cod.pen. ; c) l'asserita irrilevanza delle stesse

questioni, in quanto dirette a colpire, nell'art. 11 del Trattato,

una norma penale (di natura sostanziale o, comunque, processuale) di

maggior favore e pertanto, quand'anche riconosciuta incostituzionale,

non disapplicabile nel processo a quo ai sensi degli artt. 25 Cost. e

2 cod. pen.

A tali eccezioni sia l'Avvocatura che le parti private ne hanno,

infine, aggiunta un'altra diretta a contrastare soltanto la seconda

ordinanza: eccezione prospettata con riferimento all'asserita

inammissibilità della questione di costituzionalità proposta dopo

che era già stato sospeso il processo a quo in conseguenza del

rinvio degli atti alla Corte Costituzionale, ai fini della soluzione,

nello stesso processo, di un precedente incidente di

costituzionalità.

3. - L'eccezione relativa al difetto di legittimazione del giudice

a quo, che verrebbe a derivare dalla pronuncia della Corte di

Cassazione sul difetto di giurisdizione, si presenta pregiudiziale e

va, pertanto, esaminata per prima.

La Corte di cassazione, con la sentenza 17 luglio 1987, ha

annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Milano 13 aprile

1987, confermativa del mandato di cattura emesso dal giudice

istruttore dello stesso Tribunale in data 20 febbraio 1987 nei

confronti di Paul Marcinkus, Luigi Mennini e Pellegrino De Strobel,

imputati di concorso in bancarotta fraudolenta. Tale sentenza,

adottata a conclusione del giudizio di cui agli artt. 263- bis e

segg. cod. proc. pen. , relativo alla validità del mandato di

cattura emesso nei confronti degli imputati, è stata motivata con

riferimento al ritenuto difetto di giurisdizione del giudice penale

italiano nei confronti di soggetti che, per il fatto di aver agito in

qualità di organi o di rappresentanti di un "ente centrale" della

Chiesa cattolica, sono stati considerati, ai sensi dell'art. 11 del

Trattato, coperti da immunità penale.

L'eccezione in esame impone, quindi, innanzitutto di valutare gli

effetti derivanti dalla richiamata pronuncia della Corte di

cassazione sia con riferimento al giudizio incidentale sul mandato di

cattura, nel cui ambito la pronuncia stessa è stata adottata, sia

con riferimento al giudizio principale, concernente la contestazione

del reato di concorso in bancarotta fraudolenta.

4. - Quanto agli effetti sul procedimento incidentale, non vi è

dubbio che in questo giudizio la pronuncia della Corte di Cassazione

sul difetto di giurisdizione - indipendentemente da ogni valutazione

di merito, che non può trovare ingresso in questa sede - sia tale da

concludere definitivamente la controversia relativa al mandato di

cattura emesso dal giudice istruttore penale. E questo indipendemente

dal valore di "cosa giudicata" da attribuire a tale sentenza, sulla

scorta di un principio generale che, ad avviso delle parti private,

sarebbe desumibile dall'art. 38, secondo comma, cod. proc. pen., dove

viene conferita "autorità di cosa giudicata" alla dichiarazione di

competenza di un giudice speciale da parte della Corte di Cassazione,

"anche se non pronunciata a sezioni unite". Ed invero, - quand'anche

si ritenesse di non poter applicare al caso in esame, che investe un

profilo di difetto assoluto di giurisdizione, una norma quale è

quella posta nell'art. 38 cod. proc. pen., che concerne invece

l'"incompetenza" del giudice ordinario, contrapposta alla

"competenza" di un giudice speciale - resterebbe pur sempre il fatto

che, nella specie, la Corte di Cassazione ha adottato una sentenza di

natura processuale (trattasi di annullamento senza rinvio ai sensi

dell'art. 539 n. 3 cod. proc. pen.), che per la sua stessa struttura

ha assunto caratteristiche di pronuncia non solo terminativa del

processo incidentale (cfr. l'art. 540 cod. proc. pen., che, per

l'ipotesi richiamata nell'art. 539 n. 3, non prevede alcuna attività

successiva all'annullamento senza rinvio), ma anche "irrevocabile",

in quanto sottratta ad ogni ulteriore impugnazione (cfr. art. 576

cod. proc. pen.).

Da quanto precede discende che, una volta divenuto operante

l'accertamento definitivo del difetto di giurisdizione, al giudice di

merito del procedimento incidentale non potrà spettare, nello stesso

processo, altro potere che quello relativo alla adozione dei

provvedimenti conseguenti all'accertato difetto di giurisdizione:

provvedimenti che, ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen. , si

verranno a concretare nella semplice annotazione della sentenza della

Corte di Cassazione in margine all'originale del provvedimento

annullato.

5. - Poste tali premesse resta da esaminare il rapporto tra il

procedimento incidentale (concernente il provvedimento in tema di

libertà personale) e il procedimento principale (concernente

l'accertamento del reato), al fine di valutare gli effetti che la

pronuncia della Corte di Cassazione sul difetto di giurisdizione

adottata nel primo procedimento è in grado di produrre nei confronti

del secondo.

La piena autonomia tra i due procedimenti (incidentale e

principale) è stata affermata da una parte della dottrina con

riferimento alla valutazione dei fatti e delle prove: tale autonomia

non può, peraltro, valere anche in ordine all'accertamento di un

presupposto essenziale per l'esistenza stessa del processo, quale

quello relativo alla mancanza di un potere giurisdizionale

esercitabile da qualsivoglia giudice nei confronti della fattispecie

sottoposta ad esame. Tale presupposto, con riferimento ai diversi

tipi di procedimenti e subprocedimenti ricollegabili alla stessa

azione penale, si caratterizza, infatti, come indivisibile e

unitario, con la conseguenza che l'accertamento del difetto di

giurisdizione operato nell'ambito di un procedimento incidentale non

potrà non riflettersi, ove abbia assunto i caratteri della

definitività, in tutti gli altri procedimenti, incidentali e

principale, connessi alla stessa azione. E questo tanto più ove tra

i diversi procedimenti venga a manifestarsi - così come accade nel

caso in esame - una completa identità tanto con riferimento ai

soggetti perseguiti che ai reati contestati.

Tale soluzione si presenta, d'altro canto, ancor più necessitata

se si tiene conto delle caratteristiche proprie del vigente processo

penale, dove non compare un istituto quale il regolamento preventivo

di giurisdizione previsto dal codice di procedura civile (artt. 37 e

41 cod. proc. civ.) e dove, di conseguenza, il giudizio sull'azione e

il giudizio sulla giurisdizione appaiono sempre tra loro

indissolubilmente collegati.

6. - Le osservazioni che precedono conducono, dunque, a concludere

nel senso che la dichiarazione di difetto di giurisdizione, ove sia

stata irrevocabilmente enunciata dalla Corte di cassazione, non può

non portare alla chiusura, oltre che del procedimento incidentale nel

cui ambito è stata adottata, anche del procedimento principale, dove

è sorto l'incidente relativo al provvedimento restrittivo della

libertà personale.

La conseguenza naturale sarà che, una volta accertata, in sede di

processo incidentale, la carenza del presupposto della giurisdizione,

al giudice del processo principale non potrà spettare altro che il

compito, vincolato, di dichiarare concluso lo stesso processo, dando

atto della improcedibilità dell'azione per difetto di giurisdizione.

Un incidente di costituzionalità, sollevato in questa fase si

presenta, quindi, tardivo - come è stato rilevato dall'Avvocatura

dello Stato - finendo per assumere in realtà le connotazioni anomale

di un mezzo di impugnazione della stessa sentenza con cui la Corte di

Cassazione ha definitivamente dichiarato il difetto di giurisdizione.

7. - Le due ordinanze in epigrafe vanno, pertanto, dichiarate

inammissibili in dipendenza della sentenza della Corte di cassazione

17 luglio 1987 che ha affermato il difetto di giurisdizione nei

confronti di imputati ritenuti, per la loro qualifica soggettiva,

coperti da immunità penale.

Ogni ulteriore pronuncia sui diversi profili, di ordine

processuale e sostanziale, connessa ai due giudizi di cui è causa

resta, di conseguenza, assorbita.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale

sollevate, con le ordinanze di cui in epigrafe, dal giudice

istruttore del Tribunale penale di Milano avverso l'art. 11 del

Trattato tra Italia e Santa Sede, reso esecutivo con la legge 27

maggio 1929 n. 810, in riferimento agli artt. 1, comma secondo, 7,

comma primo, 102, 112, 3, comma primo, 24 e 25, comma secondo, della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

palazzo della Consulta il 6 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'8 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:609 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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