Corte costituzionale

Sentenza n. 578/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 59, primo

comma, n. 1, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle

locazioni di immobili urbani"), promosso con ordinanza emessa il 18

giugno 1980 dal Giudice conciliatore di Diano Marina, iscritta al n.

779 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 13 dell'anno 1981;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola.

Motivazione

Ritenuto in fatto Il Giudice conciliatore di Diano Marina ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 59, primo comma, n. 1, della

legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede che il

locatore possa recedere dal contratto per la necessità di destinare

l'immobile ad uso agricolo, prospettando il contrasto con la tutela,

costituzionalmente garantita, del lavoro e dell'iniziativa privata.

L'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione

venga dichiarata infondata, ben potendo le attività agricole

considerarsi ricomprese entro l'ambito della previsione normativa. Considerato in diritto

1. - Già nella sentenza n. 40 del 1984 questa Corte ha affrontato

il problema della mancata previsione delle attività agricole nella

elencazione di cui all'art. 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392

("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), con specifico

riferimento ai contratti previsti dal combinato disposto degli artt.

67 e 73 della legge citata.

In tale occasione si è escluso che l'argomento meramente

letterale, sul quale i giudici rimettenti avevano fondato le

eccezioni d'illegittimità, rivestisse un'effettiva consistenza.

Ha affermato la Corte che "nel sistema accolto dal vigente codice

civile, ricorrendo la previsione dell'art. 2135, l'agricoltura è

considerata come attività d'impresa, e non già di mero godimento,

sul presupposto della sua preponderante funzione produttiva diretta a

soddisfare le necessità del mercato e, come tale, creativa di

ricchezza".

Sotto altro profilo si è poi rilevato "che l'agricoltura non può

essere considerata come a sé stante e senza alcun rapporto con gli

altri settori della economia, sussistendo invece strette connessioni

e reciproche integrazioni, le quali si sviluppano in misura sempre

crescente, specie per quanto riguarda il settore agroalimentare".

2. - Analogo ordine di considerazioni deve essere svolto per la

norma denunziata, la cui più corretta interpretazione induce a

ritenere ricompreso anche l'uso agricolo dell'immobile tra le

destinazioni che legittimano il recesso del locatore.

Appropriato è, al riguardo, il richiamo all'art. 2083 del codice

civile che il giudice a quo effettua onde sottolineare come il

legislatore ugualmente definisca piccoli imprenditori l'artigiano, il

piccolo commerciante ed il coltivatore diretto del fondo.

3. - Non ricorre pertanto per l'uso agricolo il presupposto

indicato nell'ordinanza di rimessione e la relativa questione risulta

non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 59, primo comma, n. 1, della

legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili

urbani"), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35 e 41 della

Costituzione, dal Giudice conciliatore di Diano Marina con

l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,

l'11 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:578 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari