Corte costituzionale

Sentenza n. 573/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/12/1989 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 12, della

legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento

del matrimonio), sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n.

74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di

matrimonio) promosso con ordinanza emessa il 3 febbraio 1989 dalla

Corte d'appello di Milano nel procedimento civile vertente tra Vecchi

Achille e Chiarini Anna Norma, iscritta al n. 216 del registro

ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento civile di separazione personale

di coniugi, la Corte d'appello di Milano, con ordinanza in data 3

febbraio 1989, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione,

dell'art. 4, dodicesimo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898

(Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come novellato

dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla

disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nella parte in

cui, prevedendo che l'appello avverso le sentenze di separazione sia

deciso in camera di consiglio - ed imponendo così di utilizzare, per

investire il Collegio della decisione del gravame, lo strumento del

ricorso con il conseguente decreto presidenziale di fissazione

dell'udienza collegiale, in luogo della ordinaria vocatio in ius -

sacrificherebbe il diritto della parte ad impugnare allorché "il

decreto presidenziale intervenga dopo la scadenza del termine per

l'appello".

2. - Nella specie era avvenuto che il ricorso era stato depositato

nella cancelleria del giudice a quo quando ormai era decorso il

termine di dieci giorni previsto dall'art. 739, terzo comma, (rectius

secondo), c.p.c., ma comunque entro il termine di trenta giorni

previsto per l'appello ordinario dagli artt. 325 e 326 c.p.c., mentre

il ricorso stesso, unitamente al decreto presidenziale di fissazione,

era stato notificato quando era ormai scaduto il suddetto termine di

trenta giorni, per essere il decreto presidenziale intervenuto

tardivamente.

Da ciò il giudice rimettente, disattendendo il richiamo operato

dalla parte appellata alla disciplina dell'art. 739 c.p.c., e

presupponendo l'applicabilità del rito camerale nella sola fase

decisoria, argomenta per la irrazionalità della norma denunciata,

con conseguente lesione del diritto di agire e di difendersi in

giudizio, perché la mancata previsione di uno strumento processuale

idoneo ad investire direttamente il Collegio della decisione del

gravame impedirebbe alla parte, per l'assenza di una disciplina della

fase della vocatio in ius, di esercitare il diritto di impugnazione

nei termini previsti dalla legge e non modificati, quando, come nella

specie, il decreto di fissazione intervenga dopo la scadenza del

termine per l'appello e renda impossibile la tempestiva notifica

dello stesso nel prescritto termine di trenta giorni.

3. - Non si sono costituite le parti.

È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, il quale ha osservato in primo luogo che la norma impugnata

non impone la forma del gravame secondo lo schema del ricorso-decreto

e, in via subordinata, che il termine per l'impugnativa andrebbe

comunque rispettato per il solo deposito del ricorso, da effettuarsi

nel termine ordinario di trenta giorni, secondo il consolidato

indirizzo giurisprudenziale inerente al sistema delle domande

proposte con ricorso. Considerato in diritto

1. - La Corte di appello di Milano dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 4, dodicesimo comma, della legge 1° dicembre

1970, n. 898, come novellato dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n.

74, il quale, nel prevedere che l'appello avverso le sentenze di

separazione personale dei coniugi venga deciso in camera di consiglio

(in virtù del richiamo contenuto nell'art. 23 della legge da ultimo

citata), contrasterebbe con l'art. 24 della Costituzione, poiché la

mancanza di apposita disciplina della vocatio in ius "impone di

ricorrere allo strumento del ricorso e del decreto presidenziale di

fissazione dell'udienza collegiale", per cui tale regolamentazione

"non solo priva la parte di una funzione più o meno ampia dei

termini previsti dalla legge processuale, non modificati dalle norme

in discussione, ma può... sacrificare totalmente il diritto della

stessa, allorché il decreto presidenziale intervenga dopo la

scadenza del termine per l'appello".

2. - La questione non è fondata.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare di recente

(sent. n. 543 del 1989), lo speciale rito camerale previsto per il

giudizio di appello dalla normativa invocata non è in contrasto con

l'art. 24 della Costituzione, in quanto, ancorché dettato

dall'esigenza di accelerare la conclusione del processo, in difetto

di esplicite previsioni limitatrici è idoneo ad assicurare tutte le

garanzie processuali, necessarie a rendere il sistema conforme alle

esigenze del diritto di difesa.

In particolare in detta sentenza si è rilevato come, anche

secondo la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione,

mancando ogni previsione in ordine ai termini per la proposizione

dell'appello, non si è in presenza di alcuna deroga ai principi del

rito ordinario che possa considerarsi lesiva del diritto

all'impugnazione, con la conseguenza che devono osservarsi i termini

propri delle impugnazioni delle sentenze. Tale giurisprudenza trova

decisivo conforto nel rilievo che, nella specie, si è in presenza di

una sentenza emessa in un giudizio contenzioso ordinario, mentre la

circostanza che l'appello debba seguire il rito camerale attiene alla

forma da seguire, senza incidere sui termini da osservare.

Il giudice a quo ritiene però che, anche se dopo la novella del

1987 il mezzo per impugnare la sentenza di primo grado è pur sempre

rimasto l'appello, tuttavia in sede di rito camerale lo strumento per

proporlo sarebbe quello "del ricorso e del decreto presidenziale di

fissazione dell'udienza collegiale" (rectius: della camera di

consiglio), sì che, qualora tale decreto intervenga dopo la scadenza

del termine per l'appello, rendendo così impossibile la tempestiva

proposizione dello stesso, verrebbe sacrificato il diritto

all'impugnazione.

Osserva la Corte che, sulla base del presupposto da cui muove il

giudice a quo circa lo strumento ritenuto adatto per proporre

l'appello, il termine previsto dall'art. 325 del codice di procedura

civile deve essere osservato per il solo deposito del ricorso, e non

anche per la notifica del pedissequo decreto presidenziale, e ciò

perché il momento della emanazione di questo sfugge alla volontà

dell'appellante. Solo in presenza di una norma che espressamente

prevedesse che entro tale termine debba essere effettuata anche la

notifica del decreto potrebbe ravvisarsi il contrasto con l'art. 24

della Costituzione, mentre, mancando una previsione del genere, alla

ipotesi in cui il decreto presidenziale venga emanato dopo la

scadenza del termine non consegue la paventata elisione del diritto

ad appellare.

Sembra poi opportuno ricordare, per una esigenza di completezza,

che, dovendosi osservare il termine previsto per l'appello solo per

il deposito del ricorso e non anche per la notifica di esso

unitamente al pedissequo decreto presidenziale, l'onere di detta

notifica non sarebbe privo di termine e quindi non verrebbe

vanificata l'esigenza di celerità che il legislatore ha inteso

perseguire prevedendo il rito camerale nel giudizio di appello: è

difatti evidente che spetta al giudice, che appone in calce al

ricorso il decreto, di indicare anche il termine entro cui la

notifica dev'essere effettuata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 4, dodicesimo comma, della

legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento

del matrimonio), come novellato dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987,

n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di

matrimonio), sollevata, in riferimento all'art. 24 della

Costituzione, dalla Corte d'appello di Milano con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:573 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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