Corte costituzionale

Sentenza n. 57/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/03/1975 · relatore Michele Rossano

Norme in gioco

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 85 del codice

di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1972

dalla Corte di appello di Palermo nel procemento civile vertente tra

Gumina Salvatore e Tranchina Lucrezia, iscritta al n. 112 del registro

ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 140 del 30 maggio 1973.

Udito nella camera di consiglio del 19 dicembre 1974 il Giudice

relatore Michele Rossano.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento civile - promosso da Gumina Salvatore

nei confronti di Tranchina Lucrezia e pendente davanti al tribunale di

Palermo - l'avvocato Nicolò Porcaro rinunziò al mandato conferitogli

dal Gumina e non venne sostituito.

Con sentenza 23 ottobre-12 novembre 1970 il tribunale di Palermo

condannò il Gumina a pagare alla Tranchina la somma di lire 501.315,

oltre alle spese. Copia di tale sentenza fu notificata in data 22

gennaio 1971 - ai sensi del combinato disposto degli artt. 285 e 170,

primo comma, del codice di procedura civile - all'avvocato Porcaro.

Altra copia della stessa sentenza fu notificata il 5 febbraio 1971

personalmente al Gumina, al suo domicilio.

Con atto notificato il 6 marzo 1971 il Gumina propose appello a

mezzo del nuovo procuratore avv. Francesco di Gangi. L'altra parte,

Tranchina Lucrezia, eccepì l'inammissibilità dell'appello perché

notificato il 6 marzo 1971, oltre il termine di 30 giorni dalla

notifica della sentenza di primo grado al procuratore costituito avv.

Porcaro, effettuata il 22 gennaio 1971.

La Corte di appello di Palermo, con ordinanza 9 dicembre 1972-17

febbraio 1973, ha sollevato, di ufficio, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 85 cod. proc. civ., nella parte in cui dispone

che la revoca della procura alle liti e la rinuncia alla stessa non

hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta

la sostituzione del difensore, in quanto dalla sua correlazione con gli

artt. 170 e 285 stesso codice deriva che, dopo la costituzione della

parte in giudizio a mezzo del procuratore, anche le notificazioni

previste dall'art. 292, comma primo e ultimo, si fanno al procuratore

già costituito che abbia rinunciato al mandato; e, quindi, la detta

norma contrasta con i principi di eguaglianza dei cittadini di fronte

alla legge e del diritto alla difesa, sanciti dagli artt. 3 e 24 della

Costituzione.

Nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le parti

private, né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

La questione di legittimità costituzionale, sollevata

nell'ordinanza di rimessione, concerne l'art. 85 cod. proc. civ. -

nella parte in cui dispone che "la revoca o la rinuncia non hanno

effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la

sostituzione del difensore" - per violazione dei principi di

eguaglianza e di diritto di difesa, sanciti rispettivamente dagli artt.

3, primo comma, e 24 della Costituzione.

Secondo l'ordinanza - poiché a norma degli artt. 170 e 285 cod.

proc. civ. debbono notificarsi al procuratore, che ha rinunciato alla

procura e non è stato sostituito, tutti gli atti, e, quindi, anche

quelli tassativamente elencati nell'art. 292 cod. proc. civ., da

notificare personalmente al contumace - l'art. 85 citato violerebbe

detti principi costituzionali, data la posizione "sostanzialmente

eguale del contumace a quella della parte nel caso che il suo difensore

rinunci alla procura".

La questione non è fondata.

Invero non può condividersi l'affermata sostanziale equiparazione

della situazione processuale del contumace a quella della parte

costituita, nel caso di rinuncia del difensore, fino alla sostituzione

dello stesso.

Nei confronti della parte contumace l'attuale disciplina stabilisce

preclusioni determinate dall'esigenza che la parte regolarmente

costituita non risenta danno per il ritardo nello svolgimento del

processo; e nel contempo contiene tale esigenza in previsti limiti a

tutela del contumace in coerenza con il principio di eguaglianza. E a

tale principio è inspirato l'art. 292 cod. proc. civ., che prescrive

la notificazione personale al contumace degli atti in esso

tassativamente elencati, notificazione alla quale non è estraneo

l'interesse della parte costituita, in relazione alla prova e alla

natura degli atti notificati. E a detto principio deve ricondursi

l'art. 294, che ammette la rimessione in termini se il contumace

dimostri "che la nullità della citazione o della sua notificazione gli

ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è

stata impedita da causa a lui non imputabile". La revoca o la rinuncia

alla procura, invece, attengono alla ben diversa situazione della

regolare costituzione in giudizio della parte e dell'esigenza di un

ordinato svolgimento del processo in coerenza con i principi dell'art.

24 della Costituzione, il quale - come questa Corte ebbe ad affermare

(sentenza 8 marzo 1957, n. 46) - col proclamare la difesa diritto

inviolabile in ogni stato e grado del procedimento rende concreto il

diritto alla tutela in giudizio previsto dal primo comma dello stesso

articolo; e per tali caratteri di inviolabilità e concretezza (come

questa Corte ribadì con la sentenza 16 marzo 1971, n. 47), il diritto

di difesa deve essere inteso come potestà effettiva dell'assistenza

tecnica e professionale in qualsiasi processo e il compito del

difensore ha importanza essenziale nel dinamismo dello svolgimento

processuale, sì da essere considerato in dottrina e in giurisprudenza

come un caso di rappresentanza legale. Tali considerazioni non vengono

adeguatamente contestate nell'ordinanza di rimessione con l'obiezione

che, nel caso di negligenza del difensore, il diritto di difesa si

risolve in un diritto al risarcimento del danno di difficile

attuazione. In vero il diritto di difesa non è garantito dalla

Costituzione fino a rendere inefficaci le preclusioni che la negligenza

può determinare, data la libertà di scelta che spetta alle parti,

così come non può ritenersi che la Costituzione abbia assicurato alla

parte una difesa piena di indulgenza per preclusioni che fossero

causate da analoghe negligenze della stessa ove le spettasse un jus

postulandi.

In proposito va aggiunto che la parte, ai sensi dell'art. 85

citato, ha l'onere di immediata sostituzione del difensore nelle

ipotesi di revoca e di rinuncia del medesimo, e ciò anche

nell'interesse della controparte di avere un contradittore ritualmente

costituito; e che l'eventuale negligenza della parte non può certo

indurre a far ritenere applicabili norme che disciplinano la situazione

completamente diversa della contumacia, nella quale si prescinde da

ogni indagine circa la negligenza della parte non costituita.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 85 del codice di procedura civile, nella parte in cui dispone

che la revoca della procura alle liti e la rinuncia alla detta procura

non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia

avvenuta la sostituzione del difensore, sollevata dalla Corte di

appello di Palermo, con ordinanza 9 dicembre 1972-17 febbraio 1973, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:57 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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