Corte costituzionale

Sentenza n. 54/1977

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/03/1977 · relatore Nicola Reale

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 5r.d.l. 1578/1933
  • art. 6r.d.l. 1578/1933

usata come parametro

citata

  • art. 24legge 36/1934

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6

r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (ordinamento delle professioni di

avvocato e procuratore), promosso con ordinanza emessa il 29 settembre

1975 dal pretore di Bologna, nel procedimento penale a carico di

Francesco Cazzara ed altro, iscritta al n. 497 del registro ordinanze

1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Re pubblica n. 320 del

3 dicembre 1975.

Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1977 il Giudice

relatore Nicola Reale.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di procedimento penale davanti al pretore di Bologna a

carico di due imputati che avevano nominato quale loro difensore di

fiducia un procuratore legale iscritto nell'albo della Corte d'appello

di Milano, il giudice suddetto ha sollevato, in riferimento agli artt.

24, comma secondo, 3, comma primo, 4 e 41 Cost., questione di

legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 del r.d.l. 27 novembre

1933, n. 1578 (ordinamento delle professioni di avvocato e di

procuratore).

L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e

pubblicata, ma non vi è stata costituzione di parte né intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Secondo gli artt. 5 e 6 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578

(convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36) i procuratori legali

possono, con alcune limitazioni, esercitare la loro professione

esclusivamente nell'ambito del distretto della Corte d'appello in cui

è compreso il tribunale, al quale sono assegnati.

Con l'ordinanza in epigrafe il pretore di Bologna (in procedimento

penale nel corso del quale era stato nominato difensore un procuratore

legale di altro distretto di Corte d'appello) ha sollevato questione di

legittimità costituzionale della suddetta normativa in riferimento:

a) all'art. 24, comma secondo, Cost., in quanto essa verrebbe ad

incidere in modo inammissibile sul diritto della parte di scegliere

ovunque ed insindacabilmente il difensore;

b) e agli artt. 3, comma primo, 4 e 41 Cost. perché opererebbe una

discriminazione in danno dei procuratori legali rispetto agli avvocati

(che invece possono esercitare davanti a tutte le Corti d'appello, i

tribunali e le preture della Repubblica), priva di ogni ragionevole

giustificazione e gravemente pregiudizievole per il pieno esplicarsi

dell'attività professionale di essi procuratori.

2. - Giova premettere che il giudice a quo rivolge le sue censure

alla sola limitazione territoriale della attività professionale dei

procuratori legali e non si occupa degli altri aspetti che la

diversificano da quella degli avvocati, pur diffondendosi sui

precedenti storici e sui progetti di riforma in corso, comprendenti,

fra l'altro, l'unificazione delle due professioni.

Pertanto, l'esame della Corte deve rimanere nell'ambito delle

censure suddette.

3. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 5

(implicante anche quella dell'art. 6) è stata già dichiarata non

fondata da questa Corte con la sentenza n. 54 del 1966 in riferimento

agli artt. 24, comma secondo, e 33 comma quinto, Cost. In detta

pronunzia, con esplicito riguardo all'art. 24, comma secondo, si

afferma che "la limitazione territoriale della competenza del

procuratore legale più che essere di ostacolo all'esercizio del

diritto di difesa, lo agevola, giacché pone a disposizione della parte

un professionista che, avendo l'obbligo di risiedere nel capoluogo del

circondario del tribunale... è più idoneo a svolgere con la

necessaria tempestività l'attività processuale di cui la parte è

onerata, spesso collegata al rispetto di termini perentori, e a

rappresentare al giudice, con la necessaria immediatezza, ogni esigenza

di difesa". Nell'ordinanza si assume che tale decisione non vale ad

eliminare i dubbi circa la legittimità costituzionale delle norme

denunziate, in quanto, come si è già riferito, la tutela del diritto

di difesa comporterebbe che alla parte deve sempre riconoscersi il

diritto di scegliere, senza alcuna limitazione, il proprio difensore

tra i vari legali iscritti negli albi professionali della Repubblica.

È da escludersi peraltro che la garanzia costituzionale del

diritto di difesa ricomprenda anche la facoltà di scegliere, senza

alcuna limitazione, il proprio difensore. Limiti, infatti, ben possono

essere posti a tutela non solo della funzionalità dell'organizzazione

giudiziaria ma anche di altri interessi meritevoli di protezione. E

stando alla decisione n. 54 del 1966 di questa Corte, le cui

argomentazioni su tale punto non sono criticate dal giudice a quo, i

limiti alla competenza dei procuratori legali assicurano una più

razionale disciplina dell'esercizio del diritto di difesa.

D'altra parte, le norme impugnate non riducono in maniera sensibile

la facoltà di scelta del difensore che può essere utilmente

effettuata tra tutti i procuratori iscritti nel distretto della Corte

d'appello in cui è compreso il tribunale al quale sono assegnati,

oltre, ovviamente, tra tutti gli avvocati esercenti nel territorio

nazionale. E ciò deve ritenersi sufficiente ad eliminare ogni dubbio

circa la violazione, sotto tale riguardo, del diritto di difesa.

4. - Del pari infondati sono i dubbi concernenti la violazione

degli artt. 4, 41 e 3 Cost.

Per quanto attiene all'art. 4 non può non ribadirsi quanto si è

affermato in altre decisioni e, cioè, che la garanzia del diritto al

lavoro non deve essere intesa nel senso che non consenta al legislatore

ordinario di regolarne l'esercizio nell'interesse generale (sent. n. 83

del 1974).

Quanto poi alla prospettata violazione dell'art. 41 Cost., che

tutela la libertà di iniziativa economica, non può non osservarsi che

detta disposizione ben difficilmente si presta ad essere adottata come

parametro della legittimità costituzionale di norme disciplinanti

l'attività dei professionisti intellettuali, che nell'ordinamento

vigente è tuttora differenziata da quelle imprenditoriali. Basta

ricordare l'art. 2238 cod. civ., il quale dispone che solo se

l'esercizio della professione costituisce elemento di una attività

organizzata in forma di impresa si applicano ad esso le norme

riguardanti l'impresa. E, come si è già rilevato da questa Corte

(sent. n. 17 del 1976), l'esercizio delle professioni intellettuali è

stato sempre oggetto di speciale disciplina a tutela delle esigenze di

carattere generale circa il corretto e regolare svolgimento delle varie

professioni.

5. - I rilievi che precedono valgono ad escludere, altresì, che le

norme denunziate ponendo limiti territoriali all'attività dei

procuratori legali, importino violazione del principio di uguaglianza

creando irrazionali disparità di trattamento tra i procuratori legali

e gli avvocati. Giacché, salvo eventuali future scelte legislative e

perdurando il principio della separazione delle due professioni, le

norme in vigore mirano a garantire il regolare adempimento delle

specifiche funzioni demandate ai procuratori legali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 5 e 6 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito

nella legge 22 gennaio 1934, n. 36 (ordinamento delle professioni di

avvocato e di procuratore), sollevata in riferimento agli artt. 24,

comma secondo, 3, comma primo, 4 e 41 Cost., dal pretore di Bologna con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:54 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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