Corte costituzionale

Sentenza n. 518/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/11/2000 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 564 del codice

penale, promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1998 dal giudice

per le indagini preliminari presso il tribunale di Salerno nel

procedimento penale a carico di G. L. e altra, iscritta al n. 698 del

registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 40, 1ª serie speciale, dell'anno 1998. Udito nella

camera di consiglio del 27 settembre 2000 il giudice relatore Gustavo

Zagrebelsky.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 28 gennaio 1998 emessa nel corso

dell'udienza preliminare, il giudice per le indagini preliminari

presso il tribunale di Salerno ha sollevato, in riferimento agli

artt. 2, 3, primo comma, 13, primo comma, e 27, terzo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 564

del codice penale, "nella parte in cui punisce, qualificandolo come

incestuoso, il rapporto sessuale e/o sentimentale tra affini in linea

retta".

2. - Nel giudizio principale si procede nei confronti di due

persone, rispettivamente suocero e nuora, per il reato di cui

all'art. 564, secondo comma, cod. pen., perché - secondo

l'imputazione - essendo tra loro affini in linea retta, hanno

instaurato una relazione incestuosa in modo da farne derivare

pubblico scandalo. All'esito delle indagini e dell'udienza

preliminare, osserva il rimettente, le fonti di prova acquisite

risultano sufficienti ai fini del rinvio a giudizio degli imputati,

per il reato loro contestato; ma riguardo alla norma incriminatrice

il giudice di merito prospetta dubbi di costituzionalità, rilevanti

in quanto non sussistono le condizioni per una pronuncia di non luogo

a procedere a norma dell'art. 425 cod. proc. pen.

3. - Il giudice rimettente osserva che stabilire una sanzione

penale per determinate condotte è indubbiamente una scelta che

compete al legislatore nella sua discrezionalità, della quale,

proprio in tema di incesto, storicamente risultano numerose

manifestazioni, ad esempio nella legislazione penale preunitaria.

Ma - prosegue il rimettente - è altrettanto vero che le scelte

del legislatore in materia di incriminazioni sono controllabili, in

sede di giudizio di costituzionalità, secondo il criterio di

ragionevolezza; un criterio, questo, che nell'ordinanza di rimessione

è individuato attraverso il testuale richiamo di enunciati della

Corte costituzionale che di esso hanno definito i contenuti,

relativamente alla materia della legge penale sostanziale: a)

la necessità che la previsione incriminatrice, anche se "...

presumibilmente idonea a raggiungere finalità statuali di

prevenzione, non produca, attraverso la pena, danni ai diritti

fondamentali dell'individuo ed alla società

sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenuti (e da ottenere)

... con la tutela dei beni e dei valori offesi" (così la sentenza

n. 409 del 1989, richiamata nella successiva n. 341 del 1994);

b) l'esigenza che "... la pena sia proporzionale al disvalore

del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio

adempia, nel contempo, alla funzione di difesa sociale e a quella di

tutela delle posizioni individuali".

Inoltre, il giudice a quo in relazione al parametro della

finalità rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, della

Costituzione), richiama la necessaria proporzione tra la qualità e

l'entità delle pene, da un lato, e l'offesa recata dal fatto,

dall'altro (secondo le indicazioni delle sentenze nn. 313 del 1990,

343 del 1993 e 341 del 1994). Nella verifica del rispetto del

canone di ragionevolezza, aggiunge il rimettente, sono stati inoltre

valorizzati dalla Corte elementi di indagine storico-comparatistica

(così nella sentenza n. 341 del 1994), ovvero è stata rilevata

l'incongruenza tra il comune sentire di un certo tempo - la

"coscienza sociale" - e l'incriminazione di certi fatti, e ciò sia

sul piano della quantità della pena (ancora la sentenza n. 341), sia

su quello della stessa tipologia dell'incriminazione (sentenza n. 519

del 1995). Alla luce di tali enunciati della giurisprudenza

costituzionale, il giudice di merito dubita, sul piano

costituzionale, che la compressione della libertà personale -

diritto inviolabile della persona (art. 13, primo comma, in relazione

all'art. 2 della Costituzione) - che consegue al reato in discorso

possa dirsi proporzionata e giustificata rispetto ai beni che la

fattispecie penale mira a tutelare. Quest'ultima, osserva il

giudice a quo non può certo dirsi dettata dalla ratio di evitare

relazioni sessuali tra consanguinei, poiché gli affini tali non

sono, né dall'obiettivo di tutela dell'unità e integrità della

famiglia in sé considerata, giacché la sanzione penale è

applicabile solo se alla condotta di incesto segue il "pubblico

scandalo", requisito in mancanza del quale - indipendentemente dalla

sua qualificazione giuridica come elemento della condotta o come

condizione obiettiva di punibilità ex art. 44 cod. pen. - l'incesto

non è punibile. Se ne desume, prosegue il rimettente, che

l'incriminazione in argomento, relativamente agli affini, assume

quale proprio oggetto di tutela l'obbligo di fedeltà coniugale, in

quanto il rapporto di affinità sorge come conseguenza di un rapporto

coniugale; e la fedeltà coniugale non è neppure tutelata in modo

assoluto, perché, come già accennato, è richiesto che si verifichi

il "pubblico scandalo", cosicché può dirsi conclusivamente che lo

scopo della fattispecie incriminatrice è quello della "tutela del

valore sociale che alla fedeltà coniugale viene attribuito". Ma

l'obbligo di fedeltà coniugale non potrebbe dirsi oggi un bene

fondamentale sul piano costituzionale, come dimostrerebbero le

pronunce della Corte in tema di reati di adulterio e di concubinato

(sentenze nn. 126 del 1968 e 147 del 1969); appare dunque

sproporzionato e irragionevole il sacrificio della libertà personale

rispetto a una ipotetica tutela di un sentimento collettivo di

riprovevolezza che, nel tempo attuale, non sembra più sostenibile,

posto che non vengono in rilievo né i legami di consanguineità né

l'unità familiare in sé considerata ma, al più, l'"immagine" del

contesto e dei rapporti familiari quali si presentano all'esterno. La

punizione dell'incesto tra affini risulta così rispondente a una

concezione che ha riguardo all'"apparire" della famiglia, vista come

cellula etica e autoritaria in seno a una società che tuttavia non

risponde più nel suo complesso a questa impostazione. Del resto,

più in generale non sembra al rimettente comunque possibile

giustificare oggi una sanzione penale solo alla stregua di concezioni

etiche o religiose, come dimostrerebbero le normative in tema di

divorzio, di aborto, di transessualità. Da ultimo, si osserva

nell'ordinanza di rinvio che la norma denunciata contiene una

ulteriore incongruenza: essa punisce il rapporto tra affini in linea

retta, ma non quello tra zio e nipote, che pure sono legati da

vincoli di sangue e che sono considerati, agli effetti della legge

penale, quali "prossimi congiunti" (art. 307, secondo comma, cod.

pen.). Considerato in diritto

1. - Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di

Salerno dubita della legittimità costituzionale dell'art. 564 del

codice penale, nella parte in cui punisce - con la reclusione da uno

a cinque anni - chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo,

commette incesto con un affine in linea retta. La disposizione

denunciata violerebbe gli artt. 2, 3, primo comma, 13, primo comma, e

27, terzo comma, della Costituzione.

Ad avviso del rimettente, l'incriminazione dell'incesto tra

affini in linea retta (nella specie: suocero e nuora) sarebbe viziata

per irragionevolezza sotto vari profili, con riferimento ai principi

che le norme costituzionali evocate esprimono e alla luce dei limiti

di discrezionalità del legislatore penale elaborati dalla

giurisprudenza di questa Corte. Il giudice rimettente,

innanzitutto, esclude che la ragion d'essere della figura di reato

prevista dall'art. 564, primo comma, del codice penale possa essere

individuata nell'intento di evitare una possibile commixtio

sanguinis. La fattispecie incriminatrice abbraccia infatti anche il

fatto commesso tra non consanguinei (gli affini in linea retta, per

l'appunto) e non quello fra zio e nipote, soggetti tra i quali esiste

invece un rapporto di consanguineità. Ad avviso del rimettente, poi,

essendo la punibilità dell'incesto subordinata al verificarsi del

pubblico scandalo, si dovrebbe escludere anche che il bene protetto

sia l'unità e l'integrità della famiglia come valore concreto.

Poiché l'incesto dal quale non derivi pubblico scandalo resta

confinato tra le relazioni interpersonali prive di rilevanza per la

legge penale, se ne dovrebbe inferire che la norma che lo prevede

come reato protegge esclusivamente l'immagine esteriore della

famiglia, in corrispondenza con una concezione etica e autoritaria

della famiglia stessa e della vita in società, non conforme al

sistema dei diritti di libertà previsti dalla Costituzione.

Sempre ad avviso del giudice rimettente, la norma denunciata

sarebbe altresì irragionevole per violazione del limite della

discrezionalità legislativa, tanto sotto il profilo della necessaria

proporzione tra il valore del bene protetto e il valore della

libertà individuale (artt. 13, primo comma, e 2 della Costituzione)

(sentenze nn. 409 del 1989 e 341 del 1994) quanto rispetto alla

finalità rieducativa della sanzione penale (art. 27, terzo comma,

della Costituzione): una sanzione - come sarebbe dimostrato dalle

sentenze nn. 126 del 1968 e 147 del 1969 di questa Corte, in materia

di adulterio - per sua natura incongrua, in generale, nel campo delle

relazioni affettive e sessuali, e, in particolare, come misura

sanzionatoria comminata a presidio della fedeltà coniugale, bene che

si potrebbe ritenere compromesso nel caso dell'incesto tra affini, in

relazione agli obblighi di questi verso i rispettivi coniugi. A

ciò sarebbe da aggiungere, sempre secondo il giudice rimettente, che

la norma denunciata non corrisponde, allo stato attuale del costume,

alla coscienza sociale, posto che la condotta punita, nel caso di

incesto tra affini, non interferisce con rapporti di consanguineità

e in generale non necessariamente attenta all'unità familiare.

2. - La questione non è fondata.

2.1. - L'art. 564 del codice penale punisce come incesto i

rapporti sessuali tra soggetti legati da vincoli di parentela o di

affinità, tenuti in modo che ne derivi pubblico scandalo.

Quale sia il "bene giuridico" protetto dalla norma è oggetto di

discussione già dal momento dell'elaborazione del codice penale.

È da escludere innanzitutto che esso consista nella difesa delle

relazioni familiari dalle prevaricazioni di natura sessuale.

L'incesto è atto di persone consenzienti, la violenza (effettiva o

presunta) rilevando rispetto ad altri reati, non a questo. È

altresì da escludere che la norma miri a proteggere la fedeltà

coniugale. Dai lavori preparatori risulta che il legislatore

dell'epoca fu mosso da un duplice interesse: l'uno, di natura

eugenetica (l'integrità e sanità della stirpe, nel linguaggio di

allora); l'altro, di natura familiare. La giustificazione obbiettiva

della norma, peraltro, non può essere individuata nel primo di tali

interessi. Non solo essa si baserebbe su un assunto - l'unione tra

consanguinei essere di per sé foriera di danni genetici - sul piano

scientifico dibattuto. Ma soprattutto, alla stregua di tale

giustificazione, non si comprenderebbe né l'inclusione nella

fattispecie di reato del rapporto sessuale tra soggetti, gli affini,

tra i quali non corrono legami di sangue, né l'irrilevanza della

procreazione, come fatto o come possibilità. La protezione di un

"bene eugenetico", ancorché preso in considerazione dal legislatore

del tempo, non può dunque essere assunta come ragion d'essere della

norma denunciata e ciò esclude che l'esame della questione di

legittimità costituzionale sottoposta alla Corte debba essere

impostato sotto un simile punto di vista. L'art. 564 del codice

penale, invece, offre protezione alla famiglia, come è testimoniato

dalla sua collocazione nel Titolo XI del Libro II del codice penale,

"Dei delitti contro la famiglia" (e non nell'abrogato Titolo X, "Dei

delitti contro la integrità e la sanità della stirpe"). Più

precisamente, in corrispondenza a un ethos le cui radici si perdono

lontano nel tempo, mira a escludere i rapporti sessuali tra

componenti della famiglia diversi dai coniugi: un'esclusione

determinata dall'intento di evitare perturbazioni della vita

familiare e di aprire alla più vasta società la formazione di

strutture di natura familiare. Non c'è nessuna ragione per

escludere che il legislatore possa dettare norme per il perseguimento

di queste finalità: finalità che non corrispondono solo a punti di

vista morali o religiosi circa la concezione della famiglia. E, allo

stesso modo, non c'è motivo di dubitare che al legislatore spetti

altresì il potere - da esercitare nell'ambito delle sue facoltà di

apprezzamento discrezionale, censurabili in sede di giudizio di

legittimità costituzionale nei soli limiti della manifesta

arbitrarietà - di valutare l'estensione dei tipi di relazione

familiare, cioè di definire i confini della famiglia nella specie

rilevante, in cui il divieto penalmente sanzionato viene fatto

operare. Sotto questo profilo - diversamente da ciò che si

dovrebbe ritenere se la ratio della norma denunciata fosse da

rinvenire nella protezione di un interesse eugenetico - non sembra

potersi dubitare che l'inclusione degli affini in linea retta tra i

soggetti i cui rapporti sessuali integrano il reato di incesto

rientri nell'ambito delle scelte discrezionali del legislatore che

questa Corte deve rispettare. Le ragioni anzidette conducono

così a ritenere l'infondatezza della questione di costituzionalità

sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il

profilo della ragionevolezza delle scelte del legislatore.

2.2. - Il giudice rimettente trae motivi di dubbio circa la

legittimità costituzionale dell'art. 564 del codice penale dalla

previsione del pubblico scandalo (non importa qui se elemento della

fattispecie o condizione obiettiva di punibilità: questione

discussa) per farne dipendere l'irrogazione della pena prevista. La

sanzione penale mirerebbe alla salvaguardia di un'immagine esteriore

della famiglia come valore astratto, al quale le posizioni dei

singoli sarebbero finalizzate e, se del caso, sacrificate. Si

potrebbe dire così: dalla norma penale, per il modo in cui è

strutturata, risulterebbe che lo stesso fatto di incesto, se

confinato nello spazio privato delle relazioni interpersonali, è

penalmente irrilevante; se viene invece a essere conosciuto

all'esterno provocando scandalo, solo allora assume rilievo penale. I

singoli colpiti dalla sanzione penale fungerebbero da mezzi; il fine

sarebbe la moralità, o la percezione sociale della moralità della

famiglia. Ma - questa è la conclusione del giudice rimettente - nel

sistema costituzionale fondato sulla priorità della persona rispetto

agli organismi sociali in cui si svolge la personalità, sono i

secondi a poter essere finalizzati alla prima, non viceversa.

L'opportunità della previsione del pubblico scandalo fu oggetto

di una certa divisione di opinioni e lo stesso Ministro guardasigilli

dell'epoca oscillò. Il Progetto preliminare del codice penale lo

menzionava solo come aggravante. Negli argomenti portati a favore

della soluzione adottata, non mancarono certo toni che avvalorano il

punto di vista del giudice rimettente, come quando si osservò,

ancora dal Ministro (Relazione del Guardasigilli sul Progetto

definitivo del codice penale - Libro II, punto n. 628) che aprire

l'adito a indagini nell'interno delle famiglie sarebbe stato

gravissimo per le "funeste conseguenze" che ne sarebbero derivate,

con "danno incalcolabile alla morale pubblica". Tuttavia, la scelta

alla fine prevalsa si può giustificare semplicemente come un non

irragionevole bilanciamento (non infrequente ove si abbia a che fare

con la vita familiare) tra l'esigenza di repressione dell'illecito e

la protezione della tranquillità degli equilibri domestici da

ingerenze intrusive, quali investigazioni della pubblica autorità

alla ricerca del reato (ricerca che in ipotesi potrebbe non avere

esito, derivando da informative infondate, pretestuose o

persecutorie). Una volta verificatosi il pubblico scandalo, però,

non vi è più ragione per frapporre ostacolo all'azione repressiva

dello Stato. Così ragionando, senza evocare impegnativi dilemmi

ideologici, si finisce per giustificare la scelta, conforme a quella

contenuta nel codice Zanardelli, compiuta dal legislatore penale del

1930 e per escludere la violazione dell'invocato art. 2 della

Costituzione.

2.3. - Deve essere altresì respinto il dubbio di

costituzionalità formulato in riferimento all'art. 13, primo comma,

in relazione all'art. 2 della Costituzione, sotto il profilo della

necessaria proporzione tra il valore del bene protetto dalla norma

penale e il valore della libertà individuale: dubbio prospettato dal

giudice rimettente sulla base della convinzione che la norma

denunciata, per avere incorporato l'elemento del pubblico scandalo,

sia posta a presidio di un mero modo di apparire dell'istituto

familiare. Una volta confutata - come si è fatto al punto precedente

- questa premessa, cade la possibilità di ragionare nei termini

proposti di esigenze di proporzionalità rispetto al valore della

libertà personale.

2.4. - Anche rispetto al principio della finalità rieducativa

della sanzione penale (art. 27, terzo comma, della Costituzione), la

questione di costituzionalità non è fondata. Il giudice rimettente

è scettico sulla possibilità che, quando siano in campo relazioni

affettive e sessuali, la pena detentiva possa di per sé promuovere

la rieducazione del condannato, secondo l'espressione e

l'intendimento della Costituzione.. Ricorda in proposito, a sostegno

della sua posizione, le sentenze di questa Corte nn. 126 del 1968 e

147 del 1969, in materia di adulterio: due decisioni di

incostituzionalità di norme penali, tuttavia, che facevano valere il

principio di uguaglianza e quindi difficilmente utilizzabili in

un'argomentazione circa il rapporto tra il tipo di pena e il tipo di

reato.

Sennonché, l'argomento speso dal giudice rimettente, rilevante

in sede di politica delle pene, andrebbe troppo in là se applicato

nel giudizio di costituzionalità sulle leggi. Esso assolutizza nella

sola rieducazione la funzione della pena e introduce una valutazione

sulla congruità del nesso tra tipo di reato e tipo di pena che,

potendosi applicare per qualunque fattispecie incriminatrice,

potrebbe finire per sconvolgere il sistema sanzionatorio penale. E

porterebbe all'assurda conclusione che, per fatti di possibile

rilevanza penale (come è l'incesto, alla stregua delle

considerazioni del punto 2.1.), possa accadere che non vi siano pene

idonee, per irraggiungibilità del risultato al quale, secondo

l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, esse devono tendere.

3. - Queste considerazioni portano a concludere che le censure

mosse dal giudice rimettente all'art. 564 del codice penale non si

basano su vizi rilevabili nel giudizio di legittimità costituzionale

ma si risolvono in critiche di opportunità alla norma, il cui

apprezzamento non compete a questa Corte, rientrando nella

discrezionalità del legislatore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 564 del codice penale (Incesto), sollevata, in riferimento

agli artt. 2, 3, primo comma, 13, primo comma, e 27, terzo comma,

della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale di Salerno con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:518 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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