Corte costituzionale

Sentenza n. 503/1989

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/11/1989 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 308 del codice

penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 14 febbraio

1989 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a

carico di Giuliani Antonio, iscritta al n. 233 del registro ordinanze

1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29,

prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale militare di Padova, chiamato a decidere in

merito alla richiesta di riesame dell'ordine di cattura emesso il 23

dicembre 1987 a carico di Giuliani Antonio, aveva, con ordinanza del

26 gennaio 1988, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 314 del codice

penale militare di pace, in forza del quale, se non obbligatoria a

norma dell'art. 313, "è sempre consentita l'emissione di mandato (o

ordine) di cattura contro l'imputato di qualsiasi reato militare non

colposo, con l'unica eccezione dei reati di duello (artt. 201 e 211

c.p.m.p.)", di modo che proprio "in forza del citato art. 308 è

consentita l'emissione del provvedimento restrittivo della libertà

personale per il reato attribuito al Giuliani, nonostante la pena per

esso prevista non sia che la reclusione militare da sei mesi a due

anni".

Questa Corte, con ordinanza n. 4 del 1989, considerato che il

Giuliani era stato sottoposto a privazione della libertà personale

in seguito ad arresto in flagranza e che la sua cattura era comunque

obbligatoria ex art. 308 del codice penale militare di pace,

dichiarava inammissibile la questione allora proposta.

2. - Riavuti gli atti, il Tribunale militare di Padova ha

sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52, ultimo comma,

della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 308 del

codice penale militare di pace.

L'indiscriminato obbligo di arresto nella flagranza di ogni reato

militare (eccettuate soltanto le contravvenzioni di cui agli artt.

150 e 154 D.P.R. 14 febbraio 1964 n. 237), stabilito dalla norma

denunciata, contrasterebbe, anzitutto, con l'art. 13, terzo comma,

della Costituzione, venendo ad accomunare nell'identico trattamento

limitativo della libertà personale qualsiasi tipo di reato, "senza

distinzione alcuna sulla base del bene giuridico tutelato, o della

quantità della pena edittale, o della procedibilità d'ufficio o a

richiesta del comandante", così da non soddisfare i requisiti della

"necessità e urgenza".

L'art. 308 violerebbe, poi, l'art. 3 della Costituzione, e sotto

un duplice profilo: per un verso, perché attribuisce al militare che

commetta un reato militare un trattamento più severo rispetto a

quanto previsto dagli artt. 235 e 236 del codice di procedura penale

e, per un altro verso, perché - stando alla giurisprudenza della

Corte di cassazione - nel caso di connessione di reati militari con

reati comuni risulterebbero applicabili, anche con riferimento al

reato militare, le più liberali disposizioni del codice di procedura

penale. Tali disparità di trattamento non potrebbero essere

giustificate dal particolare rigore richiesto per le esigenze di

tutela delle Forze armate e, quindi, dalle peculiarità inerenti

all'esercizio della funzione di polizia giudiziaria e dell'azione

penale: esigenze del genere hanno senza dubbio un qualche fondamento,

ma possono trovare una risposta sia nel fatto che, in assenza della

norma impugnata, per i più gravi reati militari opererebbero gli

artt. 235 e 236 del codice di procedura penale sia nella

constatazione che la polizia giudiziaria militare sarebbe tuttora

vincolata ad attuare determinati interventi nella flagranza di

qualsiasi reato militare.

Infine, la disciplina censurata si porrebbe in contrasto con gli

artt. 2 e 52, ultimo comma, della Costituzione, dovendo il

procedimento penale militare svolgersi nel rispetto dei princìpi

fondamentali della Carta costituzionale, soprattutto quando a venire

in considerazione è il diritto di libertà personale, tanto è vero

che per tale ragione la Corte ha dichiarato l'illegittimità

dell'art. 309 del codice penale militare di pace (v. sentenza n. 74

del 1985).

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20, prima serie speciale, del

17 maggio 1989.

Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Secondo l'Avvocatura, la "specialità" del reato militare rispetto

al reato comune renderebbe non irrazionale la diversità di

disciplina voluta dal legislatore in tema di arresto in flagranza

"per quel che attiene alla 'soglia' di punibilità cui è riconnessa

l'operatività dell'istituto". Una "soglia", comunque, già altre

volte superata dallo stesso legislatore comune con la previsione

dell'arresto sia per reati contravvenzionali sia anche al di fuori

dei casi di flagranza (fattispecie, quest'ultima, ritenuta non

illegittima dalla Corte: v. sentenza n. 64 del 1977).

Quanto alla disparità di trattamento derivante dalla connessione

fra reati di competenza del giudice ordinario e reati di competenza

del giudice militare, la questione sarebbe inammissibile, non

essendosi tale ipotesi in alcun modo verificata nella specie (v.

ordinanza n. 4 del 1989, emessa nel procedimento a quo). Considerato in diritto

1. - Il Tribunale militare di Padova denuncia a questa Corte le

"gravi illegittimità che sembrano caratterizzare" l'art. 308 del

codice penale militare di pace, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e

52 della Costituzione.

2. - L'ordinanza di rimessione lamenta, innanzi tutto, la

violazione dell'art. 13, terzo comma, della Costituzione, là dove

viene sancito il principio che "l'autorità di polizia può adottare

provvedimenti restrittivi solo 'in casi eccezionali di necessità ed

urgenza, indicati tassativamente dalla legge". L'art. 308 del codice

penale militare di pace non rispetterebbe tale principio, imponendo

agli ufficiali di polizia giudiziaria militare "il generale obbligo"

di "procedere ad arresto nella flagranza di qualsiasi reato militare

punibile con pena detentiva o con pena più grave, in tal modo

praticamente riferendosi ad ogni reato militare (eccettuate le

contravvenzioni di cui agli artt. 150 e 154 D.P.R. 14 febbraio 1964

n. 237)".

3. - Più precisamente, la questione così enunciata ha quale

oggetto il primo comma dell'articolo censurato. È in forza di tale

comma, infatti, che "Le persone indicate nell'art. 301" dello stesso

codice penale militare di pace (cioè, le persone preposte alle

funzioni di polizia giudiziaria militare) "devono procedere o far

procedere all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un reato

militare, punibile con pena detentiva o con pena più grave",

restando irrilevante il peraltro pleonastico inciso finale, che si

preoccupa di mantenere "ferma la osservanza dei modi prescritti dai

regolamenti per l'accesso in luoghi militari".

4. - La questione è fondata.

Senza porre menomamente in discussione la tassatività

dell'indicazione dei casi di arresto in flagranza da parte del

legislatore penale militare, il giudice a quo non nega che i

requisiti della "necessità ed urgenza" del provvedimento restrittivo

si possano "indurre presuntivamente" dalla stessa situazione di

flagranza di reato, ma per aggiungere subito dopo che, "quando,

tuttavia, l'arresto, come avviene per l'art. 308, debba essere

inderogabilmente adottato in presenza di qualsiasi reato",

l'attualità insita nella flagranza "non appare più da sola idonea a

soddisfare l'accennato requisito della "necessità ed urgenza'".

Invero, se, trattandosi di arresto obbligatorio in flagranza, gli

estremi della necessità ed urgenza "vanno considerati in relazione

alle esigenze dell'acquisizione e della conservazione delle prove"

(v. sentenza n. 3 del 1972, pure per i richiami alla sentenza n. 173

del 1971; cfr., inoltre, sentenza n.79 del 1982), nonché

all'assoggettabilità dell'arrestato a giudizio direttissimo (v.

sentenza n. 126 del 1972) - finalità tutte perseguibili soltanto

attraverso l'immediato intervento dell'autorità di polizia in

temporanea vece dell'autorità giudiziaria, lontana normalmente dalla

flagranza o quasi flagranza dei reati - altrettanto non si può dire

per il requisito dell'"eccezionalità".

È questo, non quelli, a risultare carente allorché l'arresto in

flagranza venga prescritto dal legislatore nei confronti di qualsiasi

reato rientrante nello speciale sistema sanzionatorio cui la norma

sull'arresto si riferisce, tanto da assurgere ad aspetto

caratterizzante del sistema stesso. Non si può certo parlare di

"casi eccezionali di necessità ed urgenza" a fronte di una normativa

che, in nome della necessità ed urgenza "inducibili", o meglio

deducibili, dalla flagranza di reato, impone sempre l'arresto di

polizia in presenza di essa, sì da farne una situazione talmente

generalizzata da ricomprendere tutti i reati previsti dal codice

penale militare di pace. Né bastano le due contravvenzioni punibili

con la sola pena pecuniaria - menzionate dalla medesima ordinanza

come le uniche ipotesi di reato militare non punibile con pena

detentiva o più grave (artt. 150 e 152 d.P.R. 14 febbraio 1964, n.

237) - a modificare, rovesciandoli, i termini della situazione. A

parte l'opinione (non condivisa dal giudice a quo) di chi, in seguito

alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ritiene depenalizzate anche le

suddette contravvenzioni, si tratterebbe pur sempre di violazioni

che, per il fatto di non contemplare l'irrogazione finale di una pena

detentiva, non potrebbero comunque giustificare l'adozione di misure

restrittive della libertà personale né da parte dell'autorità di

polizia né da parte dell'autorità giudiziaria (v. sentenze n. 215

del 1983 e n. 39 del 1970).

La conclusione può essere soltanto una: l'art. 308, primo comma,

del codice penale militare di pace, nell'allontanarsi dalla regola

ordinaria - contrassegnata in materia di restrizioni della libertà

personale dal principio generale dell'intervento preventivo

dell'autorità giudiziaria (v. sentenza n. 64 del 1977) - difetta del

requisito dell'eccezionalità richiesto dall'art. 13, terzo comma,

della Costituzione. Un tale requisito non può certo consentire che

alla riserva di giurisdizione posta dal secondo comma dello stesso

articolo siano apportate deroghe aventi una sfera di applicabilità

talmente ampia ed esaustiva da tradursi, a loro volta, in regola

assoluta, così collocandosi agli antipodi di ciò che si intende per

eccezionalità (v. sentenza n. 74 del 1985).

5. - La conclusione raggiunta dispensa dall'esaminare, perché

assorbiti in essa, gli altri motivi di illegittimità prospettati dal

giudice a quo, a cominciare dalla disparità di trattamento ravvisata

nel " diverso e più liberale contenuto degli artt. 235 e 236 c.p.p.,

a danno del militare che commetta un reato militare". Le conseguenze

della declaratoria di illegittimità dell'art. 308, primo comma, sono

evidenti: a determinare i casi di arresto in flagranza nei confronti

di reati militari commessi da militare non potranno che essere, allo

stato della legislazione, le disposizioni del diritto processuale

penale ordinario (artt. 380 e 381 del codice di procedura penale del

1988, subentrati agli artt. 235 e 236 del codice di procedura penale

del 1930). Il dettato dell'art. 261, prima parte, del codice penale

militare di pace è lineare in proposito: "Salvo che la legge

disponga diversamente, le disposizioni del codice di procedura penale

si osservano anche per i procedimenti davanti ai tribunali militari".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 308, primo

comma, del codice penale militare di pace.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1989.

Il Presidente e redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:503 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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