Corte costituzionale

Sentenza n. 5/1964

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/02/1964 · relatore Aldo Sandulli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge

23 gennaio 1963, n. 2, e dell'art. 6 del D.P.R. 24 gennaio 1963, n. 5,

riguardanti la concessione di amnistia e indulto, promosso con

ordinanza emessa il 25 febbraio 1963 dal Pretore di Roma nel

procedimento penale a carico di Campi Luciano, iscritta al n. 106 del

Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 153 dell'8 giugno 1963.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica dell'11 dicembre 1963 la relazione del

Giudice Aldo Sandulli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza del 25 febbraio 1963, emessa nel procedimento penale

a carico di Campi Luciano, imputato del delitto previsto dall'art. 55

del T.U. per la finanza locale (R.D. 14 settembre 1931, n. 1175), il

Pretore di Roma ha rimesso a questa Corte la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6 della legge 23 gennaio 1963, n. 2, e del

D.P.R. 24 gennaio 1963, n. 5 - riguardanti la concessione di amnistia

e indulto - in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

In base alle disposizioni impugnate l'amnistia e l'indulto in esse

previsti per i reati finanziari furono subordinati alla condizione che

"trattandosi del mancato pagamento del diritto o del tributo evaso", il

trasgressore effettuasse il pagamento entro 120 giorni dalla data di

entrata in vigore del decreto di concessione dell'amnistia e

dell'indulto.

Il Pretore ha osservato che, mentre l'Amministrazione dispone di

validi mezzi esecutivi per perseguire le evasioni, l'anzidetta

condizione comporterebbe "una sostanziale e intollerabile diversità di

trattamento fra il contribuente che sia in grado di pagare il tributo e

quello invece che non ne abbia i mezzi". Perciò ha ritenuto che,

subordinando la concessione dell'amnistia e dell'indulto a tale

condizione, le disposizioni impugnate sarebbero lesive del principio di

eguaglianza.

L'ordinanza è stata notificata al Presidente del Consiglio dei

Ministri il 7 marzo 1963, all'imputato l'8 marzo e al Procuratore della

Repubblica presso il Tribunale di Roma il 6 maggio; è stata comunicata

ai Presidenti dei due rami del Parlamento il 12 marzo 1963; è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 1963.

Nel giudizio innanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocato

generale dello Stato, con atto depositato il 27 marzo 1963.

Premesso che le disposizioni impugnate hanno costante rispondenza

nei precedenti casi di amnistia ed indulto per i reati finanziari, e

che esse riguardano i soli reati finanziari i quali comportino

un'evasione tributaria, l'Avvocato dello Stato osserva che, siccome le

imposte si collegano necessariamente a una capacità contributiva, è

istituzionalmente da escludere che la condizione del pagamento del

tributo, alla quale le disposizioni impugnate subordinano la

possibilità che i responsabili di un'evasione tributaria beneficino

del provvedimento di clemenza, venga a realizzare un'ingiusta

discriminazione tra i vari soggetti dell'ordinamento.

Sottolinea poi la diversità del caso in esame rispetto alle

disposizioni - dichiarate illegittime da questa Corte - che enunciavano

la regola solve et repete: mentre queste ultime impedivano ai non

abbienti di far affermare in giudizio l'inesistenza di una obbligazione

tributaria che l'Amministrazione pretendeva dover gravare su di essi,

le disposizioni ora impugnate escludono infatti dal beneficio della

clemenza soltanto coloro i quali si siano effettivamente resi

responsabili del mancato assolvimento di una obbligazione tributaria.

Conclude pertanto per la dichiarazione di infondatezza della questione

proposta dal Pretore di Roma.

All'udienza di trattazione della causa l'Avvocato dello Stato si è

riportato alle riferite deduzioni e conclusioni. Considerato in diritto :

1. - La Corte non ritiene fondata la questione di legittimità

costituzionale rimessale dal Pretore di Roma circa la compatibilità

con l'art. 3 della Costituzione delle disposizioni dell'art. 6 della

legge 23 gennaio 1963, n. 2, e dell'art. 6 del D.P.R. 24 gennaio 1963,

n. 5, le quali, per i reati finanziari in cui si sia avuto il mancato

pagamento di un tributo, subordinano la concessione dell'amnistia al

pagamento del tributo "evaso". Non è esatto, infatti, che esse

determinino un'ingiusta sperequazione tra soggetti più abbienti e

soggetti meno abbienti.

La subordinazione dell'applicazione del beneficio dell'amnistia e

dell'indulto, nei confronti di coloro i quali siano incorsi in reati

consistenti nell'evasione di un tributo, alla condizione del pagamento

del tributo "evaso" ricorre nella generalità dei provvedimenti (meno

frequenti degli altri provvedimenti di clemenza), coi quali vengono

concessi l'amnistia e l'indulto per reati in materia finanziaria

(vedansi l'art. 2, nn. 3-4, del D.P.R. 31 gennaio 1948, n. 109, l'art.

3, n. 3, del D.P.R. 28 febbraio 1948, n. 138, l'art. 4, comma quarto,

n. 1, del D.P.R. 19 dicembre 1953, n. 922, gli artt. 9, 10, 1 del

D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460). Per i reati in questione il legislatore

considera cioè costantemente prevalente sull'interesse generale

all'esercizio della straordinaria clemenza l'interesse della pubblica

finanza alla immediata riscossione dei tributi.

Tale costante orientamento legislativo non può esser considerato

in contrasto col principio di eguaglianza.

E vero che comunemente l'obbligo di pagare il tributo sorge prima

che l'accertamento del debito tributario e della misura di esso sia

diventato inoppugnabile; e che quindi un soggetto può essere

legittimamente sottoposto a procedimento penale per essersi sottratto

al pagamento di un tributo prima che sia irrevocabilmente certo che

egli sia debitore della pubblica finanza e che sia perciò un evasore

fiscale. Ma, come non può plausibilmente affermarsi che il far sorgere

l'anzidetto obbligo in quel certo momento - cosa che ha la sua

giustificazione nelle superiori e indilazionabili esigenze della

finanza pubblica - contrasti col principio di eguaglianza, del pari non

può plausibilmente affermarsi che con quest'ultimo contrasti il fatto

che, per i reati consistenti nell'essersi sottratti a quell'obbligo, il

beneficio della clemenza straordinaria dello Stato sia condizionato,

per tutti indistintamente coloro che avevano da rispettarlo, alla

osservanza, sia pur tardiva, dell'obbligo stesso.

2. - A parte ciò, può notarsi, per quanto riguarda le persone

meno abbienti eventualmente imputate di essersi sottratte al pagamento

di un tributo nonostante che in realtà non fossero soggette

all'imposizione, che nessun apprezzabile pregiudizio può derivar loro

dalla mancata applicazione dell'amnistia o dell'indulto, avendo esse

diritto a esser prosciolte, nel giudizio, per insussistenza del reato

(artt. 21, ultimo comma, e 22 della legge 7 gennaio 1929, n. 4). Per

quanto riguarda poi i soggetti meno abbienti effettivamente incorsi

nell'illecito penale, può notarsi che il mancato godimento della

straordinaria clemenza dello Stato in caso di omesso pagamento del

tributo dovuto trova razionale e adeguata giustificazione nella

priorità dell'esigenza della finanza pubblica, alla cui soddisfazione

- proprio in omaggio al principio di eguaglianza - ogni cittadino, del

quale sia stata constatata (non importa se con riferimento a una

situazione permanente o a un singolo accadimento) una certa capacità

contributiva, ha il dovere di non sottrarsi (art. 53 della

Costituzione).

Con la sentenza n. 45 del 1963 questa Corte ebbe ad affermare che

non urta contro il principio di eguaglianza una disposizione la quale

subordini l'esercizio di un diritto al fatto che il soggetto sia in

regola con gli obblighi tributari, cui, per godere di quel diritto,

egli avrebbe dovuto assolvere; e pose in risalto che, collegandosi

necessariamente il tributo alla capacità contributiva (art. 53 della

Costituzione), sarebbe impossibile ritenere che in tal modo si venga a

operare una ingiusta discriminazione tra ricchi e poveri. Se ogni

tributo presuppone una capacità contributiva, e cioè una capacità

economica adeguata all'obbligazione tributaria, è fuori luogo, quando

non venga contestata tale corrispondenza, lamentare in casi del genere

la violazione del principio di eguaglianza.

Il precedente non è senza significato ai fini della risoluzione

del caso in esame, nel quale il legislatore ha voluto escludere dal

beneficio della clemenza i reati in materia tributaria di quei soggetti

che, pur avendo, al momento cui il tributo si riferisce, la capacità

economica, e quindi contributiva, richiesta dalla legge, si siano

sottratti all'adempimento della relativa obbligazione, senza provvedere

neanche in un secondo tempo al soddisfacimento di essa, che l'art. 53

della Costituzione configura come dovere fondamentale di ogni

cittadino.

3. - Neanche potrebbe esser considerato lesivo del principio di

eguaglianza il fatto che le disposizioni impugnate sono tali da

escludere dalla clemenza elargita persino soggetti - quali, per

esempio, i responsabili d'imposta - diversi dai debitori del tributo,

allorché, per avventura, i soggetti stessi non siano abbienti. Se la

legge chiama quei soggetti a rispondere del mancato pagamento del

tributo, è perfettamente coerente che la loro responsabilità non

venga meno fin quando l'obbligazione tributaria non sia stata assolta,

e che essi non fruiscano di una clemenza maggiore di quella di cui sono

ammessi a godere i soggetti principali dell'obbligo tributario;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara infondata la questione di legittimità, proposta con

l'ordinanza indicata in epigrafe, dell'art. 6 della legge 23 gennaio

1963, n. 2, e dell'art. 6 del D.P.R. 24 gennaio 1963, n. 5, riguardanti

la concessione di amnistia e indulto, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1964:5 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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