Art. 6 — Condizioni per la concessione dei benefici per i reati finanziari

Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto per i reati finanziari siano subordinati altresi' alla condizione che il trasgressore, trattandosi di mancato pagamento del diritto o del tributo evaso, paghi il diritto o il tributo stesso nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, salvo che la merce oggetto del reato sia stata interamente sequestrata.

Testo vigente dal 24 gennaio 1963

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 5/1964

    Questione infondata
    1 febbraio 1964

    In riferimento all'art. 3 della Costituzione, non è fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni contenute nell'art. 6 legge 23 gennaio 1963, n. 2, e nell'art. 6 D.P.R. 24 gennaio 1963, n. 5. Infatti, la subordinazione, disposta da tali norme in coerenza con un tradizionale orientamento del legislatore in materia, della concessione dell'amnistia pei reati finanziari al pagamento del tributo evaso, non determina violazione del principio di eguaglianza mediante un'ingiusta sperequazione tra soggetti più abbienti e soggetti meno abbienti, perché essa si applica indistintamente a tutti coloro che avevano l'obbligo di pagare il tributo; non arreca pregiudizio a quegli imputati i quali, non essendo, in realtà, soggetti all'imposta, avranno diritto ad essere presciolti in giudizio, per insussistenza del reato; trova, infine, la sua razionale ed adeguata giustificazione nella priorità dell'esigenza della finanza pubblica, alla cui soddisfazione, proprio in omaggio al principio di eguaglianza, ogni cittadino, del quale sia constatata una certa capacità contributiva, ha il dovere di non sottrarsi (art. 53 Cost.). Siffatte considerazioni valgono anche allorché si tratti di soggetti - quali i debitori d'imposta - diversi dai debitori di tributo: se la legge chiama quei soggetti a rispondere del mancato pagamento del tributo, è perfettamente coerente che la loro responsabilità non venga meno fino a quando l'obbligazione tributaria non sia stata assolta e che non fruiscano di una clemenza maggiore di quella di cui sono ammessi a godere i soggetti principali dell'obbligo tributario. - S. n. 45/1963.

    Art. 6 Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-01-23;2~art6 · fonte del testo

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