Articolo abrogato dalla l. 21 ottobre 2005, n. 219.
Abrogato dal 11 novembre 2005
Articolo abrogato dalla l. 21 ottobre 2005, n. 219.
Abrogato dal 11 novembre 2005
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Per effetto della dichiarazione di parziale illegittimità dell'art. 11, comma primo, della legge 4 maggio 1990, n. 107 (ved. massima H) anche l'art. 12, quarto comma, concernente le proposte al Ministro della sanità da parte della commissione ivi prevista, e l'art. 24, vanno riconosciuti illegittimi, ma soltanto per l'aspetto strettamente conseguenziale all'accoglimento parziale della questione relativa all'art. 11, primo comma, e quindi limitatamente all'inciso, che figura in entrambe, "di indirizzo e coordinamento". Riguardo all'art. 24 va tuttavia precisato che la permanente vigenza - che esso prevede - delle disposizioni, non incompatibili con la nuova legge, del vecchio regolamento esecutivo (d.P.R. n. 1256 del 1971) adottato per la precedente legge sul sangue (legge n. 562 del 1967), va intesa nei limiti in cui esse siano applicabili, e ciè nei limiti in cui non sussistano nella stessa materia leggi regionali.
Art. 11 Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati · Art. 24 Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati · Art. 1 Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati · Art. 117 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1990
Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 1991 al 11 novembre 2005. 79 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: E' abrogata la legge 14 luglio 1967, n. 592, fatte salve le posizioni soggettive gia' costituite alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'articolo 11 della predetta legge n. 592 del 1967. Sino alla data di emanazione delle norme di indirizzo e coordinamento, di cui all'articolo 11, comma 1, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256. 1aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1990-05-04;107~art24 · fonte del testo
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