Corte costituzionale

Sentenza n. 482/1991

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/12/1991 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 9 gennaio

1991, n. 9 recante (Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico

nazionale; aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed

elettrodotti, idrocarburi e geotermia; autoproduzione e disposizioni

fiscali) promossi con ricorsi della provincia autonoma di Bolzano,

della regione autonoma della Valle d'Aosta e della provincia autonoma

di Trento notificati il 15 febbraio 1991, depositati in cancelleria

il 20, 22 e 25 febbraio 1991 ed iscritti rispettivamente ai nn. 5, 8

e 10 del registro ricorsi 1991;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 1991 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la provincia

autonoma di Bolzano, Gustavo Romanelli per la regione autonoma della

Valle d'Aosta, Valerio Onida per la provincia autonoma di Trento e

l'avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del consiglio

dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con tre distinti ricorsi le province autonome di Trento e di

Bolzano e la regione autonoma Valle d'Aosta hanno impugnato alcuni

articoli della legge 9 gennaio 1991 n. 9 (Norme per l'attuazione del

nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali

idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia,

autoproduzione e disposizioni fiscali), assumendo la violazione di

diversi parametri costituzionali;

In particolare, la provincia autonoma di Trento - ricordata la

propria competenza legislativa primaria e le conseguenti attribuzioni

amministrative in materia di "miniere" (artt. 8, n. 14, e 16 dello

statuto speciale approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670) e

ricordato altresì che le miniere appartengono al proprio patrimonio

indisponibile (artt. 67 e 68 dello statuto), ai sensi, oltreché

delle citate disposizioni statutarie, anche delle norme di attuazione

nella specifica materia (d.P.R. 15 luglio 1988 n. 300 - art. 1) e che

inoltre detta materia è già stata disciplinata, nel proprio

territorio, dalla legge della regione Trentino Alto Adige 21 novembre

1958 n. 28 (Disciplina delle ricerche e delle coltivazioni di

idrocarburi liquidi e gassosi), ancora applicabile nell'ambito

provinciale per effetto dell'art. 106 dello statuto - denuncia gli

artt. 3, primo e terzo comma, 5, primo comma, e 6, primo comma, della

legge n.9 sopra richiamata che, con indebita avocazione,

attribuiscono alla competenza statale il rilascio dei permessi di

prospezione e di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, dettando

norme di procedura che riservano alla provincia autonoma, a fronte di

competenze costituzionalmente garantite, un ruolo meramente

consultivo, del tutto parificato a quello delle regioni a statuto

ordinario prive di attribuzioni costituzionali nel settore delle

miniere;

In via cautelativa, la medesima provincia autonoma impugna

altresì l'art. 9 della legge che, nulla precisando circa la

competenza al rilascio dei permessi di coltivazione degli

idrocarburi, ove debba interpretarsi nel senso di una analoga

attribuzione di funzioni all'autorità statale (ministero

dell'industria), lederebbe anch'esso le medesime competenze

provinciali costituzionalmente garantite;

2. - Avverso i medesimi articoli della legge n. 9 del 1991 si

appuntano le censure contenute nella prima parte del ricorso della

provincia autonoma di Bolzano la quale, svolgendo considerazioni

analoghe, lamenta la violazione delle proprie competenze statutarie

in materia di tutela del paesaggio, miniere, alpicoltura e parchi,

lavori pubblici (art. 8, nn. 6,14,16,17, dello statuto) e la

illegittima sovrapposizione delle norme impugnate alla disciplina

legislativa adottata con legge provinciale 10 novembre 1978, n. 67;

La stessa provincia autonoma impugna, poi, gli artt. 16 e 17,

secondo comma, lett b), della legge che, riservando al ministro

dell'industria i provvedimenti di concessione e di autorizzazione per

la costruzione e la gestione di stabilimenti ed opere varie

riguardanti la lavorazione e il deposito di oli minerali, consentono

alla ricorrente di esprimere soltanto un parere su tali provvedimenti

statali e demandano ad un regolamento governativo di fissare un

termine perentorio, trascorso il quale il parere si intenderà

comunque adottato dalla provincia in senso favorevole. Le norme

impugnate, ad avviso della ricorrente, inciderebbero sulle competenze

provinciali in materia di urbanistica e piani regolatori, di tutela

del paesaggio, di lavori pubblici (art. 8, nn. 5,6,17, dello statuto)

nonché di commercio e di incremento della produzione industriale

(art. 9, nn. 3 e 8, dello statuto);

In subordine la ricorrente osserva che, anche a voler riconoscere

allo Stato la competenza ad emanare i provvedimenti concessori ed

autorizzatori in questione, si avrebbe nella materia il concorso di

competenze provinciali, anche di tipo esclusivo, per la incidenza

delle concessioni di costruzione degli stabilimenti industriali de

quibus sulle scelte urbanistiche e di tutela del paesaggio. E tale

concorso, secondo il costante insegnamento del giudice delle leggi,

postula necessariamente la cooperazione tra i due enti da realizzarsi

esclusivamente attraverso lo strumento dell'intesa, il solo idoneo a

salvaguardare la competenza provinciale e non suscettibile di essere

sostituito da un semplice parere, obbligatorio ma non vincolante;

Ancora la provincia autonoma di Bolzano denuncia l'ottavo comma

dell'art. 20 della legge citata, che, stabilendo che il ministro dei

lavori pubblici, di concerto con quello dell'industria e sentito

l'ENEL, possa, su semplice istanza del concessionario, concedere la

proroga delle concessioni di grande derivazione idroelettrica nei

casi di rinuncia dell'ENEL alla facoltà di subentro ai concessionari

scaduti (ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 7 agosto

1982 n. 529), lederebbe le competenze provinciali in materia di

servizi pubblici (art. 8, n. 19, statuto), nonché di utilizzazione

di acque pubbliche (art. 9, n. 9, statuto) e sarebbe altresì

incompatibile con la disciplina stabilita in materia dagli artt. 12 e

13 dello statuto e dalle relative norme di attuazione (d.P.R. n. 381

del 1974 -art. 11, e d.P.R. n. 235 del 1977);

L'incostituzionalità rileverebbe sotto tre distinti e concorrenti

profili: in primo luogo perché la proroga sarebbe disposta in modo

pressoché automatico, in base alla sola istanza del titolare della

concessione; in secondo luogo perché non sarebbe previsto per gli

enti locali di poter subentrare ai concessionari; ed infine perché

la procedura dettata non prevederebbe la necessaria intesa con la

provincia ricorrente;

In proposito gli artt. 12 e 13 dello statuto e le relative norme

di attuazione sopra richiamate dettano una disciplina di particolare

favore per il subentro degli enti locali nelle preesistenti

concessioni e detto subentro risulterebbe precluso dalla previsione

della proroga delle concessioni;

In subordine la ricorrente sostiene che, anche ammesso che le

citate norme statutarie non precludano di per sé una proroga delle

concessioni, certamente esse impongono che alla scadenza delle stesse

gli enti locali possano almeno concorrere con gli autoproduttori e

con l'ENEL per poter subentrare nelle concessioni. Ma, ad avviso

della ricorrente, detto concorso verrebbe ora precluso dalla

procedura dettata dalla norma impugnata e comunque sulla domanda di

concessione, da un canto, non sarebbe prevista la necessaria intesa

con la provincia (come invece è stabilito dall'art. 13, ultimo

comma, dello statuto) e, dall'altro, non sarebbe salvaguardata la

possibilità per la provincia medesima di presentare "osservazioni ed

opposizioni", come disposto dall'art. 12, primo comma, dello statuto;

Da ultimo, la disciplina impugnata (art. 20, ottavo comma),

pretendendo di derogare alle previsioni sempre degli artt. 12 e 13

dello statuto, oltreché delle specifiche norme di attuazione, si

porrebbe altresì in contrasto sia con l'art. 104, primo comma, dello

statuto, che detta una procedura particolare per le modifiche del

citato art.13, da attuarsi con legge ordinaria dello Stato soltanto

"su concorde richiesta del governo e .. delle .. province", il che

nella specie non è avvenuto, sia con l'art. 107 del medesimo

statuto, ai sensi del quale alle modifiche delle norme di attuazione

si provvede previa consultazione obbligatoria della commissione

paritetica all'uopo prevista;

3. - La regione autonoma Valle d'Aosta ha chiesto nel suo ricorso

che siano dichiarati costituzionalmente illegittimi "l'art. 1; gli

artt. 3 e ss.; gli artt. 20-24" della legge n. 9 del 1991, per

violazione degli artt. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 dello statuto nonché

dell'art. 3 della Costituzione;

La ricorrente ricorda che l'art. 3, lett. d), dello statuto le

riconosce competenza legislativa "di carattere concorrente ed

attuativo" in tema di disciplina dell'utilizzazione delle acque

pubbliche ad uso idroelettrico", e che gli artt. 5 e seguenti del

medesimo statuto le assegnano una speciale posizione in materia di

acque pubbliche, disponendo l'acquisizione al demanio regionale di

tutte le "acque pubbliche ad uso di irrigazione e potabile (art. 5,

ultimo comma) e la concessione gratuita alla regione di tutte le

altre acque pubbliche, escluse solo quelle già oggetto di

provvedimento di utilizzazione anteriormente al 7 settembre 1945 e

fermo restando, anche per queste ultime, il subentro della regione

alla scadenza dei detti provvedimenti (art. 7). È altresì previsto

che le concessioni non utilizzate alla data predetta passino alla

regione che, pur non potendo cederle, ne può far oggetto di sub-concessione secondo una speciale procedura (art. 8);

Analoghe disposizioni sono dettate in materia di miniere dall'art.

11 delle medesime disposizioni statutarie);

Ciò premesso, la ricorrente denuncia che le norme impugnate,

oltre ad ignorare la speciale posizione riconosciutale dallo statuto,

avrebbero altresì violato l'art. 3 della Costituzione avendo solo in

determinate ipotesi previsto l'obbligo di assumere il parere della

regione, viceversa non previsto in un complesso di altre ipotesi (in

specie in materia di concessioni idroelettriche), nelle quali

egualmente necessario apparirebbe il suddetto parere;

In particolare la regione lamenta che l'art. 1 della legge, prevedendo l'emanazione di norme statali regolamentari in materia di procedure per le concessioni o le varianti di concessioni di

"derivazione d'acqua" per la produzione di energia elettrica,

oltreché in materia di procedure per l'autorizzazione di

elettrodotti, e pur facendo salvo "l'intervento", nelle procedure,

delle amministrazioni competenti per la legislazione vigente, omette

di dettare qualunque disposizione "per le acque pubbliche esistenti

nella regione" e di riconoscere "alcun intervento della regione"

nelle relative procedure, nonostante la posizione formale di sub-concessionaria delle acque pubbliche esistenti nel proprio

territorio, posizione attributaria di un complesso di poteri. Tra

l'altro, l'art. 8 dello statuto stabilisce che l'utilizzazione delle

acque della regione debba avvenire secondo un piano concordato in un

comitato misto, composto di rappresentanti statali e regionali;

Per quanto riguarda, poi, la materia degli idrocarburi e la

geotermia, le previsioni degli "artt. 3 ss." lederebbero, sempre ad

avviso della ricorrente, le competenze legislative regionali di tipo

esclusivo in tema di tutela del paesaggio (art. 2, lett. q), dello

statuto), necessariamente compromesse dall'attività, seppure

eventuale nel territorio regionale, di prospezione, ricerca e

coltivazione;

Infine, in materia di utilizzazione delle acque pubbliche ad uso

idroelettrico, le disposizioni circa il prolungamento della durata

delle concessioni e il diritto di prelazione sulle concessioni

stesse, rispettivamente previste dagli artt. 20, ottavo comma, e 24

della legge impugnata, lederebbero le attribuzioni costituzionalmente

garantite alla regione dagli artt. 7 e 8 dello statuto e dall'art. 2

del d.P.R. 27 dicembre 1985, n. 1142, e, mentre si preoccupano della

acquisizione di parere dell'ENEL, ignorano del tutto la posizione

regionale nella specifica materia;

4.1. - Si è costituito nei tre giudizi, opponendosi a tutte le

impugnative, il Presidente del consiglio dei ministri;

In via preliminare e con riferimento a tutti i ricorsi,

l'Avvocatura generale dello Stato ricorda che la legge n. 9 del 1991

è stata emanata per dare attuazione ad un piano di interesse

nazionale, qual'è il nuovo piano energetico, destinato a far fronte

alle note carenze di energia e all'esigenza di ridurre i consumi sia

a fini ambientali che a fini finanziari, mediante lo sviluppo delle

fonti nazionali esistenti e la creazione e lo sviluppo di fonti alternative;

A fronte di un siffatto intervento che contempla la realtà

nazionale, al di là ed oltre le situazioni locali e contingenti, le

competenze legislative delle provincie autonome e della regione Valle

d'Aosta, sia di tipo primario, che secondario, che integrativo (come

nel caso della Valle d'Aosta) nelle diverse materie distintamente

invocate (miniere, acque pubbliche ad uso idroelettrico, ed altre

ancora) o devono necessariamente cedere in vista di un superiore

interesse nazionale o non sono addirittura compromesse, sia perché

attinenti a materie diverse sia perché comunque lo Stato mantiene il

potere di legiferare per la tutela di interessi generali, dettando

norme di indirizzo a carattere programmatico cui anche le regioni a

statuto speciale e le province autonome devono attenersi;

4.2. - In particolare la difesa dello Stato contesta la fondatezza

del ricorso della provincia autonoma di Trento, osservando in primo

luogo che la materia dello sviluppo e della razionalizzazione

energetica non rientra tra quelle di competenza provinciale ed il

fatto che essa possa incidere in settori riservati alla provincia,

quale quello delle "miniere", invocato nella impugnativa e previsto

dagli artt. 8, n. 14, e 16, dello statuto, non significa che sia

stata invasa una competenza provinciale; in secondo luogo ricorda

che, comunque, la potestà legislativa primaria della provincia è

subordinata al rispetto degli interessi nazionali e delle norme

fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica e che

la legge statale in esame è, nel suo complesso, un atto di indirizzo

generale a valore programmatico che la provincia è tenuta a

rispettare;

Quanto all'impugnativa, riferita in via cautelativa all'art. 9

della legge, l'Avvocatura generale dello Stato ne sostiene la

inammissibilità per evidente carenza di interesse, non essendo stato

previsto nella norma il rilascio delle concessioni di coltivazione di

idrocarburi da parte di alcuna autorità statale;

4.3. - Difese analoghe vengono svolte nei confronti del ricorso

della provincia autonoma di Bolzano per quanto attiene

all'impugnativa degli artt. 3, primo e terzo comma, 5, primo comma,

6, primo comma, e 9, pur censurati per violazione di parametri

costituzionali in parte diversi da quelli invocati nel ricorso della

provincia autonoma di Trento (e cioè l'art. 8, nn. 6, 14, 16 e

17, dello statuto, nelle materie della tutela del paesaggio, delle

miniere, dell'alpicoltura e parchi, dei lavori pubblici);

In relazione, poi, alle censure riferite agli artt. 16 e 17,

secondo comma, lett. b), della legge, la difesa dello Stato precisa

che le disposizioni impugnate attengono alla materia delle fonti di

energia in senso stretto, certamente non di competenza provinciale,

disciplinando la lavorazione e il deposito di oli minerali con norme

meramente strumentali che non incidono direttamente sulle competenze

riservate alla provincia;

Quanto, infine, all'art. 20, ottavo comma, della legge, anch'esso

impugnato dalla provincia autonoma di Bolzano, l'Avvocatura generale

dello dello Stato sottolinea che la norma non solo riguarda la

materia delle concessioni di grande derivazione idroelettrica, non

compresa tra quelle riservate alla competenza provinciale dall'art.

9, n. 9, dello statuto, ma comunque dispone in tema di autoproduttori

di energia senza limitare le aspettative della provincia,

salvaguardate dall'ultima parte della norma;

4.4. - Con riferimento, poi, al ricorso della regione autonoma

Valle d'Aosta, la difesa dello Stato, oltre a rilevarne in via

implicita l'inammissibilità per la genericità di alcuni motivi, ne

sostiene comunque la infondatezza perché le competenze regionali che

si assumono violate, in tema di "disciplina dell'utilizzazione delle

acque pubbliche ad uso idroelettrico" (art. 3, lett. d), dello

statuto), e di "disciplina della utilizzazione delle miniere" (art.

3, lett. e), dello statuto), sono di tipo integrativo e di attuazione

delle leggi della Repubblica per adattarle alle condizioni regionali.

Lo Stato, in concreto, ha esercitato il potere di legiferare in sede

primaria e di prevedere norme regolamentari generali in tema di procedure in una materia che è rimasta nella sua sfera, senza alcuna

invasione di competenze regionali;

In particolare, poi, l'Avvocatura generale dello Stato osserva che

l'art. 3 della Costituzione è invocato in modo non pertinente,

perché la regione assume una parità di trattamento in relazione a

situazioni che comunque sono differenziate;

Infine, in riferimento alla parte del ricorso con cui si impugnano

le norme sugli autoproduttori e sulle imprese elettriche degli enti

locali (indicate dalla ricorrente come "artt. 20 e ss.) e

relativamente alle quali viene censurata la parte attinente la durata

delle concessioni idroelettriche e le prelazioni su di esse, la

difesa dello Stato ribadisce che i diritti e le spettanze

regionali, di cui agli artt. 7 e 8 dello statuto, cedono di fronte

all'intendimento dello Stato di far oggetto, le acque, di un piano di

interesse nazionale (cfr. art. 7, ultimo comma, dello statuto),

qual'è il nuovo piano energetico;

5.1. - In prossimità dell'udienza di discussione, hanno

presentato memorie la provincia autonoma di Bolzano e la regione

autonoma Valla d'Aosta nonché la difesa dello Stato, quest'ultima in

relazione a tutti e tre i ricorsi;

5.2. - La provincia autonoma di Bolzano contesta, in via

preliminare, l'affermazione dell'Avvocatura generale dello Stato

secondo cui la legge impugnata (n. 9 cit.) sarebbe un "atto di

indirizzo generale a valore programmatico" cui la provincia dovrebbe

attenersi, e nega la sussistenza nell'ordinamento di "leggi di

indirizzo" alla stregua della giurisprudenza costituzionale, per la

quale la funzione statale di indirizzo non costituisce un limite

"ulteriore" all'autonomia, bensì la "pura espressione" dei limiti

positivi fissati da norme costituzionali nei confronti delle potestà

legislative (esclusive o concorrenti) e amministrative, regionali e

provinciali. In concreto la normativa legislativa, in quanto

"attuativa" di un preesistente programma, non è riconducibile

nell'ambito dei limiti positivi di cui sopra;

In ordine alle singole norme impugnate, poi, la provincia autonoma

di Bolzano ribadisce, ampliandole, le tesi svolte nel ricorso;

5.3. - La regione Valle d'Aosta nella sua memoria contesta la tesi

avversaria secondo cui, a fronte della competenza spettantele, di

tipo "integrativo e di attuazione", nelle materie disciplinate dalla

legge impugnata (utilizzazione delle acque pubbliche ad uso

idroelettrico e delle miniere), lo Stato avrebbe legittimamente

esercitato il potere di legiferare in sede primaria, prevedendo norme

regolamentari disciplinanti le procedure in una materia che è

rimasta nella sua sfera. Viceversa, ad avviso della regione, è

proprio il tipo particolare di competenza attribuitale (di attuare e

integrare le leggi dello Stato) che non consente che tale potere

attuativo spetti anche allo Stato fino alla integrale compressione

delle competenze statutarie di quel tipo. Nemmeno è sostenibile la

tesi che l'espropriazione delle competenze regionali si fonderebbe

sulla previsione dell'ultimo comma dell'art. 7 statuto, che riserva

allo Stato ogni competenza in materia di acque quando queste siano

oggetto di un piano nazionale, perché tale rilievo non avrebbe

comunque senso per i diversi settori delle miniere (per il quale non

vi è analoga riserva), e dall'autoproduzione, che non può

concepirsi come oggetto di un piano di interesse nazionale a causa

della marginalità del fenomeno. Inoltre, pur in presenza di un piano

nazionale, non è incompatibile che le sue finalità siano perseguite

facendo salve le attribuzioni regionali, specie quando, come nel caso

dello statuto valdostano, è previsto un apposito comitato paritetico

(art. 8, terzo comma, statuto) cui compete l'elaborazione del piano

generale di utilizzazione delle acque nel territorio regionale.

5.4. - Nella sua memoria l'Avvocatura generale dello Stato amplia

ulteriormente le considerazioni espresse negli atti di costituzione;

6. - Sempre in prossimità dell'udienza di discussione, ma

comunque tardivamente, la Soc.Edison ha depositato due atti di

intervento, di analogo contenuto, nei giudizi promossi avverso la

legge n. 9 del 1991 con i ricorsi della provincia autonoma di Bolzano

e della regione Valle d'Aosta (reg. ric. nn. 5 e 8 del 1991) ed ha

chiesto, in via preliminare, che la Corte ne dichiari

l'ammissibilità invocando l'art. 24 della Costituzione e il rispetto

del principio del contraddittorio;

Negli atti di intervento si sostiene che la legge impugnata, in

quanto strumento attuativo del PEN, e per le finalità che le sono

proprie, risponde ad un preciso interesse nazionale che si pone come

limite all'esercizio di competenze legislative, regionali o

provinciali (di qualunque tipo), in quanto tale interesse è per sua

natura stringente e infrazionabile;

La normativa secondaria, a cui rinviano alcune norme della legge

impugnata, è anch'essa giustificata dall'imprescindibile esigenza

che gli interventi previsti rispondano a criteri di unitarietà, con

conseguente riconoscimento della competenza statale a porre i

principi e i criteri generali nonché le modalità tecniche,

affinché la concreta attuazione del PEN consenta il perseguimento

degli scopi che la politica energetica del paese si è prefissi e che

non possono essere raggiunti frazionando i momenti decisionali a

livello locale; Considerato in diritto

1. - Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione

autonoma della Valle d'Aosta hanno impugnato varie disposizioni della

legge 9 gennaio 1991 n. 9, recante norme per l'attuazione del nuovo

piano energetico nazionale, reputandole lesive di proprie competenze

nelle varie materie oggetto della disciplina;

In particolare le due province autonome hanno denunciato gli

articoli 3, primo e terzo comma, 5, primo comma, 6, primo comma, e,

in via cautelativa, l'art. 9 della legge, che concernono interventi

nel settore degli idrocarburi, per contrasto con gli artt. 8, n. 14,

e 16 dello statuto speciale di autonomia, anche in relazione alle

norme di attuazione (art. 1 d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017, come

integrato dall'art. 1 d.P.R. 15 luglio 1988, n. 300), ed inoltre (la

sola provincia di Bolzano) per violazione dell'art. 8, nn. 6, 16 e

17, del medesimo statuto;

La provincia di Bolzano ha impugnato, altresì, gli artt. 16 e 17,

secondo comma, lett. b), della legge, che dettano norme in materia di

impianti di oli minerali, per contrasto con gli artt. 8, nn. 5, 6,

17, e 9, nn. 3, 8, dello statuto, nonché l'art. 20, ottavo comma,

della legge, in tema di concessioni idroelettriche, in riferimento

agli artt. 8, n. 19, 9, n.9, 12, 13, 104, primo comma, e 107 dello

statuto, e alle norme di attuazione dettate dall'art. 11 del d.P.R.

n. 381 del 1974 e dal d.P.R. n. 235 del 1977;

In relazione ad alcune di tali norme la ricorrente provincia di

Bolzano ha formulato sia censure in via principale che censure in via

subordinata, che verranno illustrate in prosieguo;

La regione autonoma della Valle d'Aosta, dal canto suo, ha

censurato, anzitutto, l'art. 1 della legge, per violazione degli

artt. 3, lett. d, 5, 7 e 8 dello statuto regionale e dell'art. 3

della Costituzione; ha denunciato poi gli artt. "3 e ss." (così

indicati nel ricorso) per contrasto con gli artt. 11 e 2, lett. q,

dello statuto, ed altresì gli art. 20, ottavo comma, e 24 della

legge, in riferimento agli artt. 7 e 8 dello statuto e all'art. 2 del

d.P.R. 27 dicembre 1985, n. 1142;

2. - Poiché i ricorsi coinvolgono tutti questioni coincidenti o

connesse, i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi

con unica pronuncia;

3.1. - Preliminarmente devono essere dichiarati inammissibili, in

quanto in ogni caso tardivi, gli "atti di intervento" depositati

nella cancelleria di questa Corte il 2 ottobre 1991 dalla Edison

s.p.a. in relazione ai giudizi promossi con i ricorsi della provincia

autonoma di Bolzano (reg. ric. n. 5 del 1991) e della regione

autonoma Valle d'Aosta (reg. ric. n. 8 del 1991);

3.2. - Sempre in via preliminare deve, poi, essere esaminata

l'eccezione, formulata dall'Avvocatura generale dello Stato nei

confronti del ricorso della regione autonoma Valle d'Aosta, di cui ha

sostenuto l'inammissibilità per genericità delle censure proposte;

Osserva in proposito la Corte che l'eventuale fondatezza

dell'eccezione in relazione ad alcune delle censure, secondo quanto

potrebbe risultare in occasione dell'esame di ciascuna delle

questioni sollevate, non può dar luogo all'inammissibilità

dell'impugnativa nel suo complesso, dato che, come si rileverà in

prosieguo, per altre di esse è possibile individuare il contenuto e

gli specifici profili;

4. - Per un più completo inquadramento delle questioni da

esaminare, sembra opportuno premettere che la legge 9 gennaio 1991,

n. 9, come risulta dalla relazione illustrativa del disegno di legge

governativo e dai lavori parlamentari, è stata emanata per dare

attuazione al nuovo piano energetico nazionale (in seguito denominato

PEN), predisponendo una serie di strumenti tali da assicurare

interventi pubblici idonei e coerenti con gli indirizzi programmatici

e finalizzati non più a misure settoriali sulle singole materie

prime, bensì ad una gestione globale ed integrata delle risorse

energetiche sul territorio;

Nel riferirsi sia ai problemi di tutela ambientale, sia allo

sviluppo socio-economico del paese, sia infine ai nuovi indirizzi

comunitari di politica energetica, la legge in argomento ha dettato

norme relative alla semplificazione ed alla accelerazione delle procedure autorizzatorie per le centrali idroelettriche e gli

elettrodotti; alla regolamentazione della ricerca e della

coltivazione degli idrocarburi nazionali e della geotermia, definiti

settori di importanza strategica; alla lavorazione di oli minerali e

alle connesse procedure autorizzatorie e concessorie; alle scorte di

riserva di prodotti petroliferi; alla promozione dell'autoproduzione

di energia elettrica, in vista della utilizzazione di tutte le

potenzialità della fonte idrica per la produzione di energia; alla

produzione e alla circolazione di energia elettrica mediante fonti

rinnovabili ed assimilate; alla durata delle concessioni

idroelettriche e al diritto di prelazione sulle stesse. Sono infine

dettate disposizioni di natura fiscale e finanziaria nonché norme

finali in materia di tutela ambientale ed igienico-sanitaria per le

attività e gli impianti previsti nella legge stessa;

Una così articolata normativa si presenta nel suo complesso

diretta ad offrire una soluzione organica ai problemi relativi al

settore dell'energia, nelle sue varie componenti, di indubbia

rilevanza per lo sviluppo dell'economia nazionale a causa della

insufficienza dei rifornimenti e della dipendenza

dall'approvvigionamento estero;

La prima e generale constatazione che può formularsi, in

relazione alle questioni oggetto dei presenti giudizi, è perciò che

la legge n. 9 del 1991, della quale alcune disposizioni

interferiscono anche su materie di competenza regionale o

provinciale, è diretta a soddisfare un interesse nazionale, di

carattere generale, avente riflessi anche nei rapporti con l'estero,

la cui preminenza è stata ritenuta tale da richiedere una disciplina

di carattere unitario. Il che giustifica l'intervento del legislatore

statale idoneo a far sì che i numerosi aspetti del problema possano

adeguatamente essere considerati nella loro complessità, onde

pervenire a soluzioni idonee ad assicurare l'equilibrio dello

sviluppo economico e sociale del paese;

Pur dovendosi per tali ragioni giustificare che leggi dello Stato

interferiscano in materie spettanti alle regioni, tuttavia, in sede

di scrutinio di costituzionalità, l'indagine su leggi del genere

deve essere condotta in modo particolarmente accurato ( sent. n. 177

del 1988), dovendosi di volta in volta verificare se l'intervento del

legislatore statale risulti strettamente correlato all'esigenza di

soddisfare l'interesse nazionale ritenuto preminente e se le singole

disposizioni impugnate costituiscano strumenti necessari e non

esorbitanti in relazione agli scopi da perseguire (sent. n. 633 del

1988);

5.1. - La regione autonoma Valle d'Aosta ha impugnato l'art. 1

della legge, il quale prevede che, con successivo decreto del

Presidente della Repubblica, siano emanate norme dirette a

disciplinare le procedure per le concessioni di derivazioni di acqua

destinate alla produzione di energia elettrica e per l'autorizzazione

alla costruzione di elettrodotti. Ad avviso della ricorrente, tale

disposizione, omettendo di riconoscere la speciale posizione della

regione, quale sub-concessionaria delle acque pubbliche esistenti nel

proprio territorio, lederebbe la competenza di tipo "concorrente"

della regione riconosciuta dallo statuto in materia di "utilizzazione

delle acque pubbliche ad uso idroelettrico" (art. 3, lett. d) e

violerebbe altresì le altre previsioni statutarie che prevedono: il

trasferimento al demanio regionale delle "acque pubbliche in uso di

irrigazione e potabile" (art. 5, ultimo comma); la concessione alla

regione delle altre acque pubbliche, escluse quelle già oggetto di

uso o di concessione ad una certa data; il subentro della regione

medesima alle concessioni esistenti, una volta scadute (art. 7) o non

utilizzate; il divieto per la regione di cedere dette ultime

concessioni e la facoltà invece di sub-concederle, secondo un piano

generale da stabilirsi da un comitato misto composto di

rappresentanti statali e regionali (art. 8);

5.2. - La questione non è fondata in riferimento a nessuno dei

parametri statutari invocati;

In primo luogo non è ravvisabile il dedotto contrasto tra la

norma impugnata e l'art. 3, lett. d), dello statuto regionale,

perché, qualunque sia il tipo di competenza di cui la regione è

titolare in materia di "disciplina dell'utilizzazione delle acque

pubbliche ad uso idroelettrico", la previsione contenuta nell'art. 1

della legge è fondata sull'interesse nazionale connesso

all'attuazione del PEN, da realizzarsi in modo unitario attraverso

interventi coordinati in tutto il territorio del paese; rispondendo

così la norma impugnata ad un siffatto interesse, essa si pone come

limite legittimo all'esercizio delle competenze regionali e, nella

specie, ai diritti e ai poteri vantati dalla regione Valla d'Aosta

(sentenza n. 13 del 1964);

Nell'ipotesi in esame nessun dubbio può esservi che si sia in

presenza di un piano di interesse nazionale: il piano energetico

nazionale, appunto, per l'attuazione del quale la norma impugnata

assolve una funzione strumentale, là dove dispone che nell'emanando

regolamento si preveda che il ministro dell'industria, del commercio

e dell'artigianato autorizzi la costruzione dell'impianto

idroelettrico solo dopo averne verificato la potenzialità, ovverosia

la necessità di energia elettrica che l'impianto da realizzare è

destinato a soddisfare, nonché la compatibilità con le previsioni

del piano energetico nazionale ed altresì dei piani di bacino

previsti dalla legge per la difesa del suolo (legge 18 maggio 1989,

n. 183) predisposti dagli appositi comitati;

La stessa norma censurata, poi, oltre a recare altre disposizioni

dirette allo snellimento e alla semplificazione delle procedure,

affida al regolamento di prevedere altresì che il ministro

responsabile sia tenuto a redigere la mappa degli impianti per la

produzione di energia idroelettrica e del relativo bacino di utenza e

ad aggiornarla annualmente. E tali puntuali adempimenti, concernenti

specificamente il settore delle acque, sono direttamente finalizzati

alla concreta realizzazione della politica energetica nazionale,

ossia del sistema degli interventi preordinati al reperimento,

all'approvvigionamento e alla gestione delle risorse energetiche

(sent. 183 del 1987), tra le quali va annoverata l'energia

idroelettrica, mediante le previsioni di un piano che, per le

finalità che intende perseguire, deve rispondere all'interesse

nazionale e, quindi, suppone una prospettiva unitaria;

5.3. - Privo di fondamento, poi, è il riferimento all'art. 5,

ultimo comma, dello statuto, che disciplina il trasferimento al

demanio regionale delle "acque pubbliche in uso di irrigazione e

potabile", poiché quelle oggetto della normativa impugnata sono le

acque destinate alla produzione di energia elettrica. In relazione ad

esse, già questa Corte ha avuto modo di chiarire che, in seguito

alla riforma del settore dell'energia elettrica realizzata dalla

legge di nazionalizzazione delle imprese produttrici di energia

elettrica (legge 6 dicembre 1962, n. 1643), le acque, a quel fine

destinate e nei limiti di tale uso, si sottraggono all'esercizio di

diritti o poteri incompatibili da parte della regione (sent. n. 13

del 1964 cit.), con la conseguenza che quelle acque sono state

disciplinate con un regime speciale ad opera dell'avvenuta

nazionalizzazione, che ha operato come condizione derogatoria alla

concessione delle acque alla regione a norma dell'ultimo comma

dell'art. 7 dello statuto, regime che deve intendersi vigente fino a

che permanga la destinazione delle acque alla produzione di energia

elettrica;

In tale contesto la norma impugnata, in quanto volta a

disciplinare le concessioni di derivazione di acqua per la produzione

di energia elettrica, assume a proprio presupposto appunto la

permanenza di quella destinazione e ciò porta ad escludere la

competenza regionale;

5.4. - L'articolata censura della ricorrente, in conclusione, cede

di fronte all'ultimo comma dell'art. 7 dello statuto regionale, a

termini del quale la concessione delle acque pubbliche esistenti

nella regione è "subordinata, in ogni caso, alla condizione che lo

Stato non intenda fare oggetto le acque di un piano di interesse

nazionale";

Tale essendo il piano energetico, deve escludersi che le acque

interessate dagli impianti idroelettrici, disciplinati nell'art. 1

impugnato, possano ricadere nell'ambito di concessioni alla regione,

con conseguente impossibilità di riconoscerle i poteri e le

competenze rivendicati;

Non è quindi conferente il riferimento al comitato misto, di cui

all'art. 8 delle norme statutarie, poiché i compiti di quell'organo

- che nel ricorso si assume essere compromessi o disattesi dalla

previsione impugnata - attengono esclusivamente all'utilizzazione

delle acque date in concessione alla regione, il che nella specie non

può avvenire per effetto, come già detto, della deroga di cui

all'ultimo comma dell'art. 7 del medesimo statuto;

L'art. 1 della legge in esame si sottrae, quindi, a tutte le

censure formulate in riferimento alle norme dello statuto regionale,

per essere la materia oggetto della disciplina esclusa dalla

competenza regionale; fatta salva, ovviamente, la possibilità per la

regione di far valere le proprie ragioni nei confronti delle norme

regolamentari in concreto emanate, ove da esse possano ipotizzarsi

eventuali lesioni di competenze regionali;

6. - L'art. 1 citato è denunciato dalla regione Valle d'Aosta

anche per violazione dell'art. 3 della Costituzione, perché, ad

avviso della ricorrente, mentre altre norme della legge impugnata (e

precisamente quelle in materia di idrocarburi) prevedono che i

provvedimenti da esse indicati siano adottati "sentita la regione ..

territorialmente competente", ciò non è stato previsto per la

materia degli impianti idroelettrici;

La censura è inammissibile: impugnando, difatti, la norma per la

mancata previsione della consultazione della regione in vista

dell'adozione del provvedimento da essa disciplinato, consultazione

invece prevista relativamente ad altre situazioni regolate dalla

legge, la ricorrente non lamenta l'invasione di proprie competenze,

non essendo possibile sostenere che la legge dello Stato, una volta

che abbia previsto di acquisire il parere della regione per alcuni

procedimenti, sia tenuta solo per tale ragione ad estendere la

previsione a tutti i procedimenti disciplinati dalla legge stessa se

ciò non sia imposto da precisi parametri statutari;

7.1. - Le questioni di legittimità costituzionale, che le province autonome di Trento e di Bolzano hanno, ciascuna per proprio

conto, sollevato nei confronti degli artt. 3, primo e terzo comma, 5,

primo comma, 6, primo comma, e, in via cautelativa, dell'art. 9 della

legge impugnata, sono in larga parte simili e quindi possono essere

trattate congiuntamente;

Le norme contenute nei primi tre articoli indicati prevedono che i

permessi di prospezione e ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi

siano rilasciati dal "ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, sentiti il comitato tecnico per gli idrocarburi e

la geotermia e la regione e la provincia autonoma di Trento e di

Bolzano, territorialmente interessata", di concerto anche con altri

ministri di settore. L'art. 9 disciplina invece il rilascio della

concessione di coltivazione del giacimento una volta scoperto, senza

peraltro indicare l'autorità competente, il che ha indotto le

ricorrenti a formulare la censure nei confronti di tale articolo in

via cautelativa, nell'ipotesi in cui la disposizione vada

interpretata nel senso di attribuire potestà all'autorità statale;

Entrambe le ricorrenti sostengono che le norme impugnate

riguardino materie provinciali e che la prevista attribuzione di

competenza statale, con il riconoscimento alle province autonome di

un ruolo meramente consultivo, contrasti con le norme statutarie che

attribuiscono alle province autonome competenze di tipo esclusivo in

materia di "miniere" (art. 8, n. 14) e (come si sostiene nel ricorso

della provincia di Trento) comporti l'invasione delle corrispondenti

funzioni amministrative (art. 16) nonché (come sostiene la provincia

di Bolzano) la lesione di competenze, sempre di tipo esclusivo, in

materia di tutela del paesaggio (art. 8, n. 6), di alpicoltura e

parchi per la protezione della flora e della fauna (art. 8, n. 16) e

di lavori pubblici di interesse provinciale (art. 8, n. 17);

Analoghe sono le censure proposte dalla regione autonoma della

Valle d'Aosta nei confronti delle medesime norme, le quali

ignorerebbero la posizione e le attribuzioni regionali, spettanti in

base all'art. 11 dello statuto, in materia di miniere e comunque

interferirebbero con la competenza legislativa regionale in materia

di tutela del paesaggio (art. 2 lett. q);

7.2 - In relazione alle eccezioni formulate dall'Avvocatura

generale dello Stato in ordine alle censure della Valle d'Aosta, illustrate nel punto precedente, devesi osservare che, se è vero che

nel ricorso manca un puntuale riferimento alle norme impugnate,

essendo esse indicate negli "artt. 3 e seguenti", tuttavia dal

contenuto della censura è possibile individuarle in quelle "in

materia di ricerca e coltivazione degli idrocarburi". Quindi

l'eccezione di inammissibilità deve essere disattesa;

Quanto poi ad analoga eccezione sollevata nei confronti di tutti e

tre i ricorsi, per la parte in cui essi, proponendo l'impugnativa nei

confronti dell'art. 9 della legge (anch'esso oggetto delle censure

illustrate nel punto precedente), dichiarano di farlo in via

"cautelativa", cioè solo per l'eventualità che tale articolo sia

attributivo di competenze allo Stato, devesi ritenere che, una volta

che dalla sua interpretazione sia possibile pervenire alla

conclusione che esso attribuisca competenza allo Stato - indagine che

deve essere appunto compiuta in questa sede - viene meno il dubbio

interpretativo e, quindi, la censura diviene effettiva dovendo essere

esaminata muovendo da questo presupposto;

Orbene, in base ai richiami contenuti nell'art. 9 citato ad altre

fonti legislative, (artt. 18, 27, commi quarto, quinto e sesto, e 29

della legge 21 luglio 1967, n. 613 e art. 12 della legge 30 luglio

1990, n. 221) si deve ritenere che esso abbia inteso conferire il

potere di rilascio della concessione di coltivazione del giacimento

al ministro dell'industria;

Le disposizioni legislative richiamate, infatti, contengono varie

norme che riconoscono al ministro in questione la competenza ad

adottare provvedimenti in materia, quali l'autorizzazione alla

cessione della quota di uno dei contitolari della concessione, il

rilascio del permesso di coltivazione di idrocarburi liquidi e

gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, la

proroga di dette concessioni, ed inoltre la verifica del possesso di

determinati requisiti in capo al soggetto rappresentante nonché

l'autorizzazione alla cessione di quote e la dichiarazione di

decadenza nel caso di contitolarità del permesso di ricerca e di

coltivazione di miniere);

Una volta che l'art. 9 è interpretato nei sensi anzidetti, devono

essere respinte le eccezioni di inammissibilità formulate

dall'Avvocatura generale dello Stato: dovendosi difatti riconoscere

la sussistenza del presupposto da cui muovono le censure, esse

possono essere prese in esame sotto il denunciato profilo di

invasività di competenze regionali o provinciali;

7.3. - Il nucleo essenziale delle censure delle province autonome,

riferite agli artt. 3, 5, 6 e 9 della legge, sta nella denunciata

compressione di competenze esclusive provinciali derivante dalla

prevista attribuzione di poteri all'autorità centrale in tema di

rilascio dei permessi di prospezione, ricerca e coltivazione di

idrocarburi, a fronte dei quali le province autonome sarebbero relegate ad un ruolo meramente consultivo - del tutto parificato a quello

riconosciuto alle regioni a statuto ordinario, prive di competenza

costituzionalmente garantita nel campo delle miniere - tale da non

compensarle della sottrazione delle competenze costituzionalmente

garantite, posto che il "parere" non può ritenersi "strumento

idoneo" a giustificare tale sottrazione;

Le questioni così riassunte sono fondate;

Le ricorrenti, pur riconoscendo la potestà primaria dello Stato

nella pianificazione dell'energia e quindi non contestando che la

legge dello Stato abbia dettato la normativa necessaria per rendere

attuabili le previsioni programmatorie del piano energetico,

lamentano tuttavia l'insufficienza della previsione del solo loro

parere per compensare la sottrazione di competenze amministrative di

tipo gestionale ed attuativo;

Al riguardo devesi considerare che nella previsione normativa la

valutazione degli interessi e delle esigenze delle autonomie

provinciali e regionali non è stata del tutto omessa, essendosi

riconosciuto (anche) alle province autonome il potere di esprimersi

in ordine agli adottandi provvedimenti abilitativi, il cui rilascio

è stato comunque riservato all'autorità centrale. Tale disciplina,

per come formulata, si presta però alle censure delle ricorrenti,

rivelandosi inadeguata alla considerazione del ruolo delle autonomie

speciali, là dove non riserva un maggior peso alle province autonome

titolari della competenza legislativa esclusiva e delle connesse

funzioni amministrative, in particolare nel settore delle miniere,

nel cui ambito gli idrocarburi sono ricompresi quali una delle

materie prime energetiche;

È infatti pacifico che l'attribuzione comporta anche la potestà

di dettare una disciplina pubblicistica della ricerca e della

coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi e tale potestà deve

essere adeguatamente considerata quando, in vista del preminente

interesse nazionale, lo Stato vada ad incidere su di essa;

Non può perciò in questi casi riconoscersi alle autonomie

speciali soltanto un ruolo consultivo, di per sé insufficiente alla

tutela dell'autonomia differenziata di cui le Province sono

espressione, bensì un ruolo di maggiore intensità, del che del

resto ci si è resi conto anche nel corso dei lavori parlamentari, e

che la Corte ha più volte (sentt. nn. 351 e 21 del 1991, 337 del

1989, 747 del 1988) indicato come necessario, nell'ambito della leale

collaborazione che deve presiedere ai rapporti tra livelli diversi di

governo, quando gli interventi ipotizzati coinvolgano interessi

comuni;

La normativa impugnata è pertanto illegittima in quanto non

prevede che le funzioni statali si esplichino previa intesa con le

province autonome. Detta intesa, peraltro, non può essere concepita

nel senso "che il mancato raggiungimento di essa sia di ostacolo

insuperabile alla conclusione" dei procedimenti amministrativi,

proprio in considerazione della necessità di soddisfare i preminenti

interessi connessi all'attuazione del PEN e quindi alla ricerca e

allo sfruttamento ottimale di una materia prima energetica, quale gli

idrocarburi;

Come già affermato da questa Corte in casi analoghi (sent. n. 21

del 1991 cit.) è pertanto necessario che in sede di rilascio dei

ricordati provvedimenti, l'autorità statale si attivi per promuovere

la necessaria fase di contatto con le autonomie, nel rispetto delle

loro esigenze da valutarsi proprio nel quadro di una leale

collaborazione, "fermo restando, in caso di mancato raggiungimento

dell'intesa, l'ulteriore corso del procedimento";

Una volta pervenuti a queste conclusioni per quel che riguarda le

competenze in materia di miniere, discende come naturale conseguenza

che, nelle ipotesi in cui le attività degli organi dello Stato

dovessero interferire con altre materie di spettanza regionale, relative cioè agli altri parametri statutari invocati, l'intesa nei

sensi anzidetti dovrà riguardare anche gli interessi connessi a tali

materie;

7.4. - Alle medesime conclusioni deve pervenirsi anche per quel

che concerne il ricorso della regione Valle d'Aosta, nella parte in

cui si rivolge agli stessi articoli indicati nel punto precedente; In

proposito, difatti, le censure della ricorrente, che contesta in

radice l'attribuzione allo Stato delle specifiche competenze previste

dalle norme indicate, non possono accogliersi nella loro portata

radicale, perché le contestate funzioni statali sono attribuite,

come si è rilevato in precedenza, in ragione dell'interesse

nazionale connesso all'attuazione del PEN. Esse possono, tuttavia,

essere condivise in senso più riduttivo, in quanto cioè la

ricorrente implicitamente si duole comunque della mancata

considerazione in modo adeguato delle proprie competenze. In questo

senso la censura è fondata, essendo le norme impugnate illegittime

in quanto non prevedono lo strumento dell'intesa, sia pur concepita

nei sensi innanzi precisati (v. punto 7.3) relativamente alle province autonome;

8.1. - La sola provincia di Bolzano impugna gli artt. 16 e 17,

secondo comma, lett. b), della legge, sostenendo che avrebbero inciso

sulle competenze provinciali in materia di urbanistica, tutela del

paesaggio, lavori pubblici (art. 8, nn. 5, 6 e 17 dello statuto),

commercio e incremento della produzione industriale (art. 9, nn. 3 e

8 dello statuto); La prima delle norme impugnate stabilisce che sono

soggette a concessione da parte del ministro dell'industria, "sentita

la regione interessata", la costruzione e la gestione di stabilimenti

e impianti per la lavorazione di oli minerali, di installazioni di

gas naturale liquefatto, di depositi di oli minerali o di gas

naturale liquefatto che raggiungano determinate dimensioni, nonché

di opere connesse allo stoccaggio di detti prodotti; stabilisce,

altresì, che sono soggette ad autorizzazione ministeriale la

costruzione e la gestione di nuovi impianti che non amplino la

capacità di lavorazione di oli minerali, di nuovi serbatoi di

stoccaggio di oli minerali annessi agli stabilimenti, nonché di

opere connesse; L'art. 17 (di cui è impugnata solo la lett. b del

secondo comma), prevede l'emanazione, nelle materie oggetto del

precedente art. 16, di un regolamento governativo ai sensi dell'art.

17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, e detta, nel contempo,

principi e criteri cui dovrà attenersi l'emanando atto normativo,

tra cui, in particolare quello di "fissare termini perentori, entro i

quali ciascuna autorità, compresa la regione interessata, dovrà

adottare gli atti procedimentali di propria competenza, trascorsi i

quali gli atti stessi si intendono adottati in senso favorevole"

(secondo comma, lettera b); La provincia ricorrente sostiene

l'invasione in tal modo delle proprie competenze, specie per quanto

concerne le concessioni edilizie relative alla costruzione degli

stabilimenti, e, in subordine, riconoscendo che nella materia possono

concorrere competenze statali e competenze provinciali, afferma la

necessità di cooperazione tra i due enti attraverso lo strumento

dell'intesa, il solo che sia idoneo a salvaguardare la competenza

provinciale;

8.2. - Le censure sono inammissibili per carenza di

interesse della ricorrente, perché nei due articoli indicati si fa

espresso riferimento alla "regione interessata", senza fare menzione

delle province autonome, diversamente da altri articoli della stessa

legge in cui queste sono, di volta in volta, espressamente contemplate. Ciò, nel contesto normativo in cui gli articoli suddetti

sono collocati, induce ad escludere le province stesse dal loro

ambito di applicazione. Non vi è quindi alcuna interferenza nelle

materie di spettanza della provincia ricorrente, che rimangono

pertanto soggette alla disciplina provinciale, se prevista dallo

statuto; In ogni caso rimane fermo che, qualora la potestà

regolamentare fosse esercitata da parte dello Stato in modo da

invadere le competenze della provincia autonoma di Bolzano, questa

potrà avvalersi dei normali mezzi di difesa delle proprie

attribuzioni;

9.1. - La questione relativa all'art. 20, ottavo comma,

della legge è stata sollevata dalla provincia autonoma di Bolzano,

oltre che dalla regione autonoma della Valle d'Aosta di cui si

tratterà in seguito; In ordine ad essa va preliminarmente osservato

che la norma impugnata è stata abrogata dall'art. 24, primo comma,

della legge 25 agosto 1991 n. 282 (Riforma dell'ENEA), ma nel

contempo è stata riformulata dal secondo comma dello stesso articolo

24, con un contenuto sostanzialmente identico, che sostituisce la

disposizione impugnata con i ricorsi in epigrafe; ciò consente di

esaminare le censure nel merito, pur se formalmente proposte nei

confronti della disposizione sostituita; La norma impugnata prevede

che la durata delle concessioni idroelettriche in atto, nei casi in

cui l'ENEL rinunci alla facoltà di subentro alla loro scadenza, sia

prolungata, su istanza del concessionario e sentito l'ENEL, con

provvedimento dell'autorità statale; Ad avviso della provincia

autonoma di Bolzano, siffatta disciplina sarebbe lesiva delle

competenze provinciali in materia di servizi pubblici (art. 8, n. 19,

dello statuto) e di utilizzazione di acque pubbliche (art. 9, n. 9

dello statuto), ma soprattutto si porrebbe in contrasto con gli artt.

12 e 13 delle norme statutarie e le relative norme di attuazione

(d.P.R. n. 381 del 1974 - art. 11; d.P.R. n. 235 del 1977) sotto vari

profili: a) innanzi tutto essa disporrebbe una proroga delle

concessioni pressoché automatica, sulla base di una semplice istanza

dei concessionari, là dove gli artt. 12 e 13 dello statuto

disporrebbero una disciplina di particolare favore per il subentro

degli enti locali esistenti nell'ambito provinciale nelle

preesistenti concessioni, che verrebbe compromesso e addirittura

precluso "dalla previsione della proroga delle concessioni (anche

delle imprese autoproduttrici); b) pur non escludendosi la

possibilità di concedere proroghe, certamente alla scadenza gli enti

locali dovrebbero poter concorrere con gli autoproduttori ( e con

l'ENEL), il che è precluso dalla norma impugnata; c) non sarebbe

comunque garantito il rispetto del ruolo della provincia autonoma,

tramite il necessario strumento dell'intesa, in contrasto con

l'esplicita previsione dell'art. 13, ultimo comma, dello statuto che

fa obbligo allo Stato di procedere alla prevista intesa con la

provincia territorialmente interessata; Inoltre, derogando all'art.

13 dello statuto e alle relative norme di attuazione (d.P.R. nn. 381

del 1974 e 235 del 1977), la disposizione violerebbe altresì gli

artt. 104, primo comma, e 107 dello statuto stesso che dettano norme

specifiche e diverse per la modifica del citato art. 13 e per

l'adozione delle norme di attuazione, previa la consultazione

obbligatoria della commissione paritetica all'uopo prevista;

9.2. -

Le questioni non sono fondate; Per quanto riguarda i parametri che la

provincia autonoma di Bolzano invoca a sostegno della censura va,

anzitutto, precisato che l'art. 13 dello statuto non è conferente

alla fattispecie disciplinata dalla norma impugnata, venendo invece

in evidenza l'art. 12; Difatti in virtù del richiamo contenuto

nella norma impugnata ad altra fonte legislativa (artt. 1 e 2, comma

2, l. 7 agosto 1982 n. 529), si è in presenza, nella materia da

essa disciplinata, dell'ipotesi delle grandi derivazioni

idroelettriche. Ebbene, come è stato già precisato da questa Corte

(sentenza n. 182 del 1987), le province di Trento e di Bolzano si

giovano nella materia de qua di una disciplina speciale formata dal

concorso degli artt. 12 e 13 dello statuto, che hanno carattere

prevalentemente procedimentale, in quanto stabiliscono due

procedimenti che si differenziano per il diseguale rilievo che in

essi assume la partecipazione della provincia interessata. Infatti

come chiarisce la richiamata sentenza, nell'ipotesi di domande di

concessione presentate in concorrenza dagli enti locali e dall'ENEL,

ovverosia da enti pubblici, si applica l'art. 13, ultimo comma, e

quindi la procedura dell'intesa ivi prevista. Si applica invece

l'art. 12, che deve "considerarsi regola generale nell'ambito della

disciplina speciale" - e quindi il parere, le osservazioni e le

opposizioni prendono il posto dell'intesa - nel caso di concorso di

domande tra enti pubblici e soggetti privati autoproduttori, nonché

in caso di proroga di concessioni in atto di grandi derivazioni;

Applicando tale sistematica ricostruzione normativa, operata dalla

richiamata giurisprudenza, alla fattispecie oggetto della norma

impugnata, si ricava che, in presenza di specifiche norme statutarie

che disciplinano i rapporti tra lo Stato e le province autonome nel

settore delle grandi derivazioni idroelettriche (art. 12 e 13 dello

statuto), inconferente è il richiamo, a sostegno della censura, ad

altre disposizioni statutarie che regolano diverse materie (artt. 8,

n. 19, e 9, n. 9), ovvero dispongono in tema di procedimenti diretti

alla modifica di norme dello stesso statuto (art. 104, primo comma,

in riferimento all'art. 13) non applicabili al caso specifico, o

all'adozione delle occorrenti norme di attuazione (art. 107 dello

statuto); Quanto infine all'indicazione di queste ultime norme, quali

ulteriore ed autonomo parametro di riferimento, a prescindere da ogni

valutazione sulla loro idoneità ad essere collocabili, nel sistema

delle fonti, sullo stesso piano del corpo normativo di cui sono

diretta attuazione (sent. n. 182 del 1987 cit.), va precisato che in

ogni caso esse non hanno la forza di innovare alle norme dello

statuto; nella specie, l'art. 11 del d.P.R. n. 381 del 1974, pur

esplicitando le ipotesi di scadenza, decadenza e rinuncia delle

concessioni (ultra e non contra lo statuto), è in sostanza una

riproduzione della norma statutaria (art. 13, ult. comma) che,

ripetesi, nella specie non è invocabile, e il d.P.R. n. 235 del

1977, richiamato nell'intero testo normativo, non reca disposizioni

conferenti con l'oggetto della norma impugnata, che ha riguardo alla

proroga delle concessioni di grandi derivazioni; Per quanto detto,

non può accogliersi nemmeno la questione proposta in via

subordinata, circa la necessità di una previa intesa, poiché questa

è richiesta dallo statuto solo per l'ipotesi disciplinata nell'art.

13, ultimo comma, e non invece nell'art. 12, che è la sola norma

parametro di riferimento e che, però, non è nella specie violata,

potendo la provincia autonoma esprimere sempre i pareri e formulare

le osservazioni e le opposizioni ivi previste;

10.1. - Parimenti

infondate sono le questioni proposte dalla regione Valle d'Aosta

avverso lo stesso art. 20, ottavo comma, nonché nei confronti

dell'art. 24 della legge, che disciplina il diritto di prelazione

sulle concessioni idroelettriche, assumendosi, in relazione ad

entrambe le norme impugnate, la lesione "dei diritti e attribuzioni

spettanti alla regione in forza degli artt. 7 e 8 del relativo

statuto" e la violazione dell'art. 2 delle norme di attuazione

adottate con il d.P.R. 27 dicembre 1985 n. 1142; Nessuno dei

parametri invocati può sostenere le censure. Infatti, come già

ricordato in precedenza, gli artt. 7 e 8 dello statuto disciplinano

il regime delle acque pubbliche esistenti nella regione, prevedendo

nel contempo esplicita deroga per l'ipotesi che dette acque siano

oggetto di un piano di interesse nazionale (art. 7, ultimo comma);

tale è il caso in esame, di fronte al quale la regione non ha titolo

per invocare eventuali lesioni del diritto all'uso di acque considerate dal piano energetico nazionale; La norma di attuazione richiamata

(art. 2 d.P.R. n. 1142 del 1985), poi, si limita a precisare che,

nell'ambito del trasferimento delle funzioni amministrative alla

regione, sono ricomprese quelle concernenti determinate attività nel

settore dell'energia, ovviamente esercitabili nei limiti delle norme

statutarie e salve le deroghe ivi previste;

10.2. - Sono invece

inammissibili gli ulteriori profili di censura, proposti sempre dalla

regione Valle d'Aosta avverso gli stessi articoli 20, ottavo comma, e

24, sesto comma, della legge, nell'assunto che le norme impugnate,

mentre prevedono l'acquisizione di un parere dell'ENEL, ignorerebbero

"la posizione della regione"; Nessun parametro costituzionale è

infatti invocato a sostegno della doglianza che, nella sua

genericità, non consente alla Corte la percezione degli esatti

termini delle questioni;

10.3. - Egualmente inammissibile è la

ulteriore censura riferita all'art. 24, secondo comma, della legge,

sostenendosi che la norma "si preoccupa di salvaguardare le

competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano" e non

conterrebbe invece nessuna "previsione per quanto riguarda la regione

ricorrente". Va in proposito ricordato che le regioni ad autonomia

speciale possono dolersi della lesione di proprie competenze in

relazione alle norme statutarie che fissano i modi e i limiti delle

rispettive autonomie, ma non possono invocare regimi di autonomia

speciale dettati per altre regioni o per le province autonome.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale, dei seguenti

articoli della legge 9 gennaio 1991 n. 9 (Norme per l'attuazione del

nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali

idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia,

autoproduzione e disposizioni fiscali):

art. 3, primo e terzo comma, nella parte in cui non prevede che

il permesso di prospezione è accordato "d'intesa", nei sensi

espressi in motivazione, "con la regione autonoma Valle d'Aosta o la

provincia autonoma di Trento o di Bolzano";

artt. 5, primo comma, e 6, primo comma, nella parte in cui non

prevedono che il permesso di ricerca è accordato "d'intesa", nei

sensi espressi in motivazione, "con la regione autonoma Valle d'Aosta

o con la provincia autonoma di Trento o di Bolzano";

art. 9 in quanto non prevede che la concessione di coltivazione

sia accordata d'intesa, nei sensi espressi in motivazione, con la

regione autonoma Valle d'Aosta o con la provincia autonoma di Trento

o di Bolzano;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 9,

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla

regione autonoma Valle d'Aosta con il ricorso in epigrafe;

3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 16 e 17, secondo comma, lett. b) della

legge 9 gennaio 1991, n. 9, sollevate dalla provincia autonoma di

Bolzano, con il ricorso in epigrafe, in riferimento agli artt. 8 nn.

5, 6, 17, e 9 nn. 3, 8, dello statuto speciale (d.P.R. 31 agosto

1972, n. 670);

4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 20, ottavo comma, e 24, secondo e sesto

comma, della legge 9 gennaio 1991 n. 9, sollevate, con il ricorso in

epigrafe, dalla regione autonoma Valle d'Aosta in riferimento a

nessun parametro costituzionale o statutario;

5) dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 9,

sollevata dalla regione autonoma Valle d'Aosta, con il ricorso in

epigrafe, in riferimento agli artt. 3, lett. d), 5, 7 e 8 dello

statuto speciale (legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4);

6) dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 20, ottavo comma, della legge 9 gennaio

1991, n. 9, sollevata dalla provincia autonoma di Bolzano, con il

ricorso in epigrafe, in riferimento agli artt. 8 n. 19; 9 n. 9; 12;

13; 104, primo comma; 107 dello statuto speciale, nonché alle norme

di attuazione contenute nell'art. 11 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381

e nel d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235;

7) dichiara non fondate le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 20, ottavo comma, e 24 della legge 9

gennaio 1991, n. 9, sollevate dalla regione autonoma Valle d'Aosta,

con il ricorso in epigrafe, in riferimento agli artt. 7 e 8 dello

statuto speciale e all'art. 2 del d.P.R. 27 dicembre 1985, n. 1142.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:482 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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