Le imprese non assoggettate a trasferimenti all'Enel, ai sensi dell'articolo 4, numeri 6) e 8), della legge 6 dicembre 1962, n.1643, possono esercitare il diritto di prelazione sulle concessioni per le quali l'Enel abbia manifestato la volonta' di non avvalersi della facolta' di subingresso di cui al combinato disposto del terzo comma dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e del quinto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, a condizione che abbiano eseguito le variazioni di cui al secondo comma dell'articolo 49 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Restano salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano previste dal testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dalle relative norme di attuazione. E' abrogato l'articolo 17 della legge 29 maggio 1982, n. 308. Nei casi di rinuncia da parte dell'Enel, ai sensi dell'articolo 2, commi primo, secondo e terzo, della legge 7 agosto 1982, n. 529, ad avvalersi della facolta' di cui all'articolo 1, comma primo, della legge stessa, e di conseguente prolungamento delle concessioni, le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali ed accessorie, i canali adduttori delle acque, le condotte forzate e di scarico restano in proprieta' delle imprese elettriche degli enti locali e delle imprese autoproduttrici di energia elettrica titolari delle relative concessioni di derivazione idroelettrica sino al nuovo termine che sara' assegnato all'utenza. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1982, n. 529, si applica, oltre ai soggetti indicati nel primo comma del medesimo articolo, anche alle imprese autoproduttrici. ((6. Nei casi di rinuncia dell'ENEL ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 2 maggio 1990, n. 102, il prolungamento della durata della concessione e' disposto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito l'ENEL, per un periodo massimo di sessanta anni. Nei casi di rinuncia da parte dell'ENEL a norma dell'articolo 2, secondo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 529, il prolungamento della durata delle concessioni idroelettriche e' disposto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito l'ENEL, sempreche' non ostino superiori ragioni di pubblico interesse e per una durata massima nei limiti fissati dalla convenzione di cui all'articolo 3 della suddetta legge)) ((7. Le imprese non assoggettate a trasferimenti all'ENEL, ai sensi dell'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, possono esercitare il diritto di prelazione sulle concessioni di piccole derivazioni d'acqua per impianti idroelettrici di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni ed integrazioni))

Testo vigente dal 14 settembre 1991

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 482/1991

    Illegittimità dichiarata
    27 dicembre 1991

    Stante la previsione derogatoria dell'art. 7 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, le acque prese in considerazione da un piano di interesse nazionale, quale è il PEN, sono sottratte al regime di concessione alla Regione delle acque pubbliche ivi esistenti, onde la stessa Regione non ha titolo ad invocare eventuali lesioni dei diritti e poteri inerenti al medesimo regime. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 7 e 8 dello Statuto speciale, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 20, comma ottavo, e 24 della L. 9 gennaio 1991, n. 9, che - in attuazione del PEN - disciplinano la proroga delle concessioni in atto e, rispettivamente, il diritto di prelazione in materia di concessioni idroelettriche).

    Art. 1 Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali · Art. 3 cost. · Art. 16 Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali · Art. 17 Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 14 settembre 1991

Confronto con la versione in vigore dal 16 gennaio 1991 al 14 settembre 1991. 12 parole tolte, 81 parole aggiunte.

… oltre ai soggetti indicati nel primo comma del medesimo articolo, anche alle imprese autoproduttrici. aggiunto: 6. Nei casi di rinuncia tolto: dell'Enel aggiunto: dell'ENEL ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 2 maggio 1990, n. 102, il prolungamento della durata della concessione e' disposto tolto: su istanza del concessionario con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito tolto: l'Enel aggiunto: l'ENEL, per un periodo massimo di tolto: trenta anni. aggiunto: sessanta anni. Nei casi di rinuncia da parte dell'ENEL a norma dell'articolo 2, secondo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 529, il prolungamento della durata delle concessioni idroelettriche e' disposto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito l'ENEL, sempreche' non ostino superiori ragioni di pubblico interesse e per una durata massima nei limiti fissati dalla convenzione di cui all'articolo 3 della suddetta legge 7. Le imprese non assoggettate a trasferimenti tolto: all'Enel aggiunto: all'ENEL, ai sensi dell'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, … diritto di prelazione sulle concessioni di piccole derivazioni d'acqua per impianti idroelettrici di cui tolto: all'articolo 30 del aggiunto: al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettricitolto: , approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni ed integrazionitolto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1991-01-09;9~art24 · fonte del testo

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