Corte costituzionale

Sentenza n. 472/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/07/1989 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies della

legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento

del matrimonio), aggiunto dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n.

74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del

matrimonio), promosso con ordinanza emessa il 12 luglio 1988 dal

Pretore di Napoli nel procedimento penale a carico di Cocchis

Gianfranco, iscritta al n. 763 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima

serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso degli atti preliminari al dibattimento instaurato

contro Cocchis Renato, imputato del reato di cui all'art. 12-sexies

della legge 1° dicembre 1970, n. 898, per aver omesso di

corrispondere gli assegni mensili stabiliti a suo carico dalla

sentenza, passata in giudicato, di cessazione degli effetti civili

del matrimonio, rispettivamente a favore della moglie e della figlia

minore, nonché del reato di cui all'art. 570, secondo comma, n. 2,

del codice penale, per aver fatto mancare alla figlia minore i mezzi

di sussistenza, il Pretore di Napoli, con ordinanza del 12 luglio

1988, ha sollevato questione di legittimità dell'art. 12-sexies

della legge 1° dicembre 1970, n. 898, introdotto dall'art. 21 della

legge 6 marzo 1987, n. 74, il quale rende applicabili al coniuge che

si sottrae all'obbligo di corrispondere l'assegno dovuto a norma

degli artt. 5 e 6 della legge n. 898 del 1970 le pene previste

dall'art. 570 del codice penale.

2. - Il giudice a quo - premesso che la situazione del coniuge

divorziato a cui carico sia stato posto l'obbligo di corrispondere

l'assegno di divorzio (un assegno divenuto ora di natura

esclusivamente "assistenziale", senza che possa individuarsi, come

nel precedente regime, anche una "componente risarcitoria e

compensativa") a favore dell'altro coniuge, è fondamentalmente e

sostanzialmente eguale a quella del coniuge separato a cui carico

incomba l'obbligo di mantenimento a favore dell'altro coniuge ravvisa

nella norma denunciata violazione degli artt. 3 e 25 della

Costituzione.

Il principio di eguaglianza risulterebbe vulnerato perché la

"previsione normativa delle condotte penalmente sanzionate" sarebbe

irragionevolmente diversa nelle due ipotesi: il separato diviene

punibile solo quando abbia fatto mancare i mezzi di sussistenza al

coniuge cui la separazione non sia stata addebitata; il divorziato è

perseguibile quando non adempia l'obbligo impostogli dal giudice

civile con un provvedimento del tutto insindacabile da parte del

giudice penale.

Ne deriva che la tutela accordata al divorziato "debole" è

certamente maggiore di quella disposta a favore del separato

bisognoso, così potendo anche "costituire uno stimolo

all'ottenimento del divorzio, in ciò contrastando con l'orientamento

generale dell'ordinamento che vede la separazione come tendente alla

ricomposizione piuttosto che al dissolvimento definitivo del vincolo

coniugale".

Un'ulteriore irrazionale discriminazione deriverebbe dalla

perseguibilità d'ufficio del reato previsto dall'articolo 12-sexies

della legge n. 74 del 1987 e dalla perseguibilità a querela del

reato previsto dall'art. 570 del codice penale.

3. - Analogo contrasto con l'art. 3 della Costituzione dovrebbe

ravvisarsi anche nel trattamento riservato al divorziato che non

adempia l'obbligo di corrispondere l'assegno in favore dei figli

maggiorenni: pure in tal caso, infatti, il divorziato viene punito a

norma dell'art. 12-sexies della detta legge in conseguenza del

semplice inadempimento, mentre il separato, per essere punibile ex

art. 570 del codice penale, deve aver fatto mancare ai figli

maggiorenni i mezzi di sussistenza. Con l'ulteriore incongruenza, nel

caso di figli minorenni, di punire il divorziato con la stessa pena

irrogabile nei confronti del genitore che non sia separato.

Il tutto attraverso un'irrazionale "diversificazione del

trattamento riservato al figlio di genitori divorziati rispetto al

trattamento previsto per il figlio di genitori separati o ancora

regolarmente coniugati", essendo "sicuramente identico nei vari casi

lo status di figlio e identici dovendo essere nei confronti di tali

soggetti i doveri di coloro che rimangono suoi genitori pur nella

patologia del rapporto coniugale".

4. - L'art. 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898,

confliggerebbe, ancora, con l'art. 25, secondo comma, della

Costituzione, coordinato con l'art. 1 del codice penale: la

fattispecie pre vista dalla norma denunciata, infatti, presenterebbe

"una indeterminatezza sia del precetto sia della sanzione, in palese

violazione del principio di legalità".

Quando alla dedotta indeterminatezza del precetto, il giudice a

quo rileva come la norma in questione non consenta di stabilire se la

repressione penale comprenda anche le "condizioni" ed i "parametri"

previsti dall'art. 5 della legge n. 898 del 1970, quale sostituito

dagli artt. 9 e 10 della legge n. 74 del 1987, e, perciò, se essa

"possa essere applicata solo a colui che risulti debitore

inadempiente di un assegno stabilito a favore dell'ex coniuge dopo

l'entrata in vigore della legge.... o anche a chi ometta di versare

quanto stabilito dal giudice civile in sede di divorzio prima del

marzo 1987". Con inevitabili conseguenze sulla struttura del reato,

avendo l'assegno previsto dall'art. 5 della legge n. 898 del 1970

"novellato", finalità "eminentemente assistenziali", mentre, prima

della riforma del 1987, tale assegno poteva adempiere anche funzioni

diverse (risarcitoria e compensativa), con evidenti riverberi sul

precetto penalmente sanzionato.

Se, poi, si volesse ridurre il contenuto della fattispecie

contestata al mero inadempimento dell'obbligo di corrispondere

l'assegno di divorzio, l'art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970

confliggerebbe "con l'altro principio costituzionale

dell'irretroattività della legge penale" (art. 2 del codice penale,

"come esplicitazione del principio di legalità" sancito dall'art.

25, secondo comma, della Costituzione). E ciò perché, potendo

l'obbligo di corrispondere l'assegno al coniuge essere imposto per

adempiere finalità diverse da quella assistenziale, ove ciò

avvenisse, la condotta avrebbe un contenuto risalente ad epoca nella

quale "il fatto non era di rilevanza penale".

Quanto alla sanzione, non appare chiaro se il richiamo all'art.

570 del codice penale debba intendersi alle pene alternativamente

previste dal primo comma o a quelle congiuntamente previste dal

secondo comma di detto articolo. "La pari rilevanza come figure

autonome di reato delle ipotesi previste dall'art. 570 c.p.",

conclude il Pretore, "impedisce il richiamo immediato ad una sola

delle stesse come reato base da considerare parametro per la

individuazione della pena".

5. - L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52, prima serie speciale, del

28 dicembre 1988.

6. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o non

fondate.

Infondata sarebbe la denunciata illegittimità dell'art. 12-sexies

della legge n. 898 del 1970 per la parte riguardante la dedotta

disparità di trattamento fra coniuge divorziato e coniuge separato.

Il regime di maggior favore riservato al primo deriva dal fatto che

egli, nei confronti del coniuge tenuto a corrispondergli l'assegno,

si trova "in posizione più debole del coniuge separato", cosicché

"non può considerarsi illogica una più severa tutela della

posizione dell'avente diritto in seguito a divorzio". Inoltre, anche

l'assegno corrisposto al divorziato - assegno che ha per presupposto

lo stato di bisogno - è diretto ad assicurare la "sussistenza del

coniuge avente diritto".

Destituiti di fondamento risulterebbero gli altri rilievi

formulati dal Pretore in relazione al principio di eguaglianza:

insindacabile sarebbe l'effetto "indotto" quanto alla "spinta" a

passare, per ottenere maggiore tutela, dallo stato di separato a

quello di divorziato; insindacabile la scelta quanto alla

perseguibilità d'ufficio o a querela di parte; insindacabile,

infine, anche perché del tutto razionale, la tutela penale del

credito del figlio maggiorenne del coniuge divorziato "che si trova

in posizione più debole del figlio maggiorenne del coniuge

separato".

Circa le censure riferite all'art. 25 della Costituzione,

l'Avvocatura, premesso che il fatto penalmente punibile è solo

quello posto in essere dopo la data di entrata in vigore della legge

n. 74 del 1987, rileva come la circostanza che l'assegno sia stato

determinato dal giudice civile prima di tale data non comporti alcuna

illegittimità della norma, non essendo impedito al legislatore

"sanzionare penalmente l'inadempimento (verificatosi successivamente

ad una certa data) di un obbligo già in precedenza stabilito dalla

legge o da un ordine del giudice".

D'altro canto, non potrebbe ravvisarsi fra gli assegni

disciplinati dalle due leggi una natura tanto diversa da legittimare

la tesi che ritiene l'insussistenza di ogni tutela penale del diritto

all'assegno, se questo sia stato riconosciuto prima dell'entrata in

vigore della legge di riforma.

Quanto, infine, alla prospettata "indeterminatezza della sanzione"

penale, osserva l'Avvocatura come - a parte il fatto che il problema

concernente l'ambito del rinvio all'art. 570 del codice penale

dovrebbe essere risolto dal giudice a quo in sede di interpretazione

della norma denunciata - la lettera dell'art. 12-sexies della legge

n. 898 del 1970 induca ad escludere il rinvio al primo comma, data,

fra l'altro, la sostanziale assimilabilità della norma speciale alla

fattispecie prevista dal secondo comma dell'art. 570 del codice

penale. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Napoli sottopone al vaglio di questa Corte

l'art. 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante

"Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio". Introdotta nel

contesto di tale legge dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74,

a sua volta recante "Nuove norme sulla disciplina dei casi di

scioglimento del matrimonio", la norma impugnata dispone che "Al

coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno

dovuto a norma degli artt. 5 e 6 della presente legge si applicano le

pene previste dall'articolo 570 del codice penale".

I dubbi sollevati dal giudice a quo si caratterizzano variamente

non soltanto per la pluralità dei parametri e dei profili invocati

(gli artt. 3 e 25, primo e secondo comma, della Costituzione), ma

anche per il duplice contenuto del disposto impugnato, concernente,

al di là dell'impiego al singolare del termine "assegno", due tipi

di assegno a carico del coniuge divorziato: quello, normalmente

definito "assegno di divorzio", dovuto a norma dell'art. 5 della

stessa legge n. 898 del 1970, nel testo in più parti novellato ad

opera degli artt. 9 e 10 della legge n. 74 del 1987, e quello,

normalmente definito "assegno di mantenimento relativo ai figli",

dovuto a norma dell'art. 6 della legge n. 898 del 1970, nel testo in

toto novellato ad opera dell'art. 11 della legge n. 74 del 1987.

Si è, perciò, in presenza di una molteplicità di questioni, da

esaminare distintamente, non appena ricostruita la genesi della nuova

disposizione.

2. - Mossa dall'intento di adeguare a criteri di giustizia

sostanziale, sulla base dell'esperienza maturata nel corso di tre

lustri, una disciplina priva di ogni precedente come quella nata

dalla scelta divorzista, la legge 6 marzo 1987, n. 74, ha dedicato

attenzione particolare agli aspetti patrimoniali del divorzio, anche

in vista di una maggior tutela del soggetto debole, rielaborando gli

artt. 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, ed introducendo in

essa con l'articolo 12-sexies la fattispecie delittuosa, del tutto

nuova, consistente nel sottrarsi all'obbligo di corrispondere quanto

dovuto a norma degli artt. 5 e 6 (assegno di divorzio ed assegno di

mantenimento relativo ai figli), rinviando, per la sanzione, "alle

pene previste dall'art. 570 del codice penale".

Soprattutto la tutela penale in tal modo assicurata all'assegno di

divorzio (art. 5) ha rappresentato la risposta (certo non l'unica

possibile, né la più lineare tra le varie ipotizzate) ad

un'esigenza fattasi particolarmente avvertire dopo che le Sezioni

unite della Corte di cassazione - smentendo la precedente

giurisprudenza, che aveva ritenuto di poter estendere in via

interpretativa, sia pur a determinate condizioni, la fattispecie

delittuosa dell'art. 570, secondo comma, n. 2, del codice penale,

consistente nel far mancare i mezzi di sussistenza al coniuge

legalmente separato non per sua colpa (ora, senza addebito), dalle

"situazioni nelle quali il rapporto di coniugio sia ancora in vita"

alle "situazioni nelle quali lo stesso era definitivamente estinto" -

avevano lasciato queste ultime prive di copertura penale.

Anche se la stessa cosa non poteva dirsi nei riguardi dell'assegno

di mantenimento relativo ai figli, data la sicura riconducibilità

del figlio minorenne di genitore divorziato nell'ambito dei possibili

soggetti passivi del reato previsto dall'art. 570, secondo comma, n.

2, del codice penale, consistente nel far mancare i mezzi di

sussistenza ai discendenti minori, il legislatore del 1987 ha

formulato l'art. 12-sexies in termini tali da ricomprendere nella

nuova previsione incriminatrice, accanto all'assegno di divorzio,

anche l'assegno di mantenimento relativo ai figli, quasi

conglobandolo in un tutt'uno con l'altro, così da assicurargli

un'ulteriore tutela rispetto a quella già esistente.

3. - Delle varie differenze di trattamento venutesi così a

determinare fra la tutela penale dei crediti spettanti in caso di

divorzio e la tutela penale dei crediti spettanti in caso di

separazione, l'ordinanza di rimessione si duole, anzitutto, di quelle

riscontrabili per quanto concerne più direttamente il coniuge

debole.

Partendo dal presupposto che la situazione del coniuge divorziato

a carico del quale sia stato posto l'assegno in favore dell'altro

coniuge sia "fondamentalmente, sostanzialmente uguale a quella del

coniuge separato cui incombe l'obbligo di mantenimento", in quanto

chiamati ciascuno a sostenere la persona, già scelta come compagna

di vita, venutasi a trovare in una situazione di disagio economico,

il giudice a quo ritiene tanto "irragionevolmente diversa nelle due

ipotesi" la descrizione della condotta penalmente sanzionata da

cogliere un primo motivo di contrasto dell'articolo 12-sexies con

l'art. 3 della Costituzione nel fatto che, mentre per il separato "il

reato è, ai sensi dell'art. 570 c.p., integrato solo laddove vengano

fatti mancare i mezzi di sussistenza al coniuge (debole) cui la

separazione non sia stata addebitata, nel caso del divorziato,

invece, basta l'inadempimento dell'obbligo statuito dal giudice

civile". Dovendo la somma oggetto di tale obbligo commisurarsi alla

funzione, ormai soltanto assistenziale, ma pur sempre non

strettamente alimentare, dell'assegno di divorzio, in modo di

assicurare a quest'ultimo una consistenza superiore a quanto

necessario per il soddisfacimento delle essenziali condizioni di vita

cui sono preordinati i mezzi di sussistenza, sarebbe stato

indispensabile, ad evitare irrazionali disparità in presenza di

situazioni identiche, o incriminare l'omessa corresponsione

dell'assegno di divorzio solamente se tradottasi nell'omessa

somministrazione dei mezzi di sussistenza od estendere

l'incriminabilità del coniuge separato a tutti i casi di omessa

corresponsione dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice

civile ai sensi dell'art. 156 del codice civile.

La questione non è fondata.

Pur essendo innegabile che con la riforma del 1987 il legislatore

ha inteso avvicinare, in linea generale, il trattamento economico del

divorziato a quello del separato, è la stessa ordinanza di

rimessione ad ammettere, nel contesto del medesimo discorso, che il

separato "è ancora in qualche misura giuridicamente legato al

coniuge", trovandosi in un periodo "nel quale la legge gli consente

di riflettere sulla possibilità di riprendere o far cessare

definitivamente il coniugio", mentre il divorziato "ha già scelto di

'liberarsi' da un rapporto coniugale fallito".

Basta ciò a rendere non palesemente arbitraria la differenza

oggetto della censura in esame, tanto più che il mancato

accoglimento della proposta legislativa, pur ripetutamente avanzata,

di ricomprendere nel testo dell'art. 570, secondo comma, del codice

penale anche la situazione del divorziato, trova spiegazione

nell'intento di mantenere collegato l'art. 570 alle situazioni

fondate sulla persistenza del vincolo coniugale, negando posto alla

tesi propensa a ravvisare un sostanziale protrarsi, anche al di là

del divorzio, della rilevanza del rapporto matrimoniale preesistente.

Del resto, pur ravvicinati, i due istituti a base del raffronto

(assegno di divorzio, assegno di separazione) trovano

regolamentazioni non coincidenti, disponendo per il secondo l'art.

156 del codice civile e per il primo l'art. 5 della legge n. 898 del

1970, ampiamente modificato, ma comunque non livellato all'altro,

dalla legge n. 74 del 1987.

Ad escludere la completa equiparabilità del trattamento economico

del divorziato a quello del separato basterebbe rilevare che per il

divorziato l'assegno di mantenimento non è correlato al tenore di

vita matrimoniale. Non meno rimarchevole appare la differenza alla

stregua della quale, in luogo dell'assegno periodico di divorzio, è

possibile "la corresponsione in unica soluzione" ai sensi dell'ottavo

comma dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970, così da garantire

patrimonialmente e definitivamente l'ex coniuge, prescindendo da ogni

esigenza assistenziale, di natura solidaristica, risalente al

dissolto vincolo matrimoniale. Ma, al di là di tutto questo, resta

il fatto che, mentre il divorziato riacquista comunque lo stato

libero, il separato continua ad essere vincolato allo stato

coniugale, con la conseguenza, fra l'altro, di non venire privato

delle sue aspettative successorie.

In conclusione, la differenza riscontrabile fra i modelli di

tutela penale a raffronto corrisponde alla differenza riscontrabile

fra le situazioni rispettivamente tutelate: l'art. 12-sexies

garantisce un rapporto di credito che esaurisce in sé,

successivamente al divorzio, ogni collegamento tra le sfere degli ex

coniugi, mentre l'art. 570 del codice penale tutela un rapporto

personale tuttora in atto. Si tratta, quindi, di situazioni non

omogenee, le cui tutele diversificate rendono ultronea ogni

valutazione in termini di maggiore o minore intensità dell'una

rispetto all'altra, trovando le differenze tra esse sufficiente

giustificazione in tale non omogeneità.

4. - Sempre con riguardo alla tutela penale che l'art. 12-sexies

assicura al coniuge divorziato riconosciuto dal giudice civile

meritevole dell'assegno ex art. 5, l'ordinanza di rimessione ravvisa

un "ulteriore discrimine" non giustificabile nell'"aver sottratto

alla libera disponibilità del coniuge divorziato, cui non venga

corrisposto l'assegno, la possibilità di scegliere se chiedere o

meno la punizione del debitore mentre tale scelta è stata attribuita

al separato che versi nella identica situazione": ed infatti, in

mancanza di una espressa disposizione sulla procedibilità, "il reato

previsto dall'art. 12-sexies va inteso procedibile d'ufficio", mentre

l'art. 570, terzo comma, del codice penale richiede di regola la

querela della persona offesa.

Poiché la stessa ordinanza dà atto che, nella specie, la vicenda

processuale aveva preso le mosse da una querela presentata dalla

beneficiaria dell'assegno contro l'inadempiente, nel chiaro intento

di perseguirne la punizione rimuovendo ogni eventuale ostacolo

processuale, e che la stessa persona offesa si era poi costituita

parte civile, così ribadendo l'iniziale scelta persecutoria, la

questione, come proposta, è da ritenersi irrilevante in quanto

inattuale o comunque prematura. Solo in presenza di un'eventuale

propensione del querelante a rimettere la querela, verrebbe a

concretizzarsi la rilevanza della questione, che qui va, pertanto,

dichiarata inammissibile.

5. - "Anche più immediato" che non nel caso di mancata

corresponsione dell'assegno al coniuge divorziato sarebbe per il

giudice a quo il "conflitto con l'art. 3 della Costituzione, laddove

sia messa a confronto con l'art. 570" del codice penale l'altra

ipotesi contemplata dall'art. 12-sexies: cioè, la violazione

dell'obbligo di corrispondere l'assegno dovuto a norma dell'art. 6

della stessa legge 1° dicembre 1970, n. 898, in favore della prole

dei coniugi divorziati.

L'ordinanza prende anzitutto in considerazione la parte di tale

articolo nella quale è prevista la possibilità di stabilire un

assegno pure in favore del figlio maggiorenne non ancora giunto

all'indipendenza economica, lamentando che la tutela penalistica del

relativo obbligo non trovi riscontro alcuno per quanto riguarda i

figli maggiorenni di genitori separati. Ma la questione così posta

risulta priva di ogni rilevanza, figurando presente nel caso di

specie soltanto una figlia minorenne, e ne va, quindi, dichiarata

l'inammissibilità.

Per tale ragione appare, invece, senz'altro rilevante la questione

avente ad oggetto la parte dell'art. 12-sexies che incrimina la

mancata corresponsione dell'assegno dovuto dal coniuge divorziato a

favore dei figli minorenni.

Premesso che l'art. 12-sexies punisce comunque la mancata

corresponsione dell'assegno, mentre l'art. 570, secondo comma, n. 2,

del codice penale, senza distinguere tra genitori separati e genitori

non separati, punisce solo chi fa mancare al figlio minore i mezzi di

sussistenza, l'ordinanza di rimessione ritiene che la

"diversificazione del trattamento riservato al figlio di genitori

divorziati rispetto a quello previsto per il figlio di genitori

separati o ancora regolarmente coniugati non trova alcuna

giustificazione essendo sicuramente identico nei vari casi lo status

di figlio e identici dovendo essere nei confronti di tale soggetto i

doveri di coloro che rimangono suoi genitori, pur nella patologica

evoluzione del rapporto coniugale".

La questione non è fondata.

Si deve, anzitutto, ulteriormente precisare in che cosa consista

la lamentata "diversificazione del trattamento riservato al figlio di

genitori divorziati", dal momento che l'art. 570, secondo comma, n.

2, del codice penale non distingue né tra figli minori di genitori

separati e figli minori di genitori non separati, né tra figli

minori di genitori divorziati e figli minori di genitori non

divorziati, tant'è vero che, prima dell'introduzione dell'art.

12-sexies, mai era stato posto in dubbio che l'art. 570, secondo

comma, del codice penale fosse applicabile anche a tutela dei figli

minori di genitori divorziati.

L'attuale differenza di trattamento conseguente all'introduzione

dell'art. 12-sexies sta, dunque, tutta nel fatto che, appunto in

forza di questa nuova disposizione e, più precisamente, della parte

di essa che si richiama all'art. 6 della legge n. 898 del 1970, viene

a risultare sanzionato a tutela dei figli minori di genitori

divorziati il sottrarsi all'obbligo di corrispondere l'assegno dovuto

in seguito ad un provvedimento del giudice civile, mentre in forza

dell'art. 570, secondo comma, n. 2, del codice penale - il solo dei

due articoli applicabile anche a tutela dei figli minori di genitori

separati - continua a rimanere sanzionato unicamente il far mancare

quel minimo indispensabile rappresentato dai cosiddetti mezzi di

sussistenza, intesi come i mezzi necessari di sostentamento secondo

le valutazioni demandate dal legislatore al giudice penale. Ne

discende che il comportamento del divorziato sottrattosi alla

corresponsione dell'assegno dovuto a norma dell'art. 6 rientrerà di

per sé nella previsione dell'art. 12-sexies, mentre ricadrà

nell'ambito dell'art. 570, secondo comma, n. 2, se sarà risultato

tale da far addirittura mancare i mezzi di sussistenza.

L'innegabile differenza così insorta fra il trattamento stabilito

nei confronti del genitore divorziato ed il trattamento stabilito nei

confronti del genitore separato per quanto riguarda i figli minori

non può, peraltro, dirsi priva di ogni giustificazione, come

vorrebbe il giudice a quo. Anche qui valgono le considerazioni già

svolte in ordine alla mancata corresponsione dell'assegno di divorzio

al coniuge più debole, soprattutto perché la destinazione

dell'assegno di mantenimento ai figli minori (v. art. 6, undicesimo

comma, della legge n. 898 del 1970, nel testo novellato ad opera

dell'art. 11 della legge n. 74 del 1987) non sta a significare che

sono essi i creditori della relativa prestazione. Creditore di

quest'ultima è da intendersi pur sempre - allo stesso modo di quanto

avviene nei casi di separazione, peraltro regolati in proposito

dall'art. 155 del codice civile - il coniuge affidatario.

Nel sanzionare il comportamento di chi si sottrae all'obbligo di

corrispondere l'assegno dovuto a norma dell'art. 6, l'art. 12-sexies

tutela, dunque, un'ulteriore posizione creditoria dell'altro coniuge,

che, sia pur destinata al preciso scopo di contribuire al

mantenimento dei figli e, quindi, finalizzata a soddisfare le loro

esigenze, si aggiunge alla posizione creditoria sottostante

all'assegno dovuto a norma dell'art. 5: il che vale pure a spiegare

l'impiego del singolare nella formula "assegno dovuto a norma degli

artt. 5 e 6", come se si trattasse di un tutt'uno, conformemente, del

resto, alla riconosciuta prassi di liquidare in un unico ammontare

complessivo i contributi disposti dal giudice civile a favore del

coniuge e della prole, salva, beninteso, la diversità dei rispettivi

presupposti e dei relativi criteri di determinazione, anche, se non

soprattutto, a fini fiscali.

Una volta riportato il discorso relativo alle differenze di

trattamento in ordine ai figli minori nell'ottica del credito di cui

è titolare il coniuge affidatario, tali differenze si sottraggono

alla censura di irragionevolezza in forza degli stessi argomenti

adottati a proposito delle differenze di trattamento concernenti

l'assegno per il coniuge.

6. - Restano da esaminare i dubbi di legittimità costituzionale

sollevati nella parte conclusiva dell'ordinanza di rimessione, con

riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione. La nuova

fattispecie delittuosa, imperniata dall'art. 12-sexies della legge 1°

dicembre 1970, n. 898, sulla mancata corresponsione dell'assegno

dovuto all'ex coniuge, violerebbe il principio di legalità, data

l'indeterminatezza sia del precetto sia della sanzione.

Entrambe le questioni sono inammissibili.

Quanto al precetto, l'indeterminatezza deriverebbe dal fatto che,

pur essendo fuori di ogni discussione l'irrilevanza penale delle

condotte omissive poste in essere prima dell'entrata in vigore della

legge 6 marzo 1987, n. 74 (cioè, prima del 26 marzo 1987), non

sarebbe altrettanto chiaro "se la norma dell'art. 12-sexies possa

essere applicata solo a colui che risulti debitore inadempiente di un

assegno stabilito a favore dell'ex coniuge dopo l'entrata in vigore

della legge", e, quindi, sulla base dei nuovi criteri fissati dal

testo novellato dell'art. 5, sesto comma, per la determinazione

dell'assegno, ovvero "anche a colui che ometta di versare" dopo il 26

marzo 1987 "quanto stabilito dal giudice civile prima" di tale data,

sulla base dei diversi criteri fissati dal testo originario dell'art.

5, quarto comma.

Si tratta, all'evidenza, di un'alternativa piuttosto netta, ben

lontana da quell'indeterminatezza che, per dar luogo ad una

violazione del principio di stretta legalità, dovrebbe risultare

assoluta, non eliminabile in sede interpretativa. Qui

l'indeterminatezza lamentata si riduce alla prospettazione di due

interpretazioni, la scelta tra le quali sarebbe, anzi è, compito

tipico ed esclusivo del giudice ordinario. Con l'aggiungere che, "se

si volesse poi interpretare la norma nel senso che comunque la stessa

penalizza chiunque sia inadempiente all'obbligo di corresponsione di

un assegno di divorzio nei confronti del coniuge tout court

stabilito" - e, quindi, anche di un assegno stabilito ai sensi

dell'art. 5 vecchio testo - "potrebbe la norma trovarsi in contrasto

con l'altro principio costituzionale dell'irretroattività della

legge penale" (art. 25, secondo comma, della Costituzione), il

giudice a quo, oltre a ribadire la sua rinuncia ad operare la

necessaria scelta interpretativa, non solo non evita

l'inammissibilità della questione, ma anzi l'aggrava. Come questa

Corte ha già avuto modo di precisare, "non è consentito ai giudici

di ipotizzare, collocandole sul medesimo piano, interpretazioni

alternative delle norme (in ipotesi anche più di due)" (cfr. la

sentenza n. 225 del 1983), nemmeno per denunciare il contrasto con la

Costituzione di una o di ciascuna fra esse. In tal caso verrebbe

addirittura "meno la possibilità di verificare la rilevanza della

questione, la quale è constatabile soltanto attraverso la precisa

indicazione della norma impugnata nella accezione che si ritiene

applicabile nel giudizio a quo" (v. pure la sentenza n. 109 del

1982).

Per quanto concerne la sanzione, essendo due soltanto, e ben

nettamente contrapposte, le possibilità interpretative cui dà luogo

il rinvio dell'art. 12-sexies alle "pene previste dall'art. 570 del

codice penale", non di indeterminatezza si tratta, ma di un normale

dubbio interpretativo, come riconosce la stessa ordinanza, asserendo

che "non è chiaro se il richiamo debba intendersi alle pene

alternative previste dal 1° co. del 570 c.p. o a quelle congiunte del

2° co.", senza profilare per alcuna delle due soluzioni dubbi di

legittimità costituzionale. Scegliere la soluzione preferibile alla

stregua del sistema, come si è preoccupata dialetticamente di fare

la dottrina occupatasi del problema, è compito specifico

dell'interprete e, quindi, nella specie, del giudice ordinario, in

conformità a quanto accade ogni volta in cui si debbano applicare

disposizioni dalla lettura non pacificamente univoca. Il sostenere,

come fa l'ordinanza, che le ipotesi previste dai due commi dell'art.

570 del codice penale darebbero vita ad altrettante figure autonome

di reato, cosicché nessuna di esse potrebbe assurgere a "reato-base

da considerare parametro per la individuazione della pena", a parte

che è tesi non pacifica, non basta a precludere una scelta cui

possono soccorrere altri elementi di raffronto. Ad essa, pertanto, il

giudice a quo non poteva abdicare. L'aver rinunciato a tale normale,

anche se non agevole, operazione ermeneutica (cfr. la sentenza n. 49

del 1980) per rivolgersi a questa Corte non può che rendere

inammissibile la questione proposta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina

dei casi di scioglimento del matrimonio), aggiunto dall'art. 21 della

legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di

scioglimento del matrimonio), sollevate, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, dal Pretore di Napoli con l'ordinanza in

epigrafe;

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina

dei casi di scioglimento del matrimonio), aggiunto dall'art. 21 della

legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di

scioglimento del matrimonio), sollevate, in riferimento agli artt. 3

e 25, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Napoli con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1989:472 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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