Corte costituzionale

Sentenza n. 464/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1999 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 72 del decreto

legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione

dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche

affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento

dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre

1992, n. 421, concernenti il riordino della finanza locale), promosso

con ordinanza emessa il 16 dicembre 1997 dalla Commissione tributaria

provinciale di Genova sul ricorso proposto dalla Segheria Levante

s.r.l. contro il comune di Genova, iscritta al n. 135 del registro

ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti l'atto di costituzione della Segheria Levante s.r.l. nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 ottobre 1999 il giudice relatore

Riccardo Chieppa;

Uditi l'avvocato Gianni Marongiu per la Segheria Levante s.r.l. e

l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio

dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - In pendenza del ricorso proposto da una società avverso

l'avviso di accertamento della tassa di smaltimento rifiuti solidi

urbani dovuta per gli anni 1993-1996, il comune di Genova ha

proceduto all'iscrizione a ruolo del tributo nella misura intera, con

relative soprattasse ed interessi.

La contribuente ha impugnato la cartella esattoriale, deducendo la

illegittimità della iscrizione a ruolo per violazione dell'art. 15

del d.P.R. n. 602 del 1973. Tale disposizione consentirebbe la

graduale riscossione dei crediti d'imposta non ancora definitivamente

accertati.

La Commissione tributaria provinciale di Genova, investita della

richiesta di sospensione dell'esecuzione della cartella esattoriale,

almeno per gli importi eccedenti le misure previste dal citato art.

15 e ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 47 del

decreto legislativo n. 546 del 1992, ha accordato l'invocata misura

cautelare ed ha sollevato d'ufficio questione di legittimità

costituzionale dell'art. 72 del decreto legislativo 15 novembre 1993,

n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla

pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni, della tassa per

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province

nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a

norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente

il riordino della finanza locale), nella parte in cui (comma 1, 4 e

5) non prevede, nel caso di accertamento non ancora divenuto

definitivo, che l'iscrizione a ruolo del tributo possa essere

disposta nella sola misura prevista dall'art. 15 del d.P.R. n. 602

del 1973.

Il giudice rimettente osserva che l'obbligazione tributaria,

essendo ancora pendente l'impugnazione, non si è ancora

perfezionata; cionondimeno le disposizioni di cui all'art. 72 del

decreto legislativo n. 507 del 1993, conferendo formale legittimità

al ruolo ed alla cartella di pagamento impugnata, obbligano il

contribuente all'assolvimento immediato e per intero della pretesa

fiscale.

Osserva, altresì, il rimettente che il d.P.R. n. 602 del 1973, in

realtà, presiede alla riscossione della maggior parte dei tributi ed

in esso possono essere ravvisati i principi generali della

riscossione, mentre il d.P.R. n. 43 del 1988 assoggetta alla

disciplina del predetto d.P.R. n. 602 del 1973 la riscossione di vari

altri tributi, nonché la riscossione anche coattiva dei tributi e

delle altre entrate dello Stato.

Anche l'art. 72 del decreto legislativo n. 507 del 1993 fa richiamo

esplicito al sopra menzionato d.P.R. n. 602 del 1973, pur escludendo

l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 15 relativa alle

iscrizioni provvisorie in base ad accertamenti non definitivi.

Tale esclusione comporterebbe, ad avviso del giudice a quo la

violazione dell'art. 3 della Costituzione per l'irragionevole

disparità di trattamento fra contribuenti versanti nella medesima

situazione, caratterizzata dalla non definitività dell'accertamento

fiscale, e la violazione del diritto di difesa, garantito dall'art.

24 della Costituzione, nei confronti dei cittadini assoggettati ad

accertamento ed a riscossione di tributi comunali.

2. - Si è costituita in giudizio la Società contribuente,

ricorrente nel giudizio a quo la quale ha insistito per la

declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata,

sottolineando, in particolare, un aspetto ulteriore, consistente

nella violazione del secondo comma dell'art. 53 della Costituzione,

in quanto il principio programmatico contenuto in detta norma,

secondo cui il sistema tributario deve essere informato a criteri di

progressività, a maggior ragione deve valere anche nella fase della

riscossione dei tributi.

3. - Ha, altresì, spiegato intervento il Presidente del Consiglio

dei Ministri per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato,

sostenendo la infondatezza del ricorso.

In particolare la difesa dello Stato dubita della rilevanza della

questione nella controversia in esame, giacché la misura cautelare,

in concreto, avrebbe, in attesa della definizione della causa,

limitato il potere esattivo dell'Ente, conformandolo al modello di

cui all'art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con la

conseguenza che risulterebbe inammissibile - prima che infondato - il

profilo della questione attinente alla pretesa violazione dell'art.

24 della Costituzione.

Ed invero, ad avviso della difesa erariale, il giudice rimettente

non ha avuto alcun dubbio sulla compatibilità della norma applicata

con il primo comma dell'art. 72 del d.lgs. n. 507 del 1993 e, quindi,

sulla esperibilità dei rimedi giurisdizionali atti a salvaguardare

gli interessi del contribuente nelle more della decisione di merito.

Tuttavia, considerato che, a prescindere dalla fase cautelare ormai

esaurita, dovrà farsi luogo alla decisione di merito, la questione

di legittimità costituzionale conserverebbe la sua rilevanza.

L'Avvocatura generale dello Stato contesta, inoltre, l'intervento

ermeneutico operato dal giudice rimettente, che motiva la sospetta

violazione dell'art. 3 della Costituzione con il rilievo del mancato

richiamo, nel quarto comma del denunciato art. 72 del d.lgs. n. 507

del 1993, del meccanismo di graduale riscossione dei tributi non

ancora accertati in via definitiva di cui all'art. 15 del più volte

ripetuto d.P.R. n. 602 del 1973.

Ed invero, secondo la difesa erariale, la disposizione del quarto

comma dell'art. 72 è preordinata a regolamentare una serie di

adempimenti procedimentali in contrapposto alle attribuzioni del

sindaco in tema di concessione di maggior rateazione del carico

d'imposta, giustificando così l'omesso richiamo all'art. 15 del

d.P.R. n. 602 del 1973, tanto più che quest'ultima disposizione

dovrebbe ritenersi compresa - perché non espressamente esclusa - nel

generale rinvio operato dal quinto comma dello stesso art. 72.

4. - Nell'imminenza della data stabilita per la pubblica udienza,

la società, ricorrente nel giudizio che ha dato luogo all'ordinanza

di remissione, ha depositato una memoria, con cui ribadisce le

proprie conclusioni in ordine alla illegittimità costituzionale

della normativa impugnata.

In particolare, sottolinea che la disciplina dettata dall'art. 15

si applica per la quasi totalità dei tributi comunali, giacché per

la riscossione, anche coattiva, di quasi tutti i tributi si fa

riferimento alle disposizioni di cui al d.P.R. 28 gennaio 1988, n.

43. Quest'ultimo, all'art. 63, richiama espressamente le disposizioni

del d.P.R. n. 602 del 1973, mentre solo per la riscossione della

tassa rifiuti solidi urbani (TARSU) viene adottato il contrario

sistema dell'iscrizione al ruolo provvisorio per l'intero, con palese

violazione del principio secondo cui l'iscrizione a ruolo deve

avvenire in base ad un titolo incontrovertibile o, almeno, suffragato

da una presunzione ragionevole di legittimità.

D'altro canto, le ragioni logico-giuridiche - sempre secondo

l'assunto di parte - non potrebbero poggiare su mere esigenze di

bilancio dei comuni, come si rileva dalla circolare 15 gennaio 1994,

n. 1/5-94.

La parte privata ribadisce, infine, come la disciplina denunciata

concretizzerebbe anche una violazione del diritto di difesa, in

quanto, per i contribuenti assoggettati all'accertamento ed alla

riscossione della TARSU, verrebbe, di fatto, preclusa ogni tutela

cautelare in sede giurisdizionale, atteso che la cartella di

pagamento (formalmente immune da vizi propri per essere stata emessa

in base al precetto normativo in questione) non potrebbe essere

oggetto di autonoma impugnazione ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n.

546 del 1992. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale, sottoposta in via

incidentale all'esame della Corte, riguarda l'art. 72 del decreto

legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione

dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche

affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento

dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre

1992, n. 421, concernente il riordino della finanza locale), nella

parte in cui (comma 1, 4 e 5) non prevede, nel caso di accertamento

non ancora divenuto definitivo, che l'iscrizione a ruolo del tributo

possa essere disposta per il solo tributo principale e nella sola

parte non eccedente la misura prevista dall'art. 15 del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 602.

La questione è proposta dall'ordinanza di remissione sotto i

profili della violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione,

rispettivamente per disparità di trattamento rispetto alla più

favorevole previsione dell'art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973 e in

relazione alla preclusione di fatto della tutela cautelare, non

potendo la cartella di pagamento, formalmente immune da vizi propri,

essere oggetto di autonoma impugnazione ai sensi dell'art. 19 del

d.lgs n. 546 del 1992.

2. - Preliminarmente deve essere chiarito che l'ambito del presente

giudizio incidentale resta delimitato dall'ordinanza del giudice a

quo che, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, deve

contenere "i termini e i motivi" delle questioni sottoposte alla

Corte; di conseguenza sono inammissibili i profili relativi alla

pretesa violazione dell'art. 53, secondo comma, della Costituzione,

invocati dalla parte privata interveniente, a prescindere

dall'assoluta estraneità alla materia del criterio di

progressività, attinente al sistema (impositivo) tributario nel suo

complesso, e non certamente alla fase della riscossione.

3. - I dubbi avanzati dalla difesa dello Stato sulla rilevanza

delle questioni sono privi di fondamento, in quanto l'accoglimento

della istanza di sospensione lascia impregiudicata la problematica

della legittimità della iscrizione provvisoria per il totale del

debito tributario, quantomeno per le conseguenze del ritardo dei

pagamenti.

4. - Le questioni sollevate non sono fondate, quale che sia la

interpretazione delle norme denunciate, cioè se il combinato

disposto dell'art. 72, comma 4 e 5, consenta la iscrizione

provvisoria del totale del tributo o imponga, invece, una iscrizione

frazionata, secondo le tesi al riguardo affermate, rispettivamente,

dalla difesa dello Stato e dal giudice a quo.

Infatti, sotto il profilo della disparità di trattamento, è

sufficiente osservare che trattasi di imposizione tributaria di tassa

di smaltimento di rifiuti solidi urbani, che, per natura, per

soggetto impositore, per modalità di commisurazione della tassa in

base a tariffa e per i rapporti (legislativamente fissati) tra

gettito complessivo e costo di esercizio del servizio, si differenzia

dalle imposte cui è applicabile direttamente l'art. 15 del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte

sul reddito). Di conseguenza il legislatore non è tenuto sul piano

costituzionale ad una identità di scelte in ordine ai tempi e

modalità di esazione e iscrizione a ruolo provvisoria.

5. - Anche per il profilo attinente alla violazione dell'art. 24

della Costituzione si perviene alla soluzione di infondatezza.

Invero, di fronte ad una pretesa impositiva patrimoniale (in base a

legge) della pubblica Amministrazione, l'esigenza, costituzionalmente

garantita, di adeguata tutela del soggetto, che subisce

l'imposizione, non comporta necessariamente che l'esazione coattiva

dell'intero debito debba essere preceduta dalla pronuncia di un

giudice che abbia definito il tributo dovuto. Infatti, per il

principio di esecutività degli atti provenienti da un'autorità

nell'esercizio di pubblici poteri, il soggetto privato è tenuto ad

adempiere e l'adeguata tutela di fronte all'Amministrazione può

risultare dalla facoltà riconosciuta di ricorrere ad un giudice

entro un termine ragionevole, in modo da poter ottenere la

sospensione della esecuzione dell'atto impugnato. L'adeguata tutela

dei propri diritti, attraverso la possibilità riconosciuta a tutti

di agire in giudizio, non esige come soluzione obbligata per il

legislatore, né l'indifferenziata sospensione ope legis della

esecuzione per il fatto della impugnazione, né una graduazione o

frazionamento della esazione coattiva. Nella ipotesi considerata

relativa a tributo comunale attribuito alla giurisdizione delle

commissioni tributarie è previsto, in via generale, che il

ricorrente possa chiedere ed ottenere la sospensione dell'atto

impugnato in presenza di danno grave ed irreparabile (ipotesi nella

specie verificatasi) e, in caso di eccezionale urgenza, è prevista

la possibilità di provvisoria sospensione con decreto del presidente

del collegio in attesa della pronuncia del collegio stesso.

Pertanto il vigente ordinamento processuale tributario assicura

adeguati strumenti di tutela, tali da escludere il vizio di

legittimità costituzionale della norma denunciata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 72 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507

(Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità

e del diritto delle pubbliche affissioni, della tassa per

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province

nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a

norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il

riordino della finanza locale), sollevata, in riferimento agli artt.

3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale

di Genova, con ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1999.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:464 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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