Corte costituzionale

Sentenza n. 46/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/03/1998 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 68 del codice

penale militare di pace, promossi con ordinanze emesse il 27 giugno,

il 4 luglio, il 19 settembre (n. 2 ordinanze), il 20 settembre, il 3

ottobre, il 19 dicembre, il 19 settembre ed il 19 dicembre 1995 (n. 2

ordinanze), il 12 e il 26 marzo 1996 (n. 2 ordinanze), dal Tribunale

militare di Padova, rispettivamente iscritte ai nn. 638, 639, 818,

819 e 820 del registro ordinanze 1995 e ai nn. 34, 405, 406, 407,

622, 732, 733 e 1180 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 42 e 49, prima serie

speciale, dell'anno 1995 e nn. 6, 19, 28, 34 e 44, prima serie

speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1997 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con tredici ordinanze di identico contenuto, emesse nel corso

di altrettanti procedimenti penali a carico di militari imputati del

reato di diserzione (art. 148 codice penale militare di pace) o di

mancanza alla chiamata (art. 151 cod. pen. mil. pace), il tribunale

militare di Padova solleva questione di legittimità costituzionale

dell'art. 68 del codice penale militare di pace, in riferimento agli

artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, della

Costituzione.

Il giudice a quo premette, in ciascuna delle ordinanze, che ha già

condannato gli imputati per reati di diserzione o di mancanza alla

chiamata in relazione ad assenze dal servizio iniziate in data

anteriore alla sentenza di condanna e non ancora cessate, e che, di

fronte al perdurare dell'assenza, il procuratore militare,

successivamente alla prima condanna, ha instaurato a carico dei

predetti imputati altri procedimenti per i medesimi reati.

Il remittente rileva altresì che, in base al diritto vivente, i

reati di assenza dal servizio devono essere considerati reati

permanenti "in virtù del perdurare dell'obbligo extrapenale

(cosiddetto obbligo sottostante), la cui inosservanza è penalmente

sanzionata". L'art. 68 cod. pen. mil. pace, in effetti, prevede per

i reati di diserzione e di mancanza alla chiamata, nell'ipotesi in

cui l'assenza perduri, che il termine per la prescrizione del reato e

quello per la estinzione della pena per decorso del tempo decorrono

dal giorno in cui il militare ha compiuto l'età per la quale cessa

in modo assoluto l'obbligo del servizio militare, a norma delle leggi

sul reclutamento. Tale disposizione, quindi, ad avviso del tribunale

che richiama sul punto l'ordinanza n. 150 del 1995 di questa Corte,

impedisce di considerare istantanei i reati di assenza dal servizio e

prevede per tali reati una permanenza sui generis, un periodo di

consumazione che si prolunga sino a coincidere con l'obbligazione

militare nella sua interezza.

Da tale qualificazione, imposta come detto dal citato art. 68, e in

considerazione del rilievo che "dal giudizio in costanza della

permanenza prende vita un nuovo fatto di reato che a sua volta

richiede un ulteriore giudizio", discenderebbe, secondo il giudice a

quo, il fenomeno della cosiddetta spirale delle condanne, il quale

contrasterebbe, innanzitutto, con l'art. 27, primo comma, della

Costituzione, in quanto la responsabilità dell'imputato non

dipenderebbe soltanto dal suo operato, ma anche dall'efficienza

dell'apparato giudiziario-militare.

In secondo luogo, evidente sarebbe la violazione dell'art. 3 della

Costituzione, poiché il trattamento sanzionatorio complessivo

varierebbe pur in relazione a periodi di assenza dal servizio di

uguale durata.

Ed ancora, poiché la pluralità delle condanne per un unico reato

permanente, giudicato in più riprese, comporterebbe un progressivo

aumento della pena e un trattamento sanzionatorio che darebbe luogo

ad una "prova di forza tra lo Stato ed il condannato", risulterebbero

violati sia il principio della libertà di coscienza, garantito

dall'art. 2 della Costituzione, sia quello della finalità

rieducativa della pena, sancito dall'art. 27, terzo comma, della

Costituzione.

Il medesimo effetto di un progressivo innalzamento della pena,

praticamente indeterminato sino al limite del triplo del massimo

della pena edittale, violerebbe, infine, sempre ad avviso del giudice

a quo, il principio di legalità di cui all'art. 25, secondo comma,

della Costituzione.

2. - È intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo in primo luogo che le questioni siano dichiarate

manifestamente inammissibili.

L'Avvocatura rileva che la situazione denunciata come

incostituzionale nelle ordinanze di remissione non verrebbe meno

qualora fosse espunto dal sistema normativo il solo art. 68 cod. pen.

mil. pace, su cui si incentrano in via esclusiva le censure del

giudice a quo: l'art. 9 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e

reclutamento obbligatorio nell'esercito, nella marina e

nell'aeronautica), fissa ad una determinata età l'estinzione

dell'obbligo del servizio militare, sicché l'interesse alla

presentazione del chiamato alle armi persiste anche successivamente

al compimento dei reati di assenza dal servizio sino al compimento

della predetta età.

Ad avviso dell'Avvocatura, le questioni dovrebbero essere

dichiarate, comunque, infondate. Il fenomeno denunciato come

incostituzionale sarebbe comune a tutti i reati omissivi permanenti,

per i quali potrebbe verificarsi l'instaurazione di un numero

indefinito di nuovi giudizi nel caso in cui la condotta omissiva si

protragga anche dopo la sentenza di primo grado. La libertà di

coscienza garantita dall'art. 2 della Costituzione, del resto, non

escluderebbe affatto l'obbligo di adempiere ai doveri inderogabili di

solidarietà, ivi compreso quello del servizio militare per la durata

stabilita dalla legge (art. 52 della Costituzione).

Non sarebbe neppure violato l'art. 3 della Costituzione, poiché

non sarebbe in alcun modo equiparabile la situazione del chiamato

alle armi, che rimanga assente senza essere stato ancora condannato,

a quella di colui che perduri nell'assenza anche dopo la sentenza di

condanna, stante il più marcato grado di antisocialità dimostrato

da quest'ultimo.

La possibilità di correttivi rispetto a pene complessivamente

esorbitanti offerta dalla disciplina del reato continuato

applicabile, per altro, anche in sede di esecuzione unitamente a

quella, sempre attraverso tale istituto, di commisurare adeguatamente

la pena complessiva all'effettivo disvalore della condotta

unitariamente considerata, renderebbero insussistenti, secondo

l'Avvocatura, anche le censure mosse in riferimento ai principi

sanciti dagli artt. 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della

Costituzione.

L'Avvocatura osserva poi che l'estinzione dell'obbligo del servizio

militare costituisce una sola delle modalità di cessazione della

permanenza per i reati in esame, in quanto ad essa devono aggiungersi

anche la condotta volontaria dell'agente e la sopravvenuta

impossibilità di porre in essere condotte interruttive, come avviene

nel caso di collocamento in congedo assoluto del colpevole.

Infine, secondo l'Avvocatura, l'ulteriore assenza oggetto di nuovo

giudizio non sarebbe stata valutata nei precedenti giudizi, sicché,

in caso di pluralità di condanne, ricorrerebbero altrettante ipotesi

di "interruzione giudiziale" delle assenze, ciascuna delle quali

presenterebbe elementi non riconducibili ad unità né sotto il

profilo oggettivo né sotto quello psicologico. Considerato in diritto

1. - Le tredici ordinanze del tribunale militare di Padova

dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 68 del codice

penale militare di pace, il quale, prevedendo che per i reati di

mancanza alla chiamata e di diserzione, nell'ipotesi in cui l'assenza

non sia ancora terminata, la prescrizione comincia a decorrere dal

giorno in cui per il reo cessa in modo assoluto l'obbligo militare,

impedirebbe di configurare come istantanei i reati di assenza dal

servizio e, imponendo la loro configurazione come reati permanenti,

con un periodo di consumazione che si prolunga fino a coincidere con

la durata dell'obbligo militare, darebbe luogo al fenomeno della

spirale delle condanne.

In ciò, il tribunale militare di Padova ravvisa una violazione:

degli artt. 2 e 27, terzo comma, della Costituzione, poiché la

pluralità delle condanne per un unico reato permanente, giudicato in

più riprese, derivante dalla disposizione impugnata, comporterebbe

un progressivo aumento della pena e un trattamento sanzionatorio che

si risolverebbe in una prova di forza tra lo Stato e il condannato,

in contrasto con la libertà di coscienza e con la finalità

rieducativa della pena;

dell'art. 27 della Costituzione, perché la spirale

fatto-giudizio-fatto farebbe sì che la responsabilità dell'imputato

non dipenderebbe soltanto dal suo operato, ma anche dal funzionamento

dell'apparato giudiziario militare;

dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dal momento che

la moltiplicazione dei giudicati comporterebbe un innalzamento della

pena sostanzialmente indeterminato, sino al limite del triplo del

massimo della pena edittale, in contrasto con il principio di

legalità;

dell'art. 3 della Costituzione, in quanto, a parità di assenza

dal servizio, il trattamento sanzionatorio complessivo verrebbe a

dipendere dal grado di efficienza dell'apparato giudiziario in

relazione ai vari episodi che l'interruzione giudiziale rende fra

loro autonomi.

Poiché le ordinanze pongono la medesima questione, i relativi

giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza.

2. - La questione è inammissibile.

È opportuno premettere che questa Corte, spinta dall'esigenza di

porre un limite alla possibile spirale delle condanne, nella sentenza

n. 343 del 1993, ha dichiarato la illegittimità costituzionale

dell'art. 8, terzo comma, della legge n. 772 del 1972, in

connessione con l'art. 148 cod. pen. mil. pace, nella parte in cui

non prevede l'esonero dalla prestazione del servizio militare di leva

a favore di coloro che, avendo rifiutato totalmente in tempo di pace

la prestazione del servizio stesso dopo aver addotto motivi diversi

da quelli indicati nell'art. 1 della legge n. 772 del 1972, o senza

aver addotto motivo alcuno, abbiano espiato per quel comportamento la

pena della reclusione in misura complessivamente non inferiore a

quella del servizio militare di leva. La successiva sentenza n. 422

del 1993 ha poi chiarito che la pronuncia ora ricordata, resa in base

agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, ha una portata

generale "nel senso che estende i suoi effetti a tutti i militari

imputati di reati comportanti forme di rifiuto del servizio militare

che si vengano a trovare assoggettati alla spirale delle condanne".

È ora da precisare che questo fenomeno non può essere ulteriormente

limitato o addirittura espunto dall'ordinamento attraverso la

semplice qualificazione del reato di assenza come reato istantaneo o

permanente, ovvero mediante la previsione che il termine di

prescrizione decorra, non dal venir meno dell'obbligo di leva, ma da

un momento più vicino nel tempo alla condotta illecita.

L'eventualità di una ripetizione delle condanne nelle ipotesi dei

reati di assenza dal servizio non è affatto una conseguenza della

configurazione di questi come reati permanenti piuttosto che come

reati istantanei. Al contrario: ferma restando la disposizione che

stabilisce l'obbligo di leva sino al compimento del

quarantacinquesimoanno di età, della cui legittimità il tribunale

militare di Padova non dubita, è evidente che alla condanna per un

episodio di assenza dal servizio, ove questa perduri, non potrebbero

non conseguire altre condanne anche nel caso in cui quel delitto

fosse considerato come istantaneo. Non potrebbe infatti

ragionevolmente sostenersi che, allo stato attuale della

legislazione, il compimento di un fatto di assenza dal servizio

comporti il venir meno dell'obbligo di prestazione imposto dalla

legge in attuazione dell'art. 52 della Costituzione.

Anche se nella ordinanza n. 150 del 1995, seguendo la

prospettazione del giudice a quo, questa Corte aveva incluso fra le

disposizioni che concorrono a definire la natura permanente dei reati

di diserzione e di mancanza alla chiamata l'art. 68 cod. pen. mil.

pace, non può essere condiviso il presupposto dal quale procede il

ragionamento del giudice a quo: che cioè il fenomeno della spirale

delle condanne derivi dalla natura permanente di tali reati, sicché

la possibilità di condanne reiterate verrebbe meno una volta rimosso

l'art. 68. Questa disposizione si limita a prevedere che, qualora

l'assenza si protragga, la prescrizione per i reati di diserzione e

di mancanza alla chiamata comincia a decorrere dal venir meno

dell'obbligo militare. La richiesta di pronuncia additiva sull'art.

68 appare frutto dell'erroneo convincimento che estinzione del reato

per prescrizione e estinzione dell'obbligo di prestare il servizio

militare di leva siano fungibili; nel senso che, estinto il reato per

prescrizione, sulla base di una diversa decorrenza del relativo

termine, si abbia anche l'estinzione dell'obbligo militare; la quale,

invece, nella vigente legislazione, quando non consegua ad un

apposito provvedimento di dispensa, si determina col compimento del

quarantacinquesimo anno di età o col verificarsi dell'ipotesi

prevista dall'art. 8, terzo comma, della legge n. 772 del 1972 per

l'obiettore di coscienza.

3. - Sotto un diverso ma concorrente profilo, se fosse vero che la

spirale delle condanne deriva dalla natura permanente dei reati di

assenza, la questione resterebbe inammissibile. Tale natura non può

essere modificata da una semplice qualificazione correttiva che

astragga dalle caratteristiche delle condotte incriminate: "la natura

permanente o istantanea del reato non può dipendere da esplicita ed

apodittica qualificazione del legislatore, ma dalla sua naturale

essenza, trattandosi di un carattere che inerisce alla qualità della

condotta così come si presenta nella realtà", sicché "la

definizione del carattere permanente o istantaneo è affidata

all'interpretazione dei giudici ordinari" (sentenza n. 520 del 1987);

interpretazione, si aggiunga, che, come del resto osservato anche

nella ordinanza n. 150 del 1995, deve avere ad oggetto le singole

norme incriminatrici e la descrizione del comportamento illecito in

esse contenuta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 68 del codice penale militare

di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, secondo

comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal tribunale militare

di Padova con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 5 marzo 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:46 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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