Corte costituzionale

Sentenza n. 46/1978

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/04/1978 · relatore Michele Rossano

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico),

promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1975 dal tribunale per i

minorenni di Torino, nel procedimento penale a carico di Ciavarelli

Massimo ed altro, iscritta al n. 284 del registro ordinanze 1976 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 del 3

giugno 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 20 dicembre 1977 il Giudice

relatore Michele Rossano;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il Tribunale per i minorenni di Torino, nel corso del procedimento

a carico di Scarano Nicola e Ciavarelli Massimo, imputati del delitto

di rapina aggravata ai sensi dell'art. 628 pp. e cpv. codice penale,

per aver sottratto, con la minaccia di un coltello, lire 1.500 ciascuno

ed un paio di occhiali Ray-Ban a Bosso Fabio e Caselli Silvano ed una

moto vespa 125 ad Albertello Armando, sollevava con ordinanza emessa in

data 9 dicembre 1975, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante "Disposizioni

a tutela dell'ordine pubblico" nella parte in cui non esclude dal

divieto di concessione della libertà provvisoria i minori degli anni

18. La norma, così disponendo, parificherebbe situazioni diverse,

senza tener conto dei caratteri peculiari dei delitti minorili, sovente

rivolti al possesso di oggetti aventi valore irrisorio, motivati da

ragioni di mero teppismo, attuati con mezzi rudimentali e non idonei a

suscitare allarme sociale; senza tener conto inoltre della particolare

disciplina che regola la materia, disciplina che richiede la

dimostrazione in concreto della capacità di intendere e di volere, è

volta innanzi tutto al recupero sociale di chi ha commesso il delitto e

considera in ogni caso la condanna come ipotesi estrema pur in presenza

di una situazione di colpevolezza (istituto del perdono giudiziale).

Nel giudizio innanzi a questa Corte interveniva il Presidente del

Consiglio dei ministri attraverso l'Avvocatura dello Stato chiedendo il

rigetto della questione. Si richiamava alle affermazioni della Corte,

contenute nella sentenza n. 88 del 1976, secondo cui la norma di cui si

tratta è stata dettata dal legislatore "al fine di fronteggiare

l'allarmante recrudescenza del fenomeno della criminalità successiva

all'emanazione della legge 15 dicembre 1972, n. 733, e, quindi,

certamente o molto probabilmente favorita dalla libertà provvisoria

accordata ad imputati pericolosi e proclivi alla recidiva", per dedurre

che le censure del giudice a quo tenderebbero ad una critica politica

di tale normativa, inammissibile nella presente sede. La Corte del

resto avrebbe già chiaramente affermato la compatibilità con le norme

costituzionali dell'istituto del mandato di cattura obbligatorio e del

divieto di concedere la libertà provvisoria quando si può

ragionevolmente presumere un pericolo derivante dalla libertà

dell'indiziato (sent. n. 64 del 1970). Considerato in diritto :

La questione di legittimità costituzionale, per violazione

dell'art. 3, primo comma, Cost., è sollevata dal Tribunale per i

minorenni perché l'art. 1, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n.

152 disciplinerebbe in modo eguale situazioni sostanzialmente

diseguali, e cioè quella degli adulti e quella dei minori di età

potenzialmente imputabili, in relazione al diverso significato ed alla

differente funzione che assumerebbe per essi la carcerazione

preventiva.

Sembra peraltro che, al di la di questo aspetto, risulterebbe

profondamente contraddittorio con tutta la normativa sui minori degli

anni diciotto il rigido automatismo di un divieto che precludesse al

giudice la possibilità di adottare differenziate valutazioni in ordine

all'adozione o meno di misure di carcerazione preventiva: in realta a

ferire la coerenza e la razionalità del sistema sarebbe l'arbitraria

equiparazione dei minori tra di loro.

In effetti, secondo il disposto dell'art. 98 codice penale, la

capacità di intendere e di volere del minore tra i quattordici e i

diciotto anni (e cioè la sua imputabilità) deve essere verificata

caso per caso in relazione al momento in cui è stato commesso il

fatto.

In secondo luogo il largo ricorso alla sospensione condizionale

della pena ed al perdono giudiziale nell'ambito della giustizia

minorile (cfr. sentenze Corte cost. nn. 108 del 1973 e 154 del 1976)

conferma non soltanto la tendenza generale a considerare come ultima

ratio il ricorso all'istituzione carceraria per questa fascia di

minorenni, ma sottolinea con forza la necessita di valutazioni del

giudice fondate su prognosi ovviamente individualizzate in ordine alle

prospettive di recupero del minore deviante.

Non mancano infine altri dati normativi (ad esempio l'articolo 255

codice procedura penale) per dimostrare che l'ordinamento italiano non

si è ispirato ad un generico favor per i minori, ma, sul fondamento

dell'art. 31, ultimo comma, Cost. ha provveduto (in particolare con la

legge 25 luglio 1956, n. 888) a sviluppare istituti e servizi che

dovrebbero rendere residuale l'internamento dei minori nei riformatori

giudiziari e nelle prigioni-scuola. Ciò non comporta alcuna

sottovalutazione della pericolosità e gravita del fenomeno della

delinquenza minorile: ma significa solamente che non si intende

lasciare intentata alcuna possibilità di recupero di soggetti non

ancora del tutto maturi dal punto di vista fisiopsichico.

In ogni caso, come l'art. 13 Cost. va letto in collegamento

sistematico oltreché con l'art. 27 Cost. anche con l'art. 32 Cost.

(cfr. l'ultimo comma art. 1 legge n. 152 del 1975), così lo stesso

art. 13 non può essere scisso (ai fini della carcerazione preventiva

dei minori) da quanto dispone l'ultimo comma dell'art. 31 Cost. in tema

di protezione della gioventù.

Tuttavia il testo dell'art. 1, comma primo, della legge n. 152 del

1975 appare suscettibile di una interpretazione che non escluda la

concessione della libertà provvisoria ai minori compresi nella fascia

tra i quattordici ed i diciotto anni: una interpretazione che è anche

la sola ad essere in armonia con l'art. 3, primo comma, Cost. e con le

norme della Costituzione in tema di gioventù e di minori.

Sulla base di queste considerazioni non può dunque accogliersi la

questione sollevata dal Tribunale per i minorenni di Torino.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22 maggio 1975,

n. 152, recante "Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico" sollevata,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza del

Tribunale dei minorenni di Torino in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 aprile 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1978:46 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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