Corte costituzionale

Sentenza n. 45/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/02/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti

Norme in gioco

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,

della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di

referendum popolare per l'abrogazione del decreto-legge 30 ottobre

1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19

dicembre 1984, n. 863, recante: "Misure urgenti a sostegno e ad

incremento dei livelli occupazionali" e successive modificazioni,

limitatamente all'articolo 5, come modificato -quanto al comma 7 -

dall'articolo 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito

dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e come integrato quanto ai commi

9-bis e ter, dall'art. 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,

convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, giudizio iscritto al

n. 127 del registro referendum.

Vista l'ordinanza del 7-13 dicembre 1999 con la quale l'Ufficio

centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha

dichiarato conforme a legge la richiesta;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti;

Uditi l'avvocato Edoardo Ghera per i presentatori Daniele

Capezzone, Mariano Giustino e Michele De Lucia, l'avvocato Mario

Salerni per l'associazione Progetto Diritti ed altri, e l'avvocato

Piergiovanni Alleva per la Federazione dei Verdi ed altri, Comitato

per le libertà e i diritti sociali e Partito della Rifondazione

comunista.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la

Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.

352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di

referendum popolare previsto dall'art. 75 della Costituzione,

presentata l'8 marzo 1999 da quattordici cittadini italiani,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 1999, n. 57, sul

seguente quesito: "Volete voi che sia abrogato il decreto-legge 30

ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla

legge 19 dicembre 1984, n. 863, recante "Misure urgenti a sostegno e

ad incremento dei livelli occupazionali" e successive modificazioni,

limitatamente all'articolo 5?".

2. - L'Ufficio centrale per il referendum, con ordinanza in data

7-13 dicembre 1999, verificata la regolarità della richiesta, ha

provveduto ad integrare il quesito, in considerazione del fatto che

la norma che ne costituisce oggetto è stata, in parte, modificata

dall'art. 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in

legge 7 dicembre 1989, n. 389, nonché dall'art. 2, del decreto-legge

1 ottobre 1996, n. 510, convertito in legge 28 novembre 1996, n.

608. L'Ufficio centrale ha quindi dichiarato legittima la richiesta

sul seguente quesito, così riformulato: "Volete voi che sia abrogato

il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con

modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, recante "Misure

urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali" e

successive modificazioni, limitatamente all'articolo 5, come

modificato - quanto al comma 7 - dall'art. 1, decreto-legge 9 ottobre

1989, n. 338, conv. dalla legge 7 dicembre 1989 n. 389, e come

integrato - quanto ai commi 9-bis e ter - dall'art. 2, decreto-legge

1 ottobre 1996, n. 510, conv. dalla legge 28 novembre 1996, n. 608?",

stabilendo altresì che la denominazione del referendum sia:

"Contratto di lavoro a tempo parziale (part-time): Abolizione dei

vincoli".

3. - Ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale,

il Presidente di questa Corte, ha fissato il giorno 13 gennaio 2000

per la conseguente deliberazione, dandone comunicazione ai

presentatori della richiesta ed al Presidente del Consiglio dei

Ministri, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio

1970, n. 352.

Daniele Capezzone, Mariano Giustino e Michele De Lucia, quali

presentatori della richiesta, hanno depositato memoria, ai sensi

dell'art. 33, terzo comma, della legge da ultimo citata, nella quale

sostengono che il quesito non contrasterebbe con i limiti stabiliti

dall'art. 75 della Costituzione e neppure riguarderebbe una norma

strumentale all'attuazione di trattati internazionali, dato che il

termine per il recepimento della direttiva n. 97/1981/CE del 15

dicembre 1997 non è ancora scaduto e, comunque, l'abrogazione della

norma non violerebbe i principi da essa stabiliti. Il quesito avrebbe

anche i previsti requisiti di omogeneità, univocità e chiarezza, in

quanto sarebbe palese l'intento di eliminare la disciplina

vincolistica del rapporto di lavoro part-time allo scopo di

liberalizzarlo ed assoggettarlo alle disposizioni generali sui

contratti.

4. - Hanno altresì presentato, in persona dei rispettivi legali

rappresentanti, una memoria unica l'associazione Progetto Diritti, la

Federazione delle Rappresentanze Sindacali di Base, il Centro di

ricerca ed elaborazione per la democrazia le quali deducono

l'inammissibilità della richiesta referendaria, in quanto il quesito

sarebbe privo dei requisiti di univocità e chiarezza.

4.1. - Tre distinte memorie, di contenuto sostanzialmente identico,

sono state depositate il 10 gennaio 2000: la prima, dalla Federazione

dei Verdi, in persona del responsabile nazionale del settore

economia, dall'Associazione nazionale per la sinistra, in persona del

presidente pro-tempore e da Alfiero Grandi, nella qualità di

responsabile lavoro dei D.S.-Democratici di sinistra; la seconda, dal

Partito della Rifondazione comunista, in persona del segretario

generale; la terza dal Comitato per le libertà e i diritti sociali,

in persona del presidente pro-tempore.

Nelle memorie, premessa la ritenuta ammissibilità del deposito

degli atti, si sostiene che la richiesta referendaria violerebbe gli

artt. 3, secondo comma, 4, 32 e 35 della Costituzione e sarebbe

comunque inammissibile in quanto contrastante con gli obblighi della

direttiva comunitaria n. 97/1981/CE.

5. - Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2000 hanno

partecipato, per i presentatori della richiesta, gli avvocati Edoardo

Ghera, Sergio Magrini e Antonio Vallebona, illustrando e ribadendo le

argomentazioni a sostegno del referendum.

Inoltre, sono stati ammessi ad illustrare le rispettive memorie,

con riserva di ogni decisione in ordine all'ammissibilità della loro

partecipazione, gli avvocati Piergiovanni Alleva e Mario Salerni. Considerato in diritto

1. - La richiesta di referendum abrogativo, sulla cui

ammissibilità la Corte è chiamata a pronunciarsi, a seguito

dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum del 7-13

dicembre 1999, che ne ha dichiarato la legittimità, provvedendo

all'integrazione del quesito, investe l'art. 5 del decreto-legge 30

ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla

legge 19 dicembre 1984, n. 863 (Misure urgenti a sostegno e ad

incremento dei livelli occupazionali), come modificato ed integrato -

quanto ai commi 7, 9-bis e 9-ter - dall'art. 1, decreto legge 9

ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 339, e

dall'art. 2, decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito in

legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale disciplina il rapporto di

lavoro subordinato privato a tempo parziale.

2. - In via preliminare va dichiarata, per le ragioni

specificamente indicate da questa Corte nella sentenza n. 31 del

2000, la ricevibilità delle memorie provenienti dai soggetti diversi

dai presentatori del referendum ed è altresì ammissibile la loro

illustrazione orale, avvenuta nella camera di consiglio del 13

gennaio 2000.

3. - Il giudizio per l'ammissibilità della richiesta referendaria

postula che si accerti se la stessa sia in contrasto con i limiti

posti dall'art. 75, secondo comma, della Costituzione, o con quelli

desumibili, secondo la giurisprudenza di questa Corte, da

un'interpretazione logico-sistematica della Costituzione (ex

plurimis: sentenza n. 33 del 1997). Il giudizio va in particolare

esteso, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentenza n.

27 del 1997), a verificare la compatibilità del quesito con le

prescrizioni delle direttive comunitarie (sentenze n. 36 del 1997, n.

64 del 1990), qualora, come accade nella specie, queste siano idonee

a produrre effetti tali da inibire l'abrogazione delle norme interne,

in quanto preclusiva del corretto adempimento degli obblighi

derivanti allo Stato italiano dal diritto comunitario derivato

(sentenza n. 36 del 1997).

Sotto questo profilo va premesso che la disciplina recata dall'art.

5 della legge n. 863 del 1984 rientra nel campo di applicazione della

direttiva comunitaria 97/1981/CE del 15 dicembre 1997, allo stato non

ancora recepita nel nostro ordinamento, la quale è diretta

specificamente ad attuare l'accordo quadro sul lavoro a tempo

parziale concluso il 6 giugno 1997 tra le organizzazioni

intercategoriali a carattere generale UNICE, CEEP e CES. Il predetto

accordo, dopo avere stabilito, tra l'altro, il principio di non

discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo parziale e il

principio di agevolazione dello sviluppo del lavoro a tempo parziale,

in particolare prevede l'opzione di fondo per il principio pro rata

temporis (clausola 4.2), nonché la tendenziale eliminazione degli

"ostacoli di natura giuridica o amministrativa che possono limitare

le possibilità di lavoro a tempo parziale" (clausola 5.1, lett. a).

Premesso che, in forza dell'art. 11 della Costituzione, di fronte

alla normativa comunitaria "l'ordinamento interno si ritrae e non è

più operante" (sentenza n. 285 del 1990), si può dire che gli

indicati obiettivi comunitari trovano una sia pure parziale ed

anticipata conformazione nel vigente ordinamento interno, appunto

nella disciplina recata dall'art. 5 della legge n. 863 del 1984. Ed

infatti la giurisprudenza ordinaria ha valorizzato la ratio legis di

questo atto normativo individuandola nell'intento di agevolare, anche

sul piano previdenziale, il modulo lavorativo del tempo parziale e

anche la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto che il

legislatore ha avuto di mira in questa legge "la "flessibilità" e

l'occupazione nel loro complesso" (sentenza n. 202 del 1999). In

particolare si può ritenere che, nell'ambito di questa disciplina,

siano sostanzialmente coerenti con la direttiva alcune disposizioni

della citata disciplina legislativa, poiché appaiono già di per sé

stessi ispirati al principio pro rata temporis sia il comma 5

dell'art. 5, che regola il calcolo dei contributi, sia il comma 12,

che stabilisce il criterio di computo dei lavoratori part-time ai

fini del calcolo del numero dei lavoratori dell'azienda. Mentre al

principio della rimozione degli ostacoli di natura giuridica al

lavoro a tempo parziale appaiono ispirati sia la disposizione del

comma 3-bis che regola alcune situazioni di prelazione dei lavoratori

a tempo parziale in caso di assunzione di lavoratori con contratti a

tempo pieno, sia il comma 11, che disciplina il trattamento

pensionistico in caso di trasformazione del rapporto da tempo pieno a

tempo parziale e viceversa.

Si può quindi ritenere che le predette disposizioni e, più in

generale, la complessiva disciplina posta dallo stesso art. 5 abbiano

già realizzato, in una sorta di anticipazione della citata direttiva

97/1981/CE, un nucleo minimo di regole che, da un lato, agevolano il

lavoro a tempo parziale e, dall'altro lato, costituiscono una forma

di protezione del lavoratore part-time. Tale nucleo minimo essenziale

non può essere totalmente rimosso, nell'ordinamento interno, se non

attraverso la contemporanea sostituzione con disposizioni a loro

volta conformi, proprio perché l'entrata in vigore della direttiva

ha determinato il formarsi, durante la pendenza del termine, di una

situazione di pre-conformazione all'obbligo di adeguamento, che

preclude l'adozione di atti collidenti con i principi della

direttiva.

È invero pacifico, nella giurisprudenza comunitaria, che gli Stati

membri hanno il dovere, ai sensi degli artt. 5 e 189 del Trattato, di

leale cooperazione, che impone, tra l'altro, di astenersi

dall'adottare, nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore

della direttiva ed il termine assegnato per il suo recepimento,

qualsiasi misura che possa compromettere il conseguimento del

risultato prescritto (Corte di giustizia, 18 dicembre 1997 in causa

C-129/1996). Ciò è tanto più vero, nel caso di specie, non solo

perché il termine di attuazione della direttiva è già scaduto il

20 gennaio 2000 rendendo così formalmente inadempiente lo Stato

italiano, ma anche perché sia il ventiduesimo "considerando" della

direttiva sia la clausola 6.2 dell'allegato accordo quadro

stabiliscono espressamente che in ragione della direttiva non può

essere giustificato alcun "regresso" rispetto alla situazione vigente

in ciascuno Stato membro per quanto riguarda il livello generale di

protezione dei lavoratori nell'ambito coperto dall'accordo stesso.

L'abrogazione, in via referendaria, del citato art. 5 determinerebbe

invece l'eliminazione pura e semplice della tutela contenuta nella

vigente disciplina specifica del rapporto di lavoro a tempo parziale,

così da porre in essere una situazione tale da far sorgere la

responsabilità dello Stato italiano per inadempimento di uno

specifico obbligo comunitario (cfr. sentenze n. 26 del 1993 e n. 64

del 1990), con conseguente violazione dell'art. 75, secondo comma,

della Costituzione.

Sotto questo profilo sussiste quindi una precisa ragione di

inammissibilità del quesito referendario relativo all'art. 5 della

legge n. 863 del 1984, il quale, peraltro, allo stato, è tuttora

vigente, non risultando fino ad ora pubblicati ed efficaci

preannunciati atti legislativi, che, recependo la direttiva

comunitaria, stabiliscano una differente disciplina.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per

l'abrogazione dell'art. 5 e successive modificazioni del decreto

legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito in legge 19 dicembre 1984,

n. 863 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli

occupazionali), richiesta dichiarata legittima con ordinanza in data

7-13 dicembre 1999 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito

presso la Corte di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:45 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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