Corte costituzionale

Sentenza n. 432/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/10/1990 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 450-bisd.P.R. 447/1988

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 450- bis del

codice di procedura penale previgente, promosso con ordinanza emessa

il 13 marzo 1990 dal Tribunale di Milano, nel procedimento penale a

carico di Dal Torrione Giovanni Carlo, iscritta al n. 338 del

registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ordinanza 13 marzo 1990 il Tribunale di Milano sollevava

questione di legittimità costituzionale dell'art. 450- bis c.p.p.

1930 con riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Lamenta il Tribunale, in relazione alla situazione processuale

sottoposta al suo esame, che le persone prosciolte in istruttoria,

con sentenza non più soggetta ad impugnazione, non possano essere

liberamente sentite nei procedimenti penali dov'erano state imputate

dello stesso reato o di un reato connesso. Né tanto meno possono

essere sentite come testi, stante l'espresso divieto contenuto

nell'ultima parte dell'art. 348 stesso codice.

Secondo il Tribunale, il legislatore del nuovo codice avrebbe

seguito ben diversa disciplina: e l'ordinanza cita in proposito gli

artt. 197 e 210 c.p.p. vigente.

E poiché la situazione del codice abrogato sarebbe per tal modo

lesiva del diritto di difesa, in quanto preclude all'imputato di far

sentire persona che potrebbe essere in grado di sciogliere i nodi

della sua imputazione, si chiede alla Corte di eliminare la patente

illegittimità.

L'ordinanza non lo dice, ma evidentemente deve trattarsi di

processo nato sotto il codice abrogato che, alla data di entrata in

vigore del nuovo codice, si trovava nelle condizioni, di cui all'art.

241 disp. transitorie, per proseguire con l'applicazione delle norme

anteriormente vigenti. Considerato in diritto

1. - Secondo il Tribunale di Milano, l'art. 450- bis c.p.p. 1930,

che richiama le disposizioni dell'art. 348- bis stesso codice, non

consentirebbe la libera audizione delle persone prosciolte in

istruttoria, con sentenza non più soggetta ad impugnazione, nei

procedimenti penali nei quali erano state imputate dello stesso reato

o di reato connesso. Ciò determina grave violazione dei diritti

della difesa, consacrati nell'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, in quanto impedisce all'imputato di far sentire persone

che, proprio per la posizione che hanno avuto nei fatti di cui è

processo, sono spesso le sole in grado di riferire su circostanze

essenziali ai fini del decidere. Situazioni aggravate dal fatto che

le stesse persone tanto meno possono essere sentite come testimoni,

stante l'esplicito divieto contenuto nell'ultimo comma dell'art. 348

c.p.p. 1930.

L'ordinanza, indicando la ben diversa disciplina seguita dal

legislatore del nuovo codice di procedura, integrata dagli artt. 197

e 210 c.p.p. vigente, chiede alla Corte di eliminare

l'illegittimità, manifesta essendo la rilevanza della questione.

2. - Nessun dubbio effettivamente sul piano della rilevanza, visto

che l'imputato chiede insistentemente la libera audizione del

coimputato del reato connesso, prosciolto in istruttoria, asserendo

che questi sarebbe in grado di riferire sulla sostanza dei fatti

contestati ad esso imputato, in quanto a quell'epoca aveva ruolo di

direttore delle vendite nella società a favore della quale

l'imputato aveva rilasciato la dichiarazione d'intenti per cui è

processo.

Ma la questione non è fondata.

Intanto non è vero che il legislatore del codice attuale abbia

dettato disciplina diversa da quella risultante dagli artt. 348 e

348- bis c.p.p. 1930, richiamato quest'ultimo dall'art. 450- bis

impugnato.

In realtà, l'art. 197 c.p.p. vigente esclude dalla testimonianza

le persone imputate dello stesso reato o in un procedimento connesso,

anche se prosciolte o condannate, salvo che il proscioglimento sia

avvenuto con sentenza divenuta irrevocabile. È vero che, a

differenza dell'art. 348 del codice abrogato, qui non si fa più

cenno a proscioglimento "pronunciato in giudizio", ma è sfuggito

evidentemente al Tribunale rimettente che il successivo art. 648 del

codice di procedura penale vigente chiarisce che sono irrevocabili

"le sentenze pronunciate in giudizio", contro le quali non è ammessa

impugnazione diversa dalla revisione o, se l'impugnazione è ammessa,

quando è inutilmente decorso il termine per proporla.

Anche per il nuovo codice, perciò, le persone prosciolte in

istruttoria non sono ammesse a testimoniare nei processi dove sono

state coimputate nello stesso o in procedimenti connessi (a norma

dell'art. 12).

Quanto poi agli artt. 348- bis del c.p.p. del 1930 e 210 del

codice attuale, essi contengono la stessa disciplina. Le persone

indicate, infatti, sono citate secondo le norme sulla citazione dei

testimoni, ma le loro garenzie, in ambo gli articoli, sono quelle

spettanti agli imputati, giacché hanno diritto di essere assistite

da un difensore (se del caso nominato d'ufficio) e non sono tenute a

rispondere: ché, anzi, di ciò debbono essere avvertite.

È vero che l'art. 348- bis non lo precisa esplicitamente, ma si

evince facilmente dal fatto che "si applicano le disposizioni

concernenti l'interrogatorio dell'imputato".

Unica effettiva differenza, perciò, è nella definizione data a

questa particolare audizione; che l'art. 348- bis chiama

"interrogatorio", mentre l'art. 210 parla più correttamente di

"esame" stante il significato tecnico che ambo i codici attribuiscono

all'espressione "interrogatorio".

3. - Il vero è che né l'una né l'altra disposizione esclude i

prosciolti, e comunque prosciolti, da tale libera audizione. Nell'uno

e nell'altro ordinamento il divieto per i prosciolti in istruttoria

riguarda soltanto la testimonianza, ma non l'audizione libera. E si

intende facilmente il perché. La sentenza istruttoria di

proscioglimento è - com'è noto - una sentenza allo stato degli

atti: qualora sopravvengano nuove prove (art. 402 c.p.p. 1930) o

nuove fonti di prova (art. 434 cod.proc.pen. vigente), l'istruttoria

può essere riaperta (ipotesi del codice del 1930) o la sentenza

istruttoria di proscioglimento può essere revocata (artt. 434 e 436

c.p.p. vigente). Il principio secondo cui nemo tenetur se detegere

esclude, perciò, che il prosciolto in istruttoria possa essere

sottoposto ad esame testimoniale, nel quale sarebbe tenuto a

rispondere e avrebbe l'obbligo di dire la verità. La possibilità

che un tale esame lo esponga al pericolo della "riapertura

dell'istruzione" o della "revoca della sentenza istruttoria di

proscioglimento" o, in alternativa, a un processo per falsa

testimonianza, ha indotto il legislatore a stabilire un divieto che

è principio garentistico di civiltà processuale.

Tutto questo, invece, non può verificarsi nel corso

dell'audizione libera, sia essa quella del codice precedente o quella

dell'attuale, perché il prosciolto in istruttoria liberamente

interrogato, ai sensi dell'art. 438- bis c.p.p. 1930, o esaminato ai

termini dell'art. 210 c.p.p. vigente, non è tenuto a rispondere, e

non ha comunque l'obbligo di dire la verità, salvo che sulla propria

identità personale.

La Corte di Cassazione lo ha affermato anche di recente, con

decisioni dell'anno 1989, con le quali ha messo in luce che la

limitazione posta per la testimonianza dal comma terzo dell'art. 348

"non è posta né può ritenersi sottintesa nell'art. 348- bis c.p.p.

1930".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 450-bis c.p.p. 1930, con riferimento all'art. 24, secondo

comma, della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Milano con

ordinanza 13 marzo 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:432 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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