Corte costituzionale

Sentenza n. 43/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/02/1996 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 23legge 67/1988

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge

11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato), promosso con ordinanza emessa il

2 maggio 1995 dal pretore di Catania - sezione distaccata di Giarre -

nel procedimento civile vertente tra Corbo Mariangela e Ministero del

lavoro ed altri, iscritta al n. 501 del registro ordinanze 1995 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima

serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione di Corbo Mariangela nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 gennaio 1996 il giudice relatore

Fernando Santosuosso;

Udito l'avvocato Massimo D'Antona per Corbo Mariangela e l'avvocato

dello Stato Alessandro De Stefano per il Presidente del Consiglio dei

Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio proposto da Mariangela Corbo per il

riconoscimento del proprio diritto a fruire della indennità di

maternità in seguito ad interdizione ed astensione obbligatoria dal

rapporto di lavoro instaurato, ai sensi dell'art. 23 della legge 11

marzo 1988, n. 67, con la cooperativa Noemi, il Pretore di Catania,

sezione distaccata di Giarre, con ordinanza emessa il 2 maggio 1995,

ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della citata

legge nella parte in cui esclude la configurabilità del rapporto di

lavoro de quo come di natura subordinata e, comunque, nella parte in

cui non prevede l'applicabilità alla fattispecie degli artt. 4, 5 e

15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulla tutela delle

lavoratrici madri.

Il giudice a quo, dopo aver premesso che l'interessata ha svolto la

propria attività lavorativa in condizione di subordinazione, rileva

che la norma impugnata, nel qualificare il rapporto come "rapporto di

lavoro non subordinato", determinerebbe la violazione degli artt. 3

e 37 della Costituzione in quanto la lavoratrice non potrebbe

usufruire della previdenza a favore delle lavoratrici madri di cui

agli artt. 4, 5 e 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,

diversamente da quanto stabilito in favore delle altre categorie di

lavoratrici subordinate e in dispetto dei fondamentali principi posti

a tutela della donna e della maternità.

A sostegno delle censure il giudice rimettente richiama la sentenza

n. 121 del 1993 di questa Corte, in base alla quale non è consentito

al legislatore negare la qualificazione giuridica di lavoro

subordinato a rapporti che tale natura rivestono ove da ciò consegua

l'inapplicabilità di norme inderogabili a tutela del lavoro

subordinato, e la circolare dell'Assessorato del lavoro della Regione

Siciliana n. 1553 del 28 giugno 1993 secondo cui anche al rapporto

ibrido di cui all'art. 23 della legge n. 67 del 1988 devono essere

applicate le norme poste a tutela delle lavoratrici madri.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è

costituita la parte privata chiedendo, in via principale,

l'accoglimento della sollevata questione di costituzionalità, ed in

via subordinata una declaratoria di non fondatezza della questione

interpretando le norme impugnate nel senso di non escludere la

sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ove il rapporto

oggetto del giudizio a quo presenti contenuti e modalità proprie del

rapporto di lavoro subordinato.

3. - È anche intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per la inammissibilità o per l'infondatezza della

proposta questione.

La difesa erariale rileva in primo luogo che la questione andrebbe

dichiarata inammissibile per una serie di considerazioni; il giudice

rimettente avrebbe infatti omesso di valutare pregiudizialmente

l'ammissibilità del ricorso innanzi a lui proposto, non avendo

considerato che la domanda di corresponsione dell'indennità di

maternità è stata formulata nei confronti di soggetti non

legittimati passivamente quali il Ministero del lavoro,

l'Assessoratoal lavoro della Regione siciliana, l'Ufficio provinciale

del lavoro e la cooperativa Noemi, mentre non risulta la chiamata in

causa dell'INPS cui compete il pagamento della provvidenza invocata.

Da ciò conseguirebbe, rileva l'Avvocatura, l'inammissibilità del

ricorso introduttivo e la irrilevanza del dubbio di costituzionalità

sollevato.

Dall'ordinanza di rimessione, inoltre, non emergerebbe in modo

chiaro se il rapporto di lavoro, che si assume di natura subordinata,

sia intercorso con il Comune di Riposto ovvero con la cooperativa

Noemi, e quindi se si sia in presenza di un rapporto di impiego

pubblico o privato. In proposito, osserva la difesa che ove il

giudice a quo avesse ritenuto la ravvisabilità di un rapporto di

impiego pubblico, sussisterebbe un ulteriore motivo di

inammissibilità risultando la questione di costituzionalità

sollevata da un giudice giurisdizionalmente incompetente.

Ove invece si volesse dare prevalenza alla astratta definizione del

rapporto di lavoro fornita dalla norma impugnata, l'ordinanza di

rimessione sarebbe carente di motivazione avendo il rimettente omesso

di considerare se il diritto all'indennità di maternità potesse

essere riconosciuto sulla base della legge 29 dicembre 1987, n. 546,

che ha esteso la sfera dei soggetti beneficiari della tutela a nuove

categorie di lavoratrici.

In altri termini, non risulterebbe dimostrata la tesi secondo cui

il riconoscimento del diritto invocato sarebbe impedito dalla

qualificazione del rapporto di lavoro effettuata dalla norma

impugnata.

Nel merito, osserva l'Avvocatura che, essendo l'art. 23 della legge

n. 67 del 1988 finalizzato alla realizzazione di iniziative a livello

locale temporalmente limitate e di utilità collettiva attraverso

l'impiego di giovani disoccupati, la precisazione che tale attività

lavorativa non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro

subordinato appare coerente con gli obiettivi della legge e con la

natura e le modalità di espletamento delle prestazioni richieste.

4. - In prossimità dell'udienza la difesa della ricorrente ha

presentato memoria insistendo per l'accoglimento delle già formulate

conclusioni.

Inoltre la difesa ha osservato che la sopravvenuta legge della

Regione Siciliana 21 dicembre 1995, n. 85, la cui incidenza nel

giudizio di merito andrebbe rimessa alle valutazioni del giudice a

quo, conferma la fondatezza delle sollevate questioni, in quanto

inquadra nell'ambito del lavoro subordinato quel medesimo rapporto

che, in base alla legislazione previgente applicata nel giudizio a

quo, non potrebbe assumere tale natura per espressa disposizione

normativa.

Conclude pertanto la difesa chiedendo, in via principale, una

declaratoria di incostituzionalità della norma impugnata; in

subordine, una sentenza interpretativa di rigetto secondo la quale la

norma impugnata dovrebbe interpretarsi nel senso della sua non

applicabilità ai rapporti di lavoro più volte prorogati; ed in

ulteriore subordine, una pronuncia di rimessione degli atti al

giudice a quo affinché valuti la persistenza della rilevanza della

questione alla stregua dello ius superveniens rappresentato dalla

legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Considerato in diritto

1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale

dell'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), nella

parte in cui esclude la configurabilità di un rapporto di lavoro

subordinato e, comunque, nella parte in cui non prevede

l'applicabilità alla fattispecie delle previdenze a favore delle

lavoratrici madri di cui agli artt. 4, 5 e 15 della legge 30 dicembre

1971, n. 1204.

In particolare il giudice a quo lamenta la violazione dell'art. 3

della Costituzione in quanto a fronte di uguali condizioni di

subordinazione lavorativa di fatto verrebbero discriminate le

lavoratrici assunte ai sensi dell'art. 23 della legge n. 67 del 1988;

dell'art. 37 della Costituzione in quanto l'esclusione delle

previdenze in favore delle lavoratrici madri determinerebbe la

violazione dei principi posti a tutela della donna e della

maternità.

2. - Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni di

inammissibilità della questione sollevate dall'Avvocatura generale

dello Stato.

La difesa della Presidenza del Consiglio dei ministri eccepisce

che il giudice rimettente avrebbe omesso di valutare

pregiudizialmente l'ammissibilità del ricorso innanzi a lui proposto

per non essere stata la domanda di corresponsione dell'indennità di

maternità formulata nei confronti dell'INPS quale unico soggetto

passivamente legittimato. Per respingere tale eccezione è

sufficiente osservare, come più volte affermato da questa Corte

(sentenze nn. 468 e 173 del 1994), che la verifica della

legittimazione delle parti e il riscontro dell'interesse ad agire

sono rimessi alla valutazione del giudice rimettente e non sono

soggetti a controllo nel giudizio di costituzionalità.

Rileva inoltre l'Avvocatura che l'ordinanza di rimessione

difetterebbe di motivazione in punto di rilevanza, non emergendo con

chiarezza se il rapporto di lavoro in questione fosse intercorso con

il Comune di Riposto ovvero con la cooperativa Noemi e quindi se si

trattasse di impiego di natura pubblica o privata con conseguente

difetto di giurisdizione del giudice a quo nel primo caso.

In proposito, va osservato che, secondo il costante orientamento di

questa Corte, stante l'autonomia del giudizio di costituzionalità

rispetto a quello dal quale proviene la questione sollevata, la

Corte, in sede di verifica dell'ammissibilità, può rilevare il

difetto di giurisdizione o di competenza del giudice rimettente solo

ove questo appaia tanto evidente che nessun dubbio possa aversi sulla

sussistenza di quel vizio (sentenze nn. 349 e 288 del 1993). Nel caso

di specie non ricorrono tali estremi; ché anzi la ritenuta

giurisdizione discende dalla stessa qualificazione data dal giudice

al rapporto in questione come di natura privata perché intercorrente

con la cooperativa Noemi, cui l'interessata aveva comunicato la

propria volontà di astenersi dal lavoro per maternità e

successivamente richiesto il pagamento della relativa indennità.

3. - Osserva ancora l'Avvocatura dello Stato che il rimettente

avrebbe omesso di considerare se il diritto all'indennità in

questione potesse essere riconosciuto sulla base di altre

disposizioni, quali quelle contenute nella legge 29 dicembre 1987, n.

546, che ha esteso la sfera dei soggetti beneficiari della tutela a

nuove categorie di lavoratrici; in altri termini, non sarebbe stata

sufficientemente dimostrata la tesi - sostenuta dal giudice a quo -

secondo cui il riconoscimento del diritto invocato è impedito dalla

qualificazione legislativa del rapporto di lavoro espressa nella

norma sospettata di incostituzionalità.

Questa eccezione appare sostanzialmente fondata, pur se

l'inammissibilità della questione va ravvisata anche in altre

ragioni che saranno ora precisate.

4. - Va premesso che l'impugnato art. 23 della legge n. 67 del 1988

aveva previsto per gli anni 1988, 1989 e 1990 il finanziamento di

iniziative a livello locale "temporalmente limitate" consistenti

nello svolgimento di "attività di utilità collettiva" mediante

l'impiego, a tempo parziale, di giovani privi di occupazione ed

iscritti nella prima classe delle liste di collocamento.

Allo scadere del triennio considerato dalla normativa statale, la

Regione Siciliana ha emanato una serie di provvedimenti legislativi

con i quali ha esteso la durata massima dei progetti di utilità

collettiva di cui all'art. 23 della legge statale richiamata. Ed

invero, la durata dei progetti è stata portata dapprima fino al 30

giugno 1992 con la legge regionale n. 27 del 1991, quindi fino al 31

dicembre 1993 con la legge n. 5 del 1992, ed infine fino al gennaio

del 1996 con la legge n. 25 del 1993; inoltre con la legge regionale

n. 85 del 1995 sono state adottate misure per l'inserimento dei

giovani impegnati nei progetti di utilità collettiva, precisandosi

che l'impiego dei giovani nei "nuovi" progetti avverrà in base a

contratti di diritto privato a tempo determinato e/o parziale.

5. - Dalla descritta sequenza normativa risulta che la fonte del

rapporto di lavoro in questione non può più essere considerata la

norma statale impugnata, avendo essa esaurito i propri effetti nel

triennio 1988-1990. D'altra parte le successive disposizioni (cui

peraltro non viene riferita alcuna censura) delle leggi regionali,

pur estendendo di volta in volta la durata massima dei progetti di

utilità collettiva, non hanno previsto alcuna qualificazione

legislativa del rapporto né potevano ovviamente protrarre

l'efficacia di tutte le disposizioni della legge dello Stato. E dal

momento che l'evento maternità si è verificato nell'anno 1993, la

norma statale impugnata appare in ogni caso insuscettibile di trovare

applicazione nel caso concreto.

Pertanto, non potendo applicarsi nella specie la normativa di cui

all'impugnato art. 23 della legge n. 67 del 1988, che secondo il

giudice a quo non consentirebbe il riconoscimento del diritto della

lavoratrice alla indennità di maternità (che è previsto da una

serie di altre norme), la questione deve essere dichiarata

inammissibile per difetto di rilevanza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37 della

Costituzione dal Pretore di Catania, sezione distaccata di Giarre,

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:43 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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