Corte costituzionale

Sentenza n. 42/1973

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/04/1973 · relatore Enzo Capolozza

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 15,

secondo comma, in relazione all'art. 14, ultimo comma, del d.l.C.P.S.

15 settembre 1947, n. 896 (Nuove disposizioni per la disciplina dei

prezzi), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 maggio 1971 dal pretore di Cingoli nel

procedimento penale a carico di Chiaramoni Enrico, iscritta al n. 233

del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 184 del 21 luglio 1971;

2) ordinanze emesse l'11 agosto ed il 30 luglio 1971 dal pretore di

Macerata nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Sartori

Carla e di Carpineti Giovanni e Cipriani Mario, iscritte ai nn. 361 e

372 del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 297 del 24 novembre 1971;

3) ordinanza emessa il 25 agosto 1971 dal pretore di Macerata nel

procedimento penale a carico di Trabucchini Bruna, iscritta al n. 410

del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 311 del 9 dicembre 1971;

4) ordinanza emessa il 28 dicembre 1971 dal pretore di Tolentino

nel procedimento penale a carico di Ruffini Roberto, iscritta al n. 75

del registro ordinanze 72 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 104 del 19 aprile 1972.

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1973 il Giudice

relatore Enzo Capalozza.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con le ordinanze indicate in epigrafe, emesse nel corso di

procedimenti penali promossi a carico di macellai imputati del delitto

di cui all'art. 14 del d.l.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896, per aver

venduto carne a prezzo eccedente il limite massimo fissato dai

competenti Comitati provinciali dei prezzi, è stata sollevata

questione di legittimità costituzionale dell'articolo 15 del detto

decreto nella parte in cui prescrive obbligatoriamente l'emissione del

mandato di cattura per reato punito con la sola pena della multa (art.

14, ultimo comma, d.l. C.P.S. citato) e ciò in riferimento agli artt.

3, 13 e 24 della Costituzione, per il pretore di Cingoli; in

riferimento agli articoli 3 e 13, per i pretori di Macerata e di

Tolentino.

Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di

parte, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Le cause vanno riunite, perché concernono la medesima

questione, e decise con unica sentenza.

2. - La questione di legittimità riguarda l'art. 15, secondo

comma, del d.l.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896, nella parte in cui

prescrive l'emissione obbligatoria del mandato di cattura, anche se il

reato, essendo di lieve entità, è punito solo con la multa (art. 14,

terzo comma, dello stesso decreto legislativo). Norme di raffronto sono

gli artt. 3, 13 e 24 della Costituzione.

3. - Il problema, qui, è diverso da quello risolto con la sentenza

n. 39 del 1970, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale

dell'obbligo dell'arresto in flagranza (art. 220 in relazione all'art.

85 del t.u. delle leggi di p.s. 18 giugno 1931, n. 773), per un reato

punibile con la pena dell'ammenda. Diverso, perché, mentre la pena

edittale comminata per il reato contravvenzionale del citato art. 85

t.u.l.p.s. era sempre e soltanto pecuniaria, nella disciplina che ne

occupa l'obbligatorietà del mandato di cattura concerne un delitto la

cui pena base è la reclusione fino a tre anni e, congiuntamente, la

multa fino a dieci milioni (ora quattrocento milioni: art. 3 della

legge 12 luglio 1961, n. 603), pena che sale alla reclusione sino a sei

anni e alla multa sino a venti (ora ottocento) milioni, se il fatto è

di "particolare gravità" (secondo comma dell'art. 14 del decreto

legislativo), e che è della sola multa sino a quindicimila (ora

seicentomila) lire, se il fatto è di "lieve entità"(terzo comma

dell'art. 14).

Di tal che, negli artt. 85 e 220 t.u.l.p.s. la previsione

dell'arresto obbligatorio ad opera della polizia giudiziaria riguardava

un reato per il quale non poteva mai essere comminata una pena

detentiva, e, per contro, nella specie, tale pena è prevista sia per i

casi di entità, per così dire, corrente, sia per quelli di

particolare gravità.

Tuttavia, la soluzione deve essere la stessa. Appare, invero,

irrazionale e, perciò, illegittimo ex art. 3 Cost. che l'autorità

giudiziaria sia obbligatoriamente tenuta a disporre la cattura anche

per un fatto nel quale essa stessa, nella sua preliminare delibazione,

ravvisi gli estremi della tenuità.

Né si dica che la valutazione dell'entità del fatto e del grado

dell'illecito sia affidata esclusivamente alla fase dibattimentale:

ciò e tanto poco vero che l'art. 14 contempla ipotesi di competenza

del pretore e, per i casi di particolare gravità, di competenza del

tribunale, il che presuppone una scelta preventiva (pur condizionata,

ben s'intende, agli artt. 445 e 477 cod. proc. pen., allorché gli

estremi della particolare gravità emergano in sede dibattimentale).

D'altronde, il fatto di lieve entità come tale contestato, in

relazione alla concreta fattispecie per la quale si procede non

comporta solo una assai consistente diminuzione della pena pecuniaria

edittale, sibbene l'eliminazione totale della pena detentiva e la

irrogazione di un'unica pena, quella pecuniaria. In sostanza, la legge

stabilisce una pena di specie diversa.

La irragionevolezza appare tanto più vistosa, se si ponga mente:

a) che alla obbligatorietà della cattura non corrisponde

l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza (art. 235 cod. proc.

pen.), che avrebbe dato, almeno, una parvenza di giustificazione alla

norma (a prescindere dalla sua legittimità: vedasi la mentovata

sentenza n. 39 del 1970) con l'ovviare al pericolo che l'imputato renda

più difficile l'acquisizione delle prove; b) che, per altro, il reato

non è di natura tale da postulare, di regola, quella delicatezza di

indagini, alle quali potrebbe arrecar nocumento, inquinando o deviando

le prove, il prevenuto a piede libero; c) che, risolvendosi la

carcerazione preventiva in un'anticipazione della pena detentiva, la

misura provvisoria di restrizione della libertà personale finisce con

l'apparire incongrua ed eccessiva.

4. - Questa Corte ha già avuto occasione di affermare, con sua

sentenza n. 131 del 1970 (a proposito della pena detentiva prevista per

i casi più gravi di violazione dell'articolo 116 del r.d. 21 dicembre

1933, n. 1736), che sussiste l'esigenza di una rituale contestazione

esplicita e dettagliata del reato nei suoi aspetti tipicizzanti: da

ciò si deduce che, anche per i reati ora considerati, la contestazione

deve essere formulata con riguardo all'importanza del fatto addebitato.

5. - Va da sì che, quando il fatto non venga sin dall'inizio

qualificato di lieve entità, ma sia ritenuto tale in un secondo tempo,

cioè dopo la cattura, sulla base di dati probatori successivamente

emersi o di elementi di giudizio successivamente maturati, la norma

conservi la sua validità e non possa essere travolta dalla

dichiarazione di illegittimità costituzionale.

6. - In riferimento agli artt. 13 e 24 Cost. la questione è da

ritenersi assorbita.

7. - La dichiarazione di parziale illegittimità non è,

ovviamente, di ostacolo alla piena operatività - anche nell'ipotesi di

contestazione del fatto di lieve entità - dello stesso art. 15, primo

comma, che prescrive il rito direttissimo. Va precisato in proposito

che questo rito, previsto dall'art. 502 cod. proc. pen., al quale

l'art. 15 della legge impugnata rinvia, va adattato all'eventuale

diversa situazione processuale: solo se vi è un arrestato (in

flagranza), è attuabile in modo rigorosamente conforme alla disciplina

del codice, mentre, se non v'è un arrestato, il rito direttissimo si

svolge senza la presentazione coatta dell'imputato dinanzi al giudice

(corte d'assise, tribunale, pretore). Tale rito, come è noto, può

avere ingresso indipendentemente dall'arresto (in flagranza): art. 21

legge 8 febbraio 1948, n. 47, sulla stampa; art. 87 t.u. delle leggi

per la elezione alla Camera dei Deputati 30 marzo 1957, n. 361; art. 9

legge 2 ottobre 1967, n. 895, sulle armi.

8. - Deve, pertanto, dichiararsi illegittima la norma denunziata

nella parte in cui prevede e rende obbligatoria la cattura anche quando

sia contestato il fatto previsto dall'articolo 14, ultimo comma, del

decreto n. 896 del 1947.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, secondo

comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15

settembre 1947, n. 896 (Nuove disposizioni per la disciplina dei

prezzi), nella parte in cui prescrive l'emissione obbligatoria del

mandato di cattura anche quando, ai sensi dell'art. 14, ultimo comma,

dello stesso decreto, il fatto sia contestato come di lieve entità.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:42 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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