Corte costituzionale

Sentenza n. 40/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/02/1996 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, numero

5), del codice civile, promosso con ordinanze emesse: 1) il 16

febbraio 1995 dal tribunale di Milano nel procedimento civile

vertente tra Rodi Agostino e Fallimento Litografia del Sole s.r.l.

iscritta al n. 354 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale,

dell'anno 1995; 2) il 16 febbraio 1995 dal tribunale di Milano nel

procedimento civile vertente tra Rocaglioni Giuliana e Fallimento

s.r.l. E.C.M. iscritta al n. 434 del registro ordinanze 1995 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima

serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1996 il giudice

relatore Renato Granata.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del giudizio di opposizione allo stato passivo del

fallimento Litografia del Sole s.r.l., giudizio nel quale l'opponente

Rodi Agostino domandava l'accertamento della natura privilegiata del

suo credito, il tribunale di Milano (con ordinanza emessa il 16

febbraio 1995) ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 35 della

Costituzione - questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 2751-bis, numero 5, del codice civile nella parte in cui

non prevede che il privilegio sia riconosciuto a tutti i lavoratori

autonomi per i crediti nascenti dall'opera o dai servizi prestati.

In particolare, il tribunale rimettente - mentre espressamente

esclude che vi sia un'ingiustificata disciplina differenziata

rispetto ai rapporti di lavoro subordinato, di prestazione di opera

professionale, di agenzia, di coltivatore diretto - ritiene invece

ingiustificata la disparità di trattamento rispetto al privilegio

che assiste l'impresa artigiana. Infatti il diverso regime protettivo

appare irragionevole dal momento che si accorderebbe una tutela più

ampia al credito dell'imprenditore che trae la remunerazione del

proprio lavoro dall'esercizio di una impresa rispetto al credito del

prestatore d'opera (non intellettuale) che ricava le proprie fonti di

reddito dall'esercizio di una attività prevalentemente personale. In

tal modo, sarebbe violato - secondo il tribunale rimettente - il

principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione) e sarebbe negata

la necessaria tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni

(art. 35 della Costituzione).

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo

che la questione sia dichiarata non fondata, atteso che la normativa

censurata, accordando, da un lato, il privilegio generale sui mobili

alle prestazioni dei professionisti e di ogni altro prestatore

d'opera intellettuale e, dall'altro, ai crediti degli artigiani per i

corrispettivi dei servizi e delle vendite, ha coperto l'intera area

del lavoro autonomo.

3. - Analoga questione di costituzionalità ha sollevato il

medesimo tribunale di Milano con una seconda ordinanza in pari data

resa in analogo giudizio.

4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo

che la questione sia dichiarata inammissibile perché il tribunale

rimettente domanda alla Corte una pronuncia additiva implicante

scelte ampiamente discrezionali del legislatore; comunque la

questione sarebbe, ad avviso dell'Avvocatura, infondata perché -

come già sostenuto nel precedente atto di intervento - l'intera area

del lavoro autonomo sarebbe in realtà, coperta dalla garanzia del

privilegio. Considerato in diritto

1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità

costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione

- dell'art. 2751-bis, numero 5, del codice civile, nella parte in

cui non prevede che il privilegio sia riconosciuto a tutti i

lavoratori autonomi per i crediti nascenti dall'opera o dai servizi

prestati, anche se non aventi natura intellettuale, per sospetta

violazione sia del principio di eguaglianza (art. 3 della

Costituzione) in ragione della ingiustificata disciplina più

favorevole prevista per i crediti dell'imprenditore artigiano, che

beneficiano di tale privilegio; sia della necessaria protezione del

lavoro che deve essere tutelato in tutte le sue forme ed applicazioni

(art. 35 della Costituzione).

2. - Preliminarmente vanno riuniti i giudizi in ragione

dell'identità della questione di costituzionalità sollevata.

3. - La questione è inammissibile.

Premesso che - come espressamente risulta dall'ordinanza di

rimessione - la censura di disparità di trattamento adduce come

tertium comparationis unicamente la garanzia, prevista dal numero 5,

dell'art. 2751-bis del codice civile, in favore dell'imprenditore

artigiano e non anche quella contemplata dal precedente n. 2 in

favore del prestatore d'opera intellettuale, sicché questa ultima

comparazione, ancorché in astratto possibile, è fuori dal thema

decidendum, deve rilevarsi che il giudice rimettente mira ad inserire

nel n. 5 della disposizione censurata la figura generale del

prestatore d'opera (art. 2222 del codice civile) sull'asserito

presupposto che essa si differenzi da quella dell'imprenditore

artigiano non essendo condizionata alla sussistenza dei requisiti che

connotano quest'ultima, implicanti un'attività svolta

professionalmente con un'organizzazione, seppur minima, d'impresa.

Tale distinzione - in realtà controversa in dottrina - è

contestata in questa sede dall'Avvocatura dello Stato secondo cui, al

di là della linea di confine tracciata nel numero 2 dell'art.

2751-bis del codice civile per definire il prestatore d'opera

intellettuale, c'è sempre un prestatore d'opera manuale il quale,

per il solo fatto di dover organizzare quanto meno il proprio lavoro,

assume la connotazione di artigiano (numero 5 della medesima

disposizione).

In effetti, l'esigenza di tutela del lavoro in tutte le sue forme

ed applicazioni (art. 35 della Costituzione) potrebbe indurre a

preferire una lettura estensiva dell'una e dell'altra previsione

della norma in esame. Ma è questo un problema esegetico rimesso alla

competenza del giudice, la cui premessa interpretativa nel denunciare

l'assunto vizio di incostituzionalità non è suscettibile di

revisione da parte di questa Corte in mancanza di un diverso diritto

vivente quando risulti, come nella specie, non implausibile secondo

gli ordinari canoni ermeneutici. Sicché, indipendentemente dalla

possibilità di individuare realmente una linea di demarcazione tra

la figura legale dell'artigiano e quella del prestatore autonomo

d'opera manuale, è decisivo, ai fini della risoluzione del proposto

incidente di costituzionalità, rilevare che, nella prospettazione

del giudice rimettente, l'art. 2222 del codice civile non

implicherebbe né la professionalità dell'opera, né

l'organizzazione di mezzi, essendo quindi possibile sia la

prestazione occasionale, sia quella che, pur non potendo qualificarsi

"intellettuale", non implichi alcun approntamento di mezzi materiali

o di struttura organizzativa. Ed infatti, proprio tale impostazione

della questione comporta che il petitum del giudice a quo viene a

collocarsi fuori dall'ambito di competenza di questa Corte, in quanto

si risolve nella richiesta di una vera e propria innovazione

normativa. Occorre infatti ribadire che, secondo la giurisprudenza di

questa Corte (sentenze n. 84 del 1992 e n. 25 del 1984), lo scrutinio

di costituzionalità è consentito all'interno di una specifica norma

attributiva di un privilegio al fine di sindacare la ragionevolezza

della mancata inclusione, in essa, di fattispecie identiche od

omogenee rispetto a quella cui la causa di prelazione è riferita;

non è invece consentito per introdurre una causa di prelazione

ulteriore che implicherebbe una scelta economico-politica riservata

alla discrezionalità del legislatore, il quale solo può apprezzare

la "causa" del credito per elevarla a ragione giustificatrice della

garanzia del credito stesso (sentenza n. 326 del 1983). E nella

questione in esame si ha proprio che il giudice rimettente,

ravvisando nel prestatore d'opera non intellettuale una categoria di

soggetti (e di crediti) diversa (sia da quella del numero 2, che) da

quella del numero 5, propone un petitum che dovrebbe condurre ad

attribuire la garanzia ad una fattispecie estranea a quella

contemplata dal legislatore, ossia ad istituire una nuova ipotesi di

privilegio.

La questione proposta va dunque dichiarata inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, numero 5, del codice

civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35 della

Costituzione, dal tribunale di Milano con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Granata

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:40 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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