Corte costituzionale

Sentenza n. 40/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/03/1970 · relatore Luigi Oggioni

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 57

delle norme di attuazione del codice penale e degli artt. 123, 124, 125

e 126 del r.d. 18 giugno 1931, n. 787 (regolamento per gli istituti di

prevenzione e pena), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 18 giugno 1968 dalla Corte d'assise di

Torino nel procedimento di esecuzione per il recupero delle spese di

mantenimento in carcere nei confronti di Storari Vittorio e Saffiotti

Francesco, iscritta al n. 223 del registro ordinanze 1968 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 318 del 14 dicembre 1968;

2) ordinanza emessa il 22 maggio 1969 dal tribunale di Torino nel

procedimento di esecuzione per il recupero delle spese di mantenimento

in carcere nei confronti di Scagliarini Spartaco, iscritta al n. 394

del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 280 del 5 novembre 1969.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri.

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1970 il Giudice

relatore Luigi Oggioni.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con due ordinanze, una della Corte di assise di Torino del 18

giugno 1968 e l'altra emessa dal tribunale di Torino il 22 maggio 1969,

sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale di alcune

norme del Regolamento carcerario approvato con r.d. 18 giugno 1931, n.

787.

Con l'ordinanza della Corte d'assise è stata sollevata questione

di legittimità costituzionale degli artt. 125 e 126 del Regolamento

stesso. Le dette norme, concernenti la determinazione e la ripartizione

della retribuzione ai detenuti lavoratori, contrasterebbero col

principio della proporzionalità del salario col lavoro svolto (art. 36

Cost.), con quello della funzione rieducativa della pena (art. 27

Cost.) e concreterebbero comunque un'imposta senza causa, in violazione

dell'art. 53 della Costituzione.

Con la stessa ordinanza è stato altresì impugnato l'art. 57

delle norme di attuazione del codice penale, il quale stabilisce che

"con decreto del Ministro della giustizia verranno gradatamente

indicati gli stabilimenti in cui saranno applicate le disposizioni

degli artt. 145 e 213 del codice penale" che riguardano, il primo,

l'ordine dei prelievi sulle retribuzioni e la riserva del peculio per i

detenuti negli stabilimenti penitenziari, ed il secondo tra l'altro, la

remunerazione ed i prelievi per coloro che sono assoggettati a misure

di sicurezza detentiva negli stabilimenti a ciò destinati. Tale norma,

secondo l'ordinanza, sarebbe in contrasto con i citati principi di cui

agli artt. 36 e 27 della Costituzione, in quella parte in cui

consentirebbe di non dare applicazione all'art. 213 del codice penale.

Con l'ordinanza del tribunale di Torino si osserva che il ruolo di

un atto normativo si dovrebbe determinare in vista dell'effettiva forza

che gli è conferita e non di criteri formali, e si afferma che il

regolamento in esame dovrebbe considerarsi emanato in forza della legge

24 dicembre 1925, n. 2260, contenente delega legislativa al Governo per

la modifica delle norme concernenti le pene ed i reati ed il loro

coordinamento col nuovo codice penale, da ritenersi valida anche per la

materia penitenziaria.

Ciò posto il tribunale solleva questione di legittimità dell'art.

123, terzo comma, del citato regolamento carcerario in relazione agli

artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, e 36, terzo comma, della

Costituzione; degli artt. 124, primo e secondo comma, e 125, primo e

terzo comma, dello stesso decreto, in relazione agli artt. 3, primo

comma, 27, terzo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, e

dell'art. 125, sesto comma, del ripetuto Regolamento in relazione agli

artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, e 53 della Costituzione.

In particolare, l'art. 123 del Regolamento, sarebbe illegittimo

perché consentirebbe deroghe alle disposizioni concernenti il lavoro

festivo; l'art. 124 perché consentirebbe di utilizzare i detenuti come

tirocinanti senza retribuzione; l'art. 125 perché demanda al

Ministero, senza possibilità di reclamo, la determinazione della

mercede al detenuto che lavora, e perché assicura allo Stato una quota

della mercede, analogamente a quanto lamentato nell'ordinanza della

Corte di assise sopra richiamata.

L'Avvocatura, costituitasi in rappresentanza e difesa del

Presidente del Consiglio dei Ministri, nella sola causa proveniente dal

tribunale di Torino, contesta puntualmente le affermazioni contenute

nell'ordinanza, insistendo sulla natura regolamentare del decreto

impugnato e richiamandosi alle pronunzie della Corte in materia.

A termini dell'art. 9, commi primo e secondo, delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte, il Presidente ha disposto

la convocazione in camera di consiglio per l'esame delle ordinanze. Considerato in diritto :

Data l'evidente connessione delle questioni sollevate con le sopra

menzionate ordinanze è il caso di disporre la riunione dei relativi

giudizi.

2. - Per quanto concerne l'impugnazione delle norme del R.D. 18

giugno 1931, n. 787, va pregiudizialmente rilevato che è inammissibile

la questione sollevata contro atti privi di forza di legge. Questa

Corte ha più volte delineato i criteri distintivi formali, idonei, di

per sé, ad escludere che un atto normativo abbia forza di legge,

riferendoli costantemente alle caratteristiche costituite dalla

autoqualificazione dell'atto come regolamento, dall'essere stato il

medesimo emesso dal Governo, dalla citazione nel preambolo delle norme

in base al quale l'atto stesso era emanato ed in particolare della

legge 31 gennaio 1926, n. 100 (disciplinante l'esercizio della potestà

regolamentare da parte del Governo), dalla osservanza delle forme ivi

previste, dall'esclusione di ogni riferimento a deleghe legislative.

In particolare, poi, questa Corte ha espressamente e ripetutamente

escluso che il suddetto R.D. n. 787 del 1931 abbia forza di legge, in

puntuale applicazione dei criteri suddetti (v. Sentt. n. 72 e 91 del

1968).

D'altra parte, la proposta questione non risulta accompagnata da

motivi tali da indurre la Corte a discostarsi dalla ricordata

giurisprudenza.

Invero, l'argomentazione centrale, su cui poggia la motivazione

dell'ordinanza di rinvio del tribunale di Torino per sostenere la

natura legislativa delle norme impugnate, consiste nel riferimento alla

delega legislativa disposta con la legge 24 dicembre 1925, n. 2260, e

nella asserita intenzione del Governo di attuare la detta delega

mediante il Regolamento in esame.

Tali elementi peraltro, a parte l'effettiva diretta riferibilità

della materia delegata con la detta legge alla disciplina regolata con

le norme in questione, non tengono, comunque, conto delle precise

caratteristiche formali rilevabili dal preambolo del Regolamento stesso

che, per gli espliciti riferimenti ivi contenuti, e già valutati dalla

Corte con le menzionate sentenze, chiaramente escludono che il Governo

del tempo abbia inteso esercitare i poteri concessi con la legge di

delega, cui si riferisce l'ordinanza di rinvio.

La Corte pertanto non può che confermare la manifesta infondatezza

della questione.

3. - Infondata è, poi, la censura mossa contro l'art. 57 delle

norme di attuazione del codice penale. Invero, secondo il giudice a

quo, la norma consentirebbe di non dare applicazione al principio

accolto dal codice penale, secondo cui il lavoro del detenuto è

remunerato e va in parte destinato a sopperire alle spese del suo

mantenimento in carcere, e si porrebbe altresì in contrasto con il

principio della proporzionalità del salario al lavoro prestato e della

sufficienza di esso alla soddisfazione dei bisogni elementari della

vita, sancito dall'art. 36 della Costituzione, nonché con l'esigenza

che il lavoro sia equamente remunerato perché possa attuarsi la

funzione rieducatrice della pena prevista dall'art. 27 della

Costituzione.

In proposito deve osservarsi che, dall'esame del testo dell'art. 57

impugnato, è agevole rilevare che esso, lungi dall'avere il contenuto

attribuitogli dall'ordinanza di rinvio, pone soltanto l'obbligo per il

Ministro di procedere ad una graduale indicazione degli stabilimenti

dove possa essere organizzato il lavoro per i detenuti. A questo

auspicato indirizzo di politica governativa, rimane tuttavia estranea

la disciplina della retribuzione spettante ai detenuti ammessi al

lavoro.

D'altra parte le eventuali carenze o ritardi riguardo ai modi e

tempi di attuazione della norma non possono avere alcuna influenza

sulla costituzionalità della stessa il cui contenuto, ovviamente,

prescinde dal dato concreto della effettiva realizzazione del precetto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 125 e 126 del R.D. 18 giugno

1931, n. 787 (Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena),

sollevata con l'ordinanza 18 giugno 1968 dalla Corte d'assise di

Torino, in riferimento agli artt. 36, 27, 53 della Costituzione;

b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 123, terzo comma, 124, primo e

secondo comma, 125, primo, secondo e sesto comma, dello stesso R.D. 18

giugno 1931, n. 787, sollevata con l'ordinanza 22 maggio 1969 dal

tribunale di Torino in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, terzo

comma, 36, primo e terzo comma, e 53 della Costituzione.

c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 57 del R.D. 28 maggio 1931, n. 601 (contenente disposizioni

di coordinamento e transitorie per il codice penale), sollevata con la

suindicata ordinanza della Corte d'assise di Torino in riferimento agli

artt. 36 e 27 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLII - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:40 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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