Corte costituzionale

Sentenza n. 381/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/10/1999 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 26

marzo 1998 dal pretore di Belluno nel procedimento penale a carico di

Aurelio Corrado, iscritta al n. 558 del registro ordinanze 1998 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima

serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di costituzione di Aurelio Corrado nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 aprile 1999 il giudice relatore

Cesare Mirabelli;

Udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento penale promosso con

l'imputazione di diffamazione (art. 595 cod. pen.) in danno di un

magistrato che aveva esercitato le funzioni di Procuratore della

Repubblica presso la Pretura circondariale di Belluno, ma che al

momento del fatto per il quale si procedeva già prestava servizio in

un altro distretto giudiziario, il pretore di Belluno, con ordinanza

emessa il 26 marzo 1998, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3,

24, 97, 101 e 107 della Costituzione - questione di legittimità

costituzionale dell'art. 11, comma 1, del codice di procedura

penale, nella parte in cui non prevede lo spostamento della

competenza territoriale nel caso in cui un magistrato già in

servizio nel distretto assuma la qualità di persona offesa o

danneggiata dal reato per fatti commessi successivamente al suo

trasferimento, ma riferiti unicamente ed immediatamente all'esercizio

delle funzioni che egli ha svolto in quel distretto.

La disposizione denunciata, nel disciplinare la competenza per i

procedimenti riguardanti i magistrati, stabilisce che quando secondo

le regole generali sarebbe competente per territorio un ufficio

giudiziario compreso nel distretto in cui il magistrato imputato,

persona offesa o danneggiata dal reato esercita le sue funzioni,

ovvero le esercitava al momento del fatto, la competenza è

attribuita al giudice che ha sede nel capoluogo del distretto di

corte d'appello più vicino.

Il pretore di Belluno considera questa disciplina una eccezione

alle regole generali sulla competenza per territorio e ritiene che,

non essendo suscettibile di interpretazione estensiva o analogica,

essa non trovi applicazione al caso sottoposto al suo giudizio.

Tuttavia, se i fatti commessi successivamente al trasferimento del

magistrato in altro distretto siano riferiti all'esercizio delle

funzioni da lui in precedenza svolte, ricorrerebbe lo stesso pericolo

di condizionamento psicologico e di concreto pregiudizio

dell'indipendenza del giudice e dell'imparzialità delle sue

decisioni, che ha indotto il legislatore a spostare la competenza

territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati. Ad avviso

del giudice rimettente, la mancata previsione, anche nel caso che

viene prospettato, dello stesso spostamento di competenza violerebbe

i principi costituzionali di eguaglianza (art. 3 Cost.), di

soggezione del giudice soltanto alla legge (artt. 101 e 107 Cost.),

di imparzialità nell'esercizio delle pubbliche funzioni (art. 97

Cost.).

La stessa esigenza di garantire l'assoluta terzietà del giudice,

così evitando il sospetto di una possibile menomazione del diritto

di difesa (art. 24 Cost.), sussisterebbe non solo quando vi sia

esercizio attuale, o al momento del fatto, di funzioni giudiziarie

nel distretto, ma anche quando il fatto, pur commesso successivamente

al trasferimento del magistrato, si riferisca alle funzioni che egli

ha esercitato nel distretto dove sarebbe altrimenti radicata, secondo

le regole generali, la competenza per il giudizio.

2. - Si è costituito dinanzi alla Corte l'imputato che aveva

proposto l'eccezione di legittimità costituzionale nel procedimento

penale, sostenendo la fondatezza della questione.

Ad avviso della parte privata, l'art. 11 cod. proc. pen. dispone lo

spostamento della competenza territoriale per i procedimenti che

riguardano i magistrati, con lo scopo di garantire che i legami

personali che possono instaurarsi tra magistrati, i quali svolgono

funzioni giudiziarie nello stesso distretto, non influiscano sulla

serenità ed imparzialità di giudizio quando uno di essi assuma la

qualità di imputato, di parte offesa o danneggiata dal reato.

La parte privata ammette che il legislatore può discrezionalmente

stabilire l'ambito della deroga alle regole generali della competenza

territoriale; ma ritiene irragionevole non prevedere la stessa deroga

quando i fatti penalmente perseguibili, pur commessi dopo il

trasferimento del magistrato ad altro distretto, si riferiscano alle

funzioni svolte nella sede nella quale si procede. Anche in questo

caso, difatti, potrebbero essere turbate la serenità e

l'obiettività del giudizio, soprattutto se la consecuzione

cronologica rispetto all'avvenuto trasferimento del magistrato sia

così ristretta, da non poter essere ravvisata una significativa

soluzione di continuità.

3. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

L'Avvocatura ricorda che, nel valutare altre situazioni nelle quali

i rapporti interpersonali tra giudici potrebbero far dubitare della

loro serenità ed imparzialità, la giurisprudenza costituzionale ha

affermato che rientra nella discrezionalità del legislatore

stabilire se ed in quale misura i rapporti che si creano nell'ambito

dell'organizzazione giudiziaria, tra organo e singoli, influiscano

sulla determinazione della competenza.

Questa scelta non sarebbe sindacabile nel giudizio di

costituzionalità, se non concreta un mero arbitrio: questa ipotesi

non ricorrerebbe nel caso in esame, essendo giustificato sul piano

logico distinguere, ai fini della individuazione del giudice

competente, i fatti commessi in danno del magistrato nell'attualità

dell'esercizio delle sue funzioni in un ufficio giudiziario compreso

nel distretto del giudice che sarebbe competente secondo le regole

generali, dai fatti commessi in epoca successiva alla cessazione

dell'esercizio delle funzioni nello stesso distretto, anche se

collegati ad esse. Non sarebbe, difatti, irrazionale considerare

nella prima ipotesi più elevato il rischio che vincoli di

solidarietà tra magistrati possano influire sulla serenità ed

imparzialità del giudizio. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale investe la

disciplina della competenza per territorio nei procedimenti che

riguardano i magistrati. L'art. 11 del codice di procedura penale

dispone che, quando un magistrato assume la qualità di imputato, di

persona offesa o danneggiata da un reato, il procedimento che,

secondo le regole generali, sarebbe attribuito alla competenza di un

ufficio giudiziario compreso nel distretto in cui il magistrato

esercita le sue funzioni, o le esercitava al momento del fatto, è

attribuito alla competenza del giudice, egualmente competente per

materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello

più vicino.

Il pretore di Belluno ritiene che questa disposizione possa essere

in contrasto con gli artt. 3, 24, 97, 101 e 107 della Costituzione,

nella parte in cui non prevede lo stesso spostamento di competenza

territoriale per il reato commesso successivamente al trasferimento

del magistrato in un ufficio giudiziario di altro distretto, quando

tuttavia i fatti siano riferiti unicamente ed immediatamente alle

funzioni esercitate nel distretto in cui si procede penalmente.

Difatti, il mancato spostamento della competenza determinerebbe il

rischio di un condizionamento psicologico del giudice, tale da

pregiudicarne l'indipendenza e l'imparzialità, così menomando anche

il diritto di difesa. Inoltre il rischio derivante dal rapporto di

colleganza professionale sarebbe lo stesso sia quando l'esercizio

delle funzioni nel distretto è attuale, o lo era al momento del

fatto, sia quando il fatto, pur commesso successivamente al

trasferimento del magistrato, si riferisca all'attività da lui

svolta in quel distretto.

2. - Successivamente all'ordinanza di rimessione, la disposizione

denunciata è stata sostituita dall'art. 1 della legge 2 dicembre

1998, n. 420, che ha dettato nuovi criteri per individuare il giudice

competente nei procedimenti riguardanti i magistrati; criteri che si

applicano, come espressamente prevede l'art. 8 della stessa legge, ai

procedimenti relativi ai reati commessi successivamente alla sua

entrata in vigore.

La questione di legittimità costituzionale, che continua ad avere

per oggetto l'art. 11 cod. proc. pen. nel testo vigente prima della

legge n. 420 del 1998, mantiene integra la sua rilevanza nel giudizio

principale, indipendentemente dalla identità e continuità del

contenuto normativo tra vecchia e nuova disposizione.

3. - La questione non è fondata.

La struttura del processo può essere articolata secondo una

molteplicità di modelli, i cui istituti sono discrezionalmente

determinati e disciplinati dal legislatore, il quale può adottare

strumenti diversi ma egualmente idonei a garantire il rispetto dei

princìpi costituzionali, assicurando in particolare l'indipendenza e

l'imparzialità del giudice, che costituiscono presupposto e

requisito essenziale di ogni giusto processo. Risponde a questa

esigenza la previsione, in deroga alle regole generali, di una

particolare disciplina della competenza per i procedimenti che

riguardano i magistrati, quando il magistrato interessato al processo

eserciti le sue funzioni nello stesso ufficio che sarebbe competente

per il giudizio, oppure in altro ufficio a questo collegato da un

rapporto organizzativo o funzionale, sì da poter far dubitare della

indipendenza ed imparzialità del giudice. In questo caso lo

spostamento della competenza si giustifica e costituisce un

meccanismo tradizionalmente adottato dal legislatore, già nella

prima codificazione unitaria (art. 37 cod. proc. pen. del 1865), pur

se varia è la regolamentazione che si è succeduta nel tempo. L'art.

11 cod. proc. pen. ha stabilito lo spostamento della competenza

territoriale secondo un criterio predeterminato ed automatico,

diretto a rispondere al principio di precostituzione del giudice

(art. 25 Cost.).

La disposizione denunciata, attribuendo rilievo alle funzioni

svolte da uno dei soggetti del processo ed alla relazione che ne

deriva con l'ufficio giudicante, ha stabilito una eccezione alle

regole generali della competenza territoriale, ancorate al luogo del

commesso reato. Ma questa eccezione alle regole, pur se è

determinata dalla qualità di uno dei soggetti del processo, rimane

nell'ambito della logica propria dei criteri di determinazione della

competenza, in quanto ancorata ad elementi oggettivi di luogo e di

tempo (nella specie costituiti dall'ufficio presso il quale il

magistrato esercita o esercitava le funzioni al momento del fatto).

Questi elementi richiedono una ricognizione estrinseca del reato per

il quale si procede, senza che siano necessari apprezzamenti

valutativi o discrezionali, quali si vorrebbero invece introdurre

estendendo i casi di spostamento della competenza sia in base al

nesso tra il fatto oggetto del giudizio e le funzioni esercitate dal

magistrato interessato, sia in base alla vicinanza temporale della

commissione del fatto rispetto al pregresso esercizio di tali

funzioni nell'ufficio giudiziario competente secondo le regole

generali.

Un apprezzamento valutativo è, invece, inerente ad altri istituti,

quali l'astensione e la ricusazione, egualmente diretti ad assicurare

la imparzialità del giudice, sempre coessenziale al giudizio, quando

rilevino profili soggettivi connessi al rapporto che egli, sia pure

per ragioni del suo ufficio, possa avere con una delle parti del

processo.

4. - Se viene attribuito rilievo alle funzioni svolte da uno dei

soggetti del processo per spostare l'ordinaria competenza

territoriale, è sempre necessario che siano delimitati l'estensione

e l'ambito territoriale della deroga. Altrimenti, considerando nella

sua più ampia latitudine l'incidenza di tali funzioni ed il rapporto

di colleganza tra magistrato-giudice e magistrato-parte del processo,

la deroga alla competenza sarebbe tale da potersi tradurre nella

incompetenza di qualsiasi ufficio giudiziario, sino a non rendere

possibile l'esercizio della stessa giurisdizione.

Se è dunque sempre necessaria la delimitazione da parte del

legislatore dei casi di spostamento della competenza, rientra nella

sua discrezionalità, da esercitare nei limiti della ragionevolezza,

determinarne l'ambito, con una scelta che può essere sindacata nel

giudizio di costituzionalità solo se arbitraria o palesemente

irragionevole, tenendo conto anche della necessaria generalità delle

norme sulla competenza, in rispondenza al principio del giudice

naturale precostituito per legge. Questi limiti non sono superati dal

criterio territoriale e temporale di deroga alla ordinaria competenza

stabilito dall'art. 11 cod. proc. pen., che attribuisce rilievo, dal

punto di vista territoriale, alle funzioni esercitate dal magistrato

nell'ambito del distretto giudiziario, che costituisce una unità

organizzativa e funzionale che comprende l'ufficio di appartenenza,

e, dal punto di vista temporale, alla coincidenza di tali funzioni

con il servizio prestato al momento del giudizio o al momento del

fatto per il quale si procede. Questa delimitazione della eccezione

alle regole generali della competenza territoriale, ancorata a

giustificati criteri obiettivi, non appare arbitraria o irrazionale

né lesiva delle garanzie preordinate ad un giusto processo, indicate

dal giudice rimettente, tanto più se si considera che altre

situazioni nelle quali si possa in concreto dubitare della

imparzialità del giudice, in ragione di rapporti personali,

innestati sul rapporto di ufficio, possono e debbono trovare

soluzione ricorrendo ai già menzionati istituti della astensione e

della ricusazione, egualmente preordinati a garantire tale

indefettibile imparzialità.

5. - La questione non è fondata neppure sotto il profilo della

denunciata lesione del principio di eguaglianza. Le situazioni poste

a raffronto, difatti, non sono identiche: diverso è il rapporto

inerente all'esercizio attuale delle funzioni nel distretto

competente per il giudizio o all'esercizio di esse al momento del

fatto, rispetto alle molteplici situazioni che possono verificarsi

quando l'esercizio delle funzioni sia cessato e, quindi, vi è un

distacco tra tale esercizio e l'ufficio competente per il giudizio.

6. - Ugualmente insussistente è la denunciata violazione del

principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione,

alla cui realizzazione è vincolata l'organizzazione dei pubblici

uffici (art. 97 Cost.). Questo principio riguarda gli organi

dell'amministrazione della giustizia solo per quanto attiene

all'ordinamento amministrativo, mentre non si estende all'esercizio

della giurisdizione (tra le molte: sentenze n. 53 del 1998 e n. 313

del 1995; ordinanze n. 68 del 1999 e n. 189 del 1997).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 11, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101 e 107 della Costituzione, dal

pretore di Belluno con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 ottobre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:381 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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